§ 3.5.19 - Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6.
Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:18/03/1991
Numero:6


Sommario
Art. 18.  Misure per la prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici.
Art. 21.  Rilevamento dell'inquinamento acustico.
Art. 24.  Modifica all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento» e successive modifiche ed [...]
Art. 25.  Istituzione dell'ufficio inquinamento acustico nell'ambito del servizio protezione ambiente.
Art. 26.  Interventi a favore dei comuni.
Art. 27.  Modifiche alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente «Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia».
Art. 28.  Modifiche all'articolo 8 ter del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 29.  Modifiche all'articolo 92 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 30.  Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3.
Art. 31.  Riferimento delle spese.
Art. 32.  Copertura degli oneri.
Art. 33.  Variazioni di bilancio.


§ 3.5.19 - Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6.

Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico.

(B.U. 26 marzo 1991, n. 13).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

TITOLO II

Inquinamento acustico esterno

 

     Artt. 4. - 14. [1]

 

TITOLO III

Inquinamento acustico interno

 

     Artt. 15. - 17. [1]

 

TITOLO IV

Prevenzione dell'intento acustico

 

Art. 18. Misure per la prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici.

     1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione.

     2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici di cui agli articoli 15 e 16 la relazione, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione, illustra gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico. Tale relazione costituisce parte integrante degli elaborati da allegare alla domanda di concessione edilizia.

     3. Il sindaco, in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, verifica, nei modi previsti dal regolamento di esecuzione, la conformità delle opere alle disposizioni di legge e alla relazione depositata con la domanda di concessione edilizia.

 

     Artt. 19. - 20. [1]

 

TITOLO V

Vigilanza e sanzioni

 

     Art. 21. Rilevamento dell'inquinamento acustico.

     1. Il rilevamento dell'inquinamento acustico viene curato dai servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le rispettive competenze e, per quanto non previsto dalla presente legge, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione. Nel caso di rilievi ove siano richieste apparecchiature non in dotazione dei servizi stessi, il predetto rilevamento può essere affidato a istituti specializzati, previa convenzione tra la Provincia e gli istituti medesimi.

     2. Il rilevamento viene svolto dai servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione e può essere disposto inoltre su segnalazione dei sindaci o delle autorità sanitarie.

     3. La Giunta provinciale, su proposta dei servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le rispettive competenze, provvede all'elaborazione dei programmi per l'accertamento dei livelli di rumorosità in ambiente aperto e nei locali di lavoro. Per l'accertamento della rumorosità prodotta dal traffico veicolare dovrà essere costituita una rete di monitoraggio permanente tenendo conto della densità abitativa e del volume di traffico, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione.

 

     Artt. 22. - 23. [1]

 

     Art. 24. Modifica all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento» e successive modifiche ed integrazioni.

     (Omissis).

 

     Art. 25. Istituzione dell'ufficio inquinamento acustico nell'ambito del servizio protezione ambiente.

     1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire, nell'ambito del servizio protezione ambiente, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalità indicate nello stesso articolo, l'ufficio inquinamento acustico.

 

     Art. 26. Interventi a favore dei comuni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di opere di loro competenza previste dai piani di risanamento di cui all'articolo 6. Alle predette iniziative si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale», come modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 41 e dalla legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono incluse nei piani previsti dalla legge provinciale ivi indicata ed ammesse ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, in materia di finanza locale, secondo la disciplina di cui all'articolo 12 della medesima legge e previo parere del servizio protezione ambiente.

     3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.

 

     Art. 27. Modifiche alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente «Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia».

     (Omissis).

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 8 ter del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 92 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 30. Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3.

     (Omissis).

 

     Art. 31. Riferimento delle spese.

     1. Tra le spese di funzionamento previste per l'attuazione delle norme per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui al testo unico delle leggi provinciali, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Iegisl. - da ultimo modificato con la legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3 sono incluse quelle per la tutela dall'inquinamento acustico, con specifico riferimento alle attività di cui all'articolo 21 della presente legge.

     2. Per l'acquisto, la messa in opera e la manutenzione straordinaria delle apparecchiature per il rilevamento dell'inquinamento acustico, con specifico riferimento a quelle per la rete di monitoraggio di cui all'articolo 21, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 112, primo comma, della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2 e di cui all'articolo 40 del testo unico richiamato nel comma 1.

 

     Art. 32. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 25, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella 13 - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Miglioramenti economici al personale della Provincia», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993».

     2. Al maggiore onere, valutato nell'importo di lire 12.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 25, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 33. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 27, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 27, le somme di cui allo stesso articolo 27 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 27 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale «Ambiente», programma «Tutela e recupero ambientale», area di attività «Protezione dell'ambiente».

 

 

ALLEGATO A (articoli 5 e 9)

Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq.A) relativi

    alle classi di destinazione di uso del territorio ed ai periodi di

riferimento [3]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 60 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[1] Articoli abrogati dall'art. 60 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[1] Articoli abrogati dall'art. 60 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[1] Articoli abrogati dall'art. 60 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[1] Articoli abrogati dall'art. 60 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[2] Testo riportato al § 3.5.14, Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050.

[2] Testo riportato al § 3.5.14, Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050.

[3] Abrogato dall'art. 60 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.