§ 5.1.48 - Legge Provinciale 22 febbraio 1988, n. 8.
Erogazione a carico della Provincia autonoma di Trento di prodotti galenici magistrali. [*]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/02/1988
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Fornitura di prodotti galenici magistrali.
Art. 2.  Contabilizzazione delle spese.
Art. 3.      (Omissis)


§ 5.1.48 - Legge Provinciale 22 febbraio 1988, n. 8.

Erogazione a carico della Provincia autonoma di Trento di prodotti galenici magistrali. [*]

(B.U. 1 marzo 1988, n. 10).

 

Art. 1. Fornitura di prodotti galenici magistrali.

     1. La Provincia autonoma di Trento assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la fornitura dei prodotti galenici magistrali che saranno individuati con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti gli ordini provinciali dei farmacisti e dei medici.

     2. All'erogazione dei prodotti di cui al precedente comma 1 provvedono le unità sanitarie locali in base ad apposita convenzione che le stesse stipuleranno con le farmacie, in conformità allo schema tipo che sarà approvato dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 2. Contabilizzazione delle spese.

     1. Per l'amministrazione delle somme occorrenti per l'erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo 1, le unità sanitarie locali istituiscono in bilancio apposita contabilità separata.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Abrogata dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[1] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.