§ 5.1.55 - Legge Provinciale 24 dicembre 1990, n. 34.
Nuova disciplina dei servizi di dialisi e disposizioni varie in materia sanitaria e socio - assistenziale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/12/1990
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Articolazione dei servizi e modalità operative.
Art. 3.  Commissione provinciale.
Art. 4.  Centri di riferimento e centri periferici.
Art. 5.  Compiti dei centri di riferimento.
Art. 6.  Compiti dei servizi periferici.
Art. 7.  Assegnazione dei pazienti.
Art. 8.  Addestramento.
Art. 9.  Dialisi domiciliare.
Art. 10.  Abilitazione all'effettuazione della dialisi domiciliare.
Art. 11.  Regolamento.
Art. 12.  Abrogazione di norme.
Art. 13.  Interventi assistenziali.
Art. 14.  Accesso ai servizi di dialisi in occasione di vacanze.
Art. 15.  Altre prestazioni sanitarie a rimborso.
Art. 16.  Interventi per la riabilitazione di ustionati.
Art. 17.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 18.  Copertura degli oneri.
Art. 19.  Variazioni di bilancio.


§ 5.1.55 - Legge Provinciale 24 dicembre 1990, n. 34.

Nuova disciplina dei servizi di dialisi e disposizioni varie in materia sanitaria e socio - assistenziale.

(B.U. 2 gennaio 1990, n. 1).

 

 

CAPO I

Nuova disciplina dei servizi di dialisi

 

Art. 1. Finalità.

     1. Allo scopo di assicurare ai soggetti affetti da nefropatie croniche un'assistenza più rispondente alle loro esigenze, anche agli effetti di un migliore recupero sociale, il presente capo I reca una nuova disciplina dei servizi di dialisi nell'ambito della riorganizzazione dei servizi ospedalieri di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, e al decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109.

 

     Art. 2. Articolazione dei servizi e modalità operative.

     1. I servizi di dialisi si articolano organizzativamente in:

     a) centri di riferimento, costituiti da unità operative ospedaliere di nefrologia con annessi servizi di dialisi;

     b) centri periferici di unità dialitiche ad assistenza limitata, che possono essere organizzati presso presidi ospedalieri ovvero presso strutture poliambulatoriali plurispecialistiche pubbliche;

     c) attività di dialisi domiciliare.

     2. Nell'ambito dei servizi di cui al precedente comma 1 i trattamenti dialitici sono effettuati sia nella forma dell'emodialisi sia in quella della dialisi peritoneale.

 

     Art. 3. Commissione provinciale.

     1. E' istituita presso la Provincia autonoma la «Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi di dialisi».

     2. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta della materia di cui al presente capo nei confronti della Provincia e delle unità sanitarie locali presso le quali sono costituiti centri di riferimento, con particolare riguardo alla impostazione delle attività ed alla programmazione ed organizzazione delle strutture dialitiche.

     3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale ed è composta:

     a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanità o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) dai coordinatori sanitari delle unità sanitarie locali presso le quali sono costituiti centri di riferimento;

     c) dai medici responsabili delle unità operative di nefrologia con funzioni di centro di riferimento;

     d) da un componente designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori fra i membri delle giunte comprensoriali;

     e) da un funzionario addetto ad uno dei servizi della Provincia competenti in materia di sanità;

     f) da un componente designato dall'Associazione nazionale emodializzati;

     g) da un componente designato dall'Associazione provinciale amici della nefrologia.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente della Provincia di livello funzionale-retributivo non inferiore al sesto.

     5. Ai componenti e al segretario della commissione, di cui ai commi 3 e 4, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

     Art. 4. Centri di riferimento e centri periferici.

     1. Il piano sanitario provinciale individua una o più unità operative di nefrologia con annesso servizio di dialisi alle quali viene attribuita la funzione di centro di riferimento, determinandone l'ambito territoriale di competenza. Il piano stesso individua i presidi ospedalieri e le strutture poliambulatoriali presso i quali vengono attivati centri periferici di unità dialitiche ad assistenza limitata, indicando per ciascuno di essi il rispettivo centro di riferimento.

     2. In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario provinciale, le determinazioni attribuite al piano stesso dal precedente comma 1 sono adottate dalla Giunta provinciale, sentiti il comitato provinciale per la programmazione sanitaria e la commissione prevista al precedente articolo 3.

 

     Art. 5. Compiti dei centri di riferimento.

     1. Ciascun centro di riferimento è tenuto ad assicurare:

     a) l'addestramento e l'aggiornamento del personale infermieristico da impiegare presso il centro di riferimento Stesso e presso i centri periferici;

     b) l'addestramento dei pazienti nei casi in cui si renda opportuno;

     c) l'assistenza medico - specialistica con la presenza periodica di medici del centro di riferimento stesso;

     d) un servizio di guardia medico telefonica durante gli orari di effettuazione della dialisi presso i centri periferici;

     e) le apparecchiature necessarie per l'effettuazione della dialisi, sia ai centri periferici, sia ai pazienti abilitati ad effettuare la dialisi domiciliare;

     f) la disponibilità di unità emodialitiche al fine di far fronte ad impedimenti temporanei ed imprevedibili del servizio presso i centri periferici ed a casi di emergenza.

 

     Art. 6. Compiti dei servizi periferici.

     1. Presso i centri periferici di unita dialitiche ad assistenza limitata i pazienti, eventualmente addestrati ai sensi del successivo articolo 8, si sottopongono al trattamento dialitico con l'assistenza di personale infermieristico sotto la responsabilità del centro di riferimento competente.

     2. Le unità sanitarie locali presso le quali siano stati istituiti i centri periferici debbono mettere a disposizione dei servizi di dialisi il personale infermieristico addestrato a norma del successivo articolo 8, i locali idonei per il corretto funzionamento delle unita dialitiche e gli altri servizi a tal fine necessari.

     Le stesse unità sanitarie locali debbono assicurare, durante tutti i periodi di funzionamento dei centri periferici, la presenza di un servizio di personale medico in grado di garantire un adeguato e tempestivo intervento.

 

     Art. 7. Assegnazione dei pazienti.

     1.Il responsabile di unità operativa di nefrologia che sia stata costituita in centro di riferimento ai sensi del precedente articolo 4 provvede ad individuare, tra i pazienti che abbisognano di trattamento dialitico, quelli che debbono essere assistiti presso il centro di riferimento e quelli che possono essere assegnati ad un centro periferico, sentiti, in quest'ultimo caso, i pazienti stessi ed a seguito di accertamento dei requisiti psicofisici e cinici nonché, se del caso, a seguito dell'espletamento del periodo di addestramento di cui al successivo articolo 8.

Il responsabile della predetta unità operativa adotta conseguentemente le determinazioni ritenute più opportune in ordine all'assegnazione dei pazienti.

     2. L'assegnazione di pazienti ad un centro periferico può essere revocata dal responsabile dell'unità operativa per esigenze cliniche. In tal caso, come pure in caso di rinuncia, i pazienti sono ammessi al trattamento dialitico presso un centro di riferimento.

 

     Art. 8. Addestramento.

     1. L'addestramento del personale infermieristico per i fini di cui all'articolo 5, lettera a), e l'addestramento dei pazienti ai fini dell'attuazione del trattamento dialitico presso i centri periferici ad assistenza limitata sono effettuati dal personale medico, infermieristico e tecnico addetto al centro di riferimento, sotto la direzione del responsabile del centro stesso. Essi consistono in insegnamenti a carattere teorico e pratico e vengono realizzati con modalità e secondo criteri prefissati secondo le esigenze organizzative del servizio di dialisi.

     2. L'addestramento del personale infermieristico richiede un periodo di servizio continuativo non inferiore a quattro mesi presso un centro di riferimento.

     3. All'individuazione dei pazienti da sottoporre all' addestramento e alla determinazione della relativa durata provvede il responsabile dell'unità operativa di nefrologia con funzioni di centro di riferimento.

 

     Art. 9. Dialisi domiciliare.

     1. Ai fini della presente legge si intende per dialisi domiciliare il trattamento dialitico effettuato senza la presenza di personale sanitario e, se del caso, con la collaborazione di un assistente, familiare o terzo, in idonei locali ad uso singolo o collettivo.

     2. La collaborazione di un assistente è sempre necessaria per l'effettuazione dell'emodialisi domiciliare. In caso di motivato impedimento dell'assistente, i trattamenti di emodialisi domiciliare sono sostituiti da trattamenti effettuati presso il centro di riferimento o presso un centro periferico ad assistenza limitata individuato dal responsabile del centro di riferimento medesimo.

     3. L'unità sanitaria locale dalla quale dipende l'unità operativa costituita in centro di riferimento ai sensi

del precedente articolo 4, comma 1, autorizza il centro medesimo a tenere corsi di addestramento per l'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie per l'effettuazione della dialisi domiciliare.

     4. L'assistenza in ordine alla effettuazione del trattamento dialitico domiciliare non può essere prestata a fini di lucro.

 

     Art. 10. Abilitazione all'effettuazione della dialisi domiciliare.

     1. I pazienti che intendano effettuare il trattamento dialitico domiciliare debbono farne domanda ad un centro di riferimento. Qualora sia prevista la collaborazione di un assistente, quest'ultimo deve sottoscrivere la domanda presentata dal paziente.

     2. Il responsabile dell'unità operativa di nefrologia costituita in centro di riferimento accerta preliminarmente il possesso dei requisiti psicofisici e cinici indispensabili ai finì dell'addestramento e, al termine dello stesso, l'idoneità dei pazienti alla pratica del trattamento dialitico domiciliare, nonché l'idoneità dei rispettivi assistenti nei casi in cui sia prevista la loro collaborazione.

 

     Art. 11. Regolamento.

     1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente capo potrà essere emanato apposito regolamento di esecuzione.

     2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme che potranno essere emanate ai sensi del precedente comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 agosto 1978, n 26 - 1 37/Legisl.

 

     Art. 12. Abrogazione di norme.

     1. La legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 1, è abrogata.

     2. E' abrogato altresì l'articolo 29 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33.

 

 

CAPO II

Interventi assistenziali e prestazioni sanitarie a rimborso

 

     Art. 13. Interventi assistenziali.

     1. Nell'ambito delle prestazioni socio - assistenziali di carattere economico erogate dalla Provincia autonoma sono effettuati i seguenti interventi a favore dei soggetti sottospecificati, residenti nel territorio provinciale:

     a) concessione di contributi sulle spese sostenute da soggetti in trattamento dialitico o portatori di trapianto renale per recarsi al centro di riferimento o al centro periferico di assistenza limitata per il trattamento dialitico, per visite di controllo o per il ritiro di materiale occorrente per l'effettuazione della dialisi domiciliare;

     b) concessione di contributi sulle spese sostenute dai pazienti che effettuano la dialisi a domicilio per consumi di acqua e luce inerenti al trattamento dialitico;

     c) concessione di contributi sulle spese sostenute da pazienti affetti da nefropatia cronica per il riscaldamento delle rispettive abitazioni in considerazione delle esigenze connesse alla specifica malattia.

     2. I criteri e le modalità per l'erogazione degli interventi assistenziali di cui al precedente comma 1, nonché le misure dei contributi ivi previsti, sono stabiliti dalla Giunta provinciale nell'ambito delle disposizioni emanate dalla Giunta stessa ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30.

 

     Art. 14. Accesso ai servizi di dialisi in occasione di vacanze. [1]

     [1. I soggetti che siano sottoposti a trattamento dialitico, anche domiciliare, nell'ambito dei servizi disciplinati dal capo I della presente legge possono essere autorizzati dall'unità sanitaria locale presso la quale è istituito il centro di riferimento competente per territorio a fruire in forma indiretta, durante periodi di vacanza, di trattamenti dialitici presso centri non convenzionati con il servizio sanitario nazionale, operanti in Italia o all'estero, ma comunque al di fuori del territorio provinciale.

     2. La concessione dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinata all'inesistenza nel luogo prescelto dall'interessato per la vacanza di strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale o con lo stesso convenzionate che siano in grado di fornire le prestazioni di dialisi nel periodo considerato.]

 

     Art. 15. Altre prestazioni sanitarie a rimborso. [1]

     [1. I soggetti che siano sottoposti a trattamento dialitico, anche domiciliare, nell'ambito dei servizi disciplinati dal capo I della presente legge, o che siano comunque affetti da nefropatia cronica, sempreché residenti nel territorio provinciale, possono essere autorizzati dall'unità sanitaria locale presso la quale è istituito il centro di riferimento competente per territorio a fruire di contributi sulle spese sostenute per l'acquisto di prodotti dietetici, di integratori alimentari nonché di agenti chelanti non previsti dal prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, prescritti dall'anzidetto centro di riferimento.

     2. Ai soggetti di cui al precedente articolo 14 e al comma 1 del presente articolo è corrisposto dall'unità sanitaria locale ivi indicata un contributo in relazione alla spesa sostenuta per la fruizione delle prestazioni specificate dalle predette disposizioni, nella misura e secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Ai soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria da parte del servizio sanitario provinciale che abbiano subito gli interventi o siano affetti da patologie indicate all'articolo 34, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, nonché da patologie di natura neoplastica, è concesso a carico della Provincia autonoma di Trento un contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di prodotti dietetici e di farmaci non previsti dal prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, prescritti dal medico curante in relazione ai suddetti interventi o patologie. Il contributo è corrisposto dall'unità sanitaria locale del comprensorio valle dell'Adige, anche per conto delle altre unità sanitarie locali della provincia, nella misura e secondo i criteri e modalità che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     4. Gli interventi disciplinati nel precedente articolo 14 e nel presente articolo costituiscono prestazioni sanitarie aggiuntive ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.]

 

 

CAPO III

Interventi per la riabilitazione di ustionati

 

     Art. 16. Interventi per la riabilitazione di ustionati. [1]

     [1. Allo scopo di consentire l'attuazione degli interventi riabilitativi necessari al recupero funzionale delle cicatrici ipertrofiche da ustione, a completamento delle cure specialistiche fornite dal servizio sanitario nazionale, la Provincia autonoma di Trento assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la fornitura dei prodotti ad uso topico e dei presidi medico-chirurgici che saranno determinati con deliberazione della Giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. All'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma 1 provvedono le unità sanitarie locali secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con la deliberazione prevista dal comma medesimo.

     Con l'anzidetta deliberazione potrà essere stabilito che alla acquisizione dei prodotti e presidi di cui al comma 1 provveda una sola unità sanitaria locale anche per conto delle altre unità sanitarie locali della provincia.

     3. Per l'amministrazione delle somme occorrenti per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo le unità sanitarie locali istituiscono in bilancio apposita contabilità separata.]

 

 

CAPO IV

Disposizioni finanziarie [2]

 

     Art. 17. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 13 si utilizzano gli stanziamenti autorizzati con il secondo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30.

     2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 14, 15 e 16, si provvederà con successive leggi provinciali, nell'ambito delle integrazioni del fondo sanitario provinciale di parte corrente, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

 

     Art. 18. Copertura degli oneri.

     1. Al maggiore onere, valutato nell'importo di lire 1.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 5, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 25.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 19. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B per l'esercizio finanziario 1990, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 25, le somme di cui all'articolo 18 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività di cui al comma 1 del medesimo articolo 18.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[1] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[1] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[2] Disposizioni finanziarie così modificate dall'art. 14 della L.P. 6 febbraio 1991, n. 4.