Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 16/08/1983 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai mutilati ed invalidi civili di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, residenti nella provincia di Trento, nei cui confronti sia stata accertata una totale [...] |
Art. 2. 1. L'assegno mensile di cui al precedente articolo viene corrisposto altresì ai sordomuti residenti nel territorio della provincia di Trento, che fruiscono delle prestazioni di cui alla legge 26 [...] |
Art. 3. 1. Agli assistiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge viene corrisposta, con l'assegno relativo al mese di dicembre, una tredicesima mensilità pari all'importo dell'assegno [...] |
Art. 4. 1. La Provincia autonoma provvede all'erogazione degli assegni di cui ai precedenti articoli a favore dei beneficiari sulla base della documentazione acquisita per la attribuzione delle [...] |
Art. 5. 1. Il diritto all'assegno mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorre dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 6. |
Art. 7. 1. Salvo quanto espressamente stabilito ai precedenti articoli trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 nonché dell'articolo 13 della legge [...] |
Art. 8. 1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983. |
§ 5.2.17 - Legge Provinciale 16 agosto 1983, n. 28.
Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti. [*]
(B.U. 23 agosto 1983, n. 43).
1. Ai mutilati ed invalidi civili di cui al secondo comma dell'articolo 2 della
1. L'assegno mensile di cui al precedente articolo viene corrisposto altresì ai sordomuti residenti nel territorio della provincia di Trento, che fruiscono delle prestazioni di cui alla
1. Agli assistiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge viene corrisposta, con l'assegno relativo al mese di dicembre, una tredicesima mensilità pari all'importo dell'assegno stesso frazionabile in relazione alle mensilità corrisposta nell'anno [3].
1. La Provincia autonoma provvede all'erogazione degli assegni di cui ai precedenti articoli a favore dei beneficiari sulla base della documentazione acquisita per la attribuzione delle provvidenze economiche a carico dello Stato.
1. Il diritto all'assegno mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorre dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo quanto disposto al precedente comma l' assegno mensile viene corrisposto con decorrenza e per la durata corrispondenti a quelle delle provvidenze economiche a carico dello Stato.
1. Il pagamento dell'assegno mensile di cui agli articoli 1 e 2 è effettuato in rate bimestrali posticipate, con le medesime modalità di pagamento utilizzate dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per il pagamento delle prestazioni disciplinate da leggi dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 della
1. Salvo quanto espressamente stabilito ai precedenti articoli trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 nonché dell'articolo 13 della
1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.
2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Artt. 9. - 10.
(Omissis) [5].
[*] La presente L.P. cessa di applicarsi a decorrere dalla data indicata nell'art. 37 della
[1] Articolo già sostituito dall'art. 8 della
[2] Articolo in vigore per effetto dell'art. 6 della
[3] Articolo modificato dall'art. 10 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 31 della
[5] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.