§ 2.1.87 – L.P. 8 giugno 1987, n. 10.
Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/06/1987
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia.
Art. 2.  Concorso riservato per l'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale contrattuale.
Art. 3.  Sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nella scuola provinciale dell'infanzia ai fini della immissione in ruolo.
Art. 4.  Concorsi riservati, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale insegnante della formazione professionale provinciale.
Art. 5.  Modifiche alla dotazione organica.
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.  Disposizioni particolari per la prima preposizione agli uffici.
Art. 8.  Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.
Art. 8 bis.  Utilizzo del personale operaio assunto con contratto di diritto privato.
Art. 9.  Attribuzione dei trattamenti per carichi di famiglia, per progressione economica e degli emolumenti accessori al personale.
Art. 10.  Corresponsione dei trattamenti economici al personale.
Art. 11.  Personale contrattuale dell'agenzia del lavoro.
Art. 12.  Conservazione del posto di ruolo da parte di personale dipendente dalle unità sanitarie locali cui venga conferito un incarico.
Art. 13.  Assicurazione di automezzi appartenenti a personale dipendente dalle unità sanitarie locali.
Art. 14.  Attribuzione, in via provvisoria, dei trattamenti previdenziali e pensionistici al personale proveniente dal soppresso ENPI, già cessato o che cessi dal servizio.
Art. 15.      1. La Giunta provinciale è tenuta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a riunire in forma di testo coordinato le disposizioni contenute nella legge provinciale 29 [...]
Art. 16.      1. (Omissis)


§ 2.1.87 – L.P. 8 giugno 1987, n. 10. [1]

Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale.

(B.U. 16 giugno 1987, n. 28).

 

Art. 1. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia.

     1. Il personale contemplato dall'articolo 125 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 [2], ad esclusione di quello dipendente dalle Aziende agrarie di Trento, che dal 1 settembre 1986 si trovi in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento, può essere inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale, previo nulla-osta della relativa amministrazione di provenienza.

     2. L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati, previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere della commissione per l'organizzazione e il personale, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

     3. Il personale di cui al presente articolo verrà inquadrato nel livello funzionale-retributivo o nel grado in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A) della presente legge.

     4. Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento il personale verrà collocato nel profilo professionale corrispondente alla qualifica o profilo professionale di provenienza. Ove manchi un'esatta corrispondenza di mansioni, il personale verrà collocato nel profilo professionale dello stesso livello di inquadramento corrispondente o assimilabile alle funzioni svolte presso la Provincia.

     5. Ai fini della determinazione del trattamento economico da attribuire al personale inquadrato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale provinciale.

     6. Qualora il trattamento economico complessivo, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettante alla data dell'inquadramento risulti inferiore a quello pensionabile in godimento nell'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     7. Le domande per l'inquadramento di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Concorso riservato per l'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale contrattuale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad indire concorsi riservati, per esami, nel limite dei posti d'organico sottoindicati, per l'immissione nel ruolo unico della Provincia del personale assunto ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, e/o dell'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, con orario di almeno trenta ore settimanali, in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno:

     - n. 1 posto di assistente medico;

     - n. 25 posti del 70 livello funzionale-retributivo;

     - n. 13 posti del 60 livello funzionale-retributivo;

     - n. 26 posti del 40 livello funzionale-retributivo.

     2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente primo comma sono ammessi esclusivamente al concorso relativo alla qualifica o profilo professionale, corrispondente o assimilabile alle funzioni in base alle quali è avvenuta l'assunzione o il rinnovo del contratto, purché siano provvisti del titolo di studio, della abilitazione professionale ovvero di diploma di qualificazione professionale o di specializzazione o di perfezionamento richiesti per l'accesso alla rispettiva qualifica o profilo professionale, prescindendo dai limiti di età.

     3. La commissione esaminatrice sarà quella stabilita dal primo comma dell'articolo 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     4. Il programma e le modalità di svolgimento dei concorsi saranno stabilite con apposite norme regolamentari. Con le stesse norme è determinata altresì l'equiparazione di cui al secondo comma [3].

     5. L'inquadramento in ruolo dei vincitori dei concorsi avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della graduatoria del rispettivo concorso.

     6. All'assistente medico si applicano, dalla data di nomina in ruolo, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

     7. Al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi compete dalla data dell'inquadramento il trattamento economico iniziale relativo al livello di inquadramento.

     8. Il servizio prestato a norma dell'articolo 78 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, non viene considerato agli effetti di cui al primo comma.

     9. Dall'applicazione del presente articolo è escluso il personale eventualmente in servizio presso le strutture destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 8 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, nonchè il personale ausiliario stagionale.

 

     Art. 3. Sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nella scuola provinciale dell'infanzia ai fini della immissione in ruolo.

     1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata ad indire una sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nella scuola provinciale dell'infanzia, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini della immissione in ruolo.

     2. La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti dell'attività educativa della scuola materna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

     3. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alla prova scritta, è data facoltà di sostenere la prova stessa in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento della procedura concorsuale prima della conclusione del concorso.

     4. Alla sessione riservata degli esami di cui al comma 1 è ammesso il personale insegnante che, alla data del 31 agosto 1987, abbia prestato servizio non di ruolo in scuole provinciali dell'infanzia quale insegnante incaricato annuale e/o insegnante supplementare, ai sensi dell'articolo 188 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, per almeno due anni, per non meno di 180 giorni ciascuno, anche non continuativi, di cui almeno un anno nel corso del triennio scolastico 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987. Per detto personale si prescinde dal limite di età.

     5. La commissione esaminatrice è quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     6. La sessione riservata degli esami di cui al comma 1 è indetta contestualmente al primo concorso pubblico di cui all'articolo 171 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del comma 1 sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1988.

     8. La sede di servizio sarà assegnata sulla base della graduatoria dell'esame di cui al comma 1 integrata dal punteggio derivante dai titoli richiesti per il pubblico concorso di cui all'articolo 171 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     9. Il personale insegnante che abbia prestato servizio non di ruolo in scuole provinciali dell'infanzia con i requisiti di cui al comma 4 e che abbia conseguito l'idoneità a seguito del concorso pubblico indetto con bando in data 24 gennaio 1978 è immesso in ruolo con decorrenza dal 10 settembre 1988.

     10. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma 9 la sede di servizio è assegnata secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale incarichi e supplenze relative all'anno scolastico 1986/1987 con priorità rispetto al personale immesso in ruolo ai sensi del comma 7 [4].

 

     Art. 4. Concorsi riservati, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale insegnante della formazione professionale provinciale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad indire concorsi riservati, per titoli ed esami, nel limite dei posti d'organico di cui al successivo quarto comma, per l'immissione nel ruolo unico della Provincia del personale insegnante della formazione professionale che abbia prestato servizio di insegnamento non di ruolo presso il centro di formazione professionale della Provincia, per non meno di 180 giorni, anche non consecutivi, con orario di servizio non inferiore a 20 ore settimanali, in ciascuno degli anni scolastici 1984/1985 e 1985/1986, con almeno un incarico annuale ai sensi dell'articolo 188 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, prescindendo dai limiti di eta.

     2. Gli insegnanti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, possono partecipare al concorso purché siano in possesso dei requisiti e del titolo di studio previsti per l'insegnamento delle rispettive materie messe a concorso. La specificazione dei titoli di studio, in relazione a ciascuna materia, sarà stabilita con il regolamento di cui al successivo sesto comma.

     3. I concorsi di cui al primo comma saranno indetti in ragione delle esigenze scolastiche, nell'ambito delle materie che presso il centro di formazione professionale della Provincia siano state attivate per almeno due anni e siano state caratterizzate da durata annuale.

     4. I posti da mettere a concorso sono stabiliti nel numero di tre per il settimo livello funzionale-retributivo e nel numero di sette per il sesto livello funzionale-retributivo, da ripartirsi, con il regolamento di cui al sesto comma ed in relazione a ciascuno dei profili professionali previsti, nell'ambito delle materie individuate con i criteri di cui al terzo comma.

     5. La commissione esaminatrice sarà quella stabilita dal primo comma dell'articolo 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     6. Fermo restando quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 171 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il programma e le modalità di svolgimento dei concorsi saranno stabilite con apposite norme regolamentari [5].

     7. L'inquadramento in ruolo avrà decorrenza dal giorno di inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo alla data di approvazione della graduatoria del rispettivo concorso.

     8. Le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 188 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, si applicano al personale risultato idoneo nei concorsi riservati di cui al presente articolo.

     9. Ai vincitori dei concorsi riservati inquadrati in ruolo a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al settimo comma del precedente articolo 2.

 

     Art. 5. Modifiche alla dotazione organica.

     1. (Omissis) [6].

     2. (Omissis) [7].

     3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 60, terzo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, le dotazioni organiche per le qualifiche dei vigili del fuoco e per i gradi dei sottufficiali e guardie forestali sono stabilite nelle tabelle costituenti, rispettivamente, l'allegato B) e l'allegato C) della presente legge.

     4. I preesistenti ruoli di cui all'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, relativi al personale previsto nel precedente terzo comma, sono soppressi.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 7. Disposizioni particolari per la prima preposizione agli uffici. [9]

     1. In sede di prima applicazione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, alla preposizione agli uffici individuati ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 56 della stessa legge, provvede la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore per l'organizzazione e il personale che potrà individuare i capi unico fra:

     a) funzionari rivestenti la qualifica ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione o qualifiche equiparate;

     b) funzionari rivestenti la qualifica di consigliere/assistente/medico o di consigliere/veterinario o inquadrati nel nono, nell'ottavo, settimo o nel sesto livello funzionale-retributivo in possesso di diploma di laurea o di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, con non meno di otto anni di servizio, rispettivamente tredici per il personale del sesto livello, maturati anche presso altre pubbliche amministrazioni, i quali svolgano da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge attività di direzione od organizzazione di uffici o settori, le cui attribuzioni corrispondano, in tutto o in parte, a quelle degli anzidetti uffici, come risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dalla stessa Giunta provinciale.

     2. Alla preposizione di cui alla lettera b) del primo comma; la Giunta provinciale provvede previa richiesta di conforme parere di idoneità ad una apposita commissione composta da quattro dirigenti di servizio, presieduta dal dirigente generale del dipartimento organizzazione ed enti.

     3. Sempre in sede di prima applicazione della predetta legge n. 12 del 1983, agli uffici di cui al primo comma per i quali non si sia provveduto a norma del medesimo primo comma, potranno essere preposti funzionari rivestenti la qualifica di consigliere/assistente/medico o di consigliere/veterinario o inquadrati nel nono, nell'ottavo o settimo livello funzionale-retributivo in possesso di diploma di laurea o di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, con non meno di sei anni di servizio complessivamente maturati anche presso altre pubbliche amministrazioni.

     4. Al conferimento degli incarichi di cui al terzo comma, la Giunta provinciale provvede secondo le risultanze dei concorsi interni da svolgere con le modalità previste dall'articolo 30 della citata legge provinciale n. 12 del 1983, salvo che per la formazione della graduatoria dei concorrenti, per la quale la commissione dispone nel complesso fino a 60 punti da attribuire in relazione ai titoli e all'esito dell'esame-colloquio nel limite, di 10 e di 50 punti.

     5. Le modalità di espletamento dei concorsi di cui al quarto comma, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 della richiamata legge provinciale n. 12 del 1983, saranno stabilite con l'atto che indice il concorso [10].

 

     Art. 8. Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.

     1. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali la legge consente di procedere in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, ad esclusine degli interventi di manutenzione ordinaria, il dirigente del servizio competente è autorizzato, secondo le direttive e nei limiti dei contingenti fissati dalla Giunta provinciale, ad assumere personale operaio con contratto a tempo determinato di diritto privato, comunque per periodi che annualmente non possono eccedere le centottanta giornate lavorative, secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali per gli operai dipendenti dalle imprese edili e affini.

     2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per far fronte a specifiche esigenze stagionali, nonché ad eventi imprevisti ed eccezionali anche per il mantenimento in efficienza delle strade provinciali e di quelle comunali ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19.

     3. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 39 e 24 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

 

     Art. 8 bis. Utilizzo del personale operaio assunto con contratto di diritto privato. [11]

     1. Per gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali possono essere adibiti, nel rispetto del relativo contratto di lavoro e previa intesa fra i rispettivi dirigenti, dipendenti del servizio azienda speciale sistemazione montana altrimenti posti in cassa integrazione guadagni per la sospensione invernale dei lavori.

     2. Al pagamento delle spese relative ai dipendenti di cui al comma 1 si può provvedere mediante apertura di credito ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, da disporre mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa inerenti la spesa per manodopera per i lavori di manutenzione da effettuarsi su strade provinciali (cap. 52955).

 

     Art. 9. Attribuzione dei trattamenti per carichi di famiglia, per progressione economica e degli emolumenti accessori al personale.

     1. Le quote aggiunta di famiglia e le relative maggiorazioni, gli aumenti di stipendio derivanti dalla normale progressione economica per classi stipendiali e per aumenti periodici, gli aumenti anticipati per la nascita di figli, nonché i trattamenti per lavoro straordinario, per indennità di missione ed i compensi per altre indennità accessorie spettanti in applicazione delle vigenti norme al personale provinciale sono liquidati e ordinati unitamente alle retribuzioni e stipendi mensili, senza che occorra alcun provvedimento formale per la loro attribuzione agli aventi diritto, a cura dei dirigenti dei competenti servizi provinciali, secondo le modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 10. Corresponsione dei trattamenti economici al personale.

     1. Con i provvedimenti di nomina, di promozione o di attribuzione dello stipendio, di altri emolumenti di natura continuativa, nonché dei trattamenti pensionistici, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per il pagamento dei trattamenti ivi previsti, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei medesimi provvedimenti.

     2. Nel caso in cui, a seguito di rilievi da parte dell'organo di controllo, i pagamenti disposti con tali provvedimenti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

 

     Art. 11. Personale contrattuale dell'agenzia del lavoro.

     1. I rapporti contrattuali, instaurati o da instaurare ai sensi dell'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, per il funzionamento dell'agenzia del lavoro, possono essere rinnovati, su richiesta del consiglio d'amministrazione della medesima agenzia, fino a quando sia stata definita la struttura organizzativa della stessa e si sia provveduto alla copertura dei posti ivi previsti [12].

 

     Art. 12. Conservazione del posto di ruolo da parte di personale dipendente dalle unità sanitarie locali cui venga conferito un incarico.

     1. Il personale in servizio di ruolo presso una unità sanitaria locale cui venga conferito un incarico, anche di supplenza, presso la stessa o presso altra unità sanitaria locale ai sensi delle norme in vigore, conserva la titolarità del proprio posto di ruolo per la durata dell'incarico medesimo.

 

     Art. 13. Assicurazione di automezzi appartenenti a personale dipendente dalle unità sanitarie locali. [13]

     [1. Le unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare contratti assicurativi, anche cumulativi, affinché siano risarciti, alle condizioni ed entro i limiti fissati nelle relative pozze, i danni subiti dal personale dipendente dalle stesse unità sanitarie locali inviato in missione ed autorizzato ad usare propri automezzi ai sensi delle norme in vigore, a seguito di incidenti, di furti e di incendi - ivi compresi gli altri rischi coperti dalle condizioni generali di polizza insieme al rischio d'incendio - occorsi agli automezzi del predetto personale durante le missioni. lì premio è posto a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale.

     2. I contratti di cui al comma precedente saranno stipulati nel rispetto delle direttive che verranno all'uopo emanate dalla Giunta provinciale.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico del fondo sanitario provinciale, parte corrente, nell'ambito delle spese contemplate dall'articolo 4 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.]

 

     Art. 14. Attribuzione, in via provvisoria, dei trattamenti previdenziali e pensionistici al personale proveniente dal soppresso ENPI, già cessato o che cessi dal servizio.

     1. Nell'attesa dei provvedimenti di inquadramento del personale già dipendente del soppresso Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI), utilizzato in via provvisoria dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e comandato alla Provincia stessa ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con decreto ministeriale di data 28 dicembre 1985 in relazione ai contingenti numerici definiti con decreto ministeriale di data 22 gennaio 1985, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre nei confronti del personale predetto, già cessato o che cessi dal servizio, l'attribuzione, sulla base della vigente normativa provinciale, dell'indennità premio di servizio nonché dei trattamenti pensionistici, in via provvisoria ed in conformità ai trattamenti economici in godimento all'atto della cessazione, fatto salvo il conguaglio sulla base del trattamento economico derivante dai medesimi provvedimenti di inquadramento.

 

     Art. 15.

     1. La Giunta provinciale è tenuta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a riunire in forma di testo coordinato le disposizioni contenute nella legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, con le successive modificazioni ed integrazioni [14].

 

     Art. 16.

     1. (Omissis) [15].

     2. (Omissis) [16].

     3. (Omissis) [17].

     4. I provvedimenti attuativi del Servizio industria e miniere, compresi quelli di inquadramento e preposizione del relativo Dirigente, si intendono confermati con riferimento al n. 37 - Servizio Industria.

 

     Artt. 17. - 18.

     (Omissis) [18].

 

 

 

     ALLEGATO A)

 

                         TABELLA DI EQUIPARAZIONE

 

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          POSIZIONE DI PROVENIENZA               LIVELLO

Qualifica funzionale    Qualifica, grado         FUNZIONALE RETRI-

o livello retributivo   o profilo professionale  BUTIVO O GRADO

                                                 PROVINCIALE

------------------------------------------------------------------

Regione Trentino-Alto

Adige:

        7°             Collaboratore amministrativo     7°

        6°             Assistente amministrativo        6°

        6°             Assistente tecnico catastale     6°

 

Provincia autonoma di

Bolzano:

        6°             Assistente orientamento

                       professionale                     6°

 

Comuni:

       7°              Responsabile ufficio di

                       ragioneria                        7°

       5°              Coordinatore squadra              5°

       4°              Operatore contabile               4°

 

Comprensori:

       --              Segretario comprensoriale         8°

       4°              Operatore amministrativo-

                       esecutivo                         4°

 

Unità Sanitarie Locali:

       8°              Collaboratore coordinatore          7°

       5°              Assistente amministrativo           6°

 

Consorzio Provinciale

Antitubercolare - Trento:

       1° super        Direttore responsabile di

                       farmacia                            8°

 

Istituto Agrario provinciale

di S. Michele a/A:

       7°              Funzionario amministrativo          7°

       7°              Funzionario analista/ricercatore    7°

       6°              Assistente di laboratorio           6°

       6°              Assistente amministrativo/contabile 6°

       6°              Insegnante tecnico pratico          6°

       5°              Tecnico di laboratorio              5°

 

Ente per lo sviluppo

dell'Agricoltura Trentina:

       6°              Informatore socio-economico o

                       Assistente informatore socio-

                       economico                           6°

       7°              Profili professionali del 7°

                       livello                             7°

 

Ente di Sviluppo Agricolo

del Veneto:

       8°              Funzionario                         8°

------------------------------------------------------------------

 

 

     ALLEGATO B

 

                CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO [19]

                 Personale tecnico dei servizi antincendi

 

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PROFILI PROFESSIONALI               LIVELLO FUNZIONALE-RETRIBUTIVO

------------------------------------------------------------------

 

- Funzionario esperto per i servizi

antincendi                                             9°

 

- Funzionario esperto per i servizi

antincendi                                             8°

 

- Funzionario per i servizi antincendi                 7°

 

- Assistente per i servizi antincendi                  6°

 

                          Vigili del fuoco [20]

Profili professionali          Livello                      Numero

                        funzionale retributivo         posti [21]

Capo reparto                      6°                            20

Capo squadra                      6°                            38

Vigile del fuoco                  5°                            72

                                                             -----

                                                        TOTALE 130

 

                            Carriera dei vigili

 

- Vigile                          66                  66

                                                     ----

                                                     120

------------------------------------------------------------------

 

 

     ALLEGATO C

 

                 TABELLA [DELLA DOTAZIONE ORGANICA] [22]

                DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI [23]

 

------------------------------------------------------------------

GRADI                              POSTI [24]           TOTALE

------------------------------------------------------------------

 

- Maresciallo maggiore scelto        13

- Maresciallo maggiore

 

- Maresciallo capo                   16

- Maresciallo ordinario              21

 

- Brigadiere                         50

- Vice brigadiere                                           100

 

- Appuntato scelto                   80

- Appuntato

- Guardia scelta

- Guardia                                                    80

                                                           ------

                                                 Totale     180

------------------------------------------------------------------

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, tranne gli articoli 6, 8 e 8 bis.

[2] Per la L.P. 29 aprile 1983, n. 12 «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», vedi Del.G.P. 11 settembre 1987, n. 9470 «Testo coordinato delle disposizioni contenute nella legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni».

[3] Per le norme regolamentari vedi il D.P.G.P. 24 novembre 1987, n. 13- 53/Legisl.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 6 maggio 1988, n. 17.

[5] Per il regolamento vedi il D.P.G.P. 29 gennaio 1988, n. 1-56/Legisl.

[6] Comma modificativo dell'allegato C alla L.P. 3 settembre 1984, n. 8.

[7] Comma modificativo dell'allegato C alla L.P. 3 settembre 1984, n. 8.

[8] Articolo modificativo della L.P. 2 maggio 1962, n. 7, della L.P. 29 aprile 1983, n. 12, della L.P. 15 dicembre 1980, n. 35, della L.P. 28 novembre 1978, n. 50.

[9] L'art. 70 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 ha disposto l'abrogazione del presente articolo fermo restando quanto disposto dall'art. 69 della stessa L.P. 7/1997.

[10] Articolo così modificato dall'art. 23 della L.P. 4 gennaio 1988, n. 2.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[12] Articolo così modificato dall'art. 54 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[13] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[14] Il testo coordinato è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale 11 settembre 1987, n. 9470, riportata al § 2.1.89.

[15] Commi modificativi dell'allegato C e dell'art. 56 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[16] Commi modificativi dell'allegato C e dell'art. 56 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[17] Commi modificativi dell'allegato C e dell'art. 56 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[18] Disposizioni finanziarie.

[19] Tabella così sostituita dall'allegato A alla L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[20] Così modificato dall'art. 90 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[21] Colonna abrogata dall'art. 21 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 21 della L.P. 3/1999.

[22] Parole abrogate dall'art. 21 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 21 della L.P. 3/1999.

[23] Tabella così modificata dall'art. 55 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[24] Colonna abrogata dall'art. 21 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 21 della L.P. 3/1999.