§ 5.3.30 - Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 27.
Norme in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:10/09/1993
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Assegnazione di personale.
Art. 2.  Personale insegnante supplementare di ruolo.
Art. 3.  Personale non di ruolo.
Art. 4.  Disposizioni per assicurare la continuità educativa.
Art. 5.  Continuità educativa dall'asilo nido alla scuola materna.
Art. 6.  Disposizioni per le scuole equiparate dell'infanzia.
Art. 7.  Disposizioni finali.
Art. 8.  Copertura degli oneri.
Art. 9.  Variazioni di bilancio.


§ 5.3.30 - Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 27.

Norme in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia.

(B.U. 21 settembre 1993, n. 44).

 

Art. 1. Assegnazione di personale.

     1. Il personale insegnante in possesso dell'attestato di specializzazione per l'insegnamento di cui all'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e agli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 è assegnato con precedenza assoluta alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 concernente «Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento», come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Personale insegnante supplementare di ruolo.

     1. A decorrere dal 1 settembre 1994, il personale insegnante di ruolo da assegnare alle scuole dell'infanzia in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, il quale certifichi il possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 1, è assunto con precedenza assoluta, nel rispetto delle procedure concorsuali di cui all'articolo 171 ter della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento», aggiunto dall'articolo 48 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

     2. A partire dall'anno scolastico 1994-1995, il personale insegnante di ruolo che certifichi il possesso dell'attestato di cui all'articolo 1, il quale presenti domanda di trasferimento, ai sensi dell'articolo 178 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, presso le scuole in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n 13, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, viene assegnato alla scuole stesse con precedenza assoluta.

     3. Il personale insegnante assunto a norma del comma 1 è impiegato, per almeno un triennio scolastico, quale unità di dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34.

 

     Art. 3. Personale non di ruolo.

     1. A partire dall'anno scolastico 1994-1995, ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze per i fabbisogni di personale supplementare da coprire con personale non di ruolo, è assunto con precedenza assoluta il personale in possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 1.

 

     Art. 4. Disposizioni per assicurare la continuità educativa.

     1. Gli insegnanti supplementari con rapporto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nel conferimento dell'incarico per la stessa scuola nella quale è inserito il bambino seguito l'anno precedente.

 

     Art. 5. Continuità educativa dall'asilo nido alla scuola materna.

     1. Al fine di consentire la continuità dell'azione educativa, ove presso gli asili nido comunali siano inseriti bambini affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, è consentito, per un periodo massimo non superiore a quattro mesi, che il personale accudiente il bambino sia temporaneamente assegnato alla scuola dell'infanzia dove è stato iscritto il bambino stesso. La spesa aggiuntiva che ne deriva è posta a carico del comune, che ne può chiedere il rimborso alla Provincia [1].

 

     Art. 6. Disposizioni per le scuole equiparate dell'infanzia.

     1. I commi 5 e 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 31, sono sostituiti con i seguenti commi:

     (Omissis).

     2. Gli insegnanti supplementari con contratto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa scuola nella quale è inserito il bambino seguito l'anno precedente.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'anno scolastico 1994/1995.

 

     Art. 7. Disposizioni finali.

     1. Nei pubblici concorsi previsti dall'articolo 171 ter della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. aggiunto dall'articolo 48 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, il possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 1 della presente legge costituisce titolo valutabile con assegnazione di punteggio.

     2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano le norme vigenti in materia di personale delle scuole dell'infanzia.

 

     Art. 8. Copertura degli oneri.

     1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 50.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 9. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni: (omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 8 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel medesimo articolo 8 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli dove sono classificati i capitoli con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 80 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.