§ 5.5.18 - Legge Provinciale 31 agosto 1987, n. 18.
Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:31/08/1987
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituto mocheno e Istituto cimbro.
Art. 3.  Statuti.
Art. 4.  Bilanci e controlli.
Art. 5.  Sedi.
Art. 6.  Entrate degli Istituti
Art. 7.  Insegnamento delle lingue mochena e cimbra nella scuola dell'infanzia.
Art. 8.  Conoscenza delle lingue mochena e cimbra nella scuola dell'obbligo.
Art. 8 bis.  Funzionamento dell'Istituto cimbro.
Art. 9.  Norma di salvaguardia.
Art. 10.  Norma finanziaria.


§ 5.5.18 - Legge Provinciale 31 agosto 1987, n. 18.

Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento [1].

(B.U. 8 settembre 1987, n. 40).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento con la presente legge si propone, nel rispetto dell'articolo 6 della Costituzione, di dare applicazione agli articoli 2 e 8 del Testo unico dello Statuto speciale d'autonomia per il Trentino Alto Adige approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai fini di tutelare e valorizzare il patrimonio etnografico e culturale delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Ferozzo, Frassilongo e Luserna, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche di tali popolazioni.

 

     Art. 2. Istituto mocheno e Istituto cimbro. [2]

     1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti:

     a) l'Istituto mocheno/Institut Bersntol, con sede in Palù del Fersina, per la tutela e la valorizzazione delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina/Palae en Bersntol, Fierozzo/ Vlarötz e Frassilongo/Garait;

     b) l'Istituto cimbro/Institut Lusern, con sede in Luserna, per la tutela e la valorizzazione delle popolazioni germanofone del comune di Luserna/Lusern.

 

     Art. 3. Statuti. [3]

     1. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento degli istituti previsti dall'articolo 2 sono stabilite dal rispettivo statuto.

     2. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto a maggioranza assoluta dei componenti ed è approvato dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. Bilanci e controlli.

     1. I bilanci preventivi e le relative variazioni nonché i conti consuntivi degli Istituti sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini degli Istituti o delle disposizioni dello statuto ovvero promuoverne il riesame con richiesta motivata [4].

     2. In caso di riscontrata impossibilita di funzionamento degli organi degli Istituti o di gravi irregolarità amministrative, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione [5].

 

     Art. 5. Sedi. [6]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione degli Istituti immobili situati nei comuni di cui all'articolo 1 da utilizzare per scopi culturali, preferibilmente mediante l'acquisto e il restauro conservativo di edifici tipici del luogo [7].

     2. Per i medesimi scopi di cui al comma 1, la Giunta provinciale può altresì finanziare gli Istituti per l'acquisto e l'approntamento di immobili situati nei comuni di cui all'articolo 1 nonché per l'effettuazione di altre spese inerenti la manutenzione straordinaria dei medesimi immobili, l'acquisto di arredi e di attrezzature [8].

 

     Art. 6. Entrate degli Istituti [9].

     1. Al funzionamento degli Istituti si provvede con i frutti del patrimonio e i proventi dell'attività degli Istituti medesimi e con contributi di enti o privati [10].

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo annuale idoneo a garantire il funzionamento degli Istituti sulla base del bilancio annuale di previsione e del programma annuale di attività dell'ente [11].

 

     Art. 7. Insegnamento delle lingue mochena e cimbra nella scuola dell'infanzia. [12]

 

     Art. 8. Conoscenza delle lingue mochena e cimbra nella scuola dell'obbligo.

     1. Tra le iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano eventuali attività volte alla conoscenza ed all'approfondimento delle lingue e della cultura mochena e cimbra.

     2. A tal fine i competenti organi scolastici elaborano programmi inerenti all'attuazione di dette iniziative, alla cui realizzazione possono provvedere sia gli stessi sia il comprensorio anche attraverso apposite convenzioni con l'Istituto mocheno e con l'Istituto cimbro [13].

 

          Art. 8 bis. Funzionamento dell'Istituto cimbro. [14]

     1. Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto cimbro si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia e dai suoi enti funzionali i cui oneri rimangono a carico del rispettivo ente di appartenenza. L'istituto può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di personale del comune di Luserna; può inoltre assumere personale con contratto di diritto privato.

 

     Art. 9. Norma di salvaguardia.

     1. Nei confronti delle scuole dell'infanzia operanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nei comuni di Palù del Fersina, Frassilongo e Luserna, non trova applicazione il disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Con successive leggi provinciali saranno autorizzate le spese per l'attuazione degli articoli 5, 6, secondo comma, della presente legge.

 

 

ALLEGATO

STATUTO DELL'ISTITUTO CULTURALE MOCHENO-CIMBRO

 

Articolo 1.

     1. L'istituto persegue le seguenti finalità:

     1) promuove lo studio, la conservazione e la valorizzazione della lingua, della cultura e del folklore mocheno e cimbro;

     2) raccoglie e ordina documenti, testimonianze e pubblicazioni relative alla cultura, lingua e storia mochena e cimbra e ne assicura la pubblica fruizione anche attraverso biblioteche e strutture museali [15];

     3) cura pubblicazioni nella lingua mochena e cimbra;

     4) provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione del materiale didattico-pedagogico relativo alle lingue mochena e cimbra;

     5) finanza ed organizza corsi di preparazione e di aggiornamento all'insegnamento per il personale docente preposto all'insegnamento delle lingue mochena e cimbra;

     6) è organo di consultazione obbligatoria per la Provincia autonoma di Trento in materia di lingua della minoranza mochena e cimbra;

     7) fornisce pareri in materia di toponomastica locale dell'area linguistica mochena e cimbra;

     8) istituisce premi e borse di studio al fine di favorire la conoscenza, lo studio e l'approfondimento del patrimonio culturale e linguistico mocheno e cimbro;

     9) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con enti od associazioni, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi;

     10) cura la pubblicazione di un bollettino e di tutti quegli atti che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto riterrà opportuni;

     11) stipula accordi e convenzioni con organi di stampa ed emittenti radiotelevisive che utilizzino la lingua mochena o cimbra nelle loro pubblicazioni o programmi secondo le finalità di cui all'articolo 1 della legge istitutiva.

 

Articolo 2.

     1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo transitino in proprietà.

 

Articolo 3.

     1. Sono organi dell'Istituto:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) la commissione culturale;

     d) i revisori dei conti.

 

Articolo 4.

     1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

     a) due rappresentanti della Giunta provinciale;

     b) dai quattro sindaci dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna, o loro delegati;

     c) due rappresentanti del Comprensorio Alta Valsugana, di cui uno di appartenenza al gruppo linguistico mòcheno e uno di appartenenza al gruppo linguistico cimbro [16];

     d) da un rappresentante della Giunta regionale [17].

     e) dal presidente della commissione culturale o suo sostituto [18].

     2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario dell'Istituto.

 

Articolo 5.

     1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati.

     2. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno ed a maggioranza dei componenti il presidente ed il vicepresidente. I suddetti restano in carica per la durata della legislatura.

     3. Dopo due presidenze espresse dalla comunità mòchena, la presidenza per la legislatura successiva spetta ad un appartenente alla comunità cimbra [19].

     4. I rappresentanti di cui alla lettera c) dell'art. 4 sono designati dalla Giunta comprensoriale [20].

     5. Il rappresentante di cui alla lettera d) dell'art. 4 è designato dalla Giunta regionale [21].

     6. Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri, restano in carica fino al termine della stessa [22].

 

Articolo 6.

     1. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

     a) esaminare ed approvare i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni nonchè il conto consuntivo;

     b) approvare il regolamento relativo al personale dell'Istituto;

     c) approvare il programma annuale e pluriennale di attività dell'Istituto proposto dalla commissione culturale [23];

     d) approvare i programmi di attività che saranno gestiti dai rispettivi comitati di gestione [24];

     e) formulare eventuali proposte di variazione del presente statuto da sottoporre alla Giunta provinciale [25]

     f) nominare il presidente della commissione culturale [26];

     g) nominare il segretario dell'Istituto [27];

     h) deliberare su tutte le materie non attribuite dallo statuto ad altri organi [28].

 

Articolo 7.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all'anno e, su richiesta del presidente o di almeno tre membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria.

     2. Per la validità delle riunioni è richiesta la metà più uno dei componenti.

     3. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

     4. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

Articolo 8.

     1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e dei comitati di gestione e provvede agli atti relativi alla gestione ordinaria nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo stesso è sostituito dal vicepresidente [29].

 

Articolo 9. [30]

     1. Per la gestione delle attività rispettivamente indirizzate alla comunità mòchena o cimbra, il consiglio di amministrazione individua al proprio interno due comitati di gestione così composti:

     a) dal presidente del consiglio di amministrazione che li presiede entrambi;

     b) dai rappresentanti del gruppo linguistico mòcheno per il comitato mòcheno;

     c) dai rappresentanti del gruppo linguistico cimbro per il comitato cimbro.

     2. Il comitato di gestione sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i programmi di attività per le rispettive comunità, previo parere della commissione culturale.

     3. Il comitato di gestione cura la realizzazione delle iniziative deliberate operando secondo modalità previste da un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

 

Articolo 10.

     1. La commissione culturale è nominata dal consiglio di amministrazione ed è composta dai seguenti membri:

     a) uno studioso esperto in materie linguistiche, antropologiche o storiche [31];

     b) due studiosi della cultura mochena e cimbra;

     c) due esperti della cultura mòchena e rispettivamente cimbra, scelti tenuto anche conto delle proposte formulate dalle associazioni culturali ed istituzioni mòchene e rispettivamente cimbre maggiormente rappresentative [32];

     d) il segretario dell'Istituto.

     2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione culturale, senza diritto di voto, esperti della cultura mochena e cimbra e gli operatori culturali dell'Istituto [33].

     3. La commissione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio d'amministrazione.

 

Articolo 11. [34]

     1. Spetta alla commissione culturale:

     a) proporre le direttive generali per la stesura dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'Istituto;

     b) valutare e proporre programmi di attività presentati anche dai rispettivi comitati di gestione;

     c) formulare autonomamente specifiche proposte anche per singole iniziative culturali.

 

Articolo 12.

     1. Il consiglio di amministrazione e la commissione culturale, congiuntamente, almeno una volta all'anno, indicono una pubblica assemblea al fine di illustrare l'attività svolta nel periodo immediatamente precedente e di raccogliere indicazioni sulla futura attività.

 

Articolo 13.

     1. Il segretario dell'Istituto esegue i compiti che gli vengono assegnati dal consiglio di amministrazione.

     2. In particolare provvede per il collocamento del materiale e per il funzionamento della biblioteca e delle strutture museali, cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale registrato, attua i programmi dell'attività culturale dell'istituto [35].

     3. Prepara annualmente la relazione sull'attività dell'Istituto ed i bilanci preventivo e consuntivo.

 

Articolo 14.

     1. Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato da un collegio di revisori dei conti composto da due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e da un rappresentante designato dal Comprensorio.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale; il presidente è scelto tra i rappresentanti della Provincia.

     3. I revisori dei conti durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio d'amministrazione; essi possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

     4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i revisori compiono tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed hanno, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio d'amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al conto consuntivo.

 

Articolo 15.

     1. L'Istituto adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle dei programma di sviluppo provinciale. li bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

     2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

     3. Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale deve essere approvato, unitamente ai programmi di attività, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione. Qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta, si delibera a maggioranza semplice in una successiva seduta, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce [36].

     4. Nel bilancio pluriennale, che costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove e maggiori spese a carico di esercizi futuri, le entrate derivanti da finanziamenti a carico del bilancio provinciale sono indicate in base agli stanziamenti del medesimo bilancio.

     5. Le entrate di cui al comma precedente per l'anno di inizio del bilancio sono previste, in carenza delle indicazioni del bilancio provinciale, in misura non superiore alle assegnazioni definitive dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui il bilancio si riferisce.

     6. Gli stanziamenti sono determinati per le previsioni di competenza nella misura necessaria ad assicurare nell'esercizio finanziario la realizzazione del programma di attività ed il sostenimento delle spese di funzionamento dell'Istituto e per le previsioni di cassa nella misura richiesta per far fronte ai pagamenti previsti nel medesimo esercizio.

     7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare [37].

     8. Il bilancio annuale di previsione redatto nelle forme della competenza deve essere approvato in pareggio mentre nelle forme della cassa non può essere approvata in disavanzo.

     9. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere scritte in bilancio. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio dell'Istituto.

     10. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Istituto in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio.

     11. Alla liquidazione delle spese provvede il presidente dell'Istituto.

     12. I titoli di spesa e le reversali d'incasso sono firmati dal presidente e dal segretario dell'Istituto.

     13. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali, nonché dallo stato di attuazione del programma di attività dell'istituto, deve essere deliberato entro il 30 aprile.

 

Articolo 16.

     1. I beni dell'Istituto devono essere elencati in apposito inventario, con l'indicazione dei seguenti elementi:

     a) per i beni immobili:

     - luogo, denominazione e qualità;

     - dati tavolari;

     - titolo di provenienza;

     - dati relativi al valore e alla destinazione dei beni;

     b) per i beni durevoli:

     - luogo dove il bene è collocato;

     - denominazione e descrizione del bene;

     - prezzo d'acquisto o valore di stima.

     2. Tutti i beni devono essere dati in consegna per mezzo di un apposito verbale al segretario, che è personalmente responsabile dei beni ricevuti in consegna finché non ne abbia ottenuto legale di carico.

     3. Il conto generale del patrimonio deve indicare, per ciascuna categoria di beni, il valore della consistenza alla fine dell'anno precedente, quello alla fine dell'anno considerato e le variazioni intervenute, con distinzione di quelle verificatesi in corrispondenza della gestione del bilancio e all'infuori di essa.

 

Articolo 17.

     1. Per quanto non previsto dai due articoli precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

 

Articolo 18.

     1. In caso di scioglimento dell'ente la Provincia assicurerà l'utilizzazione del patrimonio dell'Istituto per i fini di cui al presente statuto.

 

 

ALLEGATO [38]

Statuto dell'Istituto culturale mocheno-cimbro.

(Omissis)


[1] Titolo così sostituito dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[4] Comma così modificato dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 con effetto dal 1° gennaio 2005.

[5] Comma così modificato dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 con effetto dal 1° gennaio 2005.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[7] Comma così modificato dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 con effetto dal 1° gennaio 2005.

[8] Comma così modificato dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 con effetto dal 1° gennaio 2005.

[9] Rubrica così modificata dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 con effetto dal 1° gennaio 2005.

[10] Comma così modificato dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 con effetto dal 1° gennaio 2005.

[11] Comma così modificato dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 con effetto dal 1° gennaio 2005.

[12] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[13] Comma così modificato dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[14] Articolo inserito dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[15] Punto così modificato con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[16] Punto così modificato con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[17] Punto così modificato con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[18] Lettera aggiunta con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[19] Comma così sostituito con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[20] Comma così sostituito con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[21] Comma aggiunto con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[22] Comma aggiunto con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[23] Lettera così sostituita con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[24] Lettera così sostituita con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[25] Lettera così sostituita con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[26] Lettera aggiunta con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[27] Lettera aggiunta con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[28] Lettera aggiunta con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[29] Comma così modificato con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[30] Articolo così sostituito con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[31] Lettera così sostituita con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[32] Lettera così sostituita con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[33] Comma così modificato con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[34] Articolo così sostituito con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[35] Comma così modificato con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[36] Comma così sostituito con Del.G.P. 28 aprile 1995, n. 4832.

[37] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[38] Allegato abrogato dall’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7, con effetto dal 1° gennaio 2005.