§ 4.5.24 - Legge Provinciale 22 agosto 1988, n. 27.
Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:22/08/1988
Numero:27


Sommario
Art. 13.  Realizzazione di strutture ricettive pubbliche di interesse turistico sociale.


§ 4.5.24 - Legge Provinciale 22 agosto 1988, n. 27.

Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera.

(B.U. 30 agosto 1988, n. 39).

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Artt. 1. - 4. [1]

CAPO II

Disciplina degli interventi

 

     Artt. 5. - 12. [2]

 

Art. 13. Realizzazione di strutture ricettive pubbliche di interesse turistico sociale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni con le modalità previste dalla presente legge, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, le agevolazioni di cui all'articolo 7 per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili da adibire ad ostelli per la gioventù, compresi gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti pertinenti utilizzabili anche mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione («leasing»).

     2. La tipologia, la misura, la durata e la graduazione delle agevolazioni vengono determinate secondo le disposizioni dell'articolo 12 della legge provincia le 3 luglio 1990, n. 20 e l'erogazione delle stesse avviene secondo le disposizioni del comma 3 dell'articolo 16 della legge medesima. Il termine per l'ultimazione delle iniziative può essere prorogato per un periodo non superiore a due anni [3].

     2 bis. A fronte di fondate esigenze, il termine per l'ultimazione delle iniziative di cui al comma 2 può essere ulteriormente prorogato previa richiesta motivata che deve essere presentata entro il termine di proroga precedentemente concesso [4].

     3. La deliberazione di concessione delle agevolazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

     4. Le strutture ricettive pubbliche di cui al comma 1 realizzate con le agevolazioni della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per la durata di dieci anni, salvo autorizzazione della Giunta provinciale a diversa destinazione, che dovrà comunque corrispondere a finalità di interesse pubblico.

CAPO III

Norme finali e transitorie

 

     Artt. 14. - 22. [5]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[2] Articoli abrogati dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.P. 13 dicembre 1990. n. 33.

[4] Comma inserito dall’art. 17 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[5] Articoli abrogati dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.