§ 86.4.144 – D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365.
Regolamento per il giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:30/07/1997
Numero:365


Sommario
Art. 1.      1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 9, comma [...]
Art. 2.      1. Presso ciascuna regione è costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneità composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un [...]
Art. 3.      1. La commissione, salvo che ricorrano gravi motivi dei quali deve essere fatta menzione nei verbali delle riunioni, formula i propri giudizi entro tre mesi dalla [...]
Art. 4.      1. Il giudizio di idoneità viene formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, dell'anzianità di servizio, del curriculum [...]
Art. 5.      1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento [...]
Art. 6.      1. Ultimate le operazioni della commissione, il segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di [...]


§ 86.4.144 – D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365.

Regolamento per il giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

(G.U. 28 ottobre 1997, n. 252).

 

     Art. 1.

     1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo e integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuano le aree di attività che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 9, comma 8, ciascuno per l'area nell'ambito della quale sono titolari di rapporto convenzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.

     2. I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con unità sanitarie locali della regione che pubblica i provvedimenti di cui al comma 1.

     3. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui all'articolo 4, è presentata alla competente autorità regionale.

 

          Art. 2.

     1. Presso ciascuna regione è costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneità composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità, dal Presidente dell'ordine dei medicie degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello specialisti delle aree di attività individuate, designati dalla regione.

     2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.

 

          Art. 3.

     1. La commissione, salvo che ricorrano gravi motivi dei quali deve essere fatta menzione nei verbali delle riunioni, formula i propri giudizi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1.

 

          Art. 4.

     1. Il giudizio di idoneità viene formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, dell'anzianità di servizio, del curriculum formativo, e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalità dell'interessato.

     2. Tale giudizio è conseguito dagli interessati che superino il colloquio con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi e conseguano un punteggio non inferiore a punti 8,9 in base ai seguenti titoli:

     a) orario di incarico per un numero di ore settimanali pari o superiore a 29, fino a un massimo di 38: punti 0,10 per ora;

     b) anzianità di incarico per i primi cinque anni di attività: punti 0,10 per mese;

     c) anzianità di incarico: per ciascun anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il quinto anno:

     1) nella stessa disciplina punti 0,50;

     2) in altra disciplina punti 0,25;

     d) altre specializzazioni o libere docenze oltre a quella richiesta per l'attribuzione dell'incarico:

     1) in disciplina affine: punti 1,00 per ciascuna specializzazione o libera docenza;

     2) in disciplina appartenente alla stessa area funzionale: punti 0,50 per ciascuna specializzazione o libera docenza;

     3) in disciplina appartenente ad altra area funzionale: punti 0,25 per ciascuna specializzazione o libera docenza;

     e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al giudizio di idoneità, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,10 per ognuna fino ad un massimo di 0,30;

     f) pubblicazioni e titoli scientifici: punti fino ad un massimo di 0,30;

     g) curriculum formativo: punti fino ad un massimo di 0,50.

     3. Per la valutazione dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.

     4. La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.

 

          Art. 5.

     1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185.

 

          Art. 6.

     1. Ultimate le operazioni della commissione, il segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

     2. Spetta ai componenti le commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.