§ 5.1.62 - Legge Provinciale 29 novembre 1993, n. 37.
Istituzione registro provinciale donatori di midollo osseo e interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:29/11/1993
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito il Centro di riferimento provinciale il quale provvede all'allestimento del Registro dei donatori volontari di midollo osseo - RPDMO - presso la «Banca del Sangue» - Usl Valle [...]
Art. 2.      1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente [...]
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 5.1.62 - Legge Provinciale 29 novembre 1993, n. 37.

Istituzione registro provinciale donatori di midollo osseo e interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria.

(B.U. 7 dicembre 1993, n. 59).

 

CAPO I

Istituzione registro provinciale donatori di midollo osseo

 

Art. 1.

     1. E' istituito il Centro di riferimento provinciale il quale provvede all'allestimento del Registro dei donatori volontari di midollo osseo - RPDMO - presso la «Banca del Sangue» - Usl Valle dell'Adige - Trento.

     2. Il registro è costituito dall'elenco dei donatori volontari clinicamente idonei tipizzati completamente per i loci HLA-A, CW, B, DR, DQ e concorre con gli altri registri alla costituzione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

     3. La selezione dei donatori è effettuata sulla base dei protocolli di cui agli allegati A, B, C, ed E della presente legge.

     4. Ogni donatore deve essere preventivamente informato sugli scopi e sulle modalità della donazione nonché sui rischi ad essa connessi.

     5. L'attivazione del donatore compatibile è effettuata secondo le modalità previste dall'allegato F della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale» come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 5.

 

CAPO II

Interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria [1]

 

     Art. 3.

     [1. I soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria da parte del servizio sanitario provinciale hanno diritto al parziale rimborso, con oneri a carico della Provincia autonoma, delle spese sostenute per la fruizione presso strutture sanitarie situate all'estero, in epoca successiva al 1° gennaio 1993, di prestazioni di altissima specializzazione non contemplate dai provvedimenti emanati dal Ministro della sanità in applicazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 recante «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88». Il rimborso ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai suddetti provvedimenti, salvo quanto disposto dal comma 2.

     2. Le prestazioni di cui al comma 1 ed i relativi tempi massimi di attesa sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del Centro di riferimento provinciale per gli interventi di altissima specializzazione.

     3. All'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 1, che costituiscono prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)», provvede l'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige anche per conto delle altre unità sanitarie locali della provincia, fino alla data dalla quale avrà effetto il trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari di cui alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale» come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13.]

 

     Art. 4.

     [1. Agli oneri inerenti all'applicazione dell'articolo 3 si fa fronte mediante apporti aggiuntivi al fondo sanitario provinciale a carico del bilancio della Provincia ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale».]

 

 

ALLEGATO A

Criteri di inclusione e di esclusione dei candidati al registro

 

paragrafo 1. INCLUSIONE

1.1. Il potenziale donatore di midollo osseo deve avere i seguenti

requisiti:

     a) età non inferiore ai diciotto anni e non deve superare i quarantacinque al momento dell'inclusione nel registro;

     b) essere esente da patologie e da particolari condizioni che precludono la donazione del midollo osseo, in quanto possono comportare rischi:

     1) per il donatore stesso, all'atto del prelievo del midollo osseo, come per esempio ipersensibilità agli anestetici, cardiopatie, broncopneumopatie e epatopatie acute e croniche, anemia, etc.;

     2) per il ricevente, in seguito all'infusione del midollo osseo, come per esempio, presenza di agenti infettivi, trasmissibili per via ematica;

     c) aver dato il consenso informato, dopo adeguata verifica, da parte del personale del Centro di riferimento provinciale per i trapianti addetto al registro circa la correttezza e completezza dell'informazione posseduta dal candidato e la sua libera volontà di donare il midollo osseo in modo gratuito ed anonimo a qualunque paziente ne abbia bisogno.

 

paragrafo 2. ESCLUSIONE

2.1. L'esclusione del candidato avviene nei casi seguenti:

     a) non sono completamente rispettati i requisiti di inclusione;

     b) tossico-dipendenza, alcoolismo, assunzione cronica di medicinali potenzialmente tossici;

     c) gravidanza, trasfusione di sangue, esposizione a rischio di infezione HIV, assunzione recente di medicinali, vaccino e sieroprofilassi;

     d) Hb 12 gr%, emopatie di varia natura, altre condizioni che a giudizio dei medici precludono la donazione.

 

 

ALLEGATO B

Protocollo degli accertamenti medici per stabilire l'idoneità del candidato alla donazione del midollo osseo

 

     a) Visita medica;

     b) esami strumentali: elettrocardiogramma e radiografia del torace;

     c) esami ematochimici: emocromo, emogruppo, azotemia, glicemia, transaminasi, markers epatite virale, ricerca anticorpi anti-HIV.

 

 

ALLEGATO C

Dati richiesti per l'iscrizione dei donatori nel registro

 

     1. Per ciascun candidato idoneo il registro deve contenere i seguenti dati:

     a) codice del Centro di riferimento provinciale;

     b) codice del donatore;

     c) nome, cognome, sesso e luogo di nascita;

     d) indirizzo completo ed eventuale recapito telefonico;

     e) gruppo eritrocitario ABO;

     f) fenotipo HLA-A, CW, B, DR e DQ;

     g) eventuali donazioni precedenti di sangue, di piastrine o di midollo osseo con indicazione della data e del servizio ospedaliero responsabile.

 

 

ALLEGATO D

Richiesta per la ricerca di donatore nel registro

 

     1. Deve essere compilata su un apposito modulo contenente i dati seguenti:

     a) intestazione e indirizzo completo di recapito telefonico del centro richiedente;

     b) generalità e domicilio del paziente;

     c) diagnosi;

     d) fenotipo HLA-A, CW, B, DR e DQ del paziente;

     e) cognome e nome dell'ematologo curante;

     f) consenso firmato del paziente (se minorenne dai genitori) se intende estendere la ricerca ai registri internazionali, essendo informato che in quest'ultimo caso le spese inerenti tale attivazione sono a suo carico;

     g) data e firma del responsabile del centro richiedente.

 

 

ALLEGATO E

Esclusione del donatore iscritto nel registro

 

paragrafo 1. L'esclusione di un donatore già iscritto nel registro può

essere definitiva o temporanea

 

paragrafo 2. ESCLUSIONE DEFINITIVA

2.1. Avviene nei casi seguenti:

     a) per l'insorgenza di condizioni di salute che precludono la donazione;

     b) per esplicita rinuncia del donatore;

     c) per il superamento del limite di età per la donazione, attualmente fissato a cinquanta anni;

     d) per mancata risposta a due consecutive chiamate di convocazione.

 

paragrafo 3. ESCLUSIONE TEMPORANEA

3.1. Avviene nei seguenti casi:

     a) gravidanza;

     b) per trasfusione di sangue o di emoderivati;

     c) recente esposizione a rischio di infezione da HIV;

     d) assunzione di medicinali potenzialmente tossici per periodi prolungati;

     e) vaccinazioni e sieroprofilassi.

3.2. In questi casi il donatore sarà momentaneamente escluso dal registro e iscritto in un elenco di riserva fino al momento in cui saranno cessate le cause dell'impedimento e sarà accertata la sua idoneità alla donazione.

 

 

ALLEGATO F

Attività del donatore compatibile

 

     1. Il donatore inserito nel registro e trovato HLA-A, CW, B, DR e DQ identico ad un paziente, deve essere informato della sua compatibilità sierologica, della necessità di ulteriori esami e del suo diritto di rifiutare la donazione in ogni momento.

     2. Il donatore sierologicamente compatibile dichiaratosi disponibile deve essere convocato per l'esecuzione delle prove di compatibilità cellulare o coltura linfocitaria mista e per le indagini molecolari eventualmente necessarie. Campioni di sangue del donatore contrassegnati solamente con il codice saranno inviati al centro trapianti o al laboratorio di istocompatibilità di cui si avvale il centro, per l'esecuzione della coltura linfocitaria con i linfociti del paziente.

     3. Qualora la coltura risulti positiva il donatore deve essere informato della sua decaduta compatibilità. Se invece la coltura linfocitaria è negativa e il centro trapianti intende proseguire nel programma di trapianto, il donatore deve essere informato dell'identità con paziente tramite lettera che contenga anche la richiesta di autorizzazione a trasmettere i suoi dati anagrafici al centro trapianti. Nella stessa lettera deve essere ricordato al donatore il suo diritto di rifiutare la donazione e gli deve essere comunicato che l'accertamento finale di idoneità compete al centro trapianti presso il quale avverrà il prelievo del midollo osseo ed il trapianto. Copia della scheda di adesione del donatore sarà inviata al centro trapianti interessato. Di tutta la procedura verrà data comunicazione al Registro nazionale donatori di midollo osseo.

     4. Il donatore già iscritto nel registro viene escluso in caso di mancata risposta a due consecutive chiamate di convocazione e quando vengano a cessare le circostanze di idoneità previste nei limiti precedenti.

 

 


[1] Capo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.