§ 3.5.13 - Legge Provinciale 25 luglio 1988, n. 22.
Modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:25/07/1988
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. La tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nella provincia di Trento è disciplinata dal testo unico delle leggi provinciali emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 26 [...]
Art. 84.      1. Il servizio protezione ambiente provvede, nel più breve tempo possibile, a trasmettere ai comuni ed ai comprensori copia degli atti e della documentazione inerenti alle funzioni [...]
Art. 85.      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale predispone uno specifico progetto normativo per la disciplina dell'inquinamento acustico, [...]
Art. 86.      1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali e disposizioni legislative:
Art. 87.      1. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle leggi provinciali e delle disposizioni legislative abrogate dall'articolo 86; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni della [...]
Art. 88.      1. Nell'elaborazione del coordinamento normativo di cui all'articolo 1, comma 2, sono soppressi, nell'intestazione degli articoli del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela [...]
Art. 89.  Riferimento delle spese.


§ 3.5.13 - Legge Provinciale 25 luglio 1988, n. 22.

Modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

(B.U. 2 agosto 1988, n. 34 - S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. La tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nella provincia di Trento è disciplinata dal testo unico delle leggi provinciali emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., con le modifiche e integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

     2. Il testo unico di cui al comma 1 sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione con le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge, previa deliberazione della Giunta provinciale con la quale sarà provveduto al predetto coordinamento [1].

 

     Artt. 2. - 83.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 84.

     1. Il servizio protezione ambiente provvede, nel più breve tempo possibile, a trasmettere ai comuni ed ai comprensori copia degli atti e della documentazione inerenti alle funzioni pianificatorie ed autorizzatorie ad essi attribuite dalla presente legge.

     2. Per le violazioni delle norme del testo unico, accertate entro la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data [3].

 

     Art. 85.

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale predispone uno specifico progetto normativo per la disciplina dell'inquinamento acustico, relativamente agli ambienti esterni e chiusi, anche avvalendosi di consulenze ai sensi dell'articolo 39 del testo unico come modificato dall'articolo 22 della presente legge.

     2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione sulle condizioni dell'inquinamento acustico dell'ambiente esterno in dipendenza di attività produttive a forte impatto acustico e del traffico, sulla base delle rilevazioni che allo scopo saranno esperte secondo le modalità da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale, anche avvalendosi di consulenze ai sensi del comma 1.

 

     Art. 86.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali e disposizioni legislative:

     a) legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47;

     b) legge provinciale 23 aprile 1979, n. 2;

     c) articolo 28 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;

     d) legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, esclusi gli articoli 10, comma 2 e 11;

     e) legge provinciale 11 gennaio 1982, n. 1;

     f) legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29;

     g) articolo 4 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29;

     h) legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4 escluso l'articolo 16;

     i) articolo 14 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;

     l) articolo 13 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3.

     2. Tutti i riferimenti alle leggi provinciali di cui al comma 1 contenuti nelle leggi provinciali in vigore devono ritenersi sostituiti con il riferimento al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato e integrato dalla presente legge.

     3. (Omissis) [4].

     4. (Omissis) [5].

 

     Art. 87.

     1. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle leggi provinciali e delle disposizioni legislative abrogate dall'articolo 86; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni della presente legge.

     2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza delle leggi provinciali abrogate o modificati dall'articolo 86, saranno definiti con le modalità e secondo le procedure previste dalle predette leggi provinciali.

 

     Art. 88.

     1. Nell'elaborazione del coordinamento normativo di cui all'articolo 1, comma 2, sono soppressi, nell'intestazione degli articoli del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, i riferimenti alle disposizioni di legge coordinate nel testo unico medesimo, nonché gli asterischi e le note di coordinamento relativi agli articoli ed alle tabelle.

     2. Nell'elaborazione del coordinamento normativo di cui all'articolo 1, comma 2, i richiami e le denominazioni dei commi con numeri ordina sono sostituiti con i corrispondenti numeri cardinali, posti dopo la parola comma o commi.

 

     Art. 89. Riferimento delle spese.

     1. Nella tabella A, allegata alla presente legge, sono indicati gli interventi già previsti da leggi provinciali in vigore comprese nel testo unico emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. così come modificato con la presente legge, e al cui finanziamento si

provvede con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alle leggi provinciali medesime, pure citate nella medesima tabella.

     2. Nella tabella B, allegata alla presente legge, sono indicati i nuovi interventi previsti dalla medesima e al cui finanziamento si provvede con gli stanziamenti e le autorizzazioni di spese disposte per i [indi cui alle leggi provinciali citate nella medesima tabella.

     3. Nella tabella C, allegata alle presente legge, sono indicati gli interventi per i quali si provvederà con successive leggi provinciali alle relative autorizzazioni di spesa.

     4. Per i fini di cui agli articoli 11, comma 5, 39, 40, comma 2, 93, comma 3, 94, comma 1, del testo unico citato dal comma 1, così come modificato e integrato con la presente legge, si utilizzano gli stanziamenti già iscritti in bilancio per i fini di cui agli articoli 10, quinto comma, 37 e 38, secondo comma, della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47.

 

     Artt. 90 - 91.

     (Omissis) [6].

 

     ALLEGATI - (Omissis)

 

 


[1] Il nuovo testo unico, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge, è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale 9 settembre 1988, n. 10050.

[2] Modificano il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[3] Vedi anche l'art. 20 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3.

[4] Modifica l'art. 11 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[5] Modifica l'art. 2 della L.P. 18 maggio 1987, n. 9.

[6] Recano disposizioni finanziarie.