Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.5 tutela dell'ambiente |
Data: | 27/08/1993 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 7. Norma generale. |
Art. 22. Modifiche alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente». |
Art. 23. Coordinamento con le norme statali attuative di direttive comunitarie. |
Art. 24. Forniture delle cooperative sociali in campo ambientale. |
§ 3.5.22 - Legge Provinciale 27 agosto 1993, n. 21.
Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
(B.U. 31 agosto 1993, n. 40 - S.O. n. 1).
TITOLO I [1]
Recupero dei rifiuti
Artt. 1. - 6.
(Omissis)
TITOLO II
Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti
Art. 7. Norma generale.
1. Al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P 26 gennaio 1987, n. 1 - 41/Legisl. da ultimo modificato con la
Artt. 8. - 21.
(Omissis)
Art. 22. Modifiche alla
(Omissis).
Art. 23. Coordinamento con le norme statali attuative di direttive comunitarie.
1. Ai fini dell'applicazione delle leggi statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, i richiami a disposizioni di altre leggi statali sostituite nel territorio della Provincia dalle corrispondenti disposizioni del testo unico di cui all'articolo 7 si intendono effettuati a quest'ultimo.
2. Ove non applicabili le disposizioni del comma 1, le funzioni derivanti dalle leggi statali di cui al medesimo comma 1 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalle predette leggi. In tal caso, le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dal servizio protezione ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione o programmazione; si applicano i disposti dell'articolo 36, comma 3, del testo unico citato all'articolo 7 della presente legge.
3. L'autorizzazione al recapito in pubblica fognatura degli scarichi di sostanze pericolose disciplinati dalle normative statali di recepimento delle direttive CEE è rilasciata dal sindaco, ai sensi dello articolo 23 del testo unico citato all'articolo 7, su parere conforme del servizio protezione ambiente.
Art. 24. Forniture delle cooperative sociali in campo ambientale.
1. Per le forniture di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, la Giunta provinciale può affidare a trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra almeno tre soggetti, alle cooperative sociali o loro consorzi di cui alla
2. La Giunta provinciale approva programmi periodici di spesa per le forniture di cui al comma 1 e adotta convenzioni-tipo per disciplinare i rapporti con le predette cooperative sociali o loro consorzi.
3. Per l'affidamento di cui al comma 1 si applica la disciplina stabilita dalla
ALLEGATO A (articolo 15)
Tabella 3 (articolo 56 bis del testo unico)
Impianti di trattamento intermedio delle pubbliche fognature.
Parametri e valori di progettazione ai fini dello scarico.
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N. PARAMETRI VALORI NOTE |
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1 Materiali grossolani assenti |
La voce «materiali |
grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione lineare |
superiore ad 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura. |
|
2 Materiali sedimentabili =< ml/l 0,5 |
I materiali sedimentabili |
sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore. |
|
3 Solidi sospesi =< mg/l 50 |
|
4 COD Residuo nello |
scarico |
=30% del COD |
in ingresso |
Il valore si determina |
come rapporto tra la concentrazione di un campione medio |
giornaliero in uscita dall'impianto e la concentrazione di un |
campione medio giornaliero in ingresso all'impianto. ll campione |
medio giornaliero verrà ottenuto miscelando i 12 o più campioni |
istantanei prelevati ad intervalli regolari nel corso di 24 ore, a |
mezzo di un campionatore automatico. Il COD si intende determinato |
con bicromato di potassio all'ebollizione dopo 2 ore. |
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[1] Titolo abrogato dall'art. 42 della