Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust |
Data: | 30/12/2023 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale |
Art. 2. Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato |
Art. 3. Servizi di cold ironing |
Art. 4. Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
Art. 5. Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto |
Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE |
Art. 7. Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE |
Art. 8. Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto |
Art. 9. Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale |
Art. 10. Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici |
Art. 11. Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche |
Art. 12. Semplificazioni in materia di attività commerciali |
Art. 13. Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza |
Art. 14. Contratti di servizi a tacito rinnovo |
Art. 15. Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma |
Art. 16. Preparazione dei farmaci galenici |
Art. 17. Termine per il controllo delle concentrazioni |
Art. 18. Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022 |
Art. 19. Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico |
Art. 20. Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore |
Art. 21. Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 22.4.65 - L. 30 dicembre 2023, n. 214.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
(G.U. 30 dicembre 2023, n. 303)
Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI
Art. 1. Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
1. Al
a) all'articolo 16:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Gestore trasmette annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni»;
2) al comma 4, le parole: «il Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto»;
3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: «al Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»;
4) al comma 8, le parole: «il Gestore, per cause a esso» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa» e le parole: «al Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»;
b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
«12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del
13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo».
Art. 2. Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del
3. All'articolo 9 del
a) al comma 3:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del
2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del
Art. 3. Servizi di cold ironing
1. All'articolo 34-bis del
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:
a) un cliente finale ai sensi del
b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 45 del
1. All'articolo 45 del
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5. Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto
1. All'articolo 8, comma 6, del
Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8 del
«3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.
3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.
3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati».
Art. 7. Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE
1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del
2. Al
a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: «al 3 per cento, in almeno un raggruppamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento»;
b) all'articolo 33:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali»;
2) al comma 5, alinea, dopo le parole: «sistemi collettivi» sono inserite le seguenti: «e individuali».
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8. Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto
1. Al codice della nautica da diporto, di cui al
a) all'articolo 49-ter:
1) al comma 3, dopo le parole: «può svolgere» sono inserite le seguenti: «, anche su base temporanea e occasionale,» e le parole: «, di rappresentanza o da rapporti che ne possano» sono sostituite dalle seguenti: «o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa»;
2) al comma 5, le parole: «per la quale» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale»;
3) al comma 6, dopo le parole: «del codice civile» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, per i profili ivi disciplinati, il
4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del
b) all'articolo 49-quater:
1) al comma 3:
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia»;
1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;
1.3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4»;
4) al comma 6:
4.1) all'alinea, le parole: «del luogo in cui è stata commessa la condotta» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione»;
4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «Esso è disposto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammonimento è disposto»;
4.3) alla lettera c), le parole: «nell'esclusione temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interdizione temporanea»;
5) al comma 11, lettera d), le parole: «salvo che sia intervenuta la riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto»;
6) al comma 13:
6.1) le parole: «il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia»;
6.2) le parole: «con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
6.3) dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera e), » sono inserite le seguenti: «limitatamente agli enti di formazione di diritto interno,» e le parole: «del luogo in cui» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo in cui».
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9. Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale
1. All'articolo 17 del
a) al comma 1, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
2. All'articolo 51, comma 6, del codice del consumo, di cui al
Art. 10. Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D.
3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della
a) le parole: «in particolare il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»;
b) dopo le parole: «alta frequenza» sono aggiunte le seguenti: «, e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico».
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo II
MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Art. 11. Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.
3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del
5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del
6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis dell'articolo 16 del
b) il comma 1181 dell'articolo 1 della
c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della
8. All'articolo 40, comma 1, del
Art. 12. Semplificazioni in materia di attività commerciali
1. All'articolo 15, comma 2, del
2. All'articolo 15 del
«9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al
3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del
b) il comma 2 dell'articolo 31 del
«2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonchè alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
4. Al comma 1 dell'articolo 27 della
«l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Capo III
MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI
Art. 13. Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza
1. All'articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
«1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonchè quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza».
Art. 14. Contratti di servizi a tacito rinnovo
1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo, di cui al
«Art. 65 bis. (Contratti di servizi a tacito rinnovo). - 1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese».
Art. 15. Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
1. Alla
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari»;
b) all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.
Capo IV
MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA
Art. 16. Preparazione dei farmaci galenici
1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale, di cui al
Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 17. Termine per il controllo delle concentrazioni
1. All'articolo 16, comma 8, della
Art. 18. Misure per l'attuazione del
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato
4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata
5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata
6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato
7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato
Capo VI
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 19. Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico
1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 20. Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore
1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della
Art. 21. Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al
1. All'articolo 26, comma 13, della
Art. 22. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.