Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 02/11/2019 |
Numero: | 128 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 58.6.178 - L. 2 novembre 2019, n. 128.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
(G.U. 2 novembre 2019, n. 257)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 2019, N. 101
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Modifiche al
a) all'articolo 2, comma 1:
1) al primo periodo, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente" e le parole: "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.";
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia";
c) dopo il capo V è inserito il seguente:
"Capo V-bis.
TUTELA DEL LAVORO
TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). - 1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del
3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
Art. 47-quater (Compenso). - 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.
2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 47-quinquies (Divieto di discriminazione). - 1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.
2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.
Art. 47-sexies (Protezione dei dati personali). - 1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del
Art. 47-septies (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal
3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del
Art. 47-octies (Osservatorio). - 1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente".
2. L'articolo 47-quater del
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Comunicazioni obbligatorie). - 1. All'articolo 13 del
"4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del
All'articolo 4: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio dell'ANPAL Servizi S.p.a. per le spese di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS). - 1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall'INPS, sono altresì affidate le attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di in house providing, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.
2. La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi S.p.a.
3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al
4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al
5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.
6. La società può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.
7. La società continua a svolgere le attività che già ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5-ter (Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della
All'articolo 6: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 448, della
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi). - 1. All'articolo 1 della
a) il comma 362 è sostituito dal seguente:
"362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del
b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
"362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020.
362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità"».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso articolo 4-sexies, comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, dopo le parole: «da individuarsi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 4-bis, al secondo periodo, le parole: «e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato» sono soppresse.
Al capo I, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Modifica al
"12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3 del
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Finanziamento della proroga della CIGS). - 1. All'articolo 22-bis del
a) al comma 1, le parole: "180 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "270 milioni di euro per l'anno 2019";
b) al comma 3, le parole: "a 180 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 270 milioni di euro per l'anno 2019"».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «nel limite di spesa di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» e le parole: «area di crisi industriale complessa di Isernia» sono sostituite dalle seguenti: «area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto»;
al comma 2, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Finanziamento del progetto stradale denominato "Mare-Monti"). - 1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano Maceratese, riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e oggetto degli accordi di programma in adozione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 11: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attività stagionali di cui al
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga). - 1. All'articolo 1 della
"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del
Art. 11-ter (Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale). - 1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della
All'articolo 12: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 852, della
All'articolo 13:
al comma 2, capoverso 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone» e, al secondo periodo, le parole da: «di cui alla direttiva UE» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 42 del
a) al comma 3, le parole: "fra il 20 e l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 10 e il 50 per cento" e le parole: "ridotte di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "ridotte della metà";
b) al comma 3-quater, le parole: "del 30 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.";
c) al comma 4-bis, le parole: "del 20 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti".
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonchè di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del
Art. 13-ter (Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi). - 1. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
L'articolo 14 è soppresso.
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Cessazione della qualifica di rifiuto). - 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del
"a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici".
2. All'articolo 184-ter del
"3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinchè i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269".
3. All'articolo 184-ter del
"3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonchè alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonchè gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
4. Le autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, del
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del
8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del
9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del
10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 15:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Al comma 5 dell'articolo 30 del
al comma 1:
alla lettera c), secondo periodo, le parole: «e del credito certificato del» sono sostituite dalle seguenti: «ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: "entrata in vigore," sono inserite le seguenti: "ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,"»;
alla rubrica, le parole: «all'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 30 e 47».
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla