§ 38.10.650 - D.L. 29 giugno 2024, n. 89.
Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:29/06/2024
Numero:89


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
Art. 2.  Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158
Art. 3.  Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari
Art. 4.  Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia, della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonchè della [...]
Art. 5.  Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali
Art. 6.  Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
Art. 6 bis.  Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile
Art. 7.  Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani
Art. 8.  Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2
Art. 9.  Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di [...]
Art. 10.  Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Art. 11.  Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale
Art. 12.  Misure urgenti in materia di sport
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 38.10.650 - D.L. 29 giugno 2024, n. 89. [1]

Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

(G.U. 29 giugno 2024, n. 151)

 

Capo I

Infrastrutture di interesse strategico

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali

     1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024.» [2].

     2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A» [3];

     b) al secondo periodo, le parole «, nonchè all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.

     2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «da concludere entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro il 31 dicembre 2024» [4].

     2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma è determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima società. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto già versato dalla società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo [5].

     2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-ter del presente articolo è effettuato dalla società Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, già versato dalla medesima società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter è effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualità successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società [6].

     2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo nonchè al deposito da parte della società Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonchè ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo [7].

     2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [8].

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158

     1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 8:

     1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Regione siciliana e la regione Calabria»;

     1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;

     2) al comma 8-bis, le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;

     3) al comma 8-quater, secondo periodo:

     3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»;

     3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»;

     4) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:

     «8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies rilasciata da uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» [9];

     b) all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;

     b-bis) all'articolo 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonchè in materia di conformità catastale oggettiva. La società Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari nè acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

     3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro.

     3-quater. Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3-bis è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennità di ricollocazione abitativa.

     3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

     3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024» [10];

     c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo:

     1) le parole: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane» [11];

     2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attività di direzione dei lavori dell'opera» [12];

     3) le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità» .

 

     Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonchè ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.

     2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

     b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;

     c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti nonchè del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

     3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo, anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

     4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonchè le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale delle società RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi nè rimborsi di spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma [13].

     6. Al fine di coordinare l'attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonchè di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.

     7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonchè delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025 [14].

     8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [15].

     8-bis. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «può predisporre» sono inserite le seguenti: «e approvare» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresì al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione degli interventi del master plan, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attività di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.» [16].

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia, della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonchè della Fondazione Teatri di Piacenza [17]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita dall'articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente della suddetta Autorità, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti [18].

     1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [19].

     2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

     3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 [20].

     4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

     4-bis. Al fine di rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuità con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, è concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura [21].

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali

     1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono versati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [22].

     2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

     2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» [23].

     2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2-bis, con l'indicazione delle relative spese [24].

     3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla «Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto-(PI) - D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022», è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono versati nella contabilità speciale di cui al primo periodo [25].

     3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: «di ulteriori due anni», ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: «3 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2026» e le parole: «10 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2026» [26].

     4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonchè le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

     4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate [27].

     4-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma [28].

     4-quater. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la società partecipata Port Authority di Pisa s.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [29].

     4-quinquies. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione «Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala» di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca [30].

     4-sexies. Al comma 6-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «di interesse collettivo» sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» [31].

     4-septies. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento «regione Liguria - Begato» nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero [32].

 

     Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

     1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi [33].

     2. La società Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1 [34].

 

     Art. 6 bis. Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile [35]

     1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresì esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni».

 

     Art. 7. Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonchè il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

     2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonchè nella titolarità della contabilità speciale già intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.

     3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresì, attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonchè le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.

     4. Per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario è corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonchè di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale, fino al numero massimo di cinque unità, appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, collocato in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente prestate [36].

     6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori [37].

     7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree, anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonchè gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonchè le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.

     8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.

     9. Al fine di consentire le attività e i compiti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [38].

     10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

 

     Art. 8. Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2

     1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 - (Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS") - 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS", di seguito denominato "Comitato", avente i compiti seguenti:

     a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;

     b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;

     c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;

     d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;

     e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonchè delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;

     f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonchè ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonchè ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;

     g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;

     h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;

     i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;

     l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;

     m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;

     n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;

     o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

     2. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compresi il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che ha designato il membro decaduto provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

     4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di tutti i suoi membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.

     5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito denominata "Segreteria tecnica". La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:

     a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due tra il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);

     b) due sono designati dall'ISPRA;

     c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia sismica;

     d) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

     e) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     f) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

     g) uno è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.

     7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

     8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.»;

     b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»;

     c) all'articolo 27:

     1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli: 6,»;

     2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo» [39].

     2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [40].

 

     Art. 9. Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli

     1. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

     a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

     b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:

     a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera Erzelli);

     b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017 [41].

 

Capo II

Investimenti di interesse strategico

 

     Art. 10. Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

     1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonchè produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo [42].

     2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

     a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:

     1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

     2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2;

     b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

     1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

     2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2 [43].

     4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.

     5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero [44].

     6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari all'80 per cento in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi [45].

     7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 5, la Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, la Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, mediante apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [46].

     8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.

     9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi del presente articolo, relativo all'esercizio precedente [47].

     10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa depositi e prestiti [48].

     11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati l'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7 [49].

     12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [50].

 

Capo III

Misure urgenti per l'efficienza del procedimento penale

 

     Art. 11. Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale

     1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»;

     b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.».

     2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni.» [51];

     b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.»;

     c) il comma 1-quinquies è abrogato.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

 

Capo IV

Misure urgenti in materia di sport

 

     Art. 12. Misure urgenti in materia di sport

     1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;

     b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato I [52]

     (articolo 3, comma 1)

 

     «Commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di settore»

 

     1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;

     2) commissario straordinario per la realizzazione di interventi per finalità portuali e ambientali nel Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

     3) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

     4) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

     5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano», ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

     6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58;

     7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

     8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonchè la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;

     9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

     10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

     11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste - Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

     12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

     12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.

 

 

 

 

Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;

     Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

     Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane»;

     Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)», e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 250, del 24 ottobre 1988;

     Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore e dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

     Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 5;

     Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'articolo 1, commi 343, 344, 345, 345-bis, 345-ter, 345-quater, 345-quinquies, 345-sexies, 345-septies, 345-octies, 345-novies, 345-decies, 345-terdecies e 345-quaterdecies;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'articolo 1, comma 932;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l'articolo 1, comma 3;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in particolare, l'articolo 15, comma 3;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante «Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

     Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», e, in particolare, l'articolo 1, comma 289;

     Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

     Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;

     Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», e, in particolare, l'articolo 4, comma 11;

     Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

     Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

     Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma 891;

     Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonchè di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;

     Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica», e, in particolare, l'articolo 13;

     Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di attività parassitarie», e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

     Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

     Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e, in particolare, l'articolo 95;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo», e, in particolare, l'articolo 31;

     Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e, in particolare, l'articolo 1-septies;

     Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 2, comma 2-ter;

     Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, commi 475, 519 e 632;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, gli articoli 9 e 33, commi 5 e 5-quater;

     Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;

     Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», e, in particolare, l'articolo 3, comma 7-bis;

     Visto il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)»;

     Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 1;

     Visto il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante "Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano";

     Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, comma 277;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonchè di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonchè di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonchè all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro della cultura;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Infrastrutture di interesse strategico

 

     Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali

     1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.».

     2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A»;

     b) al secondo periodo, le parole «, nonchè all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158

     1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 8:

     1.1) all' alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria»;

     1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;

     2) al comma 8-bis, sostituire le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» con le seguenti: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;

     3) al comma 8-quater, secondo periodo:

     3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»;

     3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»;

     4) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:

     «8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

     b) all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;

     c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo:

     1) le parole: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società del Gruppo ferrovie dello stato italiane»;

     2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attività di direzione lavori dell'opera»;

     3) le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità».

 

     Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonchè ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.

     2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

     b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;

     c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonchè del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

     3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

     4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonchè le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi nè rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del Commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.

     6. Al fine di coordinare l'attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonchè di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.

     7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonchè delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

     8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l'articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

     2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126.

     4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali

     1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

     2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

     3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla "Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto - (PI) - D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022", è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui al primo periodo.

     4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonchè le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

 

     Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

     1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

     2. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.

 

     Art. 7. Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonchè il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

     2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonchè nella titolarità della contabilità speciale già intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.

     3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresì, attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonchè le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.

     4. Per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario è corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonchè di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario è, altresì, autorizzato ad avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente reso.

     6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

     7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonchè gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonchè le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.

     8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.

     9. Al fine di consentire le attività e i compiti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

 

     Art. 8. Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2

     1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS). - 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato CCS, di seguito «Comitato», avente i compiti seguenti:

     a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;

     b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;

     c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;

     d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;

     e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonchè delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;

     f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonchè ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonchè ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;

     g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;

     h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;

     i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;

     l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;

     m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;

     n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;

     o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

     2. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

     4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.

     5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito «Segreteria tecnica». La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:

     a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);

     b) due sono designati dall'ISPRA;

     c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica;

     d) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

     e) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     f) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

     g) uno è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.

     7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

     8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.»;

     b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»;

     c) all'articolo 27:

     1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,;» sono sostituite dalle seguenti: « articoli: 6,»;

     2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

     2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 9. Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli

     1. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

     a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

     b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:

     a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli);

     b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.

 

Capo II

Investimenti di interesse strategico

 

     Art. 10. Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

     1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonchè produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

     2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

     a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:

     1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

     2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;

     b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

     1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

     2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.

     4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.

     5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

     6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari al 80% in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni di Cassa depositi e prestiti s.p.a. anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

     7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, sottoponendo apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.

     9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi della presente disposizione, relativo all'esercizio precedente.

     10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa Depositi e Prestiti.

     11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.

     12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Capo III

Misure urgenti per l'efficienza del procedimento penale

 

     Art. 11. Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale

     1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»;

     b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.».

     2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»;

     b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.»;

     c) il comma 1-quinquies è abrogato.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

 

Capo IV

Misure urgenti in materia di sport

 

     Art. 12. Misure urgenti in materia di sport

     1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;

     b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato I

     (articolo 3, comma 1)

 

     «Commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di settore»

 

     1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;

     2) commissario straordinario per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013;

     3) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi del dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;

     4) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;

     5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano", ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

     6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 58;

     7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

     8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonchè la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;

     9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

     10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;

     11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste - Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

     12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 2024, n. 120.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[10] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[11] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[12] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] Comma inserito dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[23] Comma inserito dalla L. di conversione.

[24] Comma inserito dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Comma inserito dalla L. di conversione.

[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[51] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[52] Allegato così modificato dalla L. di conversione.