Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.4 misure di sostegno |
Data: | 14/12/2018 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile |
Art. 1 bis. Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi |
Art. 2. Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 |
Art. 3. Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro |
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di etichettatura |
Art. 3 ter. Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate - ZLS |
Art. 3 quater. Altre misure di deburocratizzazione per le imprese |
Art. 3 quinquies. Agibilità per lavoratori autonomi dello spettacolo |
Art. 4. Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione |
Art. 4 bis. Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017 |
Art. 5. Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria |
Art. 6. Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti |
Art. 7. Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria |
Art. 8. Piattaforme digitali |
Art. 8 bis. Misure di semplificazione per l'innovazione |
Art. 8 ter. Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract |
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale |
Art. 9 bis. Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari |
Art. 10. Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca |
Art. 10 bis. Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea |
Art. 11. Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione |
Art. 11 bis. Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali |
Art. 11 ter. Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee |
Art. 11 quater. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche |
Art. 11 quinquies. Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 |
Art. 11 sexies. Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore |
Art. 11 septies. Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonchè disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 54.4.483 - D.L. 14 dicembre 2018, n. 135. [1]
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
(G.U. 14 dicembre 2018, n. 290)
Art. 1. Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile [2]
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del
3. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra:
a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e
b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del
4. La garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.
5. La garanzia della sezione speciale può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3.
6. La garanzia della sezione speciale è concessa a fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente [4].
6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito, altresì, qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come "inadempienze probabili" (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia [5].
6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è concessa nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 deve essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 48, let-tera a), della
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli di cui all'articolo 6 del
b) il comma 52 è sostituito dai seguenti:
«52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.
52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 1 bis. Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi [10]
1. Al
a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: «non possono» fino a: «improcedibile» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021»;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «restanti rate» sono inserite le seguenti: «il 28 febbraio, il 31 maggio».
2. All'articolo 1 della
«193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del
3. All'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della
Art. 2. Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del
1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del
2. All'articolo 12, comma 2, del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del
Art. 3. Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
1. Al
1-bis. All'articolo 1 della
1-ter. All'articolo 1-bis del
1-quater. All'articolo 60 della
a) al comma 1, le parole: «I produttori, gli importatori e i grossisti» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori e gli importatori»;
b) il comma 2 è abrogato [14].
1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni». La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [15].
1-sexies. All'articolo 25 del
a) il comma 14 è abrogato;
b) al comma 15, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,»;
c) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10» [16].
1-septies. All'articolo 4 del
a) al comma 6, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2» [17].
1-octies. All'articolo 2, comma 2, della
«a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno» [18].
1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al
1-decies. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del
1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del
1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del
1-terdecies. All'articolo 7 del
«4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI» [23].
1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di etichettatura [25]
1. All'articolo 4 della
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del
3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del
3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del
c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;
d) ai commi 6 e 12, le parole: «dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto»;
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal
f) al comma 11, le parole: «del primo dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto».
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del
Art. 3 ter. Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate - ZLS [27]
1. All'articolo 5, comma 1, del
«a) l'attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della
a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della
a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonchè dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è altresì approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;
a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del
2. All'articolo 5 del
«2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al
3. Il comma 64 dell'articolo 1 della
«64. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies), del
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 3 quater. Altre misure di deburocratizzazione per le imprese [28]
1. All'articolo 3 della
2. [Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della
3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463- bis del codice civile è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
4. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della
Art. 3 quinquies. Agibilità per lavoratori autonomi dello spettacolo [30]
1. Al
a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo»;
b) all'articolo 10, il terzo comma è abrogato.
Art. 4. Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;
b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;
c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».
2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinchè il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586» [31].
3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.».
4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4 bis. Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017 [32]
1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.
4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) al convivente more uxorio;
d) ai genitori;
e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.
6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
1. All'articolo 80, comma 5, del
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 6. Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del
c) l'articolo 14-bis del
3. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonchè, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del
3-bis. [Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
3-ter. [Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del
3-quater. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [36].
3-quinquies. [La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [38].
Art. 7. Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffolla-mento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2022, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della
a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonchè per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;
b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;
c) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.
3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonchè l'ordine di priorità degli stessi, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2021 [40].
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.
Art. 8. Piattaforme digitali
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del
1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonchè di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater, anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni controllata, anche indirettamente, dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
5. All'articolo 65 del
«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del
Art. 8 bis. Misure di semplificazione per l'innovazione [47]
1. Al
a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del codice di cui al
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del
b) all'articolo 8, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del
c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto».
2. All'articolo 88 del codice di cui al
a) al comma 1, dopo le parole: «conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree» sono aggiunte le seguenti: «un'istanza unica»;
b) al comma 6, dopo le parole: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi» sono inserite le seguenti: «e delle eventuali opere civili»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del codice di cui al
3. All'allegato B al regolamento di cui al
«B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione».
4. All'articolo 26 del codice della strada, di cui al
«3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 è rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune».
5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al
Art. 8 ter. Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract [48]
1. Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
1. Fino al 31 dicembre 2024, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonchè le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 9 bis. Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari [51]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 365 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;
b) al comma 687, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del
3. Per le finalità di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonchè per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le modalità di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del
4. L'accertamento di cui al comma 3 è compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonchè dalle regioni interessate, ed è effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della
5. L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA è tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti all'attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.
6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017.
Art. 10. Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca
1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della
2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del
Art. 10 bis. Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea [53]
1. Alla
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»;
b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa»;
c) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente»;
d) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione»;
e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa» [54];
f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso» [55].
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 4, della
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del
4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2 del
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante [56].
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli [57].
Art. 11. Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione
1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del
2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purchè in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del
c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);
d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato
2-ter. All'articolo 1 della
a) al comma 149, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 151:
1) all'alinea, le parole: «pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»;
2) alla lettera a), le parole: «quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021» [59].
2-quater. All'articolo 26 del
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019»;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019» [60].
2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della
Art. 11 bis. Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali [62]
1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della
3. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, nè rimborsi spese.
4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della
5. All'articolo 4 del
«2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente».
6. I comuni, le province e le città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del
7. Al comma 855 dell'articolo 1 della
8. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della
«895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della
895-ter. All'onere di cui al comma 895- bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del
9. Nelle more dell'intesa di cui al punto 5 dell'accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è integrato di 71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 15.
10. All'articolo 1 della
a) al comma 126, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019», le parole: «20 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «10 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019»;
b) ai commi 824 e 842, le parole: «dai commi 98 e 126» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 98»;
c) al comma 875, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019».
11. [Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni] [63].
12. [Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni] [64].
13. [Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo] [65].
14. [Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata] [66].
15. [Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca] [67].
16. Il comma 895 dell'articolo 1 della
17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla
19. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonchè i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1 dell'articolo 35-quinquies del
Art. 11 ter. Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee [68]
1. Entro il 30 settembre 2021, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse [69].
2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonchè tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.
3. Il PiTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del
4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.
5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.
7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri, valutati in 134.000 euro in ragione d'anno, si provvede, ai sensi del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.
8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro il 30 settembre 2021, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga [70].
9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del
a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato [71].
9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente [72].
10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del
a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato [73].
11. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.
12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti per far fronte agli oneri di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.
13. Alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applica l'articolo 38, comma 1, del
Art. 11 quater. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche [74]
1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al
a) all'articolo 12 del
«1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonchè dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della
l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonchè di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla
n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
p) le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni [75].
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità [76].
1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»;
b) i commi 2, 4, 8-bis e 11 dell'articolo 12 del
c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del
Art. 11 quinquies. Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della
1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della
2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11 sexies. Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore [78]
1. All'articolo 4, comma 3, del
2. All'articolo 4, comma 2, del codice di cui al
Art. 11 septies. Modifica all'articolo 3 della
1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della
2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:
a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della
b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni indifferibili con impatto rilevante per il superamento di criticità riscontrate nella realtà sociale, quali il sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica e alla informatizzazione dei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per gli affari europei;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del
3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra:
a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e
b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del
4. La garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.
5. La garanzia della sezione speciale può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3.
6. La garanzia della sezione speciale è concessa a fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 2. Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del
1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del
2. All'articolo 12, comma 2, del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del
Art. 3. Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
1. Al
Art. 4. Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;
b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;
c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».
2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570.».
3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.».
4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5. Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
1. All'articolo 80, comma 5, del
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 6. Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del
c) l'articolo 14-bis del
3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del
Art. 7. Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della
a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonchè per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;
b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;
c) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.
3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonchè l'ordine di priorità degli stessi, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.
Art. 8. Piattaforme digitali
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
5. All'articolo 65 del
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonchè le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca
1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della
2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del
Art. 11. Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione
1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così sostituita dall'art. 7 ter del
[3] Comma così modificato dall'art. 2 bis del
[4] Comma così modificato dall'art. 2 bis del
[5] Comma inserito dall'art. 7 ter del
[6] Comma inserito dall'art. 7 ter del
[7] Comma così modificato dall'art. 7 ter del
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 37 del
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Vedi il Comunicato pubblicato nella G.U. 20 luglio 2019, n. 169.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Comma abrogato dall'art. 35 del
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] L'originario comma 3 è stato sostituito dagli attuali commi da 3 a 3-sexies per effetto della L. di conversione. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 10 del
[34] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3-sexies per effetto della L. di conversione. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 7 del
[35] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3-sexies per effetto della L. di conversione. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 7 del
[36] L'originario comma 3 è stato sostituito dagli attuali commi da 3 a 3-sexies per effetto della L. di conversione. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10 del
[37] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3-sexies per effetto della L. di conversione. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 7 del
[38] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3-sexies per effetto della L. di conversione.
[39] Alinea così modificato dall'art. 8 del
[40] Comma già modificato dall'art. 8 del
[41] Comma inserito dalla L. di conversione.
[42] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 401, della
[43] Comma inserito dalla L. di conversione, sostituito dall'art. 42 del
[44] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 42 del
[45] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 20 del
[46] Comma così modificato dall'art. 42 del
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma già modificato dall'art. 12 del
[50] Comma così sostituito dall'art. 12 del
[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dall'art. 5 bis del
[53] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[54] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2020, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell’art. 11 della
[55] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2020, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 11 della
[56] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2024, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[57] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2020, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[63] Comma abrogato dall'art. 8 del
[64] Comma abrogato dall'art. 8 del
[65] Comma abrogato dall'art. 8 del
[66] Comma abrogato dall'art. 8 del
[67] Comma abrogato dall'art. 8 del
[68] Articolo inserito dalla L. di conversione. Per una modifica del presente articolo, vedi l'art. 2 del
[69] Comma già modificato dall'art. 12 del
[70] Comma già modificato dall'art. 12 del
[71] Per la modifica dei canoni di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.M. 18 novembre 2019 (G.U. 4 dicembre 2019, n. 284).
[72] Comma inserito dall'art. 62 ter del
[73] Per la modifica dei canoni di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.M. 18 novembre 2019 (G.U. 4 dicembre 2019, n. 284).
[74] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[75] La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2020, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente al periodo «Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni».
[76] La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2020, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente al periodo «; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni».
[77] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[78] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.