Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.10 organi ausiliari |
Data: | 22/07/2015 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni |
Art. 2. Finalità |
Art. 3. Indirizzo, vigilanza, controllo e rapporto con il MAECI |
Art. 4. Disposizioni generali |
Art. 5. Direttore |
Art. 6. Comitato direttivo |
Art. 7. Collegio dei revisori dei conti |
Art. 8. Assetto organizzativo in Italia |
Art. 9. Sedi all'estero |
Art. 10. Reclutamento e inquadramento del personale |
Art. 11. Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero |
Art. 12. Bilancio |
Art. 13. Mezzi finanziari dell'Agenzia |
Art. 14. Collaborazioni con partner internazionali |
Art. 15. Collaborazione con amministrazioni pubbliche e con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. |
Art. 16. Iniziative realizzate tramite soggetti aventi finalità di lucro |
Art. 17. Elenco |
Art. 18. Concessione di contributi |
Art. 19. Affidamento di iniziative |
Art. 20. Codice di comportamento |
Art. 21. Valutazione delle iniziative di cooperazione |
Art. 22. Controlli interni |
Art. 23. Personale dell'Agenzia |
Art. 24. Personale, compiti e funzioni già attribuiti all'Istituto agronomico per l'Oltremare |
Art. 25. Armonizzazione degli interventi in corso trasferiti all'Agenzia |
Art. 26. Trasformazione delle unità tecniche in sedi all'estero |
Art. 27. Entrata in vigore |
§ 80.10.140 - D.M. 22 luglio 2015, n. 113.
Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».
(G.U. 30 luglio 2015, n. 175)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 luglio 2015, riscontrata con nota DAGL 0006163 del 22 luglio 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Principi generali
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento reca lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo.
2. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
a) «legge istitutiva»:
b) «Ministro»: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) «Vice ministro»: Vice ministro della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 11 della legge istitutiva;
d) «MAECI»: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del
e) «DGCS»: Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI, di cui all'articolo 20 della legge istitutiva;
f) «Agenzia»: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall'articolo 17 della legge istitutiva;
g) «direttore»: il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva;
h) «sedi all'estero»: sedi all'estero dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva;
i) «Comitato congiunto»: Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21 della legge istitutiva;
l) «capi missione»: capi delle rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 30 del
m) «documento triennale»: documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge istitutiva;
n) «convenzione con il Ministro»: convenzione tra il Ministro e il direttore di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), del
o) «data di piena operatività»: data di cui all'articolo 31, comma 1, della legge istitutiva;
p) «regolamento di contabilità»: regolamento interno di contabilità di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;
q) «regolamento di organizzazione»: regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del
Art. 2. Finalità
1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera al fine di rafforzare l'efficacia, l'economicità, l'unitarietà e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone.
2. Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, l'Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della
3. L'Agenzia si conforma agli indirizzi indicati dal documento triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il Ministro e ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal Comitato congiunto.
4. L'Agenzia si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo strutturato con la società civile e con il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, sanciti dal Capo VI della legge istitutiva, nel rispetto delle responsabilità attribuite agli organi dell'Agenzia e alla DGCS dalla normativa vigente.
Art. 3. Indirizzo, vigilanza, controllo e rapporto con il MAECI
1. Il Ministro, coadiuvato dalla DGCS, esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia previsti dalla normativa vigente, mettendo in essere ogni azione o atto strumentale a garantire la coerenza dell'attività dell'Agenzia con la politica estera e con le vigenti disposizioni di legge, adottando fra gli altri direttive, approvando il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le modalità di cui all'articolo 12 e verificando il raggiungimento degli obiettivi.
2. La convenzione con il Ministro si conforma all'articolo 8, comma 4, lettera e), del
Capo II
Organizzazione dell'Agenzia
Art. 4. Disposizioni generali
1. L'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dal
2. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del
4. Il regolamento di organizzazione diventa esecutivo con l'approvazione del Ministro.
5. Sul regolamento di contabilità, il Ministro acquisisce il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5. Direttore
1. Il direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Egli, in particolare:
a) propone per l'approvazione del Ministro il regolamento di organizzazione;
b) propone per l'approvazione del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilità;
c) stipula la convenzione con il Ministro;
d) predispone e sottopone al Ministro il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
e) fatti salvi i poteri di proposta attribuiti dalla legge istitutiva alla DGCS, propone al Comitato congiunto le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente;
f) adotta gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia e, nell'ambito della programmazione annuale, esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti e fermo restando il limite di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;
g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici e delle sedi all'estero;
h) conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale e propone al Ministro il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale;
i) assegna ai dirigenti gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dei programmi e la responsabilità di specifici progetti;
l) attribuisce ai capi degli uffici e delle sedi all'estero le risorse finanziarie, umane e strumentali;
m) cura le relazioni sindacali, definisce le politiche d'incentivazione, di formazione e d'impiego ottimale del personale;
n) propone al Ministro la nomina dei componenti del comitato direttivo, ne convoca e presiede le riunioni;
o) previa autorizzazione del Comitato congiunto, nel rispetto dell'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva, istituisce o sopprime le sedi all'estero e ne determina l'ambito territoriale di competenza;
p) assicura il supporto dell'Agenzia al MAECI nelle attività di natura tecnico-operativa previste dalla legge istitutiva;
q) svolge le funzioni ed attività amministrative non espressamente attribuite al comitato direttivo dalle norme vigenti e dal presente statuto.
2. La selezione per la nomina del direttore di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva è così disciplinata:
a) i requisiti, le modalità e i criteri di determinazione dell'idoneità di cui alla lettera d), i termini e le modalità di presentazione delle candidature sono divulgati mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MAECI e con modalità idonee a garantire la diffusione anche internazionale;
b) le candidature sono valutate da una commissione di almeno cinque membri, nominati dal Ministro nel rispetto dell'articolo 4 del
c) della commissione possono far parte persone estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo, individuate, anche tra funzionari dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di imparzialità e che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
d) i candidati ritenuti idonei sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono ammessi a un colloquio, all'esito del quale la commissione, per il tramite del Vice ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi;
e) gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi al colloquio e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI.
3. Il trattamento giuridico ed economico onnicomprensivo del direttore è determinato con contratto individuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
4. In caso di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito dal titolare di incarico dirigenziale generale di maggiore anzianità.
Art. 6. Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo si riunisce periodicamente, è composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro componenti individuati come segue:
a) i due capi delle strutture di livello dirigenziale generale dell'Agenzia, per la durata dell'incarico;
b) altri due dirigenti dell'Agenzia, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal Ministro su proposta del direttore per un mandato di quattro anni, rinnovabile.
2. Il comitato direttivo coadiuva il direttore e, in particolare:
a) formula proposte in ordine alla programmazione delle attività dell'Agenzia;
b) individua misure e iniziative dirette a favorire l'economicità della gestione;
c) esprime un parere sulle proposte dell'Agenzia al Comitato congiunto;
d) esprime un parere sugli schemi di convenzione con il MAECI e con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 17, comma 4, della legge istitutiva;
e) esprime un parere sulla proposta di bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Agenzia;
f) esprime, su richiesta del Ministro, un parere su proposte di modifica del presente statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilità.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Alle riunioni del comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti.
5. Per la partecipazione al comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.
Art. 7. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente e da due membri effettivi, designati in conformità all'articolo 17, comma 13, lettera m), della legge istitutiva, e da un membro supplente, designato dal Ministro.
2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Le indennità del presidente e dei membri effettivi sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attività dell'Agenzia a norma del
Art. 8. Assetto organizzativo in Italia
1. L'Agenzia ha la sede centrale a Roma.
2. La denominazione, l'ordinamento e le funzioni degli uffici in Italia, articolati in non più di due strutture dirigenziali di livello generale presso la sede centrale, sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione.
3. Gli uffici in Italia assicurano il supporto tecnico ed amministrativo al direttore.
Art. 9. Sedi all'estero
1. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva possono essere istituite, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fino a trenta sedi all'estero, la cui direzione è affidata a personale dirigenziale, della terza area o a personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge istitutiva.
2. [Nelle sedi all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato congiunto, fino a venti dipendenti di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 32, comma 4, primo periodo della legge istitutiva. Tale contingente può essere aumentato fino a cinquanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate] [1].
3. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva, nel rispetto del contingente ivi previsto, sono regolate dalle norme applicabili al personale di pari qualifica degli uffici di cui all'articolo 30 del
4. I capi delle sedi all'estero rispondono al direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. I capi missione esercitano nei confronti delle sedi all'estero le funzioni di cui all'articolo 37 del
5. Le sedi all'estero possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva.
6. L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilità, che si ispira, per quanto compatibile, al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ai titolari delle sedi all'estero competono i poteri e le responsabilità attribuiti dal medesimo dPR ai capi di rappresentanza diplomatica;
b) contestualmente all'invio alla sede centrale dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero sono inviati ai capi missione territorialmente competenti, che, entro venti giorni, possono inviare osservazioni al MAECI.
7. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi realizzati dai soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo di cui al Capo VI della legge istitutiva, l'Agenzia, attraverso le sedi all'estero e d'intesa con i capi missione competenti, promuove a livello locale riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori che realizzano iniziative di cooperazione.
8. I capi delle sedi all'estero si conformano alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza.
Capo III
Disposizioni in materia di personale
Art. 10. Reclutamento e inquadramento del personale
1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia è suddiviso in profili professionali afferenti ai settori tecnico-operativo e giuridico-amministrativo, individuati con la contrattazione collettiva decentrata. Per l'accesso all'area tecnico-operativa è titolo preferenziale valutabile la precedente esperienza lavorativa nel settore di competenza e nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Non si applica l'articolo 1, comma 1, lettera d) del
2. Le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), della legge istitutiva comprendono prove per accertare l'idoneità allo svolgimento delle funzioni e la conoscenza della lingua inglese. Per i profili professionali per il cui accesso è richiesta la laurea, è inoltre accertata la conoscenza di una seconda lingua straniera.
3. L'inquadramento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni nell'organico dell'Agenzia tiene conto dell'esperienza professionale maturata ai soli fini dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale, ferme restando le disposizioni contrattuali e normative vigenti nonchè l'area e la fascia retributiva di appartenenza.
Art. 11. Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero
1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione mediante:
a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero;
b) l'invio in missione di dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche;
c) personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
2. I criteri e le modalità di selezione del personale di cui al comma 1, lettere b), e c), sono approvati dal Comitato congiunto, su proposta del direttore, sulla base di standard internazionali di efficacia, efficienza e trasparenza, nei limiti dell'ambito temporale e delle risorse assegnati per ciascun intervento, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e pari opportunità. Con le stesse modalità è determinato il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera c).
3. Il personale di cui al comma 1 dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero territorialmente competente e non può esercitare alcuna altra attività professionale. In qualsiasi momento il direttore può revocare, per gravi e motivate ragioni anche connesse con i rapporti con le autorità locali, l'avvio o la prosecuzione di una missione.
Capo IV
Disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi
Art. 12. Bilancio
1. Previo parere del comitato direttivo e del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore trasmette il bilancio preventivo al Ministro. Entro il 31 dicembre, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.
2. Entro il 15 aprile, previo parere del comitato direttivo, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi.
3. Entro il 30 aprile, il direttore trasmette al Ministro il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo è elemento di valutazione dell'operato del direttore.
4. Con modalità stabilite dal regolamento di contabilità, il direttore può disporre l'accreditamento all'estero di fondi necessari alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari delegati dell'Agenzia o di altra amministrazione pubblica.
5. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione.
Art. 13. Mezzi finanziari dell'Agenzia
1. L'Agenzia dispone dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge istitutiva.
2. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge istitutiva è suddiviso in tre distinti capitoli nello stato di previsione del MAECI per spese di personale, spese di funzionamento e interventi.
Art. 14. Collaborazioni con partner internazionali
1. L'Agenzia può attuare progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva relativamente alla stipula di accordi e intese.
2. Se l'Agenzia è destinataria di delega nella gestione di fondi esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo (FES), si applica la pertinente normativa europea.
3. I progetti di cui al comma 1, i finanziamenti e le spese ad essi relativi sono oggetto di rendicontazione separata. La rendicontazione include la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
4. Al controllo della rendicontazione delle spese in gestione diretta di cui al comma 3 provvede il collegio dei revisori di cui all'articolo 7.
5. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali firmatari dell'accordo.
6. L'Agenzia assicura ad altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero, il sostegno e il coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione dei progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri di cui al comma 1.
7. L'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto, può affidare lo svolgimento di iniziative di cooperazione a uno o più partner internazionali di cui all'articolo 29 della legge istitutiva, in attuazione di accordi stipulati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge istitutiva, che definiscono le modalità di impiego delle risorse e i controlli sul raggiungimento degli obiettivi.
Art. 15. Collaborazione con amministrazioni pubbliche e con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
1. La collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche è regolata da convenzioni, che determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. Il Comitato congiunto approva le convenzioni di importo superiore a due milioni di euro ed è informato di quelle di importo inferiore.
2. Il direttore dispone le variazioni di bilancio connesse alle convenzioni con le quali altre amministrazioni pubbliche conferiscono all'Agenzia fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.
3. I contributi dell'Agenzia per attività promosse da soggetti di cui agli articoli 24 e 25 della legge istitutiva sono concessi sulla base di inviti a presentare proposte, pubblicati a cadenza indicativamente annuale, previa approvazione del Comitato congiunto, con l'indicazione delle risorse disponibili e delle priorità di intervento. È fatta salva la possibilità di affidare direttamente ai soggetti di cui all'articolo 24 la realizzazione di iniziative che consistano in collaborazioni con soggetti omologhi di Paesi partner.
4. L'Agenzia assicura, anche con il supporto delle sedi all'estero, il coordinamento tecnico degli interventi di cui al presente articolo e coadiuva le amministrazioni pubbliche nella gestione delle attività.
5. La convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva regola i rapporti dell'Agenzia con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e definisce le modalità di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione.
Art. 16. Iniziative realizzate tramite soggetti aventi finalità di lucro
1. L'Agenzia può affidare a soggetti privati con finalità di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e contribuire ad iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dai medesimi soggetti, nel rispetto delle finalità della legge medesima.
2. L'Agenzia promuove forme innovative di partenariato, volte al più ampio coinvolgimento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, nonchè al sostegno e alla crescita del settore privato nei Paesi partner.
3. Le attività di cui al presente articolo si conformano in ogni caso ai principi e alle finalità della legge istitutiva, agli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale, alle norme in materia di contratti pubblici e, in particolare, al Codice dei contratti pubblici di cui al
Capo V
Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro
Art. 17. Elenco
1. L'Agenzia dispone l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, a domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, redatta secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto. La domanda può essere presentata anche da soggetti costituiti secondo l'ordinamento di altro Stato membro dell'Unione europea. L'Agenzia verifica la documentazione presentata e accerta, anche mediante ispezioni presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza e il mantenimento dei requisiti.
2. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e il suo mantenimento, l'Agenzia verifica, secondo modalità e criteri fissati dal Comitato congiunto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, che i soggetti di cui al presente articolo:
a) agiscano con modalità conformi ai principi della legge istitutiva e rispettino gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale;
b) non siano debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi, esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi;
c) non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell'esercizio delle loro attività;
d) abbiano finalità statutarie connesse alla cooperazione allo sviluppo.
3. L'Agenzia verifica il mantenimento dei requisiti di idoneità delle organizzazioni non governative iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS in base all'articolo 32, comma 7, della legge istitutiva. L'Agenzia comunica all'Agenzia delle entrate la perdita da parte delle organizzazioni di cui al presente comma dei requisiti di idoneità o di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26 della legge istitutiva, ai fini della cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS.
4. L'Agenzia verifica lo svolgimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, anche all'estero, in relazione all'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 26, comma 5, della legge istitutiva, nonchè in relazione al mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS. A tal fine l'Agenzia:
a) comunica all'Agenzia delle entrate i soggetti per i quali risulta il mancato svolgimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
b) fornisce le informazioni richieste dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo;
c) supporta, nell'ambito delle attività e finalità di cui alla legge istitutiva, l'Agenzia delle entrate nella verifica delle attività svolte all'estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti della cooperazione allo sviluppo.
Art. 18. Concessione di contributi
1. Il Comitato congiunto stabilisce, nell'ambito della programmazione annuale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge istitutiva, le risorse da destinare, mediante procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, e che:
a) rispettano i principi fondamentali e le finalità della legge istitutiva;
b) sono in linea con gli indirizzi generali contenuti nel documento triennale e con gli impegni internazionali assunti dall'Italia;
c) prevedono la partecipazione di una controparte locale idonea ad assicurare la sostenibilità;
d) prevedono un apporto finanziario del proponente, in misura stabilita dal Comitato congiunto.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, approva le procedure di cui all'articolo 26, comma 4, della legge istitutiva, secondo i seguenti criteri:
a) previa approvazione del Comitato congiunto, che stabilisce le priorità geografiche e settoriali, l'Agenzia indice annualmente una o più procedure di selezione di iniziative nei Paesi partner e di progetti di informazione ed educazione allo sviluppo;
b) gli avvisi pubblici definiscono le modalità e i termini per la presentazione dei progetti e le procedure di selezione;
c) sui progetti da realizzare in tutto o in parte all'estero è acquisito il parere dei capi missione competenti per territorio sulle condizioni politiche e di sicurezza;
d) i progetti sono valutati da una commissione, nominata dal direttore, ai cui componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato;
e) [i finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del
f) lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione dei relativi fondi sono rendicontati mediante rapporti descrittivi e contabili;
g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative e verifica i risultati conseguiti.
Art. 19. Affidamento di iniziative
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, disciplina le condizioni e le modalità per la selezione dei soggetti di cui al presente capo cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi gli interventi internazionali di emergenza, attraverso procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente, degli standard internazionali e dei principi di cui all'articolo 2, comma 1.
Capo VI
Codice di comportamento e controlli
Art. 20. Codice di comportamento
1. L'Agenzia adotta un codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del
2. Sullo schema di codice di comportamento è acquisito, per il tramite del MAECI, il parere del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, fermo restando l'articolo 54, comma 5, del
Art. 21. Valutazione delle iniziative di cooperazione
1. Il MAECI e l'Agenzia stipulano annualmente una convenzione, approvata dal Comitato congiunto, che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma delle valutazioni, definito sulla base dei seguenti principi:
a) conformità a linee guida, approvate dal Comitato congiunto, che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore;
b) utilizzazione di un sistema di indicatori che misura l'efficacia sociale ed ambientale complessiva degli interventi, nel rispetto degli standard internazionali in materia;
c) consultazione dell'Agenzia e delle competenti rappresentanze diplomatiche;
d) coinvolgimento dei Paesi partner;
e) coordinamento con gli altri donatori.
2. I documenti di cui al presente articolo e i risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nei siti istituzionali dell'Agenzia e del MAECI.
Art. 22. Controlli interni
1. Le attività di controllo interno all'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del
2. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del MAECI.
3. Le risultanze delle attività di controllo interno sono trasmesse al Ministro.
Capo VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 23. Personale dell'Agenzia
1. La DGCS può autorizzare il direttore, a partire dalla data di efficacia del suo contratto individuale, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), della legge istitutiva, che abbia espresso, laddove prevista e comunque nel rispetto dell'articolo 30, comma 1, del
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva, il MAECI può accogliere le domande di passaggio alle dipendenze dell'Agenzia degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 19, comma 5, della legge istitutiva, l'opzione per l'inquadramento nell'Agenzia del personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) e b), laddove prevista, può essere espressa anche successivamente alla data di piena operatività.
Art. 24. Personale, compiti e funzioni già attribuiti all'Istituto agronomico per l'Oltremare
1. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operatività, il direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare presenta al Ministro e al direttore una relazione finale sui risultati della gestione e la ricognizione delle attività in essere, suddivise in base ai progetti in esecuzione, con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi.
2. Dalla data di piena operatività, gli organi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare cessano di operare. Il regolamento di organizzazione prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze nei locali demaniali già nella disponibilità dell'Istituto stesso, le cui competenze sono determinate tenuto conto di quelle esercitate in base alle disposizioni previgenti.
3. L'Agenzia subentra nell'attuazione degli interventi affidati dalla DGCS all'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo le modalità previste dal provvedimento che li ha disposti, salvo eventuali modifiche approvate dal Comitato congiunto, su proposta della DGCS o dell'Agenzia.
Art. 25. Armonizzazione degli interventi in corso trasferiti all'Agenzia
1. Dalla data di efficacia del contratto individuale del direttore, la DGCS svolge le attività relative alle iniziative di cooperazione in raccordo con il medesimo.
2. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operatività, la DGCS trasmette al Ministro ed al direttore una sintetica relazione sullo stato dei progetti in esecuzione delle cui attività non preveda la conclusione entro la data di piena operatività, con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi. Entro i successivi dieci giorni, il Ministro dispone il trasferimento all'Agenzia degli stanziamenti occorrenti per la prosecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, ivi inclusi i fondi impegnati.
3. Gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dai soggetti di cui ai Capi IV e V con finanziamenti anche parziali della DGCS e gli effetti dei contratti di cui agli articoli 31 e 32 della
4. Con le modalità previste dalla legge istitutiva, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari rendicontano le spese effettuate in applicazione della
5. Salvo diversa disposizione del direttore, le missioni in corso alla data di piena operatività proseguono fino alla data di conclusione prevista. Fino all'adozione della delibera di cui all'articolo 11, comma 2, e comunque non oltre un anno dalla data di piena operatività, l'Agenzia applica i criteri, le modalità di selezione e le disposizioni in materia di trattamento economico cui si attiene la DGCS.
6. Il MAECI favorisce l'accreditamento dell'Agenzia presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, anche per lo svolgimento di progetti in regime di cofinanziamento o nell'ambito della gestione indiretta.
7. Per i progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri, il trasferimento delle responsabilità all'Agenzia è subordinato al consenso dei soggetti finanziatori. Il MAECI assicura la continuità degli interventi in corso alla data di piena operatività, conformemente agli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva, ai sensi dell'articolo 26 del
8. L'utilizzo dei fondi trasferiti all'Agenzia in base al presente articolo è soggetto al regime dei controlli di regolarità amministrativa e contabile applicabile all'Agenzia.
Art. 26. Trasformazione delle unità tecniche in sedi all'estero
1. Dalla data di piena operatività, le unità tecniche di cui all'articolo 13 della
2. Il personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della
3. Con il regolamento di contabilità sono stabilite le modalità di trasferimento dei beni mobili e attrezzature dal patrimonio delle unità tecniche di cui al comma 1 al patrimonio dell'Agenzia.
Art. 27. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1960
[1] Comma abrogato dall'art. 27 bis del
[2] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 284, della