Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 29/03/2016 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole |
Art. 1 bis. (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria). |
Art. 1 ter. (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017). |
Art. 1 quater. (Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia). |
Art. 1 quinquies. (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità). |
Art. 1 sexies. (Incarichi di supplenza breve e saltuaria). |
Art. 1 septies. (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali). |
Art. 2. Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute |
Art. 2 bis. (Scuole di specializzazione non mediche). |
Art. 2 ter. (Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori). |
Art. 2 quater. (Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti). |
Art. 2 quinquies. (Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). |
Art. 2 sexies. (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità). |
Art. 3. Copertura finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 57.1.152 - D.L. 29 marzo 2016, n. 42. [1]
Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)
Art. 1. Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole
1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 31 agosto 2017 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del
2. All'articolo 2 del
a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016»;
a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta" [3];
b) al comma 2-bis.1 dopo le parole: «la convenzione-quadro Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».
Art. 1 bis. (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria). [4]
1. All'articolo 1, comma 108, della
a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";
b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonchè sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".
Art. 1 ter. (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017). [5]
1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.
2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della
Art. 1 quater. (Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia). [6]
1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.
3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, sono soppresse.
5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della
Art. 1 quinquies. (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità). [7]
1. 1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti [9].
2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
Art. 1 sexies. (Incarichi di supplenza breve e saltuaria). [10]
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della
2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.
Art. 1 septies. (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali). [11]
1. Alla
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al
c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della
Art. 2. Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del
1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della
2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-bis, del
3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del
4. All'articolo 31-bis del
Art. 2 bis. (Scuole di specializzazione non mediche). [14]
1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al
Art. 2 ter. (Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori). [15]
1. All'articolo 1, comma 51, della
Art. 2 quater. (Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti). [16]
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della
3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
Art. 2 quinquies. (Modifica all'articolo 1, comma 979, della
1. All'articolo 1, comma 979, della
Art. 2 sexies. (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità). [18]
1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del
b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del
3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al
5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede:
a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del
b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601, della
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituti scolastici, nonchè per assicurare la prosecuzione degli interventi di ripristino degli edifici scolastici che si trovano in condizioni non decorose migliorandone la vivibilità e la gradevolezza degli ambienti come previsto dal programma «Scuole belle»;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per rendere stabile la Scuola sperimentale di dottorato internazionale «Gran Sasso Science Institute» (GSSI), istituita dall'articolo 31-bis del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole
1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del
2. All'articolo 2 del
a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016»;
b) al comma 2-bis.1 dopo le parole: «la convenzione-quadro Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».
Art. 2. Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del
2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-bis, del
3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del
4. All'articolo 31-bis del
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede:
a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del
b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601, della
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 379, della
[3] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 quinquies per effetto dell'art. 1, comma 616, della
[9] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 quinquies per effetto dell'art. 1, comma 616, della
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dall'art. 55 bis del
[13] Comma inserito dall'art. 1, comma 714, della
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.