§ 80.5.975 - L. 6 agosto 2021, n. 113.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:06/08/2021
Numero:113


Sommario
Art. 1. 


§ 80.5.975 - L. 6 agosto 2021, n. 113.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

(G.U. 7 agosto 2021, n. 188 - S.O. n. 28)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «Regolamento (UE) 2021/241» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «e alla dotazione organica» sono aggiunte le seguenti: «delle amministrazioni interessate»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1, possono» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni di cui al comma 1 possono»;

     al secondo periodo, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2026»;

     al comma 3, le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"»;

     al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del PNRR»;

     al comma 5:

     all'alinea, le parole: «due distinti elenchi» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più elenchi»;

     alla lettera a), dopo la parola: «professionisti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,» e le parole: «per il conferimento incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «per il conferimento di incarichi»;

     al comma 6:

     al secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

     al terzo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell'amministrazione»;

     al comma 7, la lettera a) è soppressa;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

     al comma 8, le parole: «, ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti,» sono soppresse, le parole: «maturate, il possesso» sono sostituite dalle seguenti: «maturate nonchè il possesso», le parole: «, rispettando l'ordine di graduatoria» sono soppresse e le parole: «almeno tre» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro»;

     al comma 10:

     alla lettera a), dopo le parole: «dottorato di ricerca», sono aggiunte le seguenti: «o master universitario di secondo livello»;

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea»;

     al comma 13:

     al primo periodo, le parole: «del CCNL Funzioni centrali» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015»;

     al comma 14:

     al primo periodo, dopo le parole: «nei limiti ivi stabiliti» sono inserite le seguenti: «e per le medesime finalità», le parole: «possono assumere» sono sostituite dalle seguenti: «possono procedere ad assunzioni» e le parole: «concorsi a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «concorsi per assunzioni a tempo determinato»;

     il secondo periodo è soppresso;

     dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

     «14-bis. Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;

     al comma 15:

     al primo periodo, le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali» e le parole: «commi 5-bis e 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata»;

     al terzo periodo, le parole: «commi 5-bis e 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

     il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche»;

     dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

     «15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "correlate professionalità" sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare";

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere".

     15-quater. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del punteggio finale" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento".

     15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonchè" sono soppresse;

     b) dopo le parole: "concorsi pubblici" sono inserite le seguenti: "nonchè di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76"»;

     al comma 17, dopo le parole: «decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi del l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione»;

     è aggiunto, infine, il seguente comma:

     «17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura). - 1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

     a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

     b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

     2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

     3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonchè di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

     4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.

     5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonchè delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorri mento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettiva mente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state in dette le relative procedure interne.

     6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.

     7. La misura massima del 15 per cento di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR.

     8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

     9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 324 è abrogato.

     10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

     11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9;

     b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «della attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione», le parole: «il Ministro della istruzione, il Ministro della università» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università» e le parole da: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997,» fino a: «studenti universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonchè per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «All'articolo 52, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 52 del decreto» e le parole: «il comma 1-bis, è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «, il comma 1-bis è sostituito»;

     il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonchè sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente»;

     al comma 3:

     al capoverso 1-bis, le parole: «i bandi definiscono le aree di competenza osservate» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare»;

     al capoverso 1-ter:

     al primo periodo, le parole: «è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «è riservata da ciascuna pubblica amministrazione»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «qualifica dirigenziale,» sono inserite le seguenti: «e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonchè» e le parole: «e del numero» sono soppresse;

     dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

     al terzo periodo, le parole: «i bandi definiscono le aree di competenza osservate» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare»;

     al quarto periodo, le parole: «valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere efficacia.

     3-ter. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso.

     3-quater. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

     3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-quater e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione siciliana, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

     3-sexies. Dall' attuazione dei commi 3-quater e 3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 259, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie";

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

     d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "comunitario o internazionale" sono inserite le seguenti: "secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione";

     e) il comma 5 è abrogato»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma»;

     al comma 5, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;

     al comma 6, le parole: «apposte linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «apposite linee guida» e le parole: «decreto legislativo n. 281 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

     al comma 7:

     alla lettera a), le parole: «previo assenso» sono sostituite dalle seguenti: «, previo assenso»;

     alla lettera b), le parole: «posizioni motivatamente infungibili,» sono sostituite dalle seguenti: «posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o» e le parole da: «qualora la suddetta» fino a: «del richiedente» sono sostituite dalle seguenti: «qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente»;

     dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

     «7-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente".

     7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.

     7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai sensi del presente articolo, la mobilità del personale, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a domanda del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione, anche ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificità dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004.

     7-quinquies. All'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"»;

     al comma 8, lettera a), capoverso e-ter), dopo le parole: «del titolo di dottore di ricerca» sono inserite le seguenti: «o del master universitario di secondo livello», le parole: «le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi» e dopo le parole: «al titolo di dottore di ricerca» sono inserite le seguenti: «o al master universitario di secondo livello»;

     dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

     «10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali».

 

     Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 3-bis (Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali). - 1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.

     2. I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

     3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

     4. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

     5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni.

     6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati.

     7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

     8. Ferma restando la priorità nell'utilizzo delle proprie graduatorie, per le finalità di cui al comma 7, gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

     9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.

 

     Art. 3-ter (Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali). - 1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonchè l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia".

 

     Art. 3-quater (Disposizioni in materia di vicesegretari comunali). - 1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro"».

 

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso 1, la parola: «PNRR» è sostituita dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», le parole: «al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica» e le parole: «di cui all'articolo 1, possono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1 possono»;

     alla lettera c), capoverso 01), le parole: «reclutamento del pubblico impiego» sono sostituite dalle seguenti: «reclutamento nel pubblico impiego»;

     alla lettera g), capoverso 5-quater), le parole: «alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni»;

     alla lettera h), capoverso Art. 3:

     la rubrica è soppressa;

     al comma 2, le parole: «che ne ha la rappresentanza legale» sono sostituite dalle seguenti: «che ha la rappresentanza legale dell'associazione»;

     al comma 3, dopo le parole: «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o suo delegato» e le parole: «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» sono sostituite dalle seguenti: «da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;

     al comma 4, le parole: «dal Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di amministrazione»;

     al comma 6, le parole: «I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «in vigore fino alla data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, decade» sono sostituite dalle seguenti: «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico»;

     al comma 3, le parole: «non derivano nuovi o ulteriori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso f-bis), le parole: «la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale»;

     alla lettera d), capoverso Art. 6:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione» e, al secondo periodo, le parole: «non dà titolo» sono sostituite dalle seguenti: «non danno titolo»;

     al comma 2, le parole: «il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonchè il rendiconto consuntivo annuale»;

     alla lettera e):

     al numero 1), capoverso 1, le parole: «avvocati dello stato» sono sostituite dalle seguenti: «avvocati dello Stato»;

     al numero 3), capoverso 3, al secondo periodo, dopo le parole: «e sentito il Comitato Scientifico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» e, al quarto periodo, le parole: «dal regolamento, e redige» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento e redige»;

     alla lettera f), capoverso Art. 8, comma 2:

     alla lettera d), le parole: «, dalle delibere» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle delibere» e dopo le parole: «di cui all'articolo 15» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

     alla lettera e), le parole: «e la sua programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «e la relativa programmazione»;

     alla lettera g), le parole: «la soglia comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

     la lettera m) è soppressa;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli affari strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202"».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio di ogni anno»;

     al comma 2:

     alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 10, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa»;

     alla lettera b), dopo la parola: «finalizzati» sono inserite le seguenti: «ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management,» e dopo le parole: «titoli di studio del personale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera c), le parole: «al Piano di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali»;

     alla lettera d), dopo la parola: «trasparenza» sono inserite le seguenti: «dei risultati», le parole: «in materia di anticorruzione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di contrasto alla corruzione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione»;

     al comma 3, le parole: «dell'utenza» sono sostituite dalle seguenti: «degli utenti stessi» e le parole: «nonchè del monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè le modalità di monitoraggio»;

     al comma 4, la parola: «dicembre» è sostituita dalla seguente: «gennaio» e le parole: «sul proprio sito istituzionale e lo inviano» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale e li inviano»;

     al comma 5, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» e le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9»;

     al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9»;

     al comma 7, le parole: «decreto-legge 25 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 24 giugno 2014»;

     al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane».

 

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali). - 1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2026»;

     al comma 3, le parole: «Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale III, una riserva di posti in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al 50 per cento»;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «all'articolo 6, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6 del decreto-legge»;

     al secondo periodo , le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,», le parole: «per le restanti amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, tra le restanti amministrazioni» e le parole: «che possono avvalersi, di un contingente» sono sostituite dalle seguenti: «, che possono avvalersi di un contingente»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

     al comma 6, le parole: «euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole: «l' accantonamento del medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l' accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. La facoltà di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

 

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonchè di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del tesoro, trenta unità al Dipartimento delle finanze e trentacinque unità al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonchè per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

     3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

     4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

     5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità la Sogei Spa è autorizzata, previa delibera dell'assemblea degli azionisti, alla costituzione di società o all'acquisto di partecipazioni.

     6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «dell' articolo 7, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 7 del decreto-legge»;

     al comma 2, le parole: «di livello generale, assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «di livello generale assicurano»;

     al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Il raccordo con il semestre europeo» sono inserite le seguenti: «, come definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997,» e, al terzo periodo, le parole: «sono istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «sono istituite»;

     al comma 5, le parole: «l'accantonamento del medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l' accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso). - 1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletare secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

 

     All'articolo 9:

     al comma 1, le parole: «e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud», le parole: «in Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza» e le parole da: «sono ripartite» fino a «del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità, per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024».

 

     All'articolo 10:

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la» sono soppresse e, al secondo periodo, la parola: «procedure» è sostituita dalla seguente: «valutazioni»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse»;

     al comma 4, le parole: «L'AgiD» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)», le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2026», le parole: «un contingente di personale massimo» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di personale nel numero massimo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 4,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»;

     al comma 5, le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR».

 

     All'articolo 11:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «Commissione Interministeriale RIPAM» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione RIPAM»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «con l'obiettivo» è inserita la seguente: «prioritario»;

     al terzo periodo, le parole: «e in particolare, per favorire» sono sostituite dalle seguenti: «e in particolare per favorire», le parole: «la Giustizia amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione "Giustizia amministrativa"» e le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1, deve» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 deve» e le parole: «laurea in economia e commercio e scienze politiche» sono sostituite dalle seguenti: «laurea in economia e commercio o in scienze politiche»;

     al comma 4, lettera b), le parole: «alla professione di avvocato e di notaio» sono sostituite dalle seguenti: «alle professioni di avvocato e di notaio»;

     il comma 6 è soppresso;

     al comma 7, lettera a), le parole: «stato di previsione del ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero della giustizia».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1, al terzo periodo, le parole: «progetto finanziato dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «progetto ricompreso nel PNRR» e, al quarto periodo, le parole: «dei dipendenti di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità di personale di cui all'articolo 11»;

     al comma 2, le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono soppresse.

 

     All'articolo 13:

     al comma 3, quarto periodo, le parole: «e di ogni istituto contrattuale» sono sostituite dalle seguenti: «e ad ogni istituto contrattuale»;

     al comma 6, la parola: «178/2020» è sostituita dalle seguenti: «30 dicembre 2020, n. 178» e le parole: «stato di previsione del ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero della giustizia»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1:

     all'alinea, al primo periodo, le parole: «Commissione Interministeriale RIPAM» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione RIPAM» e, al secondo periodo, le parole: «e dal decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo»;

     alla lettera a), le parole: «sette anni dal termine» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni prima del termine»;

     alla lettera e), le parole: «le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell' Ue» sono sostituite dalle seguenti: «la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonchè le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

     al comma 2, lettera a), le parole: «sette anni dal termine» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni prima del termine»;

     al comma 5, primo periodo, le parole: «Ministro dell'università e delle ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca» e le parole: «dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011»;

     al comma 7:

     al primo periodo, le parole: «che procederà alla selezione di tutte le figure professionali» sono sostituite dalle seguenti: «che procede alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali»;

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La prova scritta può essere svolta presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali»;

     al secondo periodo, le parole: «dell'Ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'ufficio» e le parole: «che stilerà una unica graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «che forma un'unica graduatoria»;

     al comma 8, sesto periodo, le parole: «entro sessanta giorni dall'insediamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021»;

     al comma 9:

     alla lettera a), le parole: «lo stage» sono sostituite dalle seguenti: «il tirocinio»;

     alla lettera b), le parole: «dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter»;

     alla lettera c), le parole: «dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali»;

     al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 9» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 11, secondo periodo, le parole: «delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei» sono sostituite dalle seguenti: «delle graduatorie con il maggior numero di idonei non vincitori»;

     al comma 12, le parole: «sono ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «è ammesso»;

     dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

     «12-bis. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando prevede altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta regione.

     12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7»;

     al comma 13, le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR» e le parole: «giustizia ordinaria, ,» sono sostituite dalle seguenti: «giustizia ordinaria,».

 

     All'articolo 15:

     al comma 1, la parola: «permarrà» è sostituita dalla seguente: «permane»;

     al comma 2, le parole: «alla articolazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolazione».

 

     All'articolo 16:

     al comma 1, le parole: «e destinati agli uffici» sono sostituite dalle seguenti: «e destinato all'ufficio»;

     al comma 2, le parole: «è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto è assicurata la formazione»;

     al comma 3, le parole: «Per l'attuazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l' attuazione» e le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR».

 

     All'articolo 17:

     al comma 2, le parole: «da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata»;

     al comma 3, la parola: «prevalentemente» è sostituita dalle seguenti: «ove necessario anche»;

     al comma 5:

     al primo periodo, le parole da: «dell'articolo 16, comma 1» fino a: «codice del processo amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,» e le parole: «al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto»;

     al secondo periodo, le parole: «, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR» sono soppresse;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del PNRR, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall' articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

     al comma 6:

     al primo periodo, le parole: «udienze straordinarie di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «udienze straordinarie di cui al comma 5»;

     al terzo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio»;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'allegato 1, recante il codice del processo amministrativo:

     1) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

     "Art. 72-bis (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione). - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

     2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata";

     2) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio";

     3) all'articolo 79, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria";

     4) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni";

     5) all'articolo 82, comma 1, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";

     6) all'articolo 87, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo";

     b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo:

     1) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "ricorso straordinario" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze";

     2) nel titolo IV, dopo l'articolo 13-ter è aggiunto il seguente:

     "Art. 13-quater (Trattazione da remoto). - 1. Fermo quanto previsto dall' articolo 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione nè alcun rimborso di spese";

     3) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali"»;

     alla rubrica, le parole: «di impiego» sono sostituite dalle seguenti: «dell'impiego» e le parole: «sul capitale umano» sono sostituite dalle seguenti: «sul personale».

 

     Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 17-bis (Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura). - 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Scuola superiore della magistratura). - 1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: 'Scuolà.

     2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.

     3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

     4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

     5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

     6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.

     7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo";

     b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "nomina il segretario generale" sono inserite le seguenti: "e il vice segretario generale";

     c) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa è concessa dal rettore. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382";

     d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10 (Trattamento economico). - 1. Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.

     2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale dell'amministrazione";

     e) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

     "g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonchè tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno";

     f) all'articolo 17-ter:

     1) al comma 3, le parole: ", per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi," sono soppresse;

     2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014. n. 89";

     3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni, durata e trattamento economico";

     g) nel capo II del titolo I, dopo la sezione IV-bis è aggiunta la seguente:

 

     "SEZIONE IV-ter

     IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 

     Art. 17-quater (Vice segretario generale). - 1. Il vice segretario generale della Scuola:

     a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;

     b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

     c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

 

     Art. 17-quinquies (Funzioni, durata e trattamento economico). - 1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto.

     2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

     3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

     4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui";

     h) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole: "Ministero della giustizia," sono inserite le seguenti: "i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione,".

     2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

 

     Art. 17-ter (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116). - 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021";

     b) all'articolo 32, comma 1, secondo periodo, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

     c) all'articolo 32, comma 5, al primo periodo, le parole: " 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: " 31 ottobre 2025" e il secondo periodo è soppresso;

     d) all'articolo 33, comma 2, le parole: "dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022".

 

     Art. 17-quater (Principio di parità di genere). - 1. Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonchè tutte le altre modalità di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al presente decreto sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR».

 

     All'articolo 18 è premessa la seguente partizione:

 

     «TITOLO II-bis

     MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT

 

     Art. 17-quinquies (Assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica). - 1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021.

     2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale dell'Area III.

     4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quarto periodo, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2026", le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2027", le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2028", le parole: "nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2029" e le parole: "nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2030";

     b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

     5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

     6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l'anno 2022 e a euro 10.681.346 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e, quanto a euro 7.145.396 per l'anno 2022 e a euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 17-sexies (Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico). - 1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

     2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonchè, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

     4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 è prorogato al 31 luglio 2021.

 

     Art. 17-septies (Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 800, comma 1, il numero: "4.207" è sostituito dal seguente: "4.204";

     b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: "1.131" è sostituito dal seguente: "1.128";

     c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: "1.108" è sostituito dal seguente: "1.105";

     d) all'articolo 174-bis:

     1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale";

     2) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

     "2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali".

 

     Art. 17-octies (Misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale). - 1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al primo periodo, le parole: "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario" e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario".

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.

     3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonchè anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis.

     4. Il restante contingente da assegnare ai commissari di cui al comma 2 è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartiti sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-ter, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonchè del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

     5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     6. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,";

     b) al comma 2, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20".

     7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. Il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonchè dei soggetti privati da individuare con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonchè le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette dipendenze del Commissario straordinario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

     8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 293.982 per l'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 17-novies (Inviato speciale per il cambiamento climatico). - 1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale previsti dalla normativa vigente.

     4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

     Art. 17-decies (Consiglio di amministrazione dell'ENEA). - 1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "tre componenti" sono sostituite dalle seguenti: "cinque componenti".

     2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

     Art. 17-undecies (Regime transitorio in materia di VIA). - 1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

     2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2-bis:

     1) al primo periodo, dopo le parole: "numero massimo di quaranta unità," sono inserite le seguenti: "inclusi il presidente e il segretario," e dopo le parole: "delle amministrazioni statali e regionali," sono inserite le seguenti: "delle istituzioni universitarie, ";

     2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303";

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5";

     b) al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma".

 

     Art. 17-duodecies (Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) al primo periodo, dopo le parole: "Lo scopo statutario è" sono inserite le seguenti: "la progettazione nonchè" e dopo le parole: "bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021";

     2) al terzo periodo, le parole: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32" sono sostituite dalle seguenti: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32";

     b) al comma 2-bis, le parole: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50";

     c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

     "2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992";

     d) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

     e) dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

     "12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

 

     Art. 17-terdecies (Personale del CONI). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni" sono inserite le seguenti: "e ai sensi del comma 4";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonchè dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludere entro il 31 dicembre 2021, del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonchè a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificate ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti rispetto alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto Funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici"».

 

     Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

     «Art. 18-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispetti vi statuti e con le relative norme di attuazione».

 

     All'allegato I, la parola: «TAA» è sostituita dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige».

 

     All'allegato II:

     nell'intestazione, le parole: «art. 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «art. 13, comma 3»;

     al numero 1:

     alla voce: «Specifiche e contenuti professionali», la parola: «coordinano» è sostituita dalla seguente: «supportano», la parola: «coordinando», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «supportando» e le parole: «supporto il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «supporto al giudice»;

     alla voce: «Requisiti per l'accesso dall'esterno», le parole: «all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11»;

     al numero 4, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno», le parole: «Alla fascia» sono sostituite dalle seguenti: «Equiparata alla fascia»;

     al numero 9, alla voce: «Requisiti per l'accesso dall'esterno», dopo le parole: «laurea triennale» sono inserite le seguenti: «in scienze dei servizi giuridici».

 

     All'allegato III:

     nell'intestazione, le parole: «art. 11, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «art. 13, comma 3»;

     al numero 1, alla voce: «Specifiche e contenuti professionali», le parole: «art. 37 comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, terzo comma,»;

     al numero 3, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno», le parole: «Alla fascia» sono sostituite dalle seguenti: «Equiparata alla fascia».

 

     Dopo l'allegato IV sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis)