§ 27.6.391 - D.M. 1 dicembre 2003, n. 389.
Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:01/12/2003
Numero:389


Sommario
Art. 1.  Coordinamento dell'accesso ai mercati
Art. 2.  Ammortamento
Art. 3.  Operazioni in strumenti derivati


§ 27.6.391 - D.M. 1 dicembre 2003, n. 389.

Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonchè dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(G.U. 4 febbraio 2004, n. 28)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed, in particolare, gli articoli 35 e 37, concernenti rispettivamente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali e l'indebitamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di emissioni di valori mobiliari;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189, concernente il regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali;

Visto l'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto che nell'ambito dei rapporti tra Stato ed Unione Economica e Monetaria europea rientrano le procedure per il controllo dei disavanzi eccessivi, secondo quanto previsto dal trattato di Maastricht;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Visto in particolare l'articolo 41 della citata legge n. 448 del 2001, così come modificato dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, in virtù del quale il Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, stabilisce con decreto il contenuto e le modalità del coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali;

Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante disposizioni sull'ambito di applicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di provvedere, ai sensi del citato articolo 41 della legge n. 448 del 2001, all'emanazione di disposizioni in materia di accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonchè dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 maggio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. ACG/l7OGT/56785 del 6 ottobre 2003;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Coordinamento dell'accesso ai mercati

     1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Città metropolitane, le Comunità montane e isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consorzi tra enti territoriali e le Regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro («il Dipartimento del Tesoro»), Direzione II, i dati relativi all'utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonchè alle operazioni di cartolarizzazione concluse. Il Dipartimento del Tesoro, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, provvederà ad elaborare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al presente comma, ai fini del successivo inoltro al Ministero dell'interno per il prescritto concerto.

     2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso ai mercati dei capitali degli enti individuati al comma 1. Il coordinamento è limitato alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. A tal fine, i predetti enti, salvo quanto disposto al comma 3, comunicano al Dipartimento del Tesoro le caratteristiche dell'operazione in preparazione. Entro dieci giorni dalla conferma della ricezione da parte della Direzione II del Dipartimento del Tesoro della comunicazione di cui al presente comma, il Dipartimento medesimo può indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato. In assenza di tale determinazione, l'operazione potrà essere conclusa entro il termine dei successivi venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato e nei termini indicati dagli Enti in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla comunicazione preventiva, di cui al presente comma, le operazioni di provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato per le quali si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

     3. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al CICR. In tal caso, l'eventuale formulazione di osservazioni da parte del Dipartimento del Tesoro dovrà avere luogo prima dell'autorizzazione emanata dal CICR, affinchè possa costituire adeguato supporto tecnico alla decisione che il Comitato stesso intende adottare.

 

     Art. 2. Ammortamento

     1. I contratti relativi alla gestione di un fondo per 1'ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

     2. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche nonchè di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.

 

     Art. 3. Operazioni in strumenti derivati

     1. In caso di operazioni di indebitamento effettuate in valute diverse dall'euro, è fatto obbligo di prevedere la copertura del rischio di cambio mediante «swap di tasso di cambio», inteso come un contratto tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi e capitale espressi in due diverse valute, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti.

     2. In aggiunta alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 2 del presente decreto, sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate:

     a) «swap di tasso di interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;

     b) acquisto di «forward rate agreement» in cui due parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;

     c) acquisto di «cap» di tasso di interesse in cui l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;

     d) acquisto di «collar» di tasso di interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso di interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti;

     e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui ai punti precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo predefinito;

     f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività. Dette operazioni sono consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% del nozionale della sottostante passività.

     3. Le operazioni derivate sopra menzionate sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute e possono essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di riferimento nell'area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette più industrializzati.

     4. Al fine di contenere l'esposizione creditizia verso le controparti delle operazioni derivate di cui al presente articolo, è consentita la conclusione di contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. Qualora l'importo nominale delle operazioni derivate complessivamente poste in essere dall'ente territoriale interessato arrivi a superare i 100 milioni di euro, l'ente dovrà progressivamente tendere, attraverso le operazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto, a far sì che l'importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non ecceda il 25% del totale delle operazioni in essere.

     5. Le disposizioni contenute all'articolo 2 e al presente articolo si applicano, per le Regioni, fino all'emanazione di specifiche normative regionali.