Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.1 locazioni abitative |
Data: | 23/05/2014 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...] |
§ 60.1.76 - L. 23 maggio 2014, n. 80.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
(G.U. 27 maggio 2014, n. 121)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a):
le parole: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni»;
dopo le parole: «fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»;
le parole da: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione»;
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e definire» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni,» e le parole: «istituiti dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «istituito dall'articolo»;
al comma 1, lettera c), capoverso 7, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «in convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della
1-ter. I contributi di cui all'articolo 6, comma 5, del
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera a), capoverso 1:
al primo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie» e dopo le parole: «le procedure di alienazione degli immobili di proprietà» sono inserite le seguenti: «dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonchè»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente:«Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale»;
all'ultimo periodo, dopo le parole: «devono essere destinate» è inserita la seguente: «esclusivamente» e dopo le parole: «programma straordinario di realizzazione» sono inserite le seguenti: «o di acquisto»;
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «da parte dei conduttori»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali»;
all'ultimo periodo, le parole: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al comma 1, lettera b), il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del
1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi», le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie», le parole: «un Piano» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per la formulazione di un Programma», dopo le parole: «di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi» sono inserite le seguenti: «di edilizia residenziale pubblica», dopo le parole: «di proprietà» sono inserite le seguenti: «dei comuni e» e dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni»;
al comma 2, le parole: «Il piano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma» e le parole: «rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 1, comma 79, della
al comma 4, le parole: «del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «del Programma», dopo le parole: «sono assegnati» sono inserite le seguenti: «con priorità» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
al comma 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP»;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Programma».
nella rubrica, la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma».
All'articolo 5:
al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione».
All'articolo 6, comma 1, le parole: «decreto ministeriale in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione».
All'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 16, comma 2, del
2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del
All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della
All'articolo 9:
al comma 2, capoverso 6-bis, la parola: «cooperative» è sostituita dalle seguenti: «cooperative edilizie per la locazione» e dopo le parole: «purchè sublocate a studenti universitari» sono inserite le seguenti: «e date a disposizione dei comuni»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). - 1. All'articolo 13, comma 2, del
2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
All'articolo 10:
al comma 1, dopo le parole: «rigenerazione delle aree» è inserita la seguente: «urbanizzate» e dopo le parole: «e dei tessuti» sono inserite le seguenti: «edilizi esistenti»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «, ai fini del presente articolo,» sono soppresse e dopo le parole: «alle condizioni di mercato» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del
al secondo periodo, alle parole: «Si considera altresì» sono premesse le seguenti: «Ai fini del presente articolo,» e dopo le parole: «patto di futura vendita» sono inserite le seguenti: «o assegnazione»;
al comma 4, le parole: «Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla
al comma 5:
alla lettera b), le parole: «o diversa localizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e diverso sedime» e dopo le parole: «lotto di riferimento» sono inserite le seguenti: «comunque dotato di infrastrutture e servizi»;
alla lettera c), dopo le parole: «destinazione d'uso» sono inserite le seguenti: «di edifici»;
alla lettera d), le parole: «, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa» sono soppresse;
la lettera e) è soppressa;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni»;
«e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il presente articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto»;
al comma 6, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
al comma 7, dopo le parole: «di pertinenza, i comuni» sono inserite le seguenti: «recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,», dopo le parole: «riuso o sostituzione edilizia» sono inserite le seguenti: «, come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nel rispetto dei commi 1 e 4»;
al comma 8, primo periodo, le parole da: «o siti nei centri storici» fino a: «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «o siti in aree ad inedificabilità assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), e d) del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma 5, non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici» e dopo le parole: «igienico sanitario» sono inserite le seguenti: «, della destinazione agricola dei suoli»;
al comma 10, le parole: «lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 11 del
10-ter. Il comma 9 dell'articolo 12 del
"9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. - (Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'articolo 18 del
Art. 10-ter. - (Semplificazione in materia edilizia). - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
Art. 10-quater. - (Modifiche al
a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta";
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per sè" sono inserite le seguenti: "o per il proprio coniuge";
c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria" sono inserite le seguenti: "o del proprio coniuge"».
All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «riferisce al Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari».
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici). - 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 109 del regolamento di cui al
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del codice di cui al
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014.
7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonchè gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice di cui al
8. All'articolo 37 del codice di cui al
9. All'articolo 92 del regolamento di cui al
"2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate".
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all'articolo 357, comma 19, del regolamento di cui al
All'articolo 13, comma 2, le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "la società ha altresì facoltà di deroga agli articoli" sono sostituite dalle seguenti: "la società ha altresì facoltà di deroga, purchè senza intermediazioni, agli articoli 26, 30,"».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla