§ 5.7.121 - L.R. 12 marzo 2009, n. 5. .
Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:12/03/2009
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Sostegno economico)
Art. 3.  (Lapidi e monumenti celebrativi)
Art. 4.  (Norme finanziarie)


§ 5.7.121 - L.R. 12 marzo 2009, n. 5. [1].

Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi.

(B.U. 18 marzo 2009, n. 11)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione del tributo apportato nella costruzione delle attuali condizioni di pace e sviluppo e del contributo dato per l'affermazione dei valori della Costituzione Repubblicana dagli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, riconosce alle loro associazioni rappresentative e alle associazioni d'arma il particolare ruolo di promozione di progetti mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica [2].

 

     Art. 2. (Sostegno economico)

1. La Regione è autorizzata a sostenere con contributi annuali l'attività delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, operanti nel territorio regionale anche in qualità di organi periferici di associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l'articolazione regionale.

1 bis. La Regione è autorizzata, altresì, a sostenere con contributi annuali l'attività delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, mediante il sostegno a progetti culturali mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica [3].

2. La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) costituzione e operatività dell'associazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni sono riferite ad ambedue le realtà;

c) assenza di finalità di lucro;

d) svolgimento effettivo di attività promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attività sono riferite ad ambedue le realtà.

3. Le associazioni presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda di concessione del contributo alla direzione centrale competente in materia di attività culturali. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate entro il 31 agosto 2009 [4].

4. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la concessione dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono individuate le priorità nella concessione dei contributi, tra le quali il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole.

 

     Art. 3. (Lapidi e monumenti celebrativi)

1. In coerenza con il perseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere il restauro e la realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi nel territorio regionale da parte dei Comuni e delle associazioni di cui all'articolo 1.

2. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri per l'individuazione degli interventi e per la concessione dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1092 e del capitolo 5398 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Contributi annuali a sostegno delle associazioni per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2009.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1092 e del capitolo 5436 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Interventi per il restauro e la realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi effettuati nel territorio regionale da parte dei Comuni e delle associazioni che operano per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.


[1] Abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[3] Comma inserito dall'art. 184 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.