Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e occupazione giovanile |
Data: | 15/10/2020 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18/2005) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18/2005) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 18/2005) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2005) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18/2005) |
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 18/2005) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2005) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18/2005) |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005) |
Art. 10. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18/2005) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 21 ante dellalegge regionale 18/2005) |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 18/2005) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 18/2005) |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2005) |
Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 18/2005) |
Art. 16. (Inserimento dell'articolo 28 bis nellalegge regionale 18/2005) |
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005) |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 18/2005) |
Art. 19. (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 18/2005) |
Art. 20. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 18/2005) |
Art. 21. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 18/2005) |
Art. 22. (Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 18/2005) |
Art. 23. (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 18/2005) |
Art. 24. (Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 18/2005) |
Art. 25. (Modifica alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 18/2005) |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 18/2005) |
Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 18/2005) |
Art. 28. (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 18/2005) |
Art. 29. (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 18/2005) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 18/2005) |
Art. 31. (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 18/2005) |
Art. 32. (Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005) |
Art. 33. (Sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 18/2005) |
Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005) |
Art. 35. (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/2005) |
Art. 36. (Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 18/2005) |
Art. 37. (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 18/2005) |
Art. 38. (Inserimento del capo IV bis nel titolo III della legge regionale 18/2005) |
Art. 39. (Modifica all'articolo 53 della legge regionale 18/2005) |
Art. 40. (Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 18/2005) |
Art. 41. (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 18/2005) |
Art. 42. (Sostituzione dell'articolo 57 della legge regionale 18/2005) |
Art. 43. (Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge regionale 18/2005) |
Art. 44. (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 18/2005) |
Art. 45. (Modifica all'articolo 65 della legge regionale 18/2005) |
Art. 46. (Modifiche all'articolo 77 della legge regionale 18/2005) |
Art. 47. (Inserimento dell'articolo 77 ter nella legge regionale 18/2005) |
Art. 48. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2017) |
Art. 49. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27/2017) |
Art. 50. (Abrogazioni) |
Art. 51. (Disposizioni transitorie) |
Art. 52. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 53. (Entrata in vigore) |
§ 3.16.142 - L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.
Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).
(B.U. 21 ottobre 2020, n. 43 - S.O. n. 35)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della
a) all'alinea dopo le parole «L'azione della Regione» sono inserite le seguenti: «, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati,»;
b) alla lettera d) dopo le parole «del sistema economico-produttivo e territoriale» sono aggiunte le seguenti: «, attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita»;
c) alla lettera h) la parola «disagio» è sostituita dalla seguente: «svantaggio»;
d) alla lettera j) dopo le parole «di vita e di cura» sono aggiunte le seguenti: «, anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro»;
e) dopo la lettera j) è inserita la seguente:
«j bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze;»;
f) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m bis) promuovere azioni rivolte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.».
Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della
1. Il numero 3) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
«Art. 3. (Programmazione regionale in materia di lavoro)
1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.
2. Il programma generale è elaborato sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e in raccordo con la programmazione regionale, in particolare con quella in materia di formazione e orientamento. Esso definisce, in particolare:
a) le priorità strategiche e gli obiettivi delle azioni da intraprendere;
b) le tipologie di beneficiari cui collegare le misure regionali di politica del lavoro;
c) le tipologie di interventi da attuare con riferimento alle priorità e agli obiettivi individuati.
3. Il programma generale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'articolo 5 bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Il programma generale è pubblicato sul sito della Regione.».
Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) al comma 2 le parole «Programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «programma generale»;
b) al comma 3 le parole «Programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «programma generale».
Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all'articolo 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all'ambito residuale dell'istituto relativo alle pubbliche amministrazioni.»;
c) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:
«d bis) un rappresentante delle libere professioni designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle professioni e dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previste rispettivamente agli articoli 2 e 5 della
d) alla lettera e) del comma 3 le parole «il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «la Consigliera o il Consigliere»;
e) al comma 6 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;
f) al comma 8 dopo le parole «o un suo delegato» sono inserite le seguenti: «, e il Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di cui al capo VII bis della
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella
1. Dopo l'articolo 5 della
«Art. 5 bis. (Concertazione sociale)
1. Allo scopo di favorire una più ampia consultazione e partecipazione alle tematiche concernenti le politiche regionali in materia di lavoro, anche in relazione agli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la concertazione con le parti sociali e con gli enti e le categorie interessate e può sottoporre a essi atti di carattere generale o provvedimenti attuativi.
2. I temi e le modalità di svolgimento della concertazione sono definiti dal protocollo di concertazione.».
Art. 7. (Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Consigliera o Consigliere regionale di parità)»;
b) al comma 1 le parole «è nominato il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere»;
c) al comma 2 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere»; la parola «quinquennale» è sostituita dalla seguente: «triennale» e dopo le parole «di normative» sono inserite le seguenti: «sulla parità,»;
d) al comma 3 le parole «del consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «della Consigliera o del Consigliere»; le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere» e le parole «del nuovo consigliere di parità» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità»;
e) al comma 4 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere»;
f) al comma 5 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere» e le parole «di cui al
Art. 8. (Modifiche all'articolo 17 della
1. All'articolo 17 della
a) al comma 1 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere»;
b) al comma 2 le parole «del consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «della Consigliera o del Consigliere» e le parole «dal consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consigliera o dal Consigliere»;
c) al comma 3 le parole «al consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Consigliera o al Consigliere» e le parole «sentito il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Consigliera o sentito il Consigliere»;
d) al comma 4 le parole «Al consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «Alla Consigliera o al Consigliere» e le parole «al consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Consigliera o al Consigliere».
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
«Art. 18. (Consigliera o Consigliere di parità di area vasta)
1. La Regione, previa designazione da parte del Consiglio delle Autonomie locali, nomina le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta in ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento degli Enti di decentramento regionale di cui alla
2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.
3. Alla Consigliera o al Consigliere di parità di area vasta è riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonché il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parità il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.».
Art. 10. (Modifica all'articolo 19 della
1. Al comma 3 dell'articolo 19 della
Art. 11. (Modifiche all'articolo 21 ante della
1. All'articolo 21 ante della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Rete regionale del lavoro)»;
b) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
«b bis) promuovere, nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro, il raccordo tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, quali, in particolare, associazioni sindacali e di categoria, patronati, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti in materia, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni scolastiche, con la finalità di valorizzare e integrare la filiera dei servizi destinati alle persone e alle imprese.»;
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b bis), l'Amministrazione regionale può promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.».
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 21 della
1. L'articolo 21 della
«Art. 21. (Servizi pubblici per l'impiego regionali)
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.
2. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l'Impiego di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del
3. I Servizi pubblici per l'impiego regionali promuovono e assicurano altresì l'attuazione del principio di condizionalità nel rapporto tra politiche attive e politiche passive del lavoro, in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa dello Stato.
4. I Servizi pubblici per l'impiego regionali provvedono altresì a:
a) supportare l'Osservatorio di cui all'articolo 28 bis nella individuazione dei fabbisogni formativi emergenti dal tessuto economico regionale;
b) orientare, in collaborazione con il Servizio regionale per l'orientamento permanente di cui alla
c) favorire interventi volti a ricollocare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficoltà occupazionale anche attraverso la proposta di interventi di formazione volti all'acquisizione di competenze sia specialistiche che trasversali, aumentandone in tal modo il potenziale di occupabilità;
d) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fortemente interconnessi con il sistema economico regionale;
e) promuovere e sostenere la più ampia integrazione tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e sanitari e i servizi educativi al fine di favorire, in particolare, l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale;
f) promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conciliazione;
g) rafforzare la competitività e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;
h) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità, promuovendo l'accesso congiunto da parte delle imprese ai servizi pubblici;
i) erogare servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della
5. I Servizi pubblici per l'impiego regionali partecipano alla rete per apprendimento e l'orientamento permanente, condividendone finalità e obiettivi, e in tale ambito collaborano con il Servizio regionale per l'orientamento permanente e le strutture regionali competenti in materia di formazione di cui alla
6. L'articolazione dei Servizi pubblici per l'impiego regionali è definita con deliberazione della Giunta regionale.
7. L'istituzione, la soppressione e la determinazione delle circoscrizioni territoriali di riferimento dei Centri per l'Impiego e delle altre strutture territoriali in cui si articolano i Servizi pubblici per l'impiego regionali sono definite con deliberazione della Giunta regionale.».
Art. 13. (Modifiche all'articolo 24 della
1. All'articolo 24 della
a) al comma 4 dopo la parola «definisce» sono aggiunte le seguenti: «tramite regolamento»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 bis. Il regolamento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare prima dell'approvazione definitiva della Giunta regionale.».
Art. 14. (Modifiche all'articolo 26 della
1. All'articolo 26 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, disciplina, sentita la Commissione regionale per il lavoro, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i servizi regionali per il lavoro.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. I servizi competenti, nella fase di definizione dei contenuti del patto personalizzato con i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, nelle attività di orientamento realizzate nei loro confronti, nonché nell'attuazione dei percorsi di collocazione e ricollocazione previsti nel patto stesso, tengono conto in via prioritaria dei percorsi formativi e delle offerte di lavoro connesse ai profili professionali per cui vi è maggiore ed effettiva richiesta nel contesto territoriale.».
Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 28 della
1. L'articolo 28 della
«Art. 28. (Sistema informativo regionale lavoro)
1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro che opera nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR) e si raccorda con il Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'articolo 34 della
2. Il Sistema informativo regionale lavoro è collegato in cooperazione applicativa con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei e costituisce lo strumento per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese della regione.
3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:
a) svolge l'attività di progettazione, gestione ed evoluzione del Sistema informativo regionale lavoro, sviluppando in particolare l'erogazione di servizi e la messa a disposizione di informazioni a cittadini e imprese in linea con l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione;
b) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale del lavoro con i sistemi informativi nazionali e regionali sulla base del principio della cooperazione applicativa;
c) cura la cooperazione con il portale informativo della rete europea dei servizi all'impiego EURES (EURopean Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.
4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, la Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:
a) organizza il monitoraggio e la verifica della qualità delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse, propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite, monitora la corretta imputazione dei dati, l'omogeneità delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo;
b) organizza la formazione continua del personale.
5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale e dell'orientamento permanente.
6. I dati trattati nel Sistema informativo regionale lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono essere messi a disposizione dei soggetti della rete regionale dei servizi per l'impiego, della rete regionale per la formazione e l'orientamento permanente e del sistema scolastico al fine di erogare a persone e imprese i servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale e anche a fini di studio e ricerca.».
Art. 16. (Inserimento dell'articolo 28 bis nella
1. Dopo l'articolo 28 della
«Art. 28 bis. (Osservatorio regionale del mercato del lavoro)
1. La Regione provvede ad attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27 della
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro operante presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3. L'Osservatorio nell'ambito della propria attività può avvalersi di esperti per la realizzazione di indagini e ricerche in ambiti specifici.
4. L'Osservatorio, in collaborazione con i servizi competenti in materia di collocamento mirato, effettua con cadenza almeno annuale una rilevazione dei dati relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
5. L'Osservatorio, con cadenza trimestrale, fornisce ai componenti della Commissione regionale per il lavoro i dati sull'andamento del mercato del lavoro regionale per lo svolgimento dei compiti a essa assegnati.».
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 29 della
1. L'articolo 29 della
«Art. 29. (Finalità e destinatari)
1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:
a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;
c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.
2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.
3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.».
Art. 18. (Modifiche all'articolo 30 della
1. All'articolo 30 della
a) al comma 1 le parole: «, lettera a) e b)» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.»;
c) al comma 2 ter le parole «contratti di solidarietà espansivi» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di espansione».
Art. 19. (Modifica all'articolo 31 della
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della
Art. 20. (Modifica all'articolo 32 della
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della
Art. 21. (Modifiche all'articolo 33 della
1. All'articolo 33 della
a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole «e con altre forme di lavoro parasubordinato» sono inserite le seguenti: «o precario»;
b) alla lettera a) del comma 3 bis dopo le parole «dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne».
Art. 22. (Inserimento dell'articolo 33 bis nella
1. Dopo l'articolo 33 della
«Art. 33 bis. (Misure fiscali)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del
a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;
b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del
Art. 23. (Modifica all'articolo 34 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della
Art. 24. (Inserimento dell'articolo 35 bis nella
1. Dopo l'articolo 35 della
«Art. 35 bis. (Sostegno e promozione di iniziative ed eventi)
1. La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati:
a) a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro;
b) a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione;
c) a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Con regolamento regionale sono definiti tipologie di beneficiari, criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei benefici di cui al comma 1.
3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro promuove direttamente iniziative ed eventi volti a perseguire le finalità di cui al comma 1.».
Art. 25. (Modifica alla rubrica del capo II del titolo III della
1. Nella rubrica del capo II del titolo III della
Art. 26. (Modifiche all'articolo 36 della
1. All'articolo 36 della
a) nella rubrica la parola «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità»;
b) al comma 1 la parola «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità»;
c) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, tenendo conto delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni delle persone con disabilità;»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, sono realizzati in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo del terzo settore.»;
e) la lettera g) del comma 3 bis è abrogata.
Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 38 della
1. L'articolo 38 della
«Art. 38. (Servizi del collocamento mirato)
1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla
a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della
b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalità di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);
c) alla diffusione delle opportunità previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualità innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.».
Art. 28. (Modifica all'articolo 39 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 39 della
Art. 29. (Modifiche all'articolo 40 della
1. All'articolo 40 della
a) nella rubrica le parole «inserimento lavorativo dei disabili» sono sostituite dalle seguenti: «inserimento lavorativo delle persone con disabilità»;
b) alla lettera d) del comma 2 le parole «lavoratori disabili» sono sostituiti dalle seguenti: «lavoratori con disabilità».
Art. 30. (Modifiche all'articolo 44 della
1. All'articolo 44 della
a) al comma 1 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) alla lettera b) del comma 1 dopo la parola «Braille» sono aggiunte le seguenti: «e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente».
Art. 31. (Modifica all'articolo 45 della
1. Il comma 2 dell'articolo 45 della
«2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:
a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con le parti sociali comprendente l'individuazione dei criteri e degli indicatori mirati all'osservazione delle gravi difficoltà occupazionali a livello settoriale, territoriale o aziendale;
b) svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera a).».
Art. 32. (Sostituzione dell'articolo 46 della
1. L'articolo 46 della
«Art. 46. (Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)
1. Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:
a) in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico territorio in ambito regionale;
b) in presenza di una situazione di criticità aziendale che, per il possibile impatto negativo tenuto conto anche delle ricadute sull'indotto, configura una situazione di difficoltà occupazionale rilevante a livello regionale.
2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
5. La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera b), sussiste in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della
6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.
7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.».
Art. 33. (Sostituzione dell'articolo 47 della
1. L'articolo 47 della
«Art. 47. (Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)
1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:
a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
b) i progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei servizi pubblici per l'impiego;
c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;
d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).
2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.
3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.».
Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 48 della
1. L'articolo 48 della
«Art. 48. (Interventi)
1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.».
Art. 35. (Modifiche all'articolo 49 della
1. All'articolo 49 della
a) al comma 1 dopo le parole «anche con il coinvolgimento» sono inserite le seguenti: «delle parti sociali,» e le parole «in carriera e alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali» sono sostituite dalle seguenti: «in carriera, alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali e per il superamento del divario retributivo di genere»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni per la riduzione del divario salariale e il raggiungimento di una reale parità retributiva tra uomini e donne, e in particolare promuove:
a) azioni per favorire l'emersione e la trasparenza dei dati relativi ai livelli di retribuzione anche mediante pubblicizzazione e diffusione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 46 del
b) progetti di sensibilizzazione sulla parità retributiva e di adozione delle migliori pratiche in materia;
c) azioni di orientamento e formazione volte a contrastare stereotipi e ad accrescere la partecipazione delle ragazze a percorsi scolastici e accademici in discipline scientifico-tecnologiche e a rafforzare le loro competenze tecniche e digitali;
d) introduzione della parità retributiva come criterio premiante per l'assegnazione di contributi e incentivi alle imprese.».
Art. 36. (Sostituzione dell'articolo 50 della
1. L'articolo 50 della
«Art. 50. (Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa)
1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualità e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'articolo 33 bis, può concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione può altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realtà pubbliche o private del territorio, sviluppano una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunità.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.
4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 28 bis, promuove attività di studio e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonché dei loro effetti.».
Art. 37. (Modifiche all'articolo 51 della
1. All'articolo 51 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene iniziative imprenditoriali finalizzate al miglioramento della qualità della salute, della sicurezza, del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali, a favorire la parità di genere e le esigenze di conciliazione di vita lavorativa e familiare.»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. La Regione promuove altresì la diffusione e lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative di premialità e di certificazione di azioni socialmente responsabili, anche attraverso le procedure di concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis.».
Art. 38. (Inserimento del capo IV bis nel titolo III della
1. Dopo il capo IV del titolo III della
«Capo IV bis
Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi
Art. 51 bis. (Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari)
1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:
a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;
b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;
c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;
d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal
e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternità, paternità e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;
f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.
Art. 51 ter. (Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 51 bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con la finalità di:
a) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;
b) favorire la veicolazione di informazioni in merito a:
1) fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;
2) normativa e contrattualistica inerente il lavoro domestico;
3) accesso ai servizi del territorio e disponibilità di eventuali incentivi o benefici nazionali o regionali in materia;
c) promuovere la qualità del lavoro domestico, anche attraverso percorsi formativi e di acquisizione di competenze professionali.
2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.».
Art. 39. (Modifica all'articolo 53 della
1. Al comma 1 dell'articolo 53 della
Art. 40. (Sostituzione dell'articolo 54 della
1. L'articolo 54 della
«Art. 54. (Sicurezza sul lavoro)
1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della prevenzione, di durata quinquennale, in cui vengono indicati obiettivi specifici e cronoprogramma delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e del parere del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 56. Gli obiettivi, i requisiti e i criteri oggetto della valutazione sono declinati nel "Documento per la valutazione" del Piano, contestualmente approvato.
2. Sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime approvate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita alla Direzione centrale compente in materia di salute, che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro e al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56. La Direzione centrale competente trasmette annualmente alla Direzione operativa del Centro nazionale della prevenzione e il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte.»
Art. 41. (Modifiche all'articolo 56 della
1. All'articolo 56 della
a) al comma 1 le parole: «e protezione sociale» sono soppresse;
b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«c) riceve dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con cadenza almeno biennale, il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ottenuto anche dall'elaborazione dei dati disponibili nel database Flussi Informativi INAIL-Regioni;»;
c) il comma 2 è abrogato.
Art. 42. (Sostituzione dell'articolo 57 della
1. L'articolo 57 della
«Art. 57. (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)
1. La Regione favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le Regioni e gli Stati vicini, in particolare con gli altri paesi dell'Unione europea e dell'area balcanica, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la circolazione dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la collaborazione in materia di lavoro, di formazione e di sicurezza sociale.
2. La Regione incentiva attraverso la rete EURES (EURopean Employment Services) la mobilità professionale in Europa, nonché la collaborazione con i servizi per l'impiego degli altri paesi dell'Unione europea e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio con l'Unione europea al fine di favorire l'analisi dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e dei sistemi amministrativi in materia di lavoro e lo scambio di buone prassi.
3. La Regione attua ogni iniziativa utile a favorire il rispetto della legalità e della sicurezza nei rapporti economici e di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati vicini.».
Art. 43. (Inserimento dell'articolo 57 bis nella
1. Dopo l'articolo 57 della
«Art. 57 bis. (Sostegno al lavoro frontaliero)
1. La Regione sostiene l'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilità professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea e ai datori di lavoro che operano nell'area frontaliera.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di Paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale. Con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalità di concessione del finanziamento.».
Art. 44. (Modifiche all'articolo 60 della
1. All'articolo 60 della
a) al comma 1 le parole: «mediante il Programma triennale» sono soppresse;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Regione riconosce la centralità delle imprese quali luoghi formativi sostenendone e incentivandone il ruolo attivo nella definizione e attuazione dei percorsi di formazione professionale. Il sistema produttivo regionale può supportare la partecipazione alla formazione di persone prive di occupazione mediante la realizzazione di azioni di accompagnamento quali, in particolare, il sostegno alla frequenza dei partecipanti privi di occupazione o forme di sostegno alla mobilità per raggiungere le sedi di erogazione delle iniziative formative.»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Al fine di incrementare la competitività del tessuto produttivo regionale con l'inserimento di capitale umano ad alto valore aggiunto, l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione e con l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, promuove interventi volti alla scoperta del tessuto produttivo regionale e alla diffusione delle opportunità legate a percorsi di inserimento occupazionale nelle imprese regionali prioritariamente rivolte agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso alle borse di studio regionali.».
Art. 45. (Modifica all'articolo 65 della
1. Al comma 1 dell'articolo 65 della
Art. 46. (Modifiche all'articolo 77 della
1. All'articolo 77 della
a) al comma 2 le parole: «del Programma triennale» sono soppresse;
b) alla lettera a) del comma 3 le parole «e della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «, della contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli interventi previsti dalla presente legge che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 7, gli interventi finalizzati all'attuazione di programmi dell'Unione europea sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti a essi connessi.».
Art. 47. (Inserimento dell'articolo 77 ter nella
1. Dopo l'articolo 77 bis della
«Art. 77 ter. (Immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della
Art. 48. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) al comma 1 dopo la parola «accompagnamento» sono aggiunte le seguenti: «e collabora con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'articolo 21 della
b) dopo il comma 4 dell'articolo 9 della
«4 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le circoscrizioni territoriali di riferimento in cui si articola il Servizio regionale per l'orientamento permanente.».
Art. 49. (Modifica all'articolo 27 della
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della
Art. 50. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 5 della
b) l'articolo 4 della
c) l'articolo 75 della
d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 181 della
e) l'articolo 182 della
f) i numeri 10, 11, 12 e 13 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della
g) l'articolo 26 della
Art. 51. (Disposizioni transitorie)
1. Le Consigliere o i Consiglieri di parità di area vasta, nominati con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della
2. L'articolo 44, comma 1, della
3. Rimangono efficaci le dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e i relativi Piani di gestione di cui alla
4. L'efficacia delle dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e dei relativi Piani di gestione di cui al comma 3 può essere confermata secondo le procedure previste dagli articoli 46 e 47 della
5. L'articolo 5 della
Art. 52. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 della
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 28 della
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 28 bis della
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 29 della
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 30 della
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 32 della
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 33 della
8. Per la finalità di cui all'articolo 35 bis, comma 2, della
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. Agli oneri derivanti dall'articolo 46 della
11. Per la finalità di cui all'articolo 48 della
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
13. Agli oneri derivanti dall'articolo 50 della
14. Agli oneri derivanti dall'articolo 51 bis della
15. Agli oneri derivanti dall'articolo 57 della
16. Per la finalità di cui all'articolo 57 bis, comma 2, della
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
18. Agli oneri derivanti dall'articolo 77 ter della
19. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
20. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 19, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 53. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.