§ 5.4.89 - Legge Regionale 15 giugno 1993, n. 40.
Nuove norme per l'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dai soppressi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:15/06/1993
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. La regolamentazione della struttura, composizione, nomina e rinnovazione degli organi di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate nei soppressi [...]
Art. 2.      1. Gli organi delle istituzioni considerate dall'articolo 1, costituiti in conformità a quanto già disposto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 9, continuano ad [...]
Art. 3.      1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9.
Art. 4.      1. E' abrogata la legge regionale 30 marzo 1987, n. 9.


§ 5.4.89 - Legge Regionale 15 giugno 1993, n. 40. [1]

Nuove norme per l'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dai soppressi Enti comunali di assistenza.

(B.U. 15 giugno 1993, n. 40 - Suppl. Straord.).

 

Art. 1.

     1. La regolamentazione della struttura, composizione, nomina e rinnovazione degli organi di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate nei soppressi Enti comunali di assistenza o amministrate dagli stessi è rimessa alle tavole di fondazione e agli statuti delle istituzioni medesime; qualora gli atti predetti nulla dispongano al riguardo, ne deve essere promossa l'integrazione, ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 deve comunque essere prevista la rappresentanza, nei Consigli di amministrazione, dei Comuni in cui le istituzioni hanno sede legale.

 

     Art. 2.

     1. Gli organi delle istituzioni considerate dall'articolo 1, costituiti in conformità a quanto già disposto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 9, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1; qualora invece vengano a scadenza nelle more dell'integrazione statutaria di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati per non più di sessanta giorni decorrenti dalla data di adozione del decreto regionale di approvazione dell'integrazione.

 

     Art. 3.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9.

 

     Art. 4.

     1. E' abrogata la legge regionale 30 marzo 1987, n. 9.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 180 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.