Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 23/04/1981 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 5 bis. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 1.2.21 – L.R. 23 aprile 1981, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.
(B.U. 24 aprile 1981, n. 46).
CAPO I
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
CAPO II
Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 40 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Vice Presidenti del Consiglio, nella misura del 30 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza [3].
Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Vice Presidenti del Consiglio [4].
Al Presidente del Consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal Presidente della Giunta regionale.
Le indennità previste al primo e al secondo comma non sono tra loro cumulabili, ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore [5].
1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di esercizio del mandato[7].
2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di 3.600 euro mensili [8].
3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della
4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenonese di Tolmezzo, chilometri trecento; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza [10].
5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria viene operata una trattenuta del rimborso forfetario di cui al comma 1, nella misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [11].
5 bis. La trattenuta di cui al comma 5 non viene operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato consiliare per incarico o missione disposti dal Presidente del Consiglio. La trattenuta non viene altresì operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato di Giunta del Presidente della Regione e degli Assessori [12].
6. L'Ufficio di Presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza [13].
7. [Nel caso di residenza in un Comune appartenente ad una Circoscrizione diversa da quella di elezione, i consiglieri regionali possono optare, come sede di riferimento chilometrico, per la Circoscrizione nella quale risiedono all'atto dell'accettazione della candidatura] [14].
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della
Ai Consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni o per ragioni connesse alla carica ricoperta si rechino in missione fuori del territorio regionale compete il rimborso delle spese previsto dall'articolo 1 della
1. Per finalità di studio e aggiornamento, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, i consiglieri regionali possono partecipare, con oneri a carico del bilancio consiliare, a convegni, seminari e altre iniziative di approfondimento su tematiche di propria competenza, in Italia e all’estero, nonchè frequentare corsi di informatica e di lingue dell’Unione europea o della Comunità di Alpe Adria [17].
2. Il limite massimo individuale degli oneri di cui al comma 1, le modalità di formulazione delle richieste di partecipazione, i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare convenzioni con le società autostradali allo scopo di dotare ciascun Consigliere di documenti di libero transito sulla autostrada della regione.
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti ai consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, ponendo a totale carico dei consiglieri stessi la quota del premio relativa alla copertura dei rischi da attività privata.
Le somme determinate dalla presente legge e corrisposte forfettariamente si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità: quelle relative agli esercizi successivi graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio regionale di detti esercizi.
[1] Sostituisce il primo comma dell'art. 2 della
[2] Sostituisce il secondo comma dell'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 17 della
[4] Comma modificato dall’art. 7 della
[5] Comma così modificato dall'art. 9 della
[6] Articolo modificato dall'art 40 della L.R. 11 giugno 1988, dall'art. 23 della
[7] Comma già modificato dall'art. 13 della
[8] Comma sostituito dall'art. 18 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[10] Comma così modificato dall'art. 9 della
[11] Comma modificato dall'art. 13 della
[12] Comma inserito dall'art. 12 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[14] Comma abrogato dall'art. 18 della
[15] Comma così modificato dall'art. 19 della
[16] Articolo inserito dall'art. 7 della
[17] Comma così modificato dall'art. 22 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 20 della