Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 commercio |
Data: | 23/04/1990 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono disciplinati secondo i criteri stabiliti [...] |
Art. 2. (Orario di apertura) |
Art. 3. 1. Nelle domeniche, negli altri giorni festivi infrasettimanali e nelle ore pomeridiane del sabato deve restare aperto, con il rispetto dell'orario fissato ai sensi del precedente articolo 2, un [...] |
Art. 4. 1. In base alla valutazione degli interessi dell'utenza, nei Comuni isolati o comunque insufficientemente serviti, può essere consentita, con la procedura di cui al comma 3, su richiesta del [...] |
Art. 5. 1. Il Comune, con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4, può accogliere le domande, presentate dai concessionari degli impianti d'intesa con le Associazioni di categoria dei gestori, [...] |
Art. 6. 1. Il Comune nel cui territorio siano ubicati impianti che, per essere posti nelle immediate vicinanze del confine di Stato, erano autorizzati dalle Prefetture a svolgere servizio continuativo [...] |
Art. 7. 1. Il servizio notturno viene svolto soltanto dagli impianti autorizzati, con inizio alle ore 22 d'inverno e alle ore 22.30 d'estate e termina in entrambi i periodi alle ore 7.30 |
Art. 8. 1. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-payment devono, di norma, restare aperti ininterrottamente |
Art. 9. 1. Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) per autotrazione, anche se inseriti in un complesso di distribuzione di altri carburanti, sono esonerati dalla osservanza [...] |
Art. 10. 1. Su domanda dei gestori, di intesa con i concessionari degli impianti, il Comune autorizza la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore a tre settimane, di cui due [...] |
Art. 11. 1. I Comuni di Grado, Lignano Sabbiadoro e Tarvisio possono continuare a consentire esenzioni alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni festivi così come già autorizzate [...] |
Art. 12. 1. L'alternanza degli impianti ai fini dell'espletamento del servizio nei giorni festivi viene disciplinata mediante suddivisione degli impianti di ciascuna Provincia in 4 gruppi (A, B, C, D,), [...] |
Art. 13. 1. I Comuni sono tenuti a far rispettare gli orari ed i turni di servizio degli impianti di distribuzione dei carburanti stabiliti dalla presente legge e dai provvedimenti comunali di [...] |
Art. 14. 1. Non sono soggette alla disciplina dei presenti criteri gli impianti di distribuzione di carburanti ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali |
Art. 15. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 3.14.35 – L.R. 23 aprile 1990, n. 17. [1]
Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(B.U. 24 aprile 1990, n. 55).
1. Gli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono disciplinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli che seguono.
2. Per impianto stradale di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione si intende un unitario complesso commerciale, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori.
Art. 2. (Orario di apertura) [2]
1. L'orario settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti è fissato in un minimo di 41 ore e 30 minuti e un massimo di 73 ore e 15 minuti.
2. Ferma restando l'esigenza di garantire il servizio all'utenza nelle fasce orarie intercorrenti dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, nel rispetto dei limiti indicati dal comma 1, il gestore può liberamente determinare l'articolazione giornaliera dell'orario, per un massimo di 12 ore giornaliere.
3. Gli impianti aperti obbligatoriamente la domenica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, restano chiusi il lunedì immediatamente successivo o, se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo. Qualora ricorrano esigenze connesse al traffico veicolare, gli impianti aperti hanno la facoltà di recuperare il giorno di riposo in uno feriale della settimana immediatamente successiva a quella di apertura, a scelta del gestore, in osservanza a quanto prescritto dal comma 5.
4. L'obbligo di chiusura settimanale di cui al comma 3 può essere derogato dal gestore, previa comunicazione al Comune, per esigenze connesse al traffico veicolare e nel rispetto dei principi dei contratti di lavoro del comparto.
5. Ogni modifica dell'orario di servizio di cui al comma 3, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, va effettuata previa comunicazione al Comune.
1. Nelle domeniche, negli altri giorni festivi infrasettimanali e nelle ore pomeridiane del sabato deve restare aperto, con il rispetto dell'orario fissato ai sensi del precedente articolo 2, un numero di impianti non inferiore al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.
2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale assicurano il servizio nel pomeriggio del sabato immediatamente precedente.
2 bis. Il turno di riposo delle ore pomeridiane del sabato può essere osservato nelle ore pomeridiane dei primi tre giorni feriali successivi [3].
3. I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune, visibile al ss pubblico, ove sia indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura ed il turno di riposo. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno di riposo o per ferie, dovrà inoltre essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante l'indicazione dell'impianto aperto più vicino.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali [4].
1. In base alla valutazione degli interessi dell'utenza, nei Comuni isolati o comunque insufficientemente serviti, può essere consentita, con la procedura di cui al comma 3, su richiesta del gestore interessato, l'esenzione della chiusura predomenicale, domenicale e festiva, ove vi sia esistente e funzionale un solo impianto.
2. Ai fini della presente legge, per comune isolato si intende quello che siti almeno 10 km. da altro comune regolarmente servito da impianti di distribuzione di carburanti.
3. L'autorizzazione per la deroga di cui al comma 1 è accordata dal Comune su conforme parere della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, espresso sentita una Commissione consultiva per i distributori di carburante da costituirsi presso `ogni Camera di commercio, formata dai seguenti membri:
a) un rappresentante della Camera di commercio, che la presiede;
b) un rappresentante della Provincia;
c) un membro dell'A.C.I.;
d) un membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative nella provincia;
e) un membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei distributori;
f) il Sindaco del Comune interessato o suo delegato.
4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In casi di parità prevale il voto del Presidente.
5. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della Commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione.
1. Il Comune, con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4, può accogliere le domande, presentate dai concessionari degli impianti d'intesa con le Associazioni di categoria dei gestori, per la variazione dei turni fissati su scala provinciale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie d'interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza motorizzata.
2. I Comuni possono autorizzare temporanee esenzioni dall'osservanza degli orari e/o dei turni di servizio e limitatamente al periodo strettamente necessario, nei seguenti casi:
a) per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili, che determinino l'isolamento di parti del territorio comunale;
b) per manifestazioni di interesse sovracomunale, che determinino notevole affluenza di utenze motorizzate; in tal caso l'autorizzazione è accordata con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4.
1. Il Comune nel cui territorio siano ubicati impianti che, per essere posti nelle immediate vicinanze del confine di Stato, erano autorizzati dalle Prefetture a svolgere servizio continuativo senza interruzioni, dalle ore 7 alle ore 19, con esenzione dalla turnazione festiva, può accogliere la richiesta del gestore di rinnovare la suddetta autorizzazione prefettizia, sentita la Camera di commercio competente per territorio.
1. Il servizio notturno viene svolto soltanto dagli impianti autorizzati, con inizio alle ore 22 d'inverno e alle ore 22.30 d'estate e termina in entrambi i periodi alle ore 7.30.
2. Le autorizzazioni ad effettuare il servizio notturno, nel limite stabilito dal comma precedente, sono concesse dalla Regione su conforme parere della Camera di commercio competente per territorio, espresso sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 4.
1. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-payment devono, di norma, restare aperti ininterrottamente.
2. La presenza e l'assistenza del personale dovranno essere assicurate sia durante l'effettuazione dell'ordinario servizio diurno, sia durante l'effettuazione dei turni di servizio festivo.
3. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-payment e di apparecchi accettatori di carte di credito devono osservare l'orario di cui all'articolo 2 della presente legge.
1. Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) per autotrazione, anche se inseriti in un complesso di distribuzione di altri carburanti, sono esonerati dalla osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonché dai turni di chiusura festiva, purché siano delimitate chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva pertinenza.
1. Su domanda dei gestori, di intesa con i concessionari degli impianti, il Comune autorizza la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore a tre settimane, di cui due consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base ad un criterio di fruizione graduale, dietro esame entro il 30 aprile d'ogni anno da parte della Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 4, in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata, nonché lo svolgimento dei turni festivi.
3. Le domande di sospensione dell'attività per ferie sono presentate al Comune, nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il 31 marzo di ogni anno.
1. I Comuni di Grado, Lignano Sabbiadoro e Tarvisio possono continuare a consentire esenzioni alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni festivi così come già autorizzate precedentemente dai Prefetti.
2. In altre località ad economia turistica, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, i Comuni possono, con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4, consentire esenzioni alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni festivi.
3. Le località, i Comuni ed i periodi di cui al comma precedente sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto anche conto della definizione degli ambiti turistici di cui alla
1. L'alternanza degli impianti ai fini dell'espletamento del servizio nei giorni festivi viene disciplinata mediante suddivisione degli impianti di ciascuna Provincia in 4 gruppi (A, B, C, D,), per l'annuale determinazione delle date del rispettivo servizio.
2. I gruppi suddetti sono composti in modo da assicurare la massima diffusione del servizio sul territorio e la sua presenza sulle maggiori arterie.
3. Alla predisposizione annuale dei turni festivi provvede la Camera di commercio competente per territorio, sentita la Commissione consultiva per i distributori di cui al comma 3 dell'articolo 4.
4. Ciascuna Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di commercio i risultanti calendari provinciali, che saranno approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 15 dicembre di ogni anno [5].
5. Ogni Comune adotta i suddetti turni per la parte relativa al proprio territorio.
1. I Comuni sono tenuti a far rispettare gli orari ed i turni di servizio degli impianti di distribuzione dei carburanti stabiliti dalla presente legge e dai provvedimenti comunali di attuazione. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva deve essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 giorni.
1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’inosservanza del disposto di cui all’articolo 3, comma 3, è punita esclusivamente con la sanzione da 10 euro a 30 euro [6].
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si osservano le disposizioni della
1. Non sono soggette alla disciplina dei presenti criteri gli impianti di distribuzione di carburanti ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 53 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 33 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 33 della
[5] Comma così modificato dall'art. 11 della
[6] Comma inserito dall'art. 7 della