Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.3 appalto pubblico di lavori |
Data: | 10/12/1981 |
Numero: | 741 |
Sommario |
Art. 1. Revisione prezzi sulla base del programma lavori. |
Art. 2. Pagamento revisione prezzi. |
Art. 3. Accredito dell'anticipazione. |
Art. 4. Interessi per ritardato pagamento. |
Art. 5. Termini e modalità dei collaudi. |
Art. 6. Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. |
Art. 7. Albo nazionale dei costruttori. |
Art. 8. Aggiornamento dei prezzi di progetto. |
Art. 9. Offerte in aumento. |
Art. 10. Modalità per le gare d'appalto. |
Art. 11. Lavori aggiuntivi o variati. |
Art. 12. Premi di incentivazione. |
Art. 13. Aggiudicazione a trattativa privata. |
Art. 14. Analisi prezzi unitari. |
Art. 15. Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara. |
Art. 16. Procedimento arbitrale. |
Art. 17. Ricorsi in materia di revisione prezzi. |
Art. 18. Pareri degli organi consultivi. |
Art. 19. Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio. |
Art. 20. Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64. |
Art. 21. Indagini geologiche. |
Art. 22. Entrata in vigore. |
§ 6.3.24 – L. 10 dicembre 1981, n. 741.
Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.
(G.U. 16 dicembre 1981, n. 344).
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Revisione prezzi sulla base del programma lavori. [1]
Art. 2. Pagamento revisione prezzi. [2]
Art. 3. Accredito dell'anticipazione. [3]
Art. 4. Interessi per ritardato pagamento. [4]
Art. 5. Termini e modalità dei collaudi. [5]
Art. 6. Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. [6]
Art. 7. Albo nazionale dei costruttori. [7]
Art. 8. Aggiornamento dei prezzi di progetto. [8]
Art. 9. Offerte in aumento. [9]
Art. 10. Modalità per le gare d'appalto. [10]
Art. 11. Lavori aggiuntivi o variati. [11]
Art. 12. Premi di incentivazione. [12]
[I capitoli speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.]
Art. 13. Aggiudicazione a trattativa privata. [13]
Art. 14. Analisi prezzi unitari. [14]
Art. 15. Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara. [15]
Art. 16. Procedimento arbitrale. [16]
Art. 17. Ricorsi in materia di revisione prezzi. [17]
[Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del
Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del
L'amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso [18].
Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere [19].]
CAPO II
Disposizioni per l'ANAS
Art. 18. Pareri degli organi consultivi.
I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della
I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della
Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del
E’ elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del
Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera g), e 17 lettera e), della
Il disposto dell'articolo 5-bis del
Art. 19. Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio.
Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della
L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 20. Snellimento di procedure di cui alla
Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della
Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.
Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della
Art. 21. Indagini geologiche.
E’ prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del
Art. 22. Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[3] Articolo modificato dall'art. 33 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[9] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[10] Articolo modificato dall'art. 2 della
[11] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 256 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[16] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[17] Articolo abrogato dall'art. 256 del
[18] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 6 della