§ 25.2.26 - D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.
Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:02/08/2002
Numero:220


Sommario
Art. 1.  Vigilanza cooperativa
Art. 2.  Modalità e soggetti abilitati
Art. 3.  Riconoscimento delle Associazioni
Art. 4.  Oggetto della revisione cooperativa
Art. 5.  Conclusione della revisione cooperativa
Art. 6.  Dichiarazione sostitutiva
Art. 7.  Il revisore di cooperative
Art. 8.  Modalità e soggetti incaricati
Art. 9.  Oggetto dell'ispezione straordinaria
Art. 10.  L'ispettore di cooperative
Art. 11.  Enti cooperativi assoggettati
Art. 12.  Provvedimenti
Art. 13.  Disciplina
Art. 14.  Termine per l'attuazione
Art. 15.  Istituzione
Art. 16.  Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28
Art. 17.  Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59
Art. 18.  Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi
Art. 19.  Norme transitorie
Art. 20.  Abrogazioni
Art. 21.  Invarianza di spesa


§ 25.2.26 - D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

(G.U. 8 ottobre 2002, n. 236).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Vigilanza cooperativa

     1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto.

     2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via esclusiva, al Ministero [1].

     3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive, di seguito denominato Ministro.

     4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.

     4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico [2].

     5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

 

Titolo II

LA REVISIONE COOPERATIVA

 

     Art. 2. Modalità e soggetti abilitati

     1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro.

     2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

     3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.

     4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.

     5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, può formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.

     6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile.

     7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti.

     8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro:

     a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;

     b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.

     9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente cooperativo non è cancellato dall'elenco degli aderenti.

 

     Art. 3. Riconoscimento delle Associazioni

     1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.

     2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.

     3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15.

     4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.

     5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.

     6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

     7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

     8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.

 

     Art. 4. Oggetto della revisione cooperativa [3]

     1. La revisione cooperativa è finalizzata a:

     a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

     b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;

     b-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale [4].

     2. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonchè, ove prevista, della certificazione di bilancio.

     3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

 

     Art. 5. Conclusione della revisione cooperativa

     1. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, per gli enti aderenti alle Associazioni, con una attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.

     2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.

     3. Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo, competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.

     4. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

     5. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.

     6. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso di revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la trasmissione dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma 5 avviene per il tramite delle Associazioni.

 

     Art. 6. Dichiarazione sostitutiva

     1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

     2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

     3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

     a) l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio;

     b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;

     c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

     d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;

     e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.

     4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonchè copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

     5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

     6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

     7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

 

     Art. 7. Il revisore di cooperative

     1. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati è svolta dal Ministero, con propri dipendenti.

     2. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonchè, sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri e le modalità attuative della presente disposizione.

     3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 conseguono l'abilitazione all'attività di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi. Con decreto del Ministro sono precisate le modalità di accesso al corso e di svolgimento del medesimo.

     4. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni è svolta da revisori appositamente abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa autorizzazione del Ministero.

     5. I corsi devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative.

     6. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero.

     7. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle loro funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio.

     8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.

     9. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.

 

Titolo III

L'ISPEZIONE STRAORDINARIA

 

     Art. 8. Modalità e soggetti incaricati

     1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo.

     2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che transitano nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo professionale previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

     3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3.

 

     Art. 9. Oggetto dell'ispezione straordinaria

     1. Le ispezioni straordinarie accertano:

     a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

     b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;

     c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;

     d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

     e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

     f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.

     2. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione delle ispezioni e il modello del relativo verbale.

 

     Art. 10. L'ispettore di cooperative

     1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facoltà di diffida di cui all'articolo 5:

     a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi;

     b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi;

     c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni;

     d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;

     e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.

 

Titolo IV

LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

 

     Art. 11. Enti cooperativi assoggettati

     1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

     2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

     3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una società di revisione.

     4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

 

Titolo V

EFFETTI DELLA VIGILANZA

 

     Art. 12. Provvedimenti

     1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

     a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

     b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;

     c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;

     d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;

     e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

     2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile [5].

     4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.

     5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

     5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico [6].

     5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 [7].

 

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE

 

     Art. 13. Disciplina

     1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

     2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile.

     3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale.

 

     Art. 14. Termine per l'attuazione

     1. Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla suddetta data, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

     2. I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine del mandato stesso, se questo scade successivamente al termine per l'adeguamento degli statuti di cui al comma 1.

 

Titolo VII

ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI

 

     Art. 15. Istituzione

     1. E' istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.

     2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.

     3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 16. Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed

all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.".

 

     Art. 17. Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59

     1. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

"6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.".

     2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.".

 

     Art. 18. Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi [8].

     1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali. L'autorità governativa assoggetta anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, la Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorità governativa, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente comma definendo modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale [9].

     2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.

     2-bis. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione [10].

     2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico [11].

     2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonchè la loro osservanza in fatto [12].

     2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative [13].

 

     Art. 19. Norme transitorie

     1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

 

     Art. 20. Abrogazioni

     1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19.

 

     Art. 21. Invarianza di spesa

     1. Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[2] Comma inserito dall'art. 10 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 23, comma 9, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 242, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 936, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[6] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 23 luglio 2009, n. 99 e così sostituito dall'art. 1, comma 936, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[7] Comma aggiunto dall'art. 46 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e così sostituito dall'art. 1, comma 936, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[8] Rubrica già sostituita dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e così ulteriormente sostituita dall'art. 20 ter del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

[9] Comma così modificato dall'art. 20 ter del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

[10] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[11] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[12] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[13] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.