§ 5.1.24 – L.R. 13 luglio 1981, n. 43.
Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:13/07/1981
Numero:43


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Ordinanze contingibili ed urgenti.
Art. 3.  Autorizzazioni.
Art. 4.  Attività nell'interesse dei privati.
Art. 5.  (Funzioni dei Comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici)
Art. 5.  (Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari in materia di esercizi farmaceutici).
Art. 5 bis.  (Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali)
Art. 6.  (Procedimento per la revisione della pianta organica delle farmacie).
Art. 6 bis.  (Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali. Composizione delle commissioni giudicatrici).
Art. 7.  Igiene pubblica, profilassi ed ecologia.
Art. 8.  Medicina legale.
Art. 9.  Strutture ed organi competenti all'esercizio.
Art. 10.  Disciplina del servizio farmaceutico, vigilanza e controllo.
Art. 10 bis.  (Comunicazione degli esercizi commerciali)
Art. 11.  Strutture ed organi competenti all'esercizio.
Art. 12.  Igiene, profilassi, vigilanza e controllo.
Art. 13.  Strutture ed organi competenti all'esercizio.
Art. 14.  Attività operative in materia di profilassi veterinaria obbligatorie e volontarie.
Art. 15.  Attività veterinarie multizonali.
Art. 16.  Vigilanza e controllo dei macelli e dei laboratori di sezionamento preparazione e produzione delle carni per l'esportazione.
Art. 17.  Servizi di disinfezione, disinfestazione degli animali, derattizzazione e di profilassi antirabbica.
Art. 18.  Attribuzioni del Comitato di gestione dell'U.S.L..
Art. 19.  Attribuzioni del Sindaco.
Art. 20.  Delega di funzioni sanzionatorie.
Art. 21.  Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati.
Art. 22.  Funzioni già di competenza dei Consorzi provinciali antitubercolari.
Art. 23.  Laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Art. 24.  Interdisciplinarietà.
Art. 25.  (Comitato regionale per i servizi trasfusionali)
Art. 26.  Commissione regionale per la protezione sanitaria delle popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
Art. 27.  Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
Art. 28.  Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici.
Art. 29.  Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti.
Art. 30.  Commissione sanitaria provinciale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi.
Art. 31.  Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile.
Art. 32.  Commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalidità civile.
Art. 33.  Commissioni sanitarie per i ciechi civili.
Art. 34.  Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili.
Art. 35.  Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo.
Art. 36.  Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo.
Art. 37.  Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.
Art. 38.  Commissioni tecniche per i gas tossici.
Art. 39.  Commissioni per il servizio farmaceutico.
Art. 40.  Commissioni di controllo delle farmacie.
Art. 40 bis.  (Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica)
Art. 41.  Commissione consultiva in materia di assistenza zooiatrica.
Art. 42.  Membri supplenti, durata in carica e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza.
Art. 43.  Compensi.
Art. 44.  Sostituzione del medico provinciale e del veterinario provinciale in organismi collegiali.
Art. 45.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 46.  Norma transitoria.
Art. 47.  Norme finanziarie.
Art. 48.  Applicazione delle disposizioni della presente legge, cessazione di uffici ed abrogazione di leggi e norme incompatibili.


§ 5.1.24 – L.R. 13 luglio 1981, n. 43.

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

(B.U. 13 luglio 1981, n. 74).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

 

Art. 1.

     La presente legge, in armonia con i principi e le previsioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare dell'articolo 32 della stessa, nonché con i principi e le previsioni della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, concernente l'organizzazione delle Unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.

     Tutte le funzioni predette, ivi comprese quelle già demandate agli Uffici del medico e veterinario provinciali - eccezione fatta per quelle espressamente riservate alla Regione e per quelle spettanti al Sindaco, quale autorità sanitaria locale - sono attribuite ai Comuni, che le esercitano attraverso i settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali competenti per materia e secondo le modalità indicate al Titolo III della presente legge.

 

TITOLO II

ATTRIBUZIONI RISERVATE ALLA REGIONE

 

     Art. 2. Ordinanze contingibili ed urgenti.

     Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni, ovvero anche di un singolo Comune qualora non vi provveda il Sindaco.

     La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali si avvalgono della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale ricadono i Comuni interessati.

 

     Art. 3. Autorizzazioni.

     Spetta, altresi, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio di:

     a) case di cura private;

     [b) istituti medici, reparti ed ambulatori, considerati dall'articolo 96 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185] [1];

     c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;

     d) macelli pubblici e privati.

     Compete, pure, al Presidente della Giunta regionale la autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nei casi contemplati dall'articolo 105 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

     L'istanza per le autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d), è inoltrata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, corredata dal parere espresso sulla medesima dal rispettivo Comitato di gestione.

     Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per regolamentare l'apertura e l'esercizio di case di cura private.

     Per l'attività istruttoria trova applicazione il secondo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 4. Attività nell'interesse dei privati.

     Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale a favore di privati, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti gli Ordini professionali nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione vigente.

     Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da inoltrare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro.

     Con il medesimo procedimento, di cui ai commi precedenti, saranno approvate le tariffe per le prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria.

     Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.

 

          Art. 5. (Funzioni dei Comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici) [2]

     1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), i Comuni, sentiti l'Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, individuano, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

     2. Ciascun Comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne dà comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

     3. La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ne dà comunicazione all'Azienda stessa.

     4. Le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano le seguenti funzioni:

a) nell'ambito della procedura di revisione delle sedi farmaceutiche di cui ai commi 1, 2 e 3, esercitano le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo sui Comuni e redigono un atto ricognitivo complessivo delle sedi farmaceutiche dei Comuni afferenti al proprio territorio;

b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, comprese quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente ai Comuni afferenti al territorio di propria competenza;

f) la nomina della commissione, composta secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti della Regione con i funzionari in servizio presso le Aziende per l'assistenza sanitaria, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede di cui alla lettera e);

g) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, e dell'articolo 10 della medesima legge 475/1968 .

 

     Art. 5. (Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari in materia di esercizi farmaceutici).

     1. Le funzioni amministrative concernenti:

     a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

     b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;

     c) l'istituzione di farmacie succursali;

     d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

     e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;

     f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dall’articolo 10 della legge 362/1991, e dell’articolo 10 della medesima legge 475/1968, sono trasferite:

     1) all’Azienda per i servizi sanitari n. 1 “Triestina”, per il territorio della Provincia di Trieste;

     2) all’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina”, per il territorio della Provincia di Gorizia;

     3) all’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”, per il territorio della Provincia di Udine;

     4) all’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale”, per il territorio della Provincia di Pordenone.

 

          Art. 5 bis. (Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali) [3]

1. Le autorizzazioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali a uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE), sono rilasciate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010.

3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.

4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.

 

     Art. 6. (Procedimento per la revisione della pianta organica delle farmacie). [4]

     1. Le Aziende per i Servizi Sanitari adottano i provvedimenti indicati all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), sentiti i Comuni e gli Ordini provinciali dei farmacisti. Per il territorio della Provincia di Udine viene acquisito, altresì, il parere delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 “Alto Friuli” e n. 5 “Bassa Friulana”, per i Comuni ubicati nei rispettivi ambiti territoriali.

     2. Entro il termine fissato dalle Aziende per i servizi sanitari titolari della funzione i Comuni adottano le relative deliberazioni e le trasmettono, senza indugio, agli Ordini dei farmacisti nonché:

     a) all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”, per il territorio della Provincia di Trieste;

     b) all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, per il territorio della Provincia di Gorizia;

     c) alle Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, n. 4 “Medio Friuli” e n. 5 “Bassa Friulana”, per il territorio della Provincia di Udine;

     d) all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli occidentale”, per il territorio della Provincia di Pordenone.

     3. Le Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e n. 5 “Bassa Friulana”, entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui al comma 2, trasmettono tali provvedimenti all’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”, unitamente al parere di propria competenza. Entro lo stesso termine gli Ordini dei farmacisti trasmettono alle competenti Aziende per i servizi sanitari titolari della funzione il parere di cui al comma 1.

     4. Trascorsi inutilmente i termini indicati ai commi 2 e 3 le proposte ed i pareri ivi indicati si hanno per resi.

 

     Art. 6 bis. (Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali. Composizione delle commissioni giudicatrici). [5]

     1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalle Aziende per i servizi sanitari per l'intero territorio provinciale. L’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” provvede per l’intero territorio della Provincia di Udine.

     2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalle Aziende per i servizi sanitari nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente, intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle Aziende per i servizi sanitari medesime.

     3. Le Aziende per i servizi sanitari provvedono a tutti gli altri adempimenti necessari per l’espletamento dei concorsi, approvano le graduatorie e provvedono all'assegnazione delle sedi dandone comunicazione ai Comuni interessati.

 

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE

 

CAPO I

Igiene pubblica, profilassi, medicina legale, ecologia

 

     Art. 7. Igiene pubblica, profilassi ed ecologia.

     Le funzioni, di cui all'articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell'igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell'ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

     1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

     2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

     3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;

     4) la tutela igienico-sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;

     5) la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;

     6) la tutela dell'ambiente per gli aspetti di carattere igienico- sanitario contro i vari fattori di inquinamento con riferimento:

     a) all'inquinamento dell'aria

     b) all'inquinamento delle acque

     c) all'inquinamento del suolo

     d) all'inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Restano salve le competenze provinciali, regionali e statali a tutela dell'ambiente;

     7) (Omissis) [6].

     8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

     9) la polizia mortuaria;

     10) la tutela igienico-sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

     11) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;

     12) il controllo sull'allontamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;

     13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

     14) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;

     15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

     16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;

     17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.

 

     Art. 8. Medicina legale.

     Le funzioni, di cui all'articolo 1, secondo comma della presente legge, in materia di medicina legale, ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:

     - gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;

     - l'accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'articolo 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     - altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

     - l'attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile, nonché a favore dei ciechi civili e sordomuti;

     - l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

     - il servizio necroscopico;

     - il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 100 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

 

     Art. 9. Strutture ed organi competenti all'esercizio.

     Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nonché quelle operative nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 sono demandate al settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell'Unità sanitaria locale, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.

     In particolare, nell'ambito dell'attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario.

     L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal responsabile del settore suindicato, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

     Le funzioni già attribuite nella materia della medicina legale al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale o, per sua delega, da altro medico del settore.

     Le funzioni già attribuite in materia di profilassi internazionale al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell'Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

     Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

 

CAPO II

Servizio farmaceutico

 

     Art. 10. Disciplina del servizio farmaceutico, vigilanza e controllo.

     Le funzioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge, attinenti al servizio farmaceutico, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

     1) l'autorizzazione all'apertura od all'esercizio delle farmacie (incluso le farmacie succursali) e dei dispensari farmaceutici;

     2) l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie;

     3) l'autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;

     4) la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

     5) la chiusura temporanea dell’esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

     6) l'indennità di avviamento e di prelievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

     7) l'erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali;

     8) la regolazione del servizio farmaceutico per quanto attiene la fissazione dei turni delle farmacie e la disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali;

     9) la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;

     10) il controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale;

     11) il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del Ministero della sanità;

     12) l'approvvigionamento di vaccini necessari per la vaccinazione obbligatoria, nonché dei sieri secondo le direttive indicate dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     13) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'Unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;

     14) la vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l’assistenza farmaceutica;

     14 bis) l'autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006 [7].

 

          Art. 10 bis. (Comunicazione degli esercizi commerciali) [8]

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, effettuano la comunicazione di cui alla medesima disposizione, oltre che al Ministero della salute, esclusivamente alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Le Aziende per i servizi sanitari, annualmente, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Strutture ed organi competenti all'esercizio.

     I provvedimenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 10, numeri dal 4 all'8 compreso, sono adottati sentita la Commissione per il servizio farmaceutico prevista all'articolo 39 della presente legge.

     Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo altresì nelle materie, di cui al precedente articolo 10, sono demandate al settore competente in materia di attività farmaceutiche dell'Unità sanitaria locale.

     In particolare, nell'ambito della attività di vigilanza e controllo sulle farmacie, l'attività ispettiva e quelle già di competenza del medico provinciale, spettano al responsabile del settore suindicato.

     L'attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all'articolo 127 del Testo Unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell'apposita Commissione prevista al successivo articolo 40 della presente legge.

 

CAPO III

Igiene e polizia veterinaria

 

     Art. 12. Igiene, profilassi, vigilanza e controllo.

     Le funzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge in materia d'igiene e polizia veterinaria meriscono, in particolare, alle attività concernenti:

     1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;

     2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;

     3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità veterinaria;

     4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

     5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di delle strutture;

     6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

     7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove previste dalla vigente normativa;

     8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

     9) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione animale;

     10) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;

     11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;

     12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;

     13) la vigilanza sull'assistenza zootecnica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;

     14) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

     15) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

     16) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;

     17) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale nelle materie di cui all'articolo 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Unità sanitaria locale organizza il settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, tenendo conto dei sottoindicati ambiti di attività:

     a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria, per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonostico e zoosanitario; relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

     b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: per l'ispezione e la vigilanza sanitaria delle carni delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;

     c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali: per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale, Per l'igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente, per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli interratori, per l'ispezione, la vigilanza e il controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario, per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento; per l'educazione e la propaganda veterinaria; relativi accertamenti e certificazioni;

     d) assistenza veterinaria: per la cura generica e specialistica degli animali, per l'assistenza zootecnica, nonché per la vigilanza ed il controllo sulle predette attività e sulla fecondazione artificiale [9].

 

     Art. 13. Strutture ed organi competenti all'esercizio.

     Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nelle materie, di cui al precedente articolo 12, sono demandate al settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell'Unità sanitaria locale.

     In particolare, nell'ambito dell'attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del settore, comprese quelle già di competenza del veterinario provinciale.

     L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal predetto responsabile, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

     Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

 

     Art. 14. Attività operative in materia di profilassi veterinaria obbligatorie e volontarie.

     Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dall'autorità sanitaria statale o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, affida appositi incarichi ai medici veterinari iscritti all'Albo professionale.

     L'attività dei veterinari di cui al presente articolo è programmata e coordinata del settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell'Unità sanitaria locale.

     I medici veterinari incaricati sono compensati sulla base delle vigenti tariffe.

 

     Art. 15. Attività veterinarie multizonali.

     Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, sino all'individuazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei servizi e presidi multizonali, nei casi in cui il territorio di una provincia comprenda gli ambiti di almeno due Unità sanitarie locali, vengono esercitate dal settore veterinario dell'Unità sanitaria ove ha sede il capoluogo di provincia, le seguenti attività considerate multizonali:

     a) l'ispezione, la vigilanza ed il controllo dei macelli pubblici e privati e dei laboratori di sezionamento, di preparazione e produzione degli alimenti di origine animale per l'esportazione all'estero, iscritti negli speciali elenchi tenuti presso il Ministero della sanità;

     b) la disinfezione e disinfestazione in materia di profilassi e polizia veterinaria nonché la derattizzazione già gestite dalle Amministrazioni provinciali;

     c) la profilassi antirabbica e le relative strutture.

 

     Art. 16. Vigilanza e controllo dei macelli e dei laboratori di sezionamento preparazione e produzione delle carni per l'esportazione.

     L'Unità sanitaria locale competente è tenuta ad assicurare il servizio veterinario a carattere continuativo durante le lavorazioni di sezionamento, preparazione e produzione di carni per l'esportazione presso ciascun macello o laboratorio pubblico o privato, iscritto nello speciale elenco tenuto presso il Ministero della sanità.

 

     Art. 17. Servizi di disinfezione, disinfestazione degli animali, derattizzazione e di profilassi antirabbica.

     II servizio antirabbico deve disporre almeno di un canile attrezzato per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti sotto osservazione e per l'eventuale eliminazione eutanasica degli animali a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle attrezzature occorrenti, atte a garantire l'incolumità del personale e il corretto trasporto degli animali al canile.

     II predetto personale è assicurato dall'Unità sanitaria locale contro i rischi connessi con l'esercizio delle mansioni espletate e, nell'ambito delle proprie attribuzioni conferite dalla legge, svolge le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

     Il settore veterinario che svolge attività multizonale per la profilassi antirabbica sugli animali è incaricato dell'organizzazione di attività di osservazione epizoologica sulla rabbia, della programmazione territoriale di ogni forma di lotta contro la rabbia e contro il randagismo degli animali.

     Il trattamento immunizzante antirabbico obbligatorio degli animali è programmato dal settore cui fa capo l'attività multizonale per la profilassi antirabbica, in stretta collaborazione con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali interessate.

     L'esecuzione della profilassi vaccinale è demandata alle strutture veterinarie di base delle relative Unità sanitarie locali.

 

CAPO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 18. Attribuzioni del Comitato di gestione dell'U.S.L..

     I poteri autorizzativi e prescrittivi ovvero di concessione già demandati al medico e veterinario provinciale diversi da quelli riservati agli organi regionali, ai sensi del Titolo II della presente legge, sono attribuiti al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

     Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati.

 

     Art. 19. Attribuzioni del Sindaco.

     Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell'Unità sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli già demandati all'ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all'articolo precedente.

     Emana, altresì, nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale nonché dall'articolo 32, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti settori dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 20. Delega di funzioni sanzionatorie.

     Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono delegate ai Comuni che si avvalgono per il loro esercizio dei settori delle Unità sanitarie locali, cui spettano le attribuzioni già demandate agli Uffici dei medici e veterinari provinciali.

     Altresì, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti locali di igiene, i Comuni si avvalgono dei settori suindicati.

 

     Art. 21. Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati.

     I sanitari dipendenti dell'Unità sanitaria locale, addetti alle attività medico legali e veterinarie, sono autorizzati ad erogare prestazioni di tale natura a richiesta dei privati.

     Per le relative tariffe trova applicazione il disposto dell'articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 22. Funzioni già di competenza dei Consorzi provinciali antitubercolari.

     Le funzioni già espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai settori dell'Unità sanitaria locale competenti per materia e dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere, secondo le modalità che verranno stabilite dalle stesse Unità sanitarie locali.

 

     Art. 23. Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

     In attesa della individuazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini d'utenza, i laboratori provinciali d'igiene e profilassi sono gestiti dall'Unità sanitaria locale, nel cui territorio sono ubicati e svolgono per l'intero territorio provinciale le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti.

 

     Art. 24. Interdisciplinarietà.

     Per lo svolgimento delle attività considerate dal presente Titolo III dovrà essere assicurato il lavoro interdisciplinare e fissate idonee modalità di coordinamento fra i settori, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale, comunque interessati.

 

TITOLO IV

ORGANISMI COLLEGIALI

 

     Art. 25. (Comitato regionale per i servizi trasfusionali) [10]

1. E' istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.

2. Il Comitato è composto da:

a) il direttore dell'area della pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità e accreditamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, o suo delegato, che la presiede;

b) i responsabili delle strutture trasfusionali regionali o loro delegati;

c) un esperto rappresentante della sanità militare o suo delegato;

d) il delegato regionale della Società italiana di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMTI) o suo delegato;

e) tre esperti rappresentanti delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue regionali, designati congiuntamente dalle associazioni medesime, o loro delegati; in mancanza di designazione congiunta i rappresentanti sono sorteggiati dall'Amministrazione regionale tra le designazioni pervenute.

3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dal Piano sangue regionale al fine del miglioramento del sistema trasfusionale regionale. In particolare il Comitato:

a) esprime pareri sulla programmazione regionale nell'ambito della raccolta e della distribuzione del sangue e degli emoderivati;

b) propone iniziative ai fini del reclutamento e della fidelizzazione dei donatori;

c) propone iniziative volte alla divulgazione di un corretto impiego della terapia trasfusionale;

d) propone l'attivazione di controlli e valutazioni statistiche ed economiche dell'attività trasfusionale.

4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.

6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonchè il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

 

     Art. 26. Commissione regionale per la protezione sanitaria delle popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

     Ai compiti previsti dall'articolo 90 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 provvede la Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, costituita presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

     La Commissione predetta è, altresì, organo consultivo per le attribuzioni in materia di rischi da radiazioni ionizzanti di competenza dell'Unità sanitaria locale.

     La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

     - da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, in veste di presidente;

     - da due laureati in fisica facenti parte dei servizi di fisica sanitaria dell'Unità sanitaria locale ovvero esperti qualificati, iscritti- nell'elenco di cui al n. 3 dell'articolo 90 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

     - da un medico del lavoro.

     La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

 

     Art. 27. Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

     Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ha sede presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

     Il Presidente della Giunta regionale può delegare di volta in volta l'Assessore all'igiene e alla sanità a presiedere il Comitato.

     In seno a tale Comitato il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.

     La segreteria del Comitato è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a consigliere.

 

     Art. 28. Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici.

     Ai compiti previsti dall'articolo 32 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici, costituita presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

     La Commissione di cui al comma precedente è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

     - dal direttore regionale dell'igiene e della sanità, o, per sua delega, da un funzionario preposto ad un Servizio della Direzione regionale dell'igiene e della sanità, in veste di Presidente;

     - dal direttore del reparto chimico di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

     - da un funzionario medico del ruolo unico della Regione oppure da un dirigente medico dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari [11].

     Fanno, altresì, parte, quali membri di diritto della Commissione, il Questore di Trieste o un suo delegato ed il Comandante dei vigili del fuoco di Trieste o un suo delegato.

     La segreteria è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

 

     Art. 29. Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti.

     Le Commissioni sanitarie previste dall'articolo 481 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall'articolo 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, hanno sede presso l'Unità Sanitaria Locale cui appartiene il capoluogo di provincia.

     Le Commissioni sanitarie sono composte:

     - dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

     - da altri due membri, scelti tra i medici appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 12, secondo comma, del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995.

     Qualora, in quest'ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero fra altri medici dipendenti dall'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 30. Commissione sanitaria provinciale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi.

     Le Commissioni per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi, di cui all'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 così come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, operano in ambito provinciale ed hanno sede presso l'Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

     Le Commissioni sanitarie predette sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:

     - dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;

     - dal funzionario dirigente l'Ispettorato provinciale

dell'agricoltura;

     - da un funzionario del ruolo unico della Regione in servizio presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità;

     - da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

     - da tre rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia;

     - da un esperto designato dalla Associazione Provinciale Allevatori.

     La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale ove ha sede l'organo collegiale medesimo.

 

     Art. 31. Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile.

     Ai compiti previsti dall'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118 provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni sanitarie, costituite presso ciascuna Unita sanitaria locale.

     Le Commissioni sanitarie dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

     - dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero, per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

     - da due medici specialisti in medicina legale, in medicina del lavoro ovvero in igiene, o, in altra disciplina affine; ovvero ancora operanti in reparti ospedalieri nelle specialità indicate.

     La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 32. Commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalidità civile.

     Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza di cui al precedente articolo 31, l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale competente, costituita presso l'Unità sanitaria locale «Triestina» per i ricorsi avverso il giudizio delle Commissioni della Unità sanitaria locale «Triestina» e «Goriziana», presso le Unità sanitarie locali «Udinese» e «Pordenonese» per i ricorsi avverso i giudizi delle Commissioni operanti rispettivamente negli ambiti provinciali di Udine e Pordenone.

     Le Commissioni sanitarie regionali di cui al comma precedente sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:

     - da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;

     - da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene ovvero, ancora, in altra disciplina affine;

     - da altro medico.

     La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente dell'Unità sanitaria locale di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo ed ha sede presso il settore competente alla trattazione degli affari di medicina legale dell'Unità sanitaria locale di pertinenza.

     Per l'espletamento degli eventuali accertamenti clinici la Commissione si avvale delle strutture tecniche delle Unità sanitarie locali.

     Gli oneri del funzionamento di ciascuna Commissione regionale fanno carico alla quota del fondo sanitario assegnata all'Unità sanitaria locale presso cui opera la Commissione medesima [12].

 

     Art. 33. Commissioni sanitarie per i ciechi civili.

     Ai compiti previsti dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio, le Commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

     Le Commissioni sanitarie dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

     - dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

     - da due medici specialisti in oculistica ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

     La Segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 34. Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili.

     Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie per ciechi civili dell'Unità sanitaria locale, l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria costituita presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

     La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

     - da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente dall'Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;

     - dal primario di una clinica oculistica universitaria;

     - da un medico specialista in oculistica.

     La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

 

     Art. 35. Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo.

     Ai compiti previsti dall'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

     Le Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

     - dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

     - da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

     La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 36. Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo.

     Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie delle Unità sanitarie locali l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo, costituita presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

     La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

     - da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale in veste di Presidente;

     - da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene o ancora in altra disciplina affine;

     - da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia ovvero, ancora, in altra sciplina affine.

     La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

 

     Art. 37. Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

     Ai compiti previsti dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio i collegi medici per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare, costituiti presso ciascuna Unità sanitaria locale.

     I collegi medici dell'Unità sanitaria locale sono nominati dal relativo Comitato di gestione e sono composti:

     - dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica e profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

     - da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene, ovvero ancora in altra disciplina affine;

     - da altro medico.

     La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 38. Commissioni tecniche per i gas tossici.

     Ai compiti previsti dall'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, così come sostituito dall'articolo 39 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

     Le Commissioni tecniche dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

     - dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

     - da un ingegnere del ruolo unico della Regione;

     - dal dirigente del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

     - da un rappresentante dei lavoratori, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     - Delle stesse Commissioni, fanno, altresì, parte, quali membri di diritto, il questore od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco od un suo delegato, territorialmente competenti.

     La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 39. Commissioni per il servizio farmaceutico.

     Ai compiti previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

     La Commissione per il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:

     - dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;

     - dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;

     - da due funzionari amministrativi dell'Unità sanitaria locale;

     - da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio. [13]

     La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 40. Commissioni di controllo delle farmacie.

     Ai compiti ispettivi previsti dall'articolo 11, ultimo comma, della presente legge provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni di controllo delle farmacie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

     La Commissione di controllo delle farmacie dell'Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed è composta:

     - dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;

     - da un medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;

     - da un farmacista titolare di farmacia designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio. [14]

     Assiste alle ispezioni, in qualità di segretario, un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

 

          Art. 40 bis. (Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica) [15]

1. E' istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica.

2. La Commissione è composta da:

a) il direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

b) il dirigente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali competente in materia di assistenza farmaceutica;

c) due direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;

d) tre farmacisti;

e) un medico di medicina generale;

f) un medico farmacologo;

g) un medico epidemiologo;

h) un medico legale;

i) un clinico universitario;

j) uno specialista ospedaliero;

k) un medico di distretto;

l) uno statistico.

3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato.

4. La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a).

5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

7. La Commissione supporta la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nelle attività inerenti l'assistenza farmaceutica con particolare riferimento a:

a) predisposizione di linee di indirizzo sull'utilizzo dei medicinali e definizione di idonei percorsi terapeutici e prescrittivi;

b) iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva e, più in generale, sull'uso razionale del farmaco;

c) promozione di programmi di educazione al corretto uso dei farmaci;

d) armonizzazione dei prontuari farmaceutici aziendali;

e) coordinamento delle attività di farmacovigilanza;

f) monitoraggio e analisi dei consumi farmaceutici e della spesa farmaceutica.

8. La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

9. La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione.

10. Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento.

11. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.

 

     Art. 41. Commissione consultiva in materia di assistenza zooiatrica.

     Allo scopo di consentire la partecipazione anche degli allevatori - tramite le loro rappresentanze di categoria - per la formulazione di proposte e pareri non vincolanti sui programmi di attività e sulle modalità di erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza zooiatrica, viene istituita una Commissione presso ogni Unità sanitaria locale nominata

- con atto formale - dal Comitato di gestione, così composta:

     - dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;

     - da un funzionario appartenente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     - da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;

     - da sei rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia.

     La segreteria della Commissione è affidata a un impiegato dell'Unità sanitaria locale ove ha sede l'organo collegiale medesimo.

     E' in facoltà del responsabile del settore veterinario - quale Presidente - di richiedere il parere della Commissione in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

     La Commissione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti.

 

     Art. 42. Membri supplenti, durata in carica e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza.

     In seno alle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.

     2. I componenti vengono nominati dall’ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell’ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati [16].

 

     Art. 43. Compensi. [17]

     1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all’articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

     2. A ciascuno dei componenti le Commissioni mediche operanti presso le Aziende per i servizi sanitari è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso pari a 10 euro per ogni soggetto visitato, per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all’ottenimento dei benefici previsti dalle seguenti disposizioni normative e successive modifiche:

     a) legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti);

     b) legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili);

     c) decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili);

     d) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);

     e) legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);

     f) legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi);

     g) legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

     h) legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

     i) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).

     3. In caso di visita domiciliare, il compenso a ciascuno dei componenti delle Commissioni mediche, per ogni soggetto sottoposto ad accertamento, è corrispondente a quello stabilito, relativamente alle visite domiciliari, nell’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, di volta in volta stipulato ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche.

     4. Ove non diversamente previsto, i compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti nei soli casi in cui l’attività del componente la Commissione sanitaria di cui al comma 1 sia svolta al di fuori del normale orario di servizio o comunque con carico di recupero.

     5. Ai segretari delle Commissioni mediche di cui al comma 2 competono esclusivamente i compensi ivi previsti.

 

     Art. 44. Sostituzione del medico provinciale e del veterinario provinciale in organismi collegiali.

     Qualora fra i componenti di organismi collegiali, diversi da quelli considerati dal presente Titolo, ricorrano in base alle vigenti leggi il medico o veterinario provinciali, questi sono sostituiti dai responsabili dei settori dell'Unità sanitaria locale, ove hanno sede legale gli organi medesimi preposti all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale, e rispettivamente all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, ovvero, per loro delega, da altro sanitario del settore.

     Qualora negli stessi organismi partecipi, altresì, in base alle leggi vigenti, l'ufficiale sanitario, questi è sostituito da un medico del settore preposto all’igiene pubblica e profilassi e medicina legale.

 

     Art. 45. Soppressione di organi collegiali.

     Sono soppressi i Consigli provinciali di sanità, previsti dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, le Commissioni di cui agli articoli 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

 

     Art. 46. Norma transitoria.

     La Giunta regionale e i competenti organi di gestione delle Unità sanitarie locali provvedono alla nomina degli organismi collegiali di rispettiva competenza, previsti dal presente Titolo, entro il 1º ottobre 1981.

     Sino alla nomina degli organismi suindicati, continuano ad operare, nell'attuale composizione, le Commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente a tale data.

 

TITOLO V

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 47. Norme finanziarie.

     Le spese per il funzionamento delle Commissioni regionali previste dalla presente legge fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il quale presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 48. Applicazione delle disposizioni della presente legge, cessazione di uffici ed abrogazione di leggi e norme incompatibili.

     Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1º ottobre 1981.

     Con effetto da tale data cesseranno gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali.

     Altresì, con effetto dalla stessa data, le leggi regionali 14 novembre 1967, n. 25, 14 aprile 1970, n. 11, e l'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, nonché le norme comunque incompatibili con la presente legge, sono abrogate.


[1] Lettera abrogata dall’art. 11 della L.R. 5 novembre 2003, n. 17.

[2] Articolo già sostituito dall’art. 14 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[3] Articolo inserito dall'art. 171 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[4] Articolo sostituito dall’art. 14 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[5] Articolo inserito dall’art. 14 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[6] Numero abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 dicembre 1985, n. 47.

[7] Punto aggiunto dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[8] Articolo inserito dall'art. 171 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 4 dicembre 1991, n. 54.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 172 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[11] Comma già modificato dall'art. 46 della L.R. 27 maggio 1983, n. 42 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1985, n. 34.

[13] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19.

[14] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19.

[15] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[16] Gli originari commi 2 e 3 del presente articolo sono stati così sostituiti dal presente comma per effetto dell’art. 8 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19.

[17] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 1985, n. 34, dall'art. 17 della L.R. 21 luglio 1992, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall’art. 28 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20. Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 122 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.