Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali |
Data: | 22/05/2015 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Consiglio delle autonomie locali) |
Art. 2. (Composizione del CAL) |
Art. 3. (Partecipazione ai lavori del CAL) |
Art. 4. (Organi del CAL) |
Art. 5. (Funzionamento del CAL) |
Art. 6. (Regolamento interno del CAL) |
Art. 7. (Collaborazione istituzionale permanente) |
Art. 8. (Funzioni del CAL) |
Art. 9. (Funzioni in materia socio-sanitaria) |
Art. 10. (Altre competenze del CAL) |
Art. 11. (Comunicazione degli atti) |
Art. 12. (Procedimento di formazione dell'intesa) |
Art. 13. (Procedimento di acquisizione del parere) |
Art. 14. (Partecipazione del Presidente del CAL alle sedute delle Commissioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale) |
Art. 15. (Relazione del Presidente del CAL) |
Art. 16. (Norme transitorie) |
Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 6/2006) |
Art. 18. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11/2009) |
Art. 19. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 19/2010) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2013 ) |
Art. 21. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2013 ) |
Art. 22. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 26/2014 ) |
Art. 23. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 24. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 25. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 26/2014 ) |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 29. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 30. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 31. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 32. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 33. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 34. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 35. (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 26/2014 ) |
Art. 36. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 37. (Inserimento degli articoli 56 bis e 56 ter nella legge regionale 26/2014 ) |
Art. 38. (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 39. (Modifica all'allegato A della legge regionale 26/2014 ) |
Art. 40. (Attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 26/2014 in materia di servizio di tesoreria) |
Art. 41. (Proroga di graduatorie) |
Art. 42. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 17/2008) |
Art. 43. (Abrogazioni) |
Art. 44. (Norme finanziarie) |
Art. 45. (Entrata in vigore) |
§ 1.4.38 - L.R. 22 maggio 2015, n. 12.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.
(B.U. 27 maggio 2015, n. 21 - S.O. 29 maggio 2015, n. 21)
CAPO I
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 1. (Consiglio delle autonomie locali)
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL) quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il CAL è l'organo di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attraverso il quale essi partecipano alla programmazione, elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche regionali.
3. Presso il CAL ha luogo la concertazione fra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.
4. Il CAL costituisce sede di confronto, coordinamento, proposta, approfondimento e informazione sulle tematiche di interesse degli enti locali. Il CAL e gli organi della Regione informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione.
5. Il CAL ha sede nella città di Udine e si avvale di una struttura operativa alle dipendenze funzionali del Presidente del CAL.
Art. 2. (Composizione del CAL) [1]
1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:
a) i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste quali membri di diritto;
b) un Comune per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della
2. I Comuni di cui al comma 1, lettera b), sono individuati, ogni cinque anni, per ciascun ambito territoriale, dai sindaci dei Comuni compresi nell'ambito, esclusi i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Le conferenze dei sindaci sono convocate, per ciascun ambito territoriale, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza del quinquennio; in difetto provvede, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Lo stesso sindaco, con l'assistenza del segretario del rispettivo Comune, presiede la conferenza.
3. Per individuare i Comuni di cui al comma 1, lettera b), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il Comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
4. Qualora tra i Comuni individuati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, non risultino compresi almeno due Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, si procede ad una elezione suppletiva per l'individuazione di un Comune montano e di un Comune non montano, entrambi con popolazione sino a 3.000 abitanti. A tal fine, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ultimo periodo, convoca, in due distinte conferenze, i sindaci dei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti classificati montani di cui all'allegato A) alla
5. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.
6. Partecipano alle attività del CAL i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, o loro delegati, scelti tra i sindaci dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera b), o tra i componenti delle rispettive Giunte con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera a) [2].
7. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.
Art. 3. (Partecipazione ai lavori del CAL) [3]
1. Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale, partecipa ai lavori del CAL con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della
2. I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCEM FVG) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL.
3. Ai lavori del CAL presenziano i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame.
Art. 4. (Organi del CAL)
1. Sono organi del CAL il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza, i quali svolgono le funzioni previste nella presente legge e nel regolamento interno di cui all'articolo 6. Il medesimo regolamento disciplina altresì i casi in cui alle Commissioni è attribuita l'adozione di atti produttivi di effetti aventi rilevanza esterna.
2. Il Consiglio è composto dai soggetti di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui agli articoli 3 e 9, comma 1.
3. Il CAL elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza.
4. Il Presidente rappresenta il CAL e ne dirige e coordina l'attività.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e negli altri casi previsti dal regolamento interno, esercitando funzioni vicarie.
6. L'Ufficio di Presidenza promuove l'attività del CAL e collabora con il Presidente nella programmazione dei lavori.
7. L'Ufficio di Presidenza è convocato con cadenza periodica correlata alle attività da svolgere, per concordare con l'Assessore competente in materia di autonomie locali il programma dei lavori del CAL, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, fatti salvi i casi di urgenza e indifferibilità.
Art. 5. (Funzionamento del CAL)
1. Le sedute del CAL sono pubbliche; il regolamento interno disciplina i casi e le modalità di eventuali sedute riservate.
2. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica, con le modalità stabilite dal regolamento interno.
3. Le convocazioni e gli ordini del giorno del CAL e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, nonché a tutte le Unioni territoriali intercomunali che ne danno adeguata pubblicità.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento telematico che garantisca la riferibilità del voto.
5. In seno al CAL sono costituite commissioni e gruppi di lavoro a cui possono partecipare i funzionari competenti, nonché soggetti esperti nelle materie trattate, nei casi e con le modalità fissati dal regolamento interno.
6. Alle commissioni possono essere attribuite funzioni redigenti o deliberanti in luogo del CAL secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento interno.
7. L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attività del CAL.
Art. 6. (Regolamento interno del CAL)
1. Il CAL approva, a maggioranza dei componenti, il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
a) l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL e la durata delle rispettive cariche;
b) le funzioni degli organi del CAL;
c) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
d) la programmazione dell'attività del CAL, anche in relazione alle modalità di esame dei provvedimenti da parte delle commissioni;
e) i casi nei quali possono essere attribuite alle commissioni funzioni redigenti o deliberanti in luogo del Consiglio;
f) le modalità di riunione, di espressione del voto e di assunzione delle decisioni attraverso strumenti telematici.
3. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet del CAL.
Art. 7. (Collaborazione istituzionale permanente)
1. Il CAL costituisce la sede della collaborazione permanente tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e gli altri soggetti portatori di interessi.
2. Presso il CAL ha luogo il confronto relativamente alle tematiche che riguardano materie di interesse per il sistema delle autonomie locali, al fine di giungere alla predisposizione di atti, i cui contenuti costituiscano la sintesi dei vari interessi coinvolti.
3. [L'Osservatorio per la riforma, di cui all'articolo 59 della
4. Le Assemblee di comunità linguistica, di cui all'articolo 21 della
Art. 8. (Funzioni del CAL)
1. Il CAL esprime l'intesa sugli schemi di disegni di legge riguardanti:
a) l'ordinamento delle autonomie locali;
b) le elezioni degli enti locali;
c) il conferimento e le modalità di esercizio delle funzioni degli enti locali;
d) la finanza locale;
e) la disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali;
f) la composizione e le funzioni del CAL.
2. Il CAL esprime altresì l'intesa sulle disposizioni riguardanti la finanza locale contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 3, lettera a).
3. Il CAL esprime il parere in merito a:
a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
b) proposte di atti di programmazione regionale, qualora interessino le funzioni o gli assetti finanziari della generalità degli enti locali;
c) proposte di atti di programmazione europea compresi i programmi di cooperazione territoriale, nonché provvedimenti di attuazione della medesima, qualora interessino le funzioni degli enti locali;
d) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali;
e) proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale;
f) ogni altro provvedimento che la Giunta regionale o il Consiglio regionale intendano sottoporre al CAL.
Art. 9. (Funzioni in materia socio-sanitaria)
1. Il CAL esercita le funzioni della Conferenza permanente di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del
Art. 10. (Altre competenze del CAL)
1. Il CAL concorre all'attività di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in collaborazione con le strutture regionali competenti.
2. Il Presidente del CAL o suo delegato partecipa ai tavoli di partenariato istituzionale relativi alla programmazione europea.
3. Il CAL può formulare proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.
4. Il CAL può formulare proposte legislative approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti. La proposta è sottoposta dal Presidente del CAL alla Giunta regionale la quale può elaborare un disegno di legge, tenendo conto dei contenuti della proposta medesima, ovvero è trasmessa ai consiglieri regionali i quali possono assumere l'iniziativa legislativa.
5. Il CAL può proporre alla Giunta regionale di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.
6. Il CAL provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali in organi, comitati e commissioni o altri organismi comunque denominati, previsti da leggi regionali. In caso di urgenza, su richiesta motivata dell'Assessore regionale competente per materia, le stesse possono essere effettuate dall'Ufficio di Presidenza, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno. Le nomine e le designazioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate al CAL nella seduta immediatamente successiva.
7. Il CAL, per le proprie finalità, può procedere a forme di consultazione degli enti locali, anche allo scopo di formulare linee di indirizzo su tematiche di loro interesse e partecipare ad organismi di coordinamento nazionale, nonché ad attività svolte a livello nazionale o europeo.
Art. 11. (Comunicazione degli atti)
1. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al CAL secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale.
2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi a cura del proponente al CAL, al Presidente del Consiglio regionale e ai Presidenti dei gruppi consiliari [5].
Art. 12. (Procedimento di formazione dell'intesa)
1. Il CAL esprime l'assenso all'intesa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente.
2. Il CAL può avanzare proposte di modifica o integrazione dei disegni di legge, le quali sono sottoposte alla Giunta regionale.
3. Qualora entro venti giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a esame non si raggiunga l'intesa a seguito dell'intervenuta negoziazione tra le parti, la Giunta regionale, all'unanimità, può prescinderne, con espressa e adeguata motivazione, dandone comunicazione al CAL e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del CAL.
4. L'intesa è sancita in sede di riunione del CAL dal rappresentante della Giunta regionale e dal Presidente del CAL. L'intesa può essere sancita in forma semplificata, anche mediante scambio di corrispondenza, qualora riguardi atti per i quali il CAL abbia proposto modifiche o integrazioni, secondo le modalità operative definite nel regolamento interno.
Art. 13. (Procedimento di acquisizione del parere)
1. Il CAL esprime, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il parere, eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari al provvedimento, il parere si intende espresso in senso favorevole. Decorso il termine stabilito dal presente comma, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
2. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, i termini previsti sono ridotti di un terzo e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza, col voto favorevole della maggioranza dei componenti. I pareri espressi dall'Ufficio di Presidenza sono comunicati al CAL nella seduta immediatamente successiva.
3. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto all'unanimità e motiva lo scostamento dal parere del CAL.
Art. 14. (Partecipazione del Presidente del CAL alle sedute delle Commissioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del CAL, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.
2. Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del CAL alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.
3. Il Presidente del CAL può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.
Art. 15. (Relazione del Presidente del CAL)
1. Il Presidente del CAL redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Consiglio nell'anno precedente e sulla valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
2. La relazione è illustrata dal Presidente del CAL in una seduta solenne del CAL e trasmessa al Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 16. (Norme transitorie)
1. Il CAL come composto alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni dalla stessa disciplinate fino alla data di insediamento del CAL nella composizione di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Fino all'individuazione del Comune di cui all'articolo 2, comma 1, partecipa alle attività del CAL il Presidente dell'Unione ovvero, qualora lo stesso non sia stato eletto, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di cui all'articolo 7, comma 3, della
3. [Le Province, fino alla loro soppressione, sono componenti del CAL. Alle attività del Consiglio partecipano i presidenti delle Province o un componente della giunta da essi delegato] [6].
4. In via di prima applicazione della presente legge, i componenti dell'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali che prevedono funzioni in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 1 della
6. Fino all'adeguamento della normativa regionale di cui al comma 5, il CAL integrato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, esercita le funzioni spettanti alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale ai sensi della normativa vigente.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa di settore in relazione a quanto previsto dall'articolo 7.
Art. 17. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 4 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.»;
b) il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
«3. L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.»;
c) il comma 3 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:
«3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2.»;
d) al comma 4 dell'articolo 41 le parole «della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare, che si esprimono» sono sostituite dalle seguenti: «della competente Commissione consiliare, che si esprime»;
e) al comma 3 dell'articolo 58 le parole «, d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale,» sono soppresse.
Art. 18. (Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 19. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 20. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) al comma 5 le parole «dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della
b) al comma 6 le parole «dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8/2001» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio delle autonomie locali».
Art. 21. (Modifica all'articolo 2 della
1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della
CAPO II
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26/2014 IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI
Art. 22. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella
1. Dopo l'articolo 4 della
«Art. 4 bis. (Regime differenziato per la valle del fiume Fella)
1. In considerazione delle peculiarità geografiche del territorio della valle del fiume Fella e in deroga ai criteri e al procedimento disciplinato dall'articolo 4, il Piano di riordino territoriale prevede la costituzione di un'Unione comprendente i Comuni già appartenenti alla Comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale, soppressa per effetto della costituzione dei Comprensori montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33.».
Art. 23. (Modifica all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della
«3 bis. Il termine di cui al comma 3 non trova applicazione per i Comuni che aderiscano ad altra Unione confinante ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), qualora gli stessi, entro tre anni, decidano di aderire all'Unione prevista originariamente dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, sentito il parere delle rispettive Assemblee.».
Art. 24. (Modifica all'articolo 7 della
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 25. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella
1. Dopo l'articolo 7 della
«Art. 7 bis. (Fusioni delle Unioni)
1. Al fine di estendere l'ambito ottimale per l'esercizio delle funzioni, nonché per ottenere l'esercizio di funzioni ulteriori di carattere sovracomunale e di area vasta, in attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione, sono ammesse eventuali fusioni tra le Unioni di cui all'articolo 7.
2. Le Unioni confinanti tra loro possono avviare un progetto di fusione approvato almeno dai tre quarti dei componenti delle rispettive Assemblee.
3. Il progetto di fusione è trasmesso alla Giunta regionale per l'aggiornamento, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, del Piano di riordino territoriale entro i successivi novanta giorni.
4. Le Unioni promotrici del progetto di fusione provvedono ad attuarlo entro novanta giorni dall'aggiornamento del Piano di riordino territoriale.».
Art. 26. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3.»;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:
a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.».
Art. 27. (Modifiche all'articolo 12 della
1. All'articolo 12 della
a) al comma 1 le parole «il Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo di revisione»;
b) al comma 2 le parole «composte da almeno dieci Comuni ovvero da almeno 100.000 abitanti» sono soppresse.
Art. 28. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) al comma 3 dopo la parola «Comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti» e le parole «incrementato di una unità» sono sostituite dalle seguenti: «incrementato di due unità»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se più favorevole».
Art. 29. (Modifiche all'articolo 17 della
1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 17 della
«2. Il Piano dell'Unione ha durata triennale e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'articolo 170 del
3. Il Piano dell'Unione è approvato entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La relazione annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.».
Art. 30. (Modifica all'articolo 18 della
1. Al comma 5 dell'articolo 18 della
Art. 31. (Modifiche all'articolo 20 della
1. All'articolo 20 della
a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «I Subambiti sono costituiti tra almeno due Comuni che raggiungano complessivamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se costituiti tra Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Tale soglia può essere ridotta di un ulteriore 30 per cento qualora i Subambiti siano costituiti da Comuni di cui all'articolo 4 della legge 38/2001.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione. In relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, gli organi dell'Unione motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito.».
Art. 32. (Modifica all'articolo 24 della
1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della
Art. 33. (Modifiche all'articolo 26 della
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26 della
«1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e I):
a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della
c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
i) statistica;
I) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
m) gestione dei servizi tributari.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.».
Art. 34. (Modifiche all'articolo 27 della
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della
«1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
a) opere pubbliche e procedure espropriative;
b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
c) procedure autorizzatorie in materia di energia;
d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.».
Art. 35. (Inserimento dell'articolo 27 bis nella
1. Dopo l'articolo 27 della
«Art. 27 bis. (Altre modalità di esercizio associato di funzioni comunali)
1. In deroga alle previsioni statutarie dell'Unione, i Comuni che, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, abbiano deliberato l'iniziativa per la fusione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), della
Art. 36. (Modifica all'articolo 29 della
1. Il comma 1 dell'articolo 29 della
«1. Nelle Unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola:
a) fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1;
b) le funzioni di cui all'articolo 27 o alcune di esse.».
Art. 37. (Inserimento degli articoli 56 bis e 56 ter nella
1. Dopo l'articolo 56 della
«Art. 56 bis. (Adeguamento del Piano di riordino territoriale)
1. In sede di approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale recepisce la disposizione di cui all'articolo 4 bis, adeguando altresì la denominazione e il perimetro dell'Unione dell'Alto Friuli Orientale come delimitata dalla deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2015, n. 180, nella composizione risultante dalla previsione dell'Unione di cui all'articolo 4 bis.
Art. 56 ter. (Norma transitoria in materia di servizi sociali dei Comuni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2016.».
Art. 38. (Modifica all'articolo 59 della
1. Il comma 3 dell'articolo 59 della
«3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore competente in materia di coordinamento per le riforme, è composto da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle Province e da otto rappresentanti dei Comuni, almeno due dei quali interamente montani e almeno due dei quali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nominati dal Consiglio delle autonomie locali tra i suoi componenti. I componenti dell'Osservatorio mantengono l'incarico fino alla scadenza del Consiglio delle autonomie locali che li ha nominati e svolgono le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.».
Art. 39. (Modifica all'allegato A della
1. Nell'allegato A della
Art. 40. (Attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla
1. Ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, della razionalizzazione della domanda e della fornitura del servizio di tesoreria e della condivisione delle informazioni sulla finanza regionale, la Centrale unica di committenza regionale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), e 44, comma 4, della
2. Gli enti di cui al comma 1 forniscono alla Centrale unica di committenza regionale ogni contributo informativo, documentale e tecnico necessario per la redazione degli atti di gara e, in generale, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo.
CAPO III
NORME URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
Art. 41. (Proroga di graduatorie)
1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalità, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attività, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di un anno.
Art. 42. (Modifica all'articolo 12 della
1. Dopo il comma 29 dell'articolo 12 della
«29 bis. Le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 43. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1 della
b) gli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della
c) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della
d) il comma 10 dell'articolo 7 della
2. Dall'1 gennaio 2016 sono altresì abrogati i commi 22 e 22 bis dell'articolo 10 della
Art. 44. (Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa di cui all'articolo 5, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 9.1.1.3420 con riferimento ai capitoli 1653, 1654, 1655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 45. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 28 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[4] Comma abrogato dall'art. 24 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 28 della
[6] Comma abrogato dall'art. 51 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 51 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 24 della