Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 18/08/2005 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 2/2000). |
Art. 2. (Proroga del termine per la messa a norma di edifici scolastici). |
Art. 3. (Norma di sanatoria per mancata presentazione della documentazione di spesa). |
Art. 4. (Conferma di contributi concessi ai Comuni). |
Art. 5. (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 14/2002). |
Art. 6. (Modifica all’articolo 51 della legge regionale 14/2002). |
Art. 7. (Modifica all’articolo 56 della legge regionale 14/2002). |
Art. 8. (Ammissione a finanziamento di spese sostenute nell’anno 2002). |
Art. 9. (Finanziamenti di opere di metanizzazione). |
Art. 10. (Opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica). |
Art. 11. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 13/1998). |
Art. 12. (Modifica all’articolo 1 bis della legge regionale 28/2001). |
Art. 13. (Progetto di Piano regionale di tutela delle acque). |
Art. 14. (Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue urbane). |
Art. 15. (Modifica all’articolo 12 bis della legge regionale 25/1992). |
Art. 16. (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 35/1986). |
Art. 17. (Cave di prestito). |
Art. 18. (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 12/2003). |
Art. 19. (Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti). |
Art. 20. (Autorizzazione integrata ambientale). |
Art. 21. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 19/2004). |
Art. 22. (Finanziamento concesso dal Distretto industriale dell’alimentare). |
Art. 23. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 13/2000). |
Art. 24. (Interpretazione autentica dell’articolo 131, comma 11, della legge regionale 52/1991). |
Art. 25. (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 16/2002). |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile). |
Art. 27. (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 27 della legge regionale 18/2004). |
§ 4.1.129 – L.R. 18 agosto 2005, n. 25.
Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.
(B.U. 22 agosto 2005, n. 33 – S.S. n. 17).
Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della
1. Al comma 51 dell’articolo 5 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 nella denominazione del capitolo 5064 dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, dopo le parole: «all’Istituto Tomadini di Udine» sono inserite le seguenti: «e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,».
Art. 2. (Proroga del termine per la messa a norma di edifici scolastici).
1. Il termine per il completamento dei lavori finalizzati all’adeguamento a norma degli edifici scolastici previsti nei programmi di intervento di cui all’articolo 15, comma 1, della
Art. 3. (Norma di sanatoria per mancata presentazione della documentazione di spesa). [2]
1. Nei confronti dei beneficiari di procedimenti contributivi regionali per la realizzazione di opere, in corso alla data di entrata in vigore della
2. La commisurazione definitiva del contributo avviene in sede di approvazione, da parte dell’organo concedente, di apposita relazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici acclarante la regolarità dei rapporti tra l’Amministrazione regionale e il soggetto beneficiario, la conformità delle finalità dell’opera realizzata a quelle dell’opera ammessa a contributo e la spesa definitivamente ammissibile a contributo, che viene determinata dallo stesso Direttore provinciale, sulla base della documentazione di cui al comma 1.
3. Le spese non documentate entro il termine predetto sono escluse dalla spesa ammissibile a contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
Art. 4. (Conferma di contributi concessi ai Comuni).
1. I contributi già concessi ai Comuni possono essere confermati dalle competenti Direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute entro il termine del 31 ottobre 2005 in base all’articolo 12 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale) della
Art. 5. (Modifica all’articolo 22 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 22 della
«c) nel caso di appalti per lavori di restauro, ristrutturazione funzionale e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
Art. 6. (Modifica all’articolo 51 della
1. Al comma 4 dell’articolo 51 della
Art. 7. (Modifica all’articolo 56 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 56 della
«6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6 bis, della
Art. 8. (Ammissione a finanziamento di spese sostenute nell’anno 2002).
1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell’articolo 3, commi da 28 a 37, della
Art. 9. (Finanziamenti di opere di metanizzazione).
1. Limitatamente alle opere finanziate con la
Art. 10. (Opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 19, della
2. I Consorzi di bonifica, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità delegate dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 51 della
Art. 11. (Modifica all’articolo 7 della
1. Il comma 2 dell’articolo 7 (Salvaguardia di zona tipica) della
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro. Le Province in fase autorizzativa possono escludere motivatamente da tale vincolo le discariche di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi.».
Art. 12. (Modifica all’articolo 1 bis della
1. All’articolo 1 bis della
«1 bis. La Regione promuove le attività di misura e di monitoraggio per la determinazione dei valori del deflusso minimo vitale, al fine della redazione del Piano previsto dall’articolo 44 del
Art. 13. (Progetto di Piano regionale di tutela delle acque). [4]
1. Il Comitato incaricato della verifica delle fasi dello studio finalizzato alla predisposizione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previsto dal
Art. 14. (Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue urbane). [5]
1. Fino all’adozione del Piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 44 del
Art. 15. (Modifica all’articolo 12 bis della
1. Al comma 4 dell’articolo 12 bis (Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive) della
Art. 16. (Modifica all’articolo 20 della
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 20 della
«3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis non si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione ambientale dei luoghi e sono state richieste prima della contestazione della sanzione, nonché a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative sanzioni.».
Art. 17. (Cave di prestito).
1. Limitatamente alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture stradali di cui alla
2. È altresì concesso il rilascio al soggetto attuatore di autorizzazioni per cave di prestito, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i cui progetti sono stati approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono limitate nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per le opere da realizzare e non possono avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione delle opere stesse. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate ai commi 1 e 2.
4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il soggetto attuatore dell’intervento richiede, ai sensi degli articoli 32 ter e seguenti della
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il progetto delle opere sia già provvisto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, la Conferenza regionale dei lavori pubblici si esprime unicamente sul progetto della cava di prestito.
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, costituisce “Sportello unico” per lo svolgimento delle attività organizzative della Conferenza regionale dei lavori pubblici, la Direzione centrale competente in materia di attività estrattive. Il provvedimento finale di autorizzazione, che deve indicare le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate, nelle ipotesi di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione all’attività di cava.
7. L’autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui ai commi 1 e 2, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera relativa all’attività estrattiva.
8. Ai sensi dell’articolo 12 ter della
9. Sono fatte salve le disposizioni di cui al
Art. 18. (Modifica all’articolo 18 della
1. Il comma 2 dell’articolo 18 della
«2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 94, della
Art. 19. (Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti). [7]
1. I soggetti che svolgono attività di gestione delle aree ove vengono conferiti i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, ovvero dallo spazzamento stradale, sono autorizzati a proseguire nell’attività medesima sempre che presentino domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio alla Provincia competente per territorio ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dei Programmi provinciali attuativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 20. (Autorizzazione integrata ambientale). [8]
[1. Nelle more del completamento delle procedure per il trasferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali, ai sensi della
Art. 21. (Modifica all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
«5 bis. Sono ammesse a finanziamento le attività di cui al comma 5 effettuate in data posteriore a quella della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83.».
Art. 22. (Finanziamento concesso dal Distretto industriale dell’alimentare).
1. Il finanziamento concesso dal Distretto industriale dell’alimentare a favore delle Amministrazioni comunali di Coseano, Dignano, Fagagna, Ragogna, Rive d’Arcano e San Daniele del Friuli, per la copertura della spesa non coperta da contributo regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 100, della
Art. 23. (Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 26 bis dell’articolo 6 della
Art. 24. (Interpretazione autentica dell’articolo 131, comma 11, della
[1. Per le strutture di cui all’articolo 19, comma 6, della
Art. 25. (Modifica all’articolo 38 della
1. All’articolo 38 della
«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni del demanio marittimo le cui funzioni amministrative sono state delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 15 gennaio 1987, n. 469, relativamente al materiale accumulato in occasione di eventi alluvionali riconosciuti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.».
Art. 26. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera g bis) del primo comma dell’articolo 10 della
«g ter) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività di emergenza;
g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.».
2. Al secondo comma dell’articolo 10 della
3. Al comma 1 dell’articolo 30 della
4. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 27. (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 27 della
[1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) della
2. Al comma 2 dell’articolo 27 della
3. Al comma 3 dell’articolo 27 della
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 127 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 65 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 47 della