§ 22.3.51 - D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:07/12/1995
Numero:581


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Compiti dell'ufficio.
Art. 3.  Responsabili dei procedimenti.
Art. 4.  Giudice del registro.
Art. 5.  Strumenti.
Art. 6.  Protocollo.
Art. 7.  Registro delle imprese.
Art. 8.  Archivio degli atti e dei documenti.
Art. 9.  Repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Art. 10.  Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA.
Art. 11.  Procedimento di iscrizione su domanda.
Art. 12.  Procedimento di iscrizione degli enti pubblici.
Art. 13.  Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale.
Art. 14.  Procedimento di deposito.
Art. 15.  Domanda inoltrata a mezzo posta.
Art. 16.  Procedimento di iscrizione d'ufficio.
Art. 17.  Procedimento di cancellazione d'ufficio.
Art. 18.  Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali.
Art. 19.  Annotazione di impresa artigiana.
Art. 20.  Presentazione delle domande.
Art. 21.  Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL.
Art. 22.  Coordinamento del registro delle imprese con il BUSC.
Art. 23.  Visure del registro, degli atti e dei documenti.
Art. 24.  Certificazioni e copie.
Art. 25.  Inizio dell'attività dell'ufficio del registro delle imprese.
Art. 26.  Trasmissione di atti e registri.
Art. 27.  Norme transitorie per l'iscrizione delle società, dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico.
Art. 28.  Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali.
Art. 29.  Norme transitorie per le società non iscritte nel registro delle società.
Art. 30.  Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici.
Art. 30 bis.  Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici.
Art. 31.  Norme transitorie per l'archivio informatico.
Art. 32.  Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.


§ 22.3.51 - D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

(G.U. 3 febbraio 1996, n. 28, S.O.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:

     a) «Ministro» e «Ministero dell'industria» indicano rispettivamente il Ministro ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     c) «legge n. 580» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     d) «ufficio» indica l'ufficio del registro delle imprese;

     e) «modello» indica il modello obbligatorio anche informatico;

     f) [1];

     g) [1];

     h) «REA» indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative.

 

     Art. 2. Compiti dell'ufficio.

     1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare:

     a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;

     b) [1];

     c) [1];

     d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti. Il costo delle copie non può eccedere il costo amministrativo;

     e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.

     2. L'ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.

 

     Art. 3. Responsabili dei procedimenti.

     1. Il conservatore provvede alla nomina dei responsabili previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

 

     Art. 4. Giudice del registro.

     1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro è comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio.

     2. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 580 del 1993, è esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio.

     3. In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di commercio, la vigilanza è esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

 

     Art. 5. Strumenti.

     1. L'ufficio tiene:

     a) il protocollo;

     b) il registro delle imprese;

     c) l'archivio degli atti e dei documenti.

     2. [1a].

 

     Art. 6. Protocollo.

     1. Il protocollo ha una numerazione progressiva secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che deve essere protocollata nello stesso giorno di ricevimento con indicazione della sua data, degli elementi di identificazione dell'imprenditore compreso il codice fiscale, nonché dell'oggetto. Numero progressivo e data di protocollazione devono essere riportati sulla domanda protocollata. La numerazione del protocollo è annuale.

 

     Art. 7. Registro delle imprese.

     1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali.

     2. Nel registro delle imprese sono iscritti:

     a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:

     1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;

     2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile;

     3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;

     4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

     5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;

     6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

     7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;

     8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;

     9) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;

     b) gli atti previsti dalla legge.

     3. [1a].

     4. [1a].

     5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.

     6. [1a].

 

     Art. 8. Archivio degli atti e dei documenti.

     1. Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.

     2. La conformità all'originale dell'immagine archiviata è attestata dal responsabile del procedimento su ogni immagine del documento archiviato. L'immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato.

 

     Art. 9. Repertorio delle notizie economiche e amministrative.

     1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

     2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

     a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

     b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

     3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

     4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.

 

     Art. 10. Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA.

     1. Il richiedente deve presentare la denuncia con la data e la sottoscrizione e indicare i dati previsti dalla legge nei modelli di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente regolamento.

     2. Le unità locali di cui all'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono denunciate dall'imprenditore alla camera di commercio nella cui circoscrizione esse operano. L'ufficio deve dare immediata comunicazione della denuncia delle unità locali alla camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.

     3. L'unità locale operante all'estero deve essere denunciata dall'imprenditore all'ufficio della camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.

 

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

 

CAPO I

PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

     Art. 11. Procedimento di iscrizione su domanda.

     1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.

     2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.

     3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.

     4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.

     5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.

     6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

     a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;

     b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;

     c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;

     d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;

     e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

     7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.

     9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.

     10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.

     11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.

     12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.

     13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

     14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero della giustizia [*] e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.

 

     Art. 12. Procedimento di iscrizione degli enti pubblici.

     1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa e deve indicare:

     a) la denominazione dell'ente;

     b) la sede legale dell'ente;

     c) la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attività di impresa;

     d) l'oggetto dell'attività commerciale, con la specificazione che l'attività commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale;

     e) il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza dell'ente;

     f) il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quello di controllo.

     2. All'atto della richiesta il rappresentante legale dell'ente e tutti i soggetti titolari del potere di rappresentanza devono depositare la propria firma autografa.

     3. Se l'ente pubblico non è costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della quale la domanda deve indicare serie, numero e data, l'atto da iscrivere è depositato in copia autentica.

     4. L'ente pubblico deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi di cui al comma 1 e della cessazione dell'attività d'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione dell'impresa si verificano.

     5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell'art. 11 del presente regolamento.

     6. L'ente pubblico che assume la forma di società è soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di società prescelto.

 

     Art. 13. Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale.

     1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese è presentata all'ufficio dopo che è diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente.

     2. L'omologazione è richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto.

     3. La domanda di iscrizione è accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale è ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.

     4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

     a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;

     b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;

     c) la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione.

     5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente regolamento.

 

     Art. 14. Procedimento di deposito.

     1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.

     2. Il numero e la data del protocollo, nonché i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda.

     3. Il procedimento di deposito degli atti presso l'ufficio si applica anche quando è prescritto il deposito della firma autografa. In tali casi, il deposito ha ad oggetto il documento che contiene la firma autografa. La autenticità della firma è accertata dall'ufficio, se il documento non contiene l'autentica della firma a norma di legge.

     4. L'ufficio non può accettare la domanda di deposito di firma autografa se non è stata presentata la domanda di iscrizione del relativo atto di nomina.

     5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile, il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito.

     6. L'ufficio accerta:

     a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda, se la stessa non è già autenticata nei modi di legge;

     b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;

     c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito, all'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge;

     d) la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge.

     7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonché alla memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito.

     8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile se il bilancio è spedito per posta, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

     9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi 3 e 11, del presente regolamento.

     10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.

 

     Art. 15. Domanda inoltrata a mezzo posta.

     1. Le domande possono essere inviate a mezzo di plico raccomandato. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio comunica all'interessato il numero di protocollo e i dati di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale termine è elevato a trenta giorni nel caso di deposito di bilanci di società a norma dell'art. 2435 del codice civile.

 

     Art. 16. Procedimento di iscrizione d'ufficio.

     1. Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione.

     2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.

     3. Contro il decreto, l'imprenditore può, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.

     4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

 

     Art. 17. Procedimento di cancellazione d'ufficio.

     1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, è proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.

     2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso è comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

 

CAPO II

PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' NELLE

SEZIONI SPECIALI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

     Art. 18. Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali.

     1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa o dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso.

     2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale deve comprendere le seguenti indicazioni:

     a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore;

     b) la ditta;

     c) l'attività dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e coltivazioni;

     d) la sede dell'impresa.

     3. L'imprenditore individuale deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi sopra indicati e della cessazione dell'attività della impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

     4. La domanda di iscrizione delle società semplici è presentata dagli amministratori, corredata del contratto sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:

     a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;

     b) la ragione sociale e il codice fiscale della società;

     c) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;

     d) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

     e) l'oggetto sociale;

     f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;

     g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;

     h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

     i) la durata della società.

     5. Gli amministratori della società semplice devono richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale e dello scioglimento della società con l'indicazione delle generalità degli eventuali liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e dallo scioglimento.

     6. In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione o di modificazione o di cancellazione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.

     7. Si applica l'art. 11 del presente regolamento in quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.

 

     Art. 19. Annotazione di impresa artigiana.

     1. La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato. L'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 580 del 1993, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.

 

TITOLO IV

COORDINAMENTO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE CON

IL BUSARL, IL BUSC E IL REA

 

     Art. 20. Presentazione delle domande.

     1. La domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e nel REA è unica, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro.

     2. Con la stessa domanda può essere richiesta la pubblicazione nel BUSARL o nel BUSC.

     3. In caso di rifiuto di pubblicazione nel BUSARL, è applicabile il comma 10 dell'art. 14 del presente regolamento.

 

     Art. 21. Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL.

     1. La predisposizione, la tenuta, la conservazione, la gestione e la pubblicazione del BUSARL avvengono secondo tecniche informatiche in conformità alle norme vigenti. La data di attivazione delle tecniche informatiche per la pubblicazione del BUSARL è comunicata entro il 26 gennaio 1997 con avviso del Ministero dell'industria pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Il BUSARL si compone dei fascicoli regionali pubblicati a cura dell'ufficio del capoluogo di regione e del bollettino nazionale pubblicato a cura del Ministero dell'industria. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

     3. La pubblicazione del BUSARL avviene mediante la sua messa a disposizione, su apparecchiature informatiche per la visura diretta, presso il Ministero dell'industria e presso ogni camera di commercio.

     4. Agli effetti dell'art. 2457-ter del codice civile la data della pubblicazione nel bollettino nazionale è la data della effettiva messa a disposizione del pubblico presso il Ministero dell'industria del bollettino stesso su apparecchiature informatiche per la visura diretta. Tale data risulta su ogni atto o avviso pubblicato e in ogni certificazione rilasciata dall'ufficio.

     5. La consultazione del BUSARL può essere effettuata anche su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informatico delle camere di commercio. Riproduzioni a stampa, o su supporto informatico, del BUSARL o di singoli atti pubblicati sono forniti anche a mezzo posta a chiunque ne faccia richiesta secondo modalità fissate dal Ministro. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.

     6. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile l'ufficio trasmette, per via telematica, all'ufficio del capoluogo di regione la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo iscritta nel registro ed il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.

 

     Art. 22. Coordinamento del registro delle imprese con il BUSC.

     1. L'ufficio trasmette agli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), anche per via telematica, gli atti e le notizie delle società cooperative iscritti nel registro delle imprese, soggetti alla pubblicazione nel BUSC di cui all'art. 9 della legge 12 aprile 1973, n. 256. Le modalità della trasmissione sono stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Il BUSC è messo a disposizione del pubblico presso ogni camera di commercio, su apparecchiature informatiche, per la visura diretta, nonché presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

 

TITOLO V

SERVIZI ALL'UTENZA

 

     Art. 23. Visure del registro, degli atti e dei documenti.

     1. Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici.

     2. La consultazione è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: «visura senza valore di certificazione».

 

     Art. 24. Certificazioni e copie.

     1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n. 580 del 1993 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro.

     2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalità informatiche copie integrali o parziali degli atti. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.

     3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestività della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio può avvalersi del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro.

     4. L'ufficio, durante il tempo necessario per l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche.

     5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia.

     6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa.

     7. La certificazione delle società semplici esercenti attività agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica [2].

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. Inizio dell'attività dell'ufficio del registro delle imprese.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia a funzionare l'ufficio del registro delle imprese e cessano le funzioni della cancelleria del tribunale previste dall'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, salvo quanto previsto nell'art. 26 del presente regolamento.

     2. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è intervenuta la nomina del conservatore, tale funzione è esercitata, sino alla nomina, dal segretario generale della camera di commercio.

 

     Art. 26. Trasmissione di atti e registri.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i registri della cancelleria del tribunale e gli atti depositati o iscritti a norma degli articoli 100 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono attribuiti agli uffici del registro delle imprese competenti per territorio.

     2. La consegna materiale dei registri e degli atti deve essere completata entro il 26 gennaio 1997 sulla base di direttive emanate dal Ministro, di concerto con il Ministro della giustizia [*], che possono prevedere modalità differenziate in relazione a specifiche situazioni locali. In tale periodo il personale del tribunale provvede alla custodia dei registri e degli atti, e collabora con il personale dell'ufficio secondo le predette direttive.

     3. Il trasferimento dei fascicoli, accompagnato dal relativo elenco, deve avvenire secondo le modalità indicate dalle direttive di cui al comma 2.

     4. L'ufficio procede gradualmente alla eliminazione delle duplicazioni degli atti conservati nei fascicoli del registro delle società e del registro delle ditte.

     5. In sede di prima attuazione del registro delle imprese l'ufficio può richiedere, per il completamento dei fascicoli dei soggetti già iscritti nei registri della cancelleria del tribunale, copia degli atti depositati presso i notai ed i pubblici uffici.

 

     Art. 27. Norme transitorie per l'iscrizione delle società, dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico.

     1. Tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese, conservando il numero di iscrizione del registro delle società, con l'indicazione del relativo tribunale di origine. A tal fine possono essere utilizzati i dati del registro delle ditte, qualora i relativi atti riportino gli estremi dell'iscrizione nel registro delle società.

     2. Ai soggetti, iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia nel registro delle società che nel registro delle ditte, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione di un atto nel registro delle imprese, l'ufficio rilascia gratuitamente una certificazione contenente i dati memorizzati nel registro delle imprese. Il soggetto che riscontri delle inesattezze deve comunicare entro sessanta giorni i dati aggiornati, allegando fotocopia degli atti relativi.

     3. Per le certificazioni inerenti agli atti già depositati o iscritti nel registro delle società, l'ufficio può utilizzare gli atti depositati presso il registro delle ditte che riportino gli estremi del deposito e l'iscrizione nel registro delle società. Ove il soggetto o l'atto non sia iscritto nel registro delle ditte l'ufficio rilascia il certificato nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 28. Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali. [3]

     1. Gli imprenditori individuali iscritti nel registro delle ditte sono iscritti d'ufficio, a decorrere dal 1° settembre 1996, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre 1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'art. 2083 del codice civile richiedono l'iscrizione a norma dell'art. 11, utilizzando l'apposito modello semplificativo approvato con decreto del Ministro. L'ufficio provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accertata omissione, l'ufficio procede all'iscrizione a norma dell'art. 16, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.

     2. Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, richiedono l'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli entro il 30 ottobre 1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro, entro il 30 settembre 1996, una apposita comunicazione recante i dati risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte nonché le istruzioni necessarie per procedere correttamente alla presentazione della domanda. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. La mancata ricezione della comunicazione non esime l'imprenditore dall'obbligo di richiedere l'iscrizione.

     3. L'ufficio provvede alla iscrizione degli imprenditori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora la domanda non sia pervenuta entro il 30 ottobre 1996 l'ufficio provvede all'iscrizione sulla base degli elementi in suo possesso, acquisendo, ove necessario, informazioni da altre pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.

     4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte.

     5. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993.

     6. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte.

 

     Art. 29. Norme transitorie per le società non iscritte nel registro delle società.

     1. Le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.

 

     Art. 30. Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici. [4]

     1. Le società semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996.

 

     Art. 30 bis. Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici. [5]

     1. Gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996.

 

     Art. 31. Norme transitorie per l'archivio informatico.

     1. Le camere di commercio provvedono, entro il 26 gennaio 1997, all'archiviazione secondo tecniche informatiche degli atti ricevuti dal 26 gennaio 1994 a norma dell'art. 8, comma 11, della legge n. 580 del 1993, in conformità dell'art. 8 del presente regolamento. E' facoltà delle camere di commercio provvedere all'archiviazione secondo tecniche informatiche di atti depositati prima di tale data.

     2. Fino alla attuazione dell'archivio informatico, funziona l'archivio cartaceo con la conservazione di tutti i documenti presentati per il deposito o per l'iscrizione o per l'annotazione nel registro delle imprese e non si applicano le norme del presente regolamento relative all'archivio informatico. In tale periodo, chiunque voglia esaminare i fascicoli e i documenti, nonché gli atti inseriti nei fascicoli deve farne richiesta al conservatore del registro delle imprese. La consultazione ha luogo alla presenza del personale addetto al servizio.

     3. Fino all'attuazione dell'archivio informatico, l'ufficio estrae dall'archivio cartaceo e rilascia copie integrali o parziali di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Il relativo costo non può eccedere il costo amministrativo.

 

     Art. 32. Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.

     1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, è attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.

     2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[1] Lettera abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[1] Lettera abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[1] Lettera abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[1a] Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[1a] Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[1a] Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[1a] Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[*] Ora Ministro / Ministero della giustizia ai sensi del D.P.R. 13 settembre 1999, già Ministro / Ministero di grazia e giustizia.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559.

[*] Ora Ministro / Ministero della giustizia ai sensi del D.P.R. 13 settembre 1999, già Ministro / Ministero di grazia e giustizia.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559.