Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 15/03/2018 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7/2000) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7/2000) |
Art. 4. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7/2000) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 7/2000) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000) |
Art. 7. (Sostituzione della rubrica del titolo IV della legge regionale 7/2000) |
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 7/2000) |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 7/2000) |
Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 7/2000) |
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 63 della legge regionale 7/2000) |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000) |
Art. 13. (Norma transitoria) |
Art. 14. (Abrogazioni) |
Art. 15. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.103 - L.R. 15 marzo 2018, n. 9.
Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
(B.U. 28 marzo 2018, n. 13)
CAPO I
FINALITÀ
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni di semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso in attuazione del
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2000
Art. 2. (Modifica all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della
«2 ter. In relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, la Regione persegue la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" anche in relazione al procedimento amministrativo, promuovendo la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
«Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla Regione.
2. Gli articoli 19, 20 e 22, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali del Friuli Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.».
Art. 4. Modifica all'articolo 8 della
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
«1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento.».
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 22 della
1. L'articolo 22 della
«Art. 22
(Conferenza di servizi)
1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della
2. Ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 7, della
3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 14 quinquies della legge 241/1990.».
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 22 sexies della
1. L'articolo 22 sexies della
«Art. 22 sexies (Rappresentante unico)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di designazione del rappresentante unico nelle conferenze indette da altre amministrazioni, nonché le modalità di partecipazione alle conferenze medesime.».
Art. 7. (Sostituzione della rubrica del titolo IV della
1. La rubrica del titolo IV della
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 58 della
1. L'articolo 58 della
«Art. 58
(Diritto di accesso)
1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della Regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 59 della
1. L'articolo 59 della
«Art. 59
(Ambito di applicazione)
1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della
a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
b) atti processuali dell'Avvocatura della Regione, o dalla stessa comunque detenuti, e consulenze tecniche;
c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il diritto di accesso ai pareri resi dall'Avvocatura della Regione nell'esercizio della propria funzione di consulenza può essere differito fino all'adozione, da parte dell'ufficio competente, del provvedimento amministrativo cui la consulenza stessa è preordinata ovvero fino a quando vi sia interesse a garantirne la riservatezza.
4. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.».
Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 62 della
1. L'articolo 62 della
«Art. 62
(Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all'articolo 22 della
2. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del
3. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del
4. Sull'accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione detenuti da altro ufficio, il responsabile del procedimento decide previo parere conforme dell'Avvocato della Regione.».
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 63 della
1. L'articolo 63 della
«Art. 63
(Costi)
1. La visione degli atti per i quali è richiesto l'accesso è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'ente regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad amministrazioni pubbliche è gratuito.».
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 65 della
1. L'articolo 65 della
«Art. 65
(Pubblicazione degli atti)
1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
2. Il Bollettino ufficiale della Regione è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti nel rispetto delle disposizioni di cui al
3. Gli atti pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.
7. Il diritto di accesso documentale di cui all'articolo 22 della
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13. (Norma transitoria)
1. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22 sexies della
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni della presente legge trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Art. 14. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 14 bis, 21, 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 60, 61, 64, 66 e 69 della
b) gli articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 23 della
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della
d) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della
e) il comma 2 dell'articolo 54 della
f) l'articolo 5 della
Art. 15. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.