Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 01/12/2009 |
Numero: | 179 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni |
§ 80.3.51 - D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179.
Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
(G.U. 14 dicembre 2009, n. 290 - S.O. n. 234)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2009;
Acquisito il parere espresso dalla Commissione parlamentare per la semplificazione in data 4 novembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni [1]
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della
2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del
3. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per «disposizioni legislative statali» si intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati;
b) per «pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970» si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia di pubblicazione all'epoca di ciascun atto, è avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969;
c) per «anche se modificate con provvedimenti successivi» si intende che sono compresi anche gli atti legislativi statali che abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969;
d) per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.
4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della
5. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 4 ottobre 2018, n. 182, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell’Allegato 1, l’indispensabile permanenza in vigore dell’art. 8 della
[2] Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 1 del
[3] Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 6 del