Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 31/07/1997 |
Numero: | 261 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva [...] |
Art. 2. 1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, relativo agli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al [...] |
Art. 3. 1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della [...] |
Art. 4. 1. In relazione al processo di normalizzazione del mercato internazionale della costruzione navale, di cui al citato accordo OCSE del 21 dicembre 1994, e allo scopo di [...] |
Art. 5. 1. E' istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata [...] |
Art. 6. 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, [...] |
Art. 7. 1. Il contributo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, può essere corrisposto, per motivi di [...] |
Art. 8. 1. In relazione alla concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre [...] |
Art. 9. 1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è sostituito dal seguente (Omissis) |
§ 55.1.68 - Legge 31 luglio 1997, n. 261.
Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore.
(G.U. 7 agosto 1997, n. 183)
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla
a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della
b) per gli interventi di cui agli articoli 3 e4 del
c) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-
1. In attuazione del
1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della
2. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui agli articoli 3 e 10 del
3. Al fine di equiparare le condizioni di concorrenza tra cantieri italiani e cantieri di altri paesi dell'Unione europea, la concessione dei contributi di cui all'articolo 10 del
1. In relazione al processo di normalizzazione del mercato internazionale della costruzione navale, di cui al citato accordo OCSE del 21 dicembre 1994, e allo scopo di favorire la privatizzazione dell'industria cantieristica nazionale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato a partecipare, in concorso con altri soggetti, e subordinatamente alla non opposizione da parte dei competenti organi della Comunità europea, alla ricapitalizzazione della società Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SpA.
2. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e 20.000 milioni per l'anno 1998.
1. E' istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con
2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del
3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed è alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo stesso.
6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.
1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale SPA (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1997- 31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:
a) attività di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;
b) attività di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;
c) attività di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonché a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attività di cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della
7. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.
1. Il contributo di cui all'articolo 5 del
2. I documenti per la determinazione e la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 10 del
1. In relazione alla concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, del
2. Per gli interventi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale e della ricerca nel settore navale, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti d'impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla
1. Il comma 5 dell'articolo 24 della
2. Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, pari a lire 100.000 milioni nell'anno 1997, 250.000 milioni nell'anno 1998 e 400.000 milioni nell'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 10 della