Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 16/09/2008 |
Numero: | 143 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133 |
Art. 1 bis. (Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria). |
Art. 1 ter. (Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia). |
Art. 2. Fondo unico giustizia |
Art. 3. Norma di copertura finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 71.3.219 - D.L. 16 settembre 2008, n. 143. [1]
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
(G.U. 16 settembre 2008, n. 217)
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorchè egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.» [2];
c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del
2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.
3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.
5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.
6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.»;
d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Indennità in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della
e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;
f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».
2. L'articolo 3, i commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo 4-bis della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della
5. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della
6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della
8. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
8-bis. L'articolo 36 del
Art. 1 bis. (Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria). [5]
1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del
4. [I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi] [6].
5. All'articolo 1, comma 1, della
Art. 1 ter. (Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia). [7]
1. L'articolo 1 del
Art. 2. Fondo unico giustizia
1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia [8];
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del
2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo unico giustizia":
a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del
b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi [11].
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al comma 2-bis sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario [12].
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonchè dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonchè le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data [13].
3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter [14].
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
4. Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonchè un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio [17].
6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione [19]:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato [20].
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate “Fondo unico giustizia”, di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia [21].
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia [22].
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici [23].
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, nè obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1 [25]
(articolo 1-bis, comma 1)
Tabella
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
|
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione |
1 |
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione |
1 |
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: |
|
Presidente aggiunto della Corte di cassazione |
1 |
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione |
1 |
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche |
1 |
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità |
60 |
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità |
375 |
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia |
1 |
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti |
52 |
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti |
53 |
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado |
366 |
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado |
9.039 |
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie |
200 |
N. Magistrati ordinari in tirocinio |
(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico) |
|
|
Totale |
10.151 |
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità del sistema giudiziario con particolare riguardo alla esigenza di copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorchè egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.»;
c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del
2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.
3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.
5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.
6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.»;
d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Indennità in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della
e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;
f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».
2. L'articolo 3, i commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo 4-bis della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della
5. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della
6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della
8. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
Art. 2. Fondo unico giustizia
1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonchè dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonchè le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.
4. Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto dal comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonchè della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria:
a) da devolvere al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della
b) da devolvere al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia;
c) da acquisire all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, nè obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma abrogato dall'art. 13 del
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[9] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[10] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6 del
[11] Comma inserito dall'art. 1, comma 471, della
[12] Comma inserito dall'art. 1, comma 471, della
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dall'art. 1, comma 471, della
[15] Comma inserito dall'art. 27 del
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma inserito dall'art. 2 del
[18] Comma inserito dall'art. 1, comma 471, della
[19] Alinea già modificato dall'art. 27 del
[20] L'originario comma 7 è stato così sostituito dagli attuali commi 7, 7 bis e 7 ter per effetto della L. di conversione.
[21] L'originario comma 7 è stato così sostituito dagli attuali commi 7, 7 bis e 7 ter per effetto della L. di conversione.
[22] L'originario comma 7 è stato così sostituito dagli attuali commi 7, 7 bis e 7 ter per effetto della L. di conversione.
[23] Comma inserito dall'art. 27 del
[24] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[25] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.