Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 65. Moneta e valori bollati |
Capitolo: | 65.5 moneta unica europea |
Data: | 10/05/2010 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento al programma triennale di sostegno finanziario mediante prestiti bilaterali alla Grecia, definito ai sensi della [...] |
Art. 2. 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta per la durata del programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia di cui all'articolo 1 l'erogazione di prestiti in [...] |
Art. 3. 1. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito di cui all'articolo 2 sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per [...] |
Art. 4. 1. I decreti di cui all'articolo 2 sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'adozione. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento in [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 65.5.32 - D.L. 10 maggio 2010, n. 67. [1]
Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro.
(G.U. 10 maggio 2010, n. 107)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 10, 11, 47, 117, primo e seconda comma, lettera e), della Costituzione;
Vista la
Visto il Trattato sull'Unione europea, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea in base al quale l'Unione «promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare il protocollo n. 14 relativo all'Eurogruppo;
Vista la «Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro» formulata a Bruxelles il 25 marzo 2010;
Considerato in particolare che in detta dichiarazione gli Stati membri della zona euro hanno espresso «la volontà di intraprendere un'azione determinata e coordinata, se necessario, per salvaguardare la stabilità finanziaria nell'insieme della zona euro» ed a tale fine hanno manifestato la disponibilità a contribuire a prestiti bilaterali coordinati decisi dagli Stati membri «all'unanimità, in subordine a una stretta condizionalità e sulla base di una valutazione da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea»;
Considerato che l'11 aprile 2010 gli Stati membri dell'Eurogruppo hanno espresso un consenso unanime in ordine alla tipologia di sostegno finanziario che verrà dato alla Grecia, se necessario, al fine di garantire la stabilità finanziaria dell'area euro nel suo complesso, e si sono impegnati ad adottare i provvedimenti normativi nazionali necessari per essere in grado di fornire il suddetto sostegno con la massima rapidità;
Considerato che il 2 maggio 2010 gli Stati membri dell'Eurogruppo, preso atto della richiesta pervenuta dalla Grecia, hanno all'unanimità concordato di contribuire mediante prestiti bilaterali ad un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia secondo le modalità decise nella citata dichiarazione dell'11 aprile 2010, per un importo massimo complessivo di ottanta miliardi di euro e sino al limite di trenta miliardi di euro per il primo anno, e hanno altresì convenuto che l'erogazione del primo prestito debba avvenire prima della scadenza del 19 maggio 2010;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all'azione coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento al programma triennale di sostegno finanziario mediante prestiti bilaterali alla Grecia, definito ai sensi della dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea facenti parte dell'area euro assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell'Eurogruppo adottate l'11 aprile e il 2 maggio 2010.
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta per la durata del programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia di cui all'articolo 1 l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri delle finanze ai sensi dell'articolo 1.
2. In relazione a ciascuno dei prestiti di cui all'articolo 1, le risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti nei termini concordati, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 1, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti in favore della Grecia autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
1. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito di cui all'articolo 2 sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.
1. I decreti di cui all'articolo 2 sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'adozione. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento in seguito a ciascuna erogazione dei prestiti di cui all'articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della