§ 80.5.596 - L. 11 maggio 2004, n. 126.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/05/2004
Numero:126

§ 80.5.596 - L. 11 maggio 2004, n. 126.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

(G.U. 15 maggio 2004, n. 113)

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 2004, n. 66.

 

All'articolo 1:

al comma 1, lettere a) ed e), dopo le parole: «non lo ha commesso», sono inserite le seguenti: «o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»;

al comma 2, capoverso 57-bis, dopo le parole: «non lo ha commesso», sono inserite le seguenti: «o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: «vigore», sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «Per il personale militare e delle forze di polizia,», sono inserite le seguenti: «per il personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801,»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Per il collocamento in quiescenza d'ufficio», sono inserite le seguenti: «e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto»;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione».