§ 15.6.62 - D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47.
Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.6 valori mobiliari
Data:16/04/2012
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 2.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Art. 3.  Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77
Art. 4.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 5.  Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
Art. 6.  Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
Art. 7.  Disposizioni finali e transitorie


§ 15.6.62 - D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47.

Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

(G.U. 28 aprile 2012, n. 99 - S.O. n. 86)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

     Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

     Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

     Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 6 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

     «m-bis) 'OICR armonizzati': gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione;

     m-ter) 'OICR comunitari': gli OICR costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

     m-quater) 'OICR extracomunitari': gli OICR costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;

     m-quinquies) 'OICR feeder': l'OICR che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'OICR master;

     m-sexies) 'OICR master': l'OICR nel quale uno o più OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività;»;

     b) alla lettera n) dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri;»;

     c) dopo la lettera q) sono inserite le seguenti:

     «q-bis) 'gestore dell'OICR master': la società di gestione che svolge l'attività di gestione dell'OICR master o la SICAV master;

     q-ter) 'gestore dell'OICR feeder': la società di gestione che svolge l'attività di gestione dell'OICR feeder o la SICAV feeder;

     q-quater) 'depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder': la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel Paese di origine a svolgere i compiti della banca depositaria;»;

     d) alla lettera r) dopo le parole: «società di gestione armonizzate» sono inserite le seguenti: «con succursale in Italia»;

     e) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

     «r-bis) 'Stato di origine della società di gestione armonizzata': lo Stato dell'UE dove la società di gestione armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;

     r-ter) 'Stato di origine dell'OICR': Stato dell'UE in cui l'OICR è stato costituito;».

     2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dei soggetti abilitati» sono sostituite dalle seguenti: «delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, nonchè degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento».

     3. All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     «b) alle società di gestione armonizzate; l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1), può essere esercitata solo con riguardo a fondi comuni di investimento armonizzati.»;

     b) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole: «di propria» sono inserite le seguenti: «o altrui»;

     c) alla lettera e-bis) del comma 2 le parole: «OICR propri o di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «OICR di terzi»;

     d) il comma 3 è abrogato.

     4. All'articolo 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di gestione del risparmio.»;

     b) il comma 7 è abrogato;

     c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     « 8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote.».

     5. All'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 7, e l'articolo 39, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «39, comma 3, nonchè, nel caso di strutture master feeder o di operazioni di fusioni, il capo III-bis e il capo III-ter».

     6. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     « 3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico e le modalità di subdeposito dei beni del fondo.».

     7. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

     « h-bis) se il fondo è un fondo feeder.».

     8. All'articolo 41, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati.».

     9. All'articolo 41-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Le società di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire nel territorio della Repubblica un fondo comune di investimento armonizzato rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39, al capo III-bis e al capo III-ter, nonchè le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo a condizione che:

     a) il fondo rispetti le norme richiamate nel presente comma;

     b) la società di gestione armonizzata sia autorizzata a gestire nello Stato di origine fondi con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;

     c) la società di gestione armonizzata abbia stipulato con la banca depositaria un accordo che assicura alla banca depositaria la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

     2-ter. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo di cui al comma 2-bis, consulta l'autorità competente dello Stato di origine della società di gestione armonizzata.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 2-bis mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonchè il contenuto dell'accordo tra la società di gestione armonizzata e la banca depositaria previsto nel comma 2-bis, lettera c).»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2-bis nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40. Alle società di gestione armonizzate si applica l'articolo 8, comma 1.».

     10. All'articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari»;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati deve essere preceduta da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine del fondo, secondo le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob determina le modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attività concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote.»;

     c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Alle società di gestione armonizzate che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di fondi comuni di investimento armonizzati dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.»;

     d) il comma 2 è abrogato;

     e) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite;»;

     f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extra comunitari è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. L'offerta al pubblico delle quote dei predetti fondi è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I, del presente decreto e della relativa normativa di attuazione.».

     11. All'articolo 43-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     «f-bis) sia stato stipulato un accordo tra la società di gestione armonizzata e la banca depositaria che assicuri a quest'ultima la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.».

     12. L'articolo 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 49

     Trasformazione

 

     1. La SICAV non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente Capo o al Capo II del presente titolo.".

     13. All'articolo 50 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

     b) al comma 2 le parole: «SICAV estere» sono sostituite dalle seguenti: «SICAV comunitarie ed extracomunitarie».

     14. Nel titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il Capo III sono aggiunti i seguenti:

 

     "Capo III-BIS

     STRUTTURE MASTER-FEEDER

 

Art. 50 bis. Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master - feeder

     1. La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) sussistano accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli OICR master e degli OICR feeder, che consentano la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;

     b) nel caso in cui l'OICR master e l'OICR feeder abbiano lo stesso gestore, esso adotta norme interne di comportamento che assicurino la medesima disponibilità di documenti e informazioni di cui alla lettera a);

     c) l'OICR master e l'OICR feeder possiedano le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2.

     2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

     a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, nonchè le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;

     b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;

     c) i requisiti specifici dell'OICR master e dell'OICR feeder, nonchè le regole loro applicabili;

     d) le regole specifiche applicabili all'OICR feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'OICR master, nonchè le regole applicabili all'OICR feeder e l'OICR master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;

     e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la società di revisione legale, rispettivamente dell'OICR master e dell'OICR feeder, nonchè tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorità competenti dell'OICR master e dell'OICR feeder comunitari ed extracomunitari.

     3. Agli OICR master e agli OICR feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Capi II, III e III-ter del presente Titolo.

     4. Agli OICR master comunitari armonizzati, che non commercializzano in Italia le proprie quote a soggetti diversi dagli OICR feeder, non si applica l'articolo 42, commi da 1 a 4. Agli OICR master comunitari non armonizzati o extracomunitari si applica l'articolo 42, commi da 5 a 8.

     5. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR feeder indica nella relazione sulla revisione le irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'OICR master e l'impatto delle irregolarità riscontrate sull'OICR feeder. Nel caso in cui gli esercizi dell'OICR master e dell'OICR feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento la data di chiusura dell'esercizio dell'OICR feeder.

     6. La Banca d'Italia e la Consob, in conformità con le disposizioni comunitarie, comunicano al gestore dell'OICR feeder ovvero all'autorità competente dell'OICR feeder comunitario armonizzato i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni del presente Capo nei confronti dei soggetti indicati nel presente articolo, nonchè le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'OICR master e all'OICR master.

 

     Capo III-TER

     FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO

 

Art. 50 ter. Fusione e scissione di OICR

     1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli OICR oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR è rilasciata in via generale.

     2. Le SGR mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta da una banca depositaria ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

     3. Le SICAV coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei relativi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si può dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

     a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;

     b) la data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;

     c) l'informativa da rendere ai partecipanti;

     d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;

     e) l'oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione di cui ai commi 1 e 2;

     f) i diritti dei partecipanti.

 

Art. 50 quater. Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati

     1. Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.

     2. Nel caso in cui l'OICR risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICR italiano, l'autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.

     3. Nel caso in cui l'OICR risultante dalla fusione o incorporante sia un OICR italiano, la Banca d'Italia può richiedere per tale OICR la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.».

     15. All'articolo 52, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: « ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordinamento italiano»;

     b) al comma 3-ter dopo la parola: «Italia» sono inserite le seguenti: «ovvero società di gestione armonizzate».

     16. All'articolo 54 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICR comunitari e extracomunitari con quote o azioni offerte in Italia»;

     b) al comma 1, primo periodo, la parola: «esteri» è sostituita dalle seguenti: «comunitari ed extracomunitari»;

     c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Se vi è fondato sospetto che un OICR comunitario armonizzato le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale OICR, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali sia competente lo Stato di origine dell'OICR, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente di tale Stato affinchè assuma i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'OICR, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'OICR.».

     17. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del T.U. bancario, nonchè i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.»;

     b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso.».

     18. All'articolo 93-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: «3-bis) in relazione all'offerta di quote o azioni di OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'OICR è stato costituito.».

     19. L'articolo 98-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 98 ter. Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto

     1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani o comunitari non armonizzati ed extracomunitari è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICR italiani armonizzati, alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di OICR italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, lettera a-bis).

     2. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.

     3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto devono consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

     4. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11. Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

     5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.».

     20. L'articolo 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 98 quater. Disposizioni di attuazione

     1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:

     a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto, nonchè le modalità e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento;

     a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di OICR italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari, il relativo regime di consegna e di pubblicazione;

     a-ter) il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;

     b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

     c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.

     2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la Consob può consentire, su istanza degli offerenti, l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.».

     21. L'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5, 50-ter, comma 4; 50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

     1. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 dopo le parole: «decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.»;

     b) al comma 6, primo periodo, le parole: «, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione» sono soppresse;

     c) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.»;

     d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Nel caso di società di gestione estera che istituisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.

     6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.».

 

     Art. 3. Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77

     1. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «valore medio ponderato» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato»;

     b) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.»;

     c) al comma 2, primo periodo, la parola: «assoggettati» è sostituita dalle seguenti: «il cui gestore sia soggetto»;

     d) al comma 2, secondo periodo, le parole: «valore medio ponderato» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato»;

     e) al comma 2 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.»;

     f) al comma 3, primo periodo, le parole: «, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione» sono soppresse;

     g) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.»;

     h) al comma 6, primo periodo, le parole: «valore di sottoscrizione o acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto»;

     i) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.»;

     l) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.»;

     m) al comma 8 le parole: «non residenti in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

     1. All'articolo 67, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.».

 

     Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

     1. All'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «o siano rimborsate» sono inserite le seguenti: «o cedute».

 

     Art. 6. Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225

     1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 71 dopo le parole: «introdotto dal comma 63 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77,»;

     b) al comma 72 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche in caso di cessazione del fondo o della SICAV a seguito di fusione transfrontaliera; per le quote o azioni del fondo detenute nell'esercizio di imprese commerciali le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito.»;

     c) al comma 73 dopo le parole: «derivanti dal rimborso» sono inserite le seguenti: «o cessione»;

     d) al comma 75 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio dalle imprese di assicurazioni al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per le quote o azioni, diverse da quelle valutate ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173, possedute dalle imprese alla data del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in bilancio, per l'importo che eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati.»;

     e) al comma 77, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «ovvero quello iscritto nel rendiconto del fondo pensione alla data del 31 dicembre 2010, ove le quote o azioni sono state sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011.».

 

     Art. 7. Disposizioni finali e transitorie

     1. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli offerenti sostituiscono il prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori entro il 30 giugno 2012.