Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 30/12/2015 |
Numero: | 210 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni |
Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa |
Art. 2 bis. Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria |
Art. 2 ter. Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace |
Art. 2 quater. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico |
Art. 3 bis. Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI |
Art. 4. Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa |
Art. 4 bis. Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto |
Art. 4 ter. Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale |
Art. 4 quater. Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico |
Art. 5. Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo |
Art. 5 bis. Proroga del finanziamento del Museo tattile statale «Omero» |
Art. 6. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute |
Art. 7. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti |
Art. 8. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Art. 9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
Art. 10. Proroga di termini in materia economica e finanziaria |
Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali |
Art. 11 bis. Proroga di termini in materia ambientale |
Art. 12. Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica |
Art. 12 bis. Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro |
Art. 12 ter. Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri |
Art. 12 quater. Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 80.3.80 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210. [1]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 30 dicembre 2015, n. 302)
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'art. 1 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
c) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. All'art. 1, comma 5, del
3. All'art. 1 del
a) al comma 2, dopo le parole: «verificatesi nell'anno 2013», sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2014» e le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
3-bis. All'art. 3, commi 1 e 2, del
4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'art. 11 della
4-bis. Il termine di cui all'art. 4, comma 5, del
5. All'art. 1, comma 6-septies, del
6. All'art. 1, comma 4-bis, del
7. All'art. 2, comma 6-quinquies, del
7-bis. Il termine stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province [4].
7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'art. 4 della
7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [6].
7-quinquies. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [7].
8. All'art. 2223, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
9. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del
9-bis. All'art. 1, comma 7, del
9-ter. All'art. 1 della
a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) al comma 82, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»[10].
9-quater. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del
10. All'art. 16-quater, comma 1, quarto periodo, del
10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della
10-ter. All'art. 1 della
«107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017» [13].
10-quater. Al comma 14 dell'art. 14 del
10-quinquies. Le risorse di cui all'art. 74, comma 1, della
10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 5, della
10-septies. All'art. 24, comma 3, lettera b), della
10-octies. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della
Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
1. All'art. 38, comma 1-bis, del
2. All'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al
2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 del
2-ter. All'art. 22, comma 4, della
Art. 2 bis. Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria [22]
1. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'art. 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
2. È prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'art. 16-novies, comma 5, del
Art. 2 ter. Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace [24]
1. All'art. 2, comma 1-bis, quarto periodo, del
Art. 2 quater. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [25]
1. All'art. 2, comma 34, della
2. Per i contratti di solidarietà, di cui all'art. 1 del
3. Al comma 284 dell'art. 1 della
Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico
1. All'art. 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
2. All'art. 1 del
«3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:
a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 euro/MW.;
b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonchè ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del
2-bis. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [28].
2-ter. All'art. 4 del
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del
b) i commi 4 e 5 sono abrogati [29].
2-quater. All'art. 15, comma 2, del
2-quinquies. All'art. 1, comma 194, della
a) dopo le parole: «nell'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 160, lettera b), della
Art. 3 bis. Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI [32]
1. All'art. 31-bis del
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse assegnate con
c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del triennio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis».
Art. 4. Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa
1. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1-bis, del
1-bis. All'art. 7, comma 2, del
1-ter. Il termine di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014 [34].
1-quater. Al comma 4 dell'art. 9 della
2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi previste dall'art. 10-bis, comma 1, del
2-bis. All'art. 11, comma 1, del
3. All'art. 17, comma 4-quater, del
4. I termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del
5. All'art. 41-bis, comma 1, del
6. All'art. 1, comma 3, della
6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del
6-ter. All'art. 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2017»;
b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2017» [39].
6-quater. All'art. 1, comma 379, della
Art. 4 bis. Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto [41]
1. All'art. 3-bis, comma 1, del
a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»;
b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».
Art. 4 ter. Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale [42]
1. All'art. 4, comma 2-bis, del
Art. 4 quater. Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico [43]
1. All'art. 4-bis del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 132, comma 1, del codice di cui al
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
c) al comma 3, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017».
Art. 5. Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo [44]
1. All'art. 3, comma 5, del
1-bis. All'art. 2, comma 5-ter, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonchè l'attività della struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «è assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «500.000»;
b) al secondo periodo, le parole: «Dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2017» [45].
Art. 5 bis. Proroga del finanziamento del Museo tattile statale «Omero» [46]
1. È prorogata per il triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, comma 1, del
Art. 6. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute
1. All'art. 11, comma 3, del
2. All'art. 15, comma 2, quinto periodo, del
3. All'art. 15 del
«16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonchè le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento, fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica» [47].
4. All'art. 2, comma 67-bis, della
4-bis. All'art. 27 del
«7-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi pro capite per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonchè i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015» [49].
Art. 7. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. [All'art. 8, comma 3-bis, del
1-bis. All'art. 10, comma 12-sexiesdecies, del
2. [All'art. 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»] [52].
3. [All'art. 189, comma 5, del codice di cui al
4. [Il termine di cui all'art. 357, comma 27, del regolamento di cui al
4-bis. [All'art. 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»] [55].
5. All'art. 2, comma 3, del
6. All'art. 15, comma 3-quinquies del
7. All'art. 26, comma 1-bis, del
8. All'art. 18, comma 8-quinquies, del
9. All'art. 15, comma 1, del
9-bis. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, del
9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 867, della
10. All'art. 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2016».
11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 10 del
11-bis. Il termine di cui all'art. 5, comma 2-bis, del
11-ter. All'art. 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al
11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato art. 1, comma 866, della
Art. 8. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [63]
1. All'art. 11 del
a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del
b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre 2015» e le parole: «sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31 dicembre 2016» e «sino al 31 dicembre 2016»;
b-bis) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio» [65].
2. All'art. 273 del
«3-bis. Il termine del 1º gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1º gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1º gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nella parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto» [66].
3. All'art. 6, comma 1, lettera p), del
Art. 9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti,».
Art. 10. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'art. 10, comma 2-ter, del
1-bis. All'art. 21, comma 1, del
2. All'art. 3-bis, comma 2, del
2-bis. All'art. 14, comma 11, del
2-ter. L'art. 19, comma 2, primo periodo, del
2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'art. 12 della
2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del regolamento di cui al
2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
3. All'art. 1, comma 141, della
4. All'art. 19, comma 14, del
5. All'art. 6, comma 3, del
6. All'art. 3, comma 1, del
6-bis. Le richieste di cui all'art. 56-bis, comma 2, del
7. All'art. 3, comma 3, del
7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'art. 2 del
7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018, all'art. 8, comma 2, decimo periodo, del
7-quater. All'art. 49-quater del
a) al comma 1:
1) le parole: «l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana»;
2) le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
3) le parole: «del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministratore»;
4) le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;
5) dopo le parole: «pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» sono inserite le seguenti: «, anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie,»;
6) le parole da: «31 dicembre 2012» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 10, del
b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'art. 7 del
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
8. All'art. 8, comma 30, quarto periodo, del
8-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di split payment introdotte dall'art. 1, comma 629, lettera b), della
8-ter. All'art. 6, comma 16, del
8-quater. All'art. 2, comma 1, del
8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, lettera b), della
8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'art. 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno 2017 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo art. 43, tredicesimo comma, per l'anno 2015 [84].
Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. All'art. 11, comma 2, del
2. All'art. 8, comma 7, del
2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del
2-ter. Al comma 14-bis dell'art. 10 del
3. All'art. 5, comma 1, del
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'art. 5, comma 5, del
3-ter. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del
3-quater. Il termine di cui all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del
3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'art. 5, comma 5, del
Art. 11 bis. Proroga di termini in materia ambientale [91]
1. Il termine di cui all'art. 33, comma 10, del
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33 del
3. All'art. 33 del
a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'art. 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'art. 23-bis del
b) il comma 13.1 è abrogato;
c) al comma 13-quater, le parole: «ovvero della società da quest'ultimo costituita» sono soppresse.
Art. 12. Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'art. 4, comma 1, del
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
Art. 12 bis. Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro [92]
1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'art. 2 della
Art. 12 ter. Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri [93]
1. All'art. 4, comma 2, della
2. Le domande di cui al comma 1 dell'art. 4 della
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12 quater. Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti [94]
1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'art. 17 della
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. All'articolo 1 del
a) al comma 2, dopo le parole: "verificatesi nell'anno 2013", sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2014" e le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della
5. All'articolo 1, comma 6-septies, del
6. All' articolo 1, comma 4-bis, del
7. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del
8. All'articolo 2223, comma 2, del
9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del
10. All'articolo 16-quater, comma 1, quarto periodo, del
Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
1. All'articolo 38, comma 1-bis, del
2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al
Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico
1. All'articolo 43, comma 12, del
2. All'articolo 1 del
a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 €/MW.";
b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonchè applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del
Art. 4. Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa
1. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma l-bis, del
2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del
4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del
5. All'articolo 41-bis, comma 1, del
6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
Art. 5. Proroga di termini in materia di distretti turistici
1. All'articolo 3, comma 5, del
Art. 6. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute
1. All'articolo 11, comma 3, del
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del
3. All'articolo 15 del
"16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonchè le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica".
4. All'articolo 2, comma 67-bis, della
Art. 7. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 8, comma 3-bis, del
2. All'articolo 253 del
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016";
b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".
3. All'articolo 189, comma 5, del
4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del
5. All'articolo 2, comma 3, del
6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del
7. All'articolo 26, comma 1-bis, del
8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
9. All'articolo 15, comma 1, del
10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2016".
11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del
Art. 8. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
1. All'articolo 11 del
a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";
b) al comma 9-bis, le parole: " stabilito al 31 dicembre 2015" e le parole: "sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e " sino al 31 dicembre 2016".
2. All'articolo 273 del
"3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto".
3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del
Art. 9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti,».
Art. 10. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 10, comma 2-ter, del
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del
3. All'articolo 1, comma 141, della
4. All'articolo 19, comma 14, del
5. All'articolo 6, comma 3, del
6. All'articolo 3, comma 1, del
7. All'articolo 3, comma 3, del
8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del
Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. All'articolo 11, comma 2, del
2. All'articolo 8, comma 7, del
3. All'articolo 5, comma 1, del
Art. 12. Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] L'originario comma 9 è stato così sostituito dagli attuali commi da 9 a 9 quater per effetto dell'art. dalla L. di conversione.
[9] L'originario comma 9 è stato così sostituito dagli attuali commi da 9 a 9 quater per effetto dell'art. dalla L. di conversione.
[10] L'originario comma 9 è stato così sostituito dagli attuali commi da 9 a 9 quater per effetto dell'art. dalla L. di conversione.
[11] L'originario comma 9 è stato così sostituito dagli attuali commi da 9 a 9 quater per effetto dell'art. dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 del
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dall'art. 10 del
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma inserito dalla L. di conversione.
[35] Comma inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 108 del
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[50] Comma abrogato dall'art. 217 del
[51] Comma inserito dalla L. di conversione.
[52] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 217 del
[53] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 217 del
[54] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 217 del
[55] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 217 del
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Comma inserito dalla L. di conversione.
[58] Comma inserito dalla L. di conversione.
[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[64] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[65] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Comma inserito dalla L. di conversione.
[68] Comma inserito dalla L. di conversione.
[69] Comma inserito dalla L. di conversione.
[70] Comma inserito dalla L. di conversione.
[71] Comma inserito dalla L. di conversione.
[72] Comma inserito dalla L. di conversione.
[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[74] Comma inserito dalla L. di conversione.
[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[76] Comma inserito dalla L. di conversione.
[77] Comma inserito dalla L. di conversione.
[78] Comma inserito dalla L. di conversione.
[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[84] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 8 del
[85] Comma inserito dalla L. di conversione.
[86] Comma inserito dalla L. di conversione.
[87] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[88] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[89] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[90] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[91] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[92] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[93] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[94] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 del