Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 29/10/2001 |
Numero: | 461 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Iniziativa a domanda. |
Art. 3. Avvio d'ufficio. |
Art. 4. Tutela della riservatezza. |
Art. 5. Istruttoria. |
Art. 6. Commissione. |
Art. 7. Incombenze dell'Amministrazione. |
Art. 8. Presentazione diretta di certificazione medica. |
Art. 9. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico. |
Art. 10. Comitato di verifica per le cause di servizio. |
Art. 11. Pareri del Comitato. |
Art. 12. Unicità di accertamento. |
Art. 13. Atti per via telematica. |
Art. 14. Termini e competenza. |
Art. 15. Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità. |
Art. 16. Accelerazione di procedure. |
Art. 17. Trattamenti pensionistici di privilegio. |
Art. 18. Disposizione transitoria. |
Art. 19. Norme finali e di coordinamento. |
Art. 20. Abrogazioni. |
§ 46.3.136 - D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
(G.U. 7 gennaio 2002, n. 5)
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) per "militare" l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento militare;
c) per "Amministrazione" la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;
d) per "Commissione" la Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del
e) per "Comitato" il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10.
Art. 2. Iniziativa a domanda.
1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.
4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al
5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al
Art. 3. Avvio d'ufficio.
1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.
2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
Art. 4. Tutela della riservatezza.
1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, della
2. Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.
3. Possono essere effettuate, in conformità agli articoli 3 e 4 del
4. Resta fermo quanto previsto dalla
Art. 5. Istruttoria.
1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.
2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.
3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.
4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente può comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.
1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.
Art. 7. Incombenze dell'Amministrazione.
1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 198, commi 6 e 8, del codice dell'ordinamento militare, l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 2 [3].
4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.
Art. 8. Presentazione diretta di certificazione medica.
1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della
2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione [5].
4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.
Art. 9. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico.
1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della
2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento militare ed all'articolo 7 [7].
3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.
Art. 10. Comitato di verifica per le cause di servizio.
1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonchè tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due [8].
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze [9].
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166 del
11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell'attività dei Comitati speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.
13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'articolo 4.
Art. 11. Pareri del Comitato.
1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 198, commi 6 e 8, del codice dell'ordinamento militare, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale [10].
Art. 12. Unicità di accertamento.
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
Art. 13. Atti per via telematica.
1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della
2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.
3. E' in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.
4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.
Art. 14. Termini e competenza.
1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.
2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.
Art. 15. Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità.
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento militare [11].
3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.
Art. 16. Accelerazione di procedure.
1. L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento né dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.
Art. 17. Trattamenti pensionistici di privilegio.
1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del
Art. 18. Disposizione transitoria.
1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento [12].
2. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.
Art. 19. Norme finali e di coordinamento.
1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della
5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.
Art. 20. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la
b) il regolamento approvato con
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del
d) gli articoli 39, 40 e 56 del
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del
f) l'articolo 5-bis del
g) il
h) l'articolo 1, comma 121, della
[1] Articolo sostituito dall'art. 1114 del
[2] Comma così modificato dall'art. 9 del
[3] Comma così modificato dall'art. 1114 del
[4] Comma così modificato dall'art. 1114 del
[5] Comma così modificato dall'art. 1114 del
[6] Comma così modificato dall'art. 1114 del
[7] Comma così modificato dall'art. 1114 del
[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[9] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[10] Comma così modificato dall'art. 1114 del
[11] Comma così modificato dall'art. 1114 del
[12] Comma così modificato dall'art. 1114 del