§ 7.2.50 - D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.
Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.2 commercio e fabbricazione
Data:29/10/2010
Numero:222


Sommario
Art. 1.  Riordino dell'organismo
Art. 2.  Compiti
Art. 3.  Autonomia statutaria e organizzativa
Art. 4.  Organi
Art. 5.  Assemblea dei partecipanti
Art. 6.  Consiglio di amministrazione
Art. 7.  Presidente
Art. 8.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 9.  Direttore generale
Art. 10.  Fonti di finanziamento
Art. 11.  Gestione finanziaria e contabile
Art. 12.  Personale
Art. 13.  Vigilanza
Art. 14.  Disposizioni transitorie
Art. 15.  Invarianza finanziaria
Art. 16.  Abrogazioni


§ 7.2.50 - D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222. [1]

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(G.U. 22 dicembre 2010, n. 298)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

     Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Visto l'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

     Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;

     Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;

     Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare l'articolo 2;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

     Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;

     Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

     Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;

     Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

     Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 dicembre 2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Ritenuto di non adeguarsi alla condizione sub c) cui è condizionato il citato parere favorevole della Commissione parlamentare, in quanto è necessario contemperare il mantenimento di una adeguata rappresentatività in seno agli organi dell'ente con l'obbligo di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle condizioni a) e b) del citato parere della Commissione parlamentare ed all'articolo 6 del decreto legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Riordino dell'organismo

     1. In attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è disposto il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

     2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia.

 

     Art. 2. Compiti

     1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti disposizioni normative, nonchè gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

     2. Il Banco svolge altresì attività e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidate mediante convenzione da amministrazioni ed organismi pubblici o privati, con corrispettivo.

     3. Il Banco può stipulare per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.

     4. Mediante convenzione con il Ministero dello sviluppo economico sono regolati i rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura previsti dalle vigenti disposizioni con assunzione dei relativi oneri a carico del Banco.

 

     Art. 3. Autonomia statutaria e organizzativa

     1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco è riconosciuta autonomia statutaria ed organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.

     2. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e della difesa.

     3. Lo Statuto determina:

     a) le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche;

     b) le modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;

     c) l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche.

     4. Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di:

     a) criteri e modalità per la designazione del Direttore generale in relazione a requisiti di professionalità ed onorabilità;

     b) gestione del personale;

     c) definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne;

     d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;

     e) criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. Organi

     1. Sono organi del Banco:

     a) l'Assemblea dei partecipanti;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Per i componenti degli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono previsti compensi; per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea di cui alla predetta lettera a) non sono corrisposti rimborsi di spese, anche di viaggio, da parte del Banco.

     3. Per la ricostituzione degli organi ai sensi dell'articolo 14, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, la spesa complessiva per oneri di funzionamento degli organi del Banco non può essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, ridotta del trenta per cento.

     4. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono determinati secondo i criteri fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.

     5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa vigente, da valutare ai fini dell'approvazione degli atti deliberativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

 

     Art. 5. Assemblea dei partecipanti

     1. E' istituita l'Assemblea dei partecipanti, quale espressione della forma associativa originaria dell'ente, nel rispetto del criterio di rappresentanza di organismi e categorie presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in numero complessivamente non superiore alle 12 unità e nel rispetto delle vigenti proporzioni tra rappresentanze diverse.

     2. L'Assemblea dei partecipanti resta in carica quattro anni e delibera sulle seguenti materie:

     a) adozione dello Statuto e sue modificazioni;

     b) linee programmatorie generali delle attività;

     c) articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del Consiglio di amministrazione;

     d) promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati;

     e) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione;

     f) questioni attribuite espressamente dallo Statuto.

 

     Art. 6. Consiglio di amministrazione

     1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

     2. Il Consiglio di amministrazione, che resta in carica quattro anni, è costituito da cinque componenti, di cui uno per la categoria dei fabbricanti di armi, uno per la categoria dei fabbricanti di munizioni uno in rappresentanza rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

     3. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a:

     a) individuazione degli obiettivi programmatici delle attività del Banco;

     b) verifica dell'attuazione dei programmi;

     c) atti organizzativi interni;

     d) piano triennale, piano annuale di attività e loro aggiornamenti;

     e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relative relazioni.

     4. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco. Con lo stesso decreto, per l'amministrazione del Banco è nominato, per un periodo non superiore ad un anno, un Commissario straordinario cui viene corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 7. Presidente

     1. Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, è nominato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica quattro anni.

     2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Banco e convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso.

 

     Art. 8. Collegio dei revisori dei conti

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

     2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri di cui uno designato dall'Assemblea dei partecipanti, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico ed uno che presiede il Collegio, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.

 

     Art. 9. Direttore generale

     1. Il Direttore generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione, con rapporto di lavoro regolato secondo la vigente disciplina contrattuale di riferimento.

     2. Il Direttore generale è l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il Direttore generale propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore.

     3. Il Direttore generale è responsabile della gestione del Banco; egli assicura la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti di istituto.

     4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.

 

     Art. 10. Fonti di finanziamento

     1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso:

     a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

     b) corrispettivi per prestazioni di servizi;

     c) rendite del patrimonio;

     d) donazioni, lasciti e liberalità, previa accettazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;

     e) eventuali altre entrate.

     2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del Consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota delle spese generali ad esse imputabili.

 

     Art. 11. Gestione finanziaria e contabile

     1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.

     2. L'esercizio finanziario ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

     Art. 12. Personale

     1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonchè dai contratti collettivi di lavoro.

     2. E' fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco ed, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.

 

     Art. 13. Vigilanza

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico i seguenti atti deliberativi:

     a) i regolamenti interni di natura amministrativa;

     b) i bilanci e i piani deliberati dal Consiglio di amministrazione;

     c) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

     d) la partecipazione ad organismi societari;

     e) l'istituzione di sezioni locali del Banco;

     f) i compensi degli organi, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 4.

     2. I regolamenti interni che rivestono natura tecnica sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa; il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito in ordine a quanto previsto dalla lettera f) del comma 1.

     3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, nonchè quanto previsto dall'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalle vigenti disposizioni contabili sui controlli dei bilanci degli enti pubblici, le restanti deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 divengono esecutive se, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

     4. Il Ministero dello sviluppo economico può sospendere i termini di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo di pari durata.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie

     1. Gli organi del Banco sono ricostituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento [2].

     2. Il nuovo statuto del Banco è deliberato dall'Assemblea dei partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento [3].

     3. In caso di mancata ricostituzione degli organi o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1 e 2, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.

     4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

     5. La composizione dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio di amministrazione, in sede di prima attuazione del presente regolamento, è definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     6. Fermi restando i compiti di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto con riguardo in particolare agli effetti su di essi del processo di riordino e contenimento delle spese.

 

     Art. 15. Invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 16. Abrogazioni

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 8, 9, 12, 15 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;

     b) l'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

     c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

     d) l'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2010  Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 19

 

 


[1] Abrogato dall'art. 1, comma 174, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.