Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 26/05/2011 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello [...] |
§ 14.4.189 - L. 26 maggio 2011, n. 75.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
(G.U. 27 maggio 2011, n. 122)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2011, N. 34
All'articolo 2, al comma 2, nel secondo periodo, le parole: «per la relativa presa d'atto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'approvazione».
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari). - 1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
2. L'articolo 7 del
3. Alla
a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare" ed è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";
c) all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";
d) all'articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento" sono sostituite dalle seguenti: "la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento";
e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) è abrogata;
f) all'articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: "gli oneri relativi ai" e le parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere";
g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) è abrogata;
h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
"o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte";
i) all'articolo 25, comma 2, la lettera q) è abrogata;
l) all'articolo 25, i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) l'articolo 26 è abrogato;
n) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,'', le parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia" e le parole: "costruzione, l'esercizio e la";
o) all'articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e";
p) all'articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,'';
q) all'articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonchè delle infrastrutture pertinenziali,'';
r) all'articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni", le parole: "da parte dei medesimi soggetti", le parole: "di cui alle autorizzazioni" e la parola: "medesime";
s) all'articolo 29, comma 5, la lettera h) è abrogata;
t) all'articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: "all'esercizio o".
4. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del codice del processo amministrativo, di cui al
5. Al
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.'';
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla
a) 'Agenzia': l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della
b) 'Conferenza unificata': la Conferenza prevista all'articolo 8 del
c) 'AIEA': l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) 'AEN-OCSE': l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
e) 'Deposito nazionale': il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.'';
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Documento programmatico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.'';
d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati;
e) all'articolo 26, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "La Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonchè della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:'';
f) all'articolo 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed'' e le parole: ", calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo";
g) all'articolo 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
h) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonchè un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.'';
i) all'articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: ", comma 2'';
l) all'articolo 27, comma 10, sono soppresse le parole: "Si applica quanto previsto dall'articolo 12.'';
m) l'articolo 29 è abrogato;
n) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma è destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.'';
o) all'articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati;
p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati;
q) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 8 e 9 del
b) articolo 1, comma 100, della
r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,'' e le parole: "e campagne informative al pubblico".
6. Nel
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali».
All'articolo 7, al comma 1, capoverso 8-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «del Paese», sono aggiunte le seguenti: «, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività»;
al secondo periodo, le parole: «che precede» sono sostituite dalle seguenti: «di società di interesse nazionale»;
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il decreto è trasmesso alle Camere».
Nel titolo, le parole: «moratoria nucleare» sono sostituite dalle seguenti: «abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari».