Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 31/03/2011 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura |
Art. 2. Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei |
Art. 3. Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione |
Art. 4. Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico |
Art. 5. Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari |
Art. 6. Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo |
Art. 7. Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 14.4.187 - D.L. 31 marzo 2011, n. 34. [1]
Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo [2].
(G.U. 31 marzo 2011, n. 74)
Art. 1. Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura
1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'art. 1, comma 13, quarto periodo, della
3. All'art. 2 del
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonchè dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei
1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'art. 61 della
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al
8. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del
Art. 3. Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione
1. Il comma 12 dell'art. 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile».
Art. 4. Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 8-novies del
Art. 5. Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari [7]
1. [Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare] [8].
2. L'art. 7 del
3. Alla
a) all'art. 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: «della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,» ed è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'art. 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: «, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali»;
c) all'art. 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: «che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare»;
d) all'art. 25, comma 2, lettera g), le parole: «la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento» sono sostituite dalle seguenti: «la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento»;
e) all'art. 25, comma 2, la lettera i) è abrogata;
f) all'art. 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: «gli oneri relativi ai» e le parole: «a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere»;
g) all'art. 25, comma 2, la lettera n) è abrogata;
h) all'art. 25, comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte»;
i) all'art. 25, comma 2, la lettera q) è abrogata;
l) all'art. 25, i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) l'art. 26 è abrogato;
n) all'art. 29, comma 1, sono soppresse le parole: «gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,», le parole: «sia da impianti di produzione di elettricità sia» e le parole: «costruzione, l'esercizio e la»;
o) all'art. 29, comma 4, sono soppresse le parole: «nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e»;
p) all'art. 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: «sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,»;
q) all'art. 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonchè delle infrastrutture pertinenziali,»;
r) all'art. 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: «, diffidare i titolari delle autorizzazioni», le parole: «da parte dei medesimi soggetti», le parole: «di cui alle autorizzazioni» e la parola: «medesime»;
s) all'art. 29, comma 5, la lettera h) è abrogata;
t) all'art. 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: «all'esercizio o».
4. All'art. 133, comma 1, lettera o), del codice del processo amministrativo, di cui al
5. Al
a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.»;
b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla
a) "Agenzia": l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della
b) "Conferenza unificata": la Conferenza prevista all'art. 8 del
c) "AIEA": l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) "AEN-OCSE": l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
e) "Deposito nazionale": il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.»;
c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Documento programmatico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.»;
d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati;
e) all'art. 26, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «La Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonchè della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'art. 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:»;
f) all'art. 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed» e le parole: «, calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo»;
g) all'art. 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: «, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti»;
h) all'art. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonchè un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.»;
i) all'art. 27, comma 4, sono soppresse le parole: «, comma 2»;
l) all'art. 27, comma 10, sono soppresse le parole: «Si applica quanto previsto dall'art. 12.»;
m) l'art. 29 è abrogato;
n) all'art. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma è destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.»;
o) all'art. 30, i commi 2 e 3 sono abrogati;
p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati;
q) l'art. 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 8 e 9 del
b) art. 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.»;
r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole: «della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,» e le parole: «e campagne informative al pubblico».
6. Nel
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3 del
8. [Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali] [9].
Art. 6. Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'art. 9 del
Art. 7. Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)
1. Dopo il comma 8 dell'art. 5 del
«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Ai fini della qualificazione di società di interesse nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto è trasmesso alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8» [10].
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favore della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della
3. All'articolo 2 del
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonchè dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei
1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del
Art. 3. Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione
1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».
Art. 4. Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del
Art. 5. Sospensione dell'efficacia di disposizioni del
1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione dell'efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.
Art. 6. Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del
Art. 7. Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del
«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Ai fini della qualificazione che precede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8.».
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dall'art. 24 della
[5] Comma già modificato dall'art. 40 del
[6] Comma così modificato dall'art. 25 del
[7] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[8] Comma abrogato dall'art. 1 del
[9] Comma abrogato dall'art. 1 del
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.