Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.4 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 08/08/1991 |
Numero: | 267 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 [...] |
Art. 2. 1. A decorrere dall'anno 1994, per l'attuazione del piano nazionale di cui all'articolo 1 e della legge 28 agosto 1989, n. 302, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della [...] |
Art. 3. 1. Al fine di agevolare la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, è concesso, per l'anno 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'articolo 4 della [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 10.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello [...] |
§ 16.4.20 - L. 8 agosto 1991, n. 267.
Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.
(G.U. 23 agosto 1991, n. 197).
TITOLO I
ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO
1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della
2. Per l'attuazione della
3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991- 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca".
4. All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991- 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1991, mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. A decorrere dall'anno 1994, per l'attuazione del piano nazionale di cui all'articolo 1 e della
TITOLO II
RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE
1. Al fine di agevolare la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, è concesso, per l'anno 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'articolo 4 della
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto delle esche connesse all'uso del palangaro.
3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono avvalersi delle agevolazioni previste dal piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1 della
4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le associazioni professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 10.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.