Settore: | Normativa europea |
Materia: | 18. diritto di stabilimento |
Capitolo: | 18.1 questioni generali |
Data: | 13/07/2009 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente direttiva si applica agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti sul territorio degli Stati membri |
Art. 2. 1. Ai fini della presente direttiva si intende per |
Art. 3. Non sono assoggettati alla presente direttiva |
Art. 4. Per l’applicazione della presente direttiva un OICVM si considera stabilito nel suo Stato membro di origine |
Art. 5. 1. Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato conformemente alla presente direttiv |
Art. 6. 1. L’accesso all’attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. L’autorizzazione [...] |
Art. 7. 1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se la stessa non soddisfa i seguenti [...] |
Art. 8. 1. Le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l’autorizzazione per accedere all’attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell’identità degli azionisti o dei soci, [...] |
Art. 9. 1. Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2004/39/CE |
Art. 10. 1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui all’articolo 6 e [...] |
Art. 11. 1. Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni degli articoli 10, 10 bis e 10 ter della direttiva 2004/39/CE |
Art. 12. 1. Ogni Stato membro redige le norme prudenziali che le società di gestione autorizzate in quello Stato membro, per quanto concerne l’attività di gestione degli OICVM autorizzati ai sensi della [...] |
Art. 13. 1. Se la legislazione dello Stato membro di origine della società di gestione consente alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, [...] |
Art. 14. 1. Ciascuno Stato membro redige le regole di condotta che le società di gestione in esso autorizzate devono osservare in ogni momento. Tali norme devono attuare almeno i principi di cui al presente [...] |
Art. 15. Le società di gestione o, se del caso, le società d’investimento adottano le misure necessarie ai sensi dell’articolo 92 e definiscono procedure e meccanismi appropriati intesi a garantire un [...] |
Art. 16. 1. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate dal proprio Stato membro di origine possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto [...] |
Art. 17. 1. Oltre alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7, una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, al fine di esercitare le attività per cui è [...] |
Art. 18. 1. Ogni società di gestione che intenda esercitare per la prima volta le attività per le quali è stata autorizzata nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi [...] |
Art. 19. 1. Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di [...] |
Art. 20. 1. Fatto salvo l’articolo 5, una società di gestione che faccia richiesta di gestire un OICVM stabilito in un altro Stato membro fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di origine [...] |
Art. 21. 1. Uno Stato membro ospitante della società di gestione può esigere, a fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale nel suo territorio presentino periodicamente alle [...] |
Art. 22. 1. Il patrimonio del fondo comune d’investimento è affidato alla custodia di un depositario |
Art. 23. 1. Il depositario ha la propria sede legale o è stabilito nello Stato membro di origine dell’OICVM |
Art. 24. Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine dell’OICVM, nei confronti della società di gestione e dei detentori di quote, di ogni pregiudizio da essi [...] |
Art. 25. 1. Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società |
Art. 26. La legge o il regolamento del fondo definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in [...] |
Art. 27. L’accesso all’attività di una società di investimento è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento |
Art. 28. La società di investimento non può svolgere attività diverse da quelle previste all’articolo 1, paragrafo 2 |
Art. 29. 1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento non autorizzano una [...] |
Art. 30. Gli articoli 13 e 14 si applicano, in quanto compatibili, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva |
Art. 31. Lo Stato membro di origine della società di investimento redige le norme prudenziali che le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente [...] |
Art. 32. 1. Il patrimonio di una società d’investimento è affidato alla custodia di un depositario |
Art. 33. 1. Il depositario ha la propria sede legale o è stabilito nel medesimo Stato membro della società di investimento |
Art. 34. Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine della società di investimento, nei confronti della società di investimento stessa e dei detentori di quote, [...] |
Art. 35. 1. Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società |
Art. 36. La legge o l’atto costitutivo delle società di investimento definiscono le condizioni di sostituzione del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di [...] |
Art. 37. Ai fini del presente capo, un OICVM include i relativi comparti |
Art. 38. 1. Fatte salve le condizioni di cui al presente capo e indipendentemente dal modo in cui gli OICVM sono costituiti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri consentono fusioni [...] |
Art. 39. 1. Le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione |
Art. 40. 1. Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente redigano un progetto comune di fusione |
Art. 41. Gli Stati membri impongono che i depositari degli OICVM oggetto di fusione e degli OICVM riceventi verifichino la conformità degli elementi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), [...] |
Art. 42. 1. Le disposizioni vigenti nello Stato membro d’origine dell’OICVM oggetto di fusione affidano a un depositario o a un revisore dei conti indipendente, abilitato conformemente alla direttiva [...] |
Art. 43. 1. Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente forniscano informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione ai rispettivi detentori di proprie quote in modo [...] |
Art. 44. Quando il diritto nazionale degli Stati membri richiede l’approvazione delle fusioni tra OICVM da parte dei detentori di quote, gli Stati membri assicurano che l’approvazione non richieda più del 75 [...] |
Art. 45. 1. Le leggi degli Stati membri prescrivono che i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente abbiano il diritto di chiedere, senza altre spese se non quelle [...] |
Art. 46. A eccezione dei casi in cui gli OICVM non abbiano designato una società di gestione, gli Stati membri assicurano che ogni spesa legale, di consulenza o amministrativa legata alla preparazione e al [...] |
Art. 47. 1. Per le fusioni nazionali, le leggi degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha effetto nonché la data per il calcolo del rapporto di scambio delle quote dell’OICVM oggetto di [...] |
Art. 48. 1. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze |
Art. 49. Se gli OICVM comprendono più comparti, ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, ogni comparto d’investimento è considerato alla stregua di un OICVM separato |
Art. 50. 1. Gli investimenti di un OICVM devono comprendere uno o più dei seguenti beni |
Art. 50 bis. Per assicurare l’uniformità tran-settoriale ed eliminare i disallineamenti tra gli interessi delle imprese che «confezionano» prestiti in titoli negoziabili e in altri strumenti finanziari (cedenti) [...] |
Art. 51. 1. Le società di gestione o di investimento utilizzano procedure di gestione del rischio che consentano loro di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di [...] |
Art. 52. 1. Un OICVM investe non più |
Art. 53. 1. Fermi restando i limiti previsti dall’articolo 56, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall’articolo 52 fino a un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni o obbligazioni di [...] |
Art. 54. 1. In deroga dell’articolo 52, gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari e [...] |
Art. 55. 1. Un OICVM può acquistare quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 10 % del proprio patrimonio sia [...] |
Art. 56. 1. Una società di investimento o una società di gestione che agisca, per l’insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nell’ambito di applicazione della presente [...] |
Art. 57. 1. Gli OICVM non sono tenuti a osservare i limiti stabiliti nel presente capo qualora esercitino il diritto di sottoscrizione pertinente a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che [...] |
Art. 58. 1. Un OICVM feeder è un OICVM o un suo comparto di investimento che, in deroga all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 50, 52, e 55 e all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), ha [...] |
Art. 59. 1. Gli Stati membri assicurano che l’investimento di un OICVM feeder in un determinato OICVM master che superi il limite per gli investimenti in altri OICVM previsti dall’articolo 55, paragrafo 1, [...] |
Art. 60. 1. Gli Stati membri dispongono che l’OICVM master fornisca all’OICVM feeder tutti i documenti e le informazioni necessarie a quest’ultimo per rispettare gli obblighi fissati dalla presente direttiva. [...] |
Art. 61. 1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder abbiano depositari diversi, detti depositari concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a [...] |
Art. 62. 1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder abbiano revisori diversi, detti revisori concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a [...] |
Art. 63. 1. Gli Stati membri prescrivono che, oltre alle informazioni di cui allo schema A dell’allegato I, il prospetto dell’OICVM feeder contenga le seguenti informazioni |
Art. 64. 1. Gli Stati membri prescrivono che l’OICVM feeder già in attività come OICVM, o anche come OICVM feeder di un altro OICVM master, comunichi ai suoi detentori di quote le seguenti informazioni |
Art. 65. 1. L’OICVM feeder controlla efficacemente l’attività dell’OICVM master. A tale scopo, l’OICVM feeder può basarsi su informazioni e documenti ricevuti dall’OICVM master o, laddove applicabile, dalla [...] |
Art. 66. 1. L’OICVM master informa immediatamente le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell’identità di ogni OICVM feeder che investe in sue quote. Qualora l’OICVM master e l’OICVM [...] |
Art. 67. 1. Se l’OICVM master e l’OICVM feeder sono stabiliti nello stesso Stato membro, le autorità competenti informano immediatamente l’OICVM feeder di ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata [...] |
Art. 68. 1. La società di gestione, per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e la società di investimento pubblicano quanto segue |
Art. 69. 1. Il prospetto contiene le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio informato sull’investimento che è loro proposto e in particolare sui relativi rischi |
Art. 70. 1. Il prospetto precisa le categorie di beni nelle quali un OICVM è autorizzato a investire. Esso indica se operazioni in strumenti finanziari derivati sono autorizzate, nel qual caso precisa in modo [...] |
Art. 71. 1. Il regolamento del fondo o l’atto costitutivo della società di investimento formano parte integrante del prospetto, al quale sono allegati |
Art. 72. Gli elementi essenziali del prospetto sono tenuti aggiornati |
Art. 73. I dati contabili contenuti nelle relazioni annuali sono controllati da una o più persone abilitate, per legge, alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE. La relazione di [...] |
Art. 74. L’OICVM trasmette il prospetto e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM. L’OICVM fornisce su richiesta tale [...] |
Art. 75. 1. Il prospetto, l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicate sono fornite gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta |
Art. 76. L’OICVM rende pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e [...] |
Art. 77. Tutte le comunicazioni di marketing agli investitori sono chiaramente identificabili come tali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. In particolare, le comunicazioni di marketing contenenti [...] |
Art. 78. 1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave [...] |
Art. 79. 1. Le informazioni chiave per gli investitori costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono conformi alle corrispondenti parti del prospetto |
Art. 80. 1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, le società di gestione che vendono OICVM agli investitori direttamente o tramite una [...] |
Art. 81. 1. Gli Stati membri consentono alle società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, alle società di gestione di fornire le informazioni chiave per gli investitori su supporto [...] |
Art. 82. 1. Gli OICVM inviano le relative informazioni chiave per gli investitori e le successive modifiche alle autorità competenti del loro Stato membro di origine |
Art. 83. 1. Non possono contrarre prestiti |
Art. 84. 1. Un OICVM riacquista o rimborsa le proprie quote a richiesta del detentore di quote |
Art. 85. Le regole per la valutazione del patrimonio e per il calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un OICVM sono indicate nel diritto nazionale [...] |
Art. 86. La distribuzione o il reinvestimento dei rendimenti di un OICVM sono effettuati conformemente alla legge e al regolamento del fondo o all’atto costitutivo della società di investimento |
Art. 87. Le quote di un OICVM vengono emesse solo previo versamento nel patrimonio dell’OICVM, nei termini d’uso, di un importo equivalente al prezzo di emissione netto. Tale disposizione non osta alla [...] |
Art. 88. 1. Fatta salva l’applicazione degli articoli 50 e 51, non possono concedere prestiti o agire in qualità di garanti per conto terzi |
Art. 89. Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettere e), g) e, h) |
Art. 90. Il diritto dello Stato membro d’origine dell’OICVM o il regolamento del fondo indicano le remunerazioni e le spese che la società di gestione è autorizzata a imputare al fondo, nonché le modalità di [...] |
Art. 91. 1. Gli Stati membri ospitanti degli OICVM assicurano che gli OICVM possano commercializzare le proprie quote nel loro territorio previa notifica ai sensi dell’articolo 93 |
Art. 92. L’OICVM prende le misure necessarie, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro in cui le proprie quote sono commercializzate, affinché in detto [...] |
Art. 93. 1. Un OICVM che intenda commercializzare le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d’origine trasmette preventivamente una lettera di notifica alle autorità competenti [...] |
Art. 94. 1. Se commercializza le proprie quote in uno Stato membro ospitante, l’OICVM fornisce agli investitori nel territorio di detto Stato membro tutte le informazioni e i documenti che è tenuto a fornire [...] |
Art. 95. 1. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano |
Art. 96. Per l’esercizio delle loro attività gli OICVM possono utilizzare, in uno Stato membro ospitante, lo stesso riferimento alla loro forma giuridica indicata nella loro denominazione (come «società [...] |
Art. 97. 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l’AESFEM e la Commissione precisando l’eventuale [...] |
Art. 98. 1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. I poteri sono esercitati |
Art. 99. 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure [...] |
Art. 100. 1. Gli Stati membri assicurano l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di compensazione per la risoluzione extragiudiziale di controversie instaurate dai consumatori relative [...] |
Art. 101. 1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’esercizio dei compiti loro assegnati dalla presente direttiva o dei poteri loro [...] |
Art. 102. 1. Gli Stati membri impongono l’obbligo del segreto d’ufficio a carico di tutti coloro che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché a carico dei revisori o degli esperti [...] |
Art. 103. 1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 102, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra un’autorità competente e |
Art. 104. 1. Le disposizioni degli articoli 102 e 103 non ostano a che un’autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, le [...] |
Art. 105. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione [...] |
Art. 106. 1. Gli Stati membri prevedono almeno che qualsiasi soggetto abilitato ai sensi della direttiva 2006/43/CE, che esercita presso un OICVM o un’impresa che concorre alla sua attività la revisione legale [...] |
Art. 107. 1. Le autorità competenti motivano per iscritto qualsiasi decisione di rifiuto di autorizzazione e qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure generali adottate in esecuzione [...] |
Art. 108. 1. Solo le autorità dello Stato membro di origine dell’OICVM sono autorizzate a prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e [...] |
Art. 109. 1. Qualora una società di gestione operi in uno o più Stati membri ospitanti, in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursali ivi costituite, le autorità competenti di tutti gli Stati [...] |
Art. 110. 1. Gli Stati membri ospitanti della società di gestione provvedono affinché, nei casi in cui una società di gestione autorizzata in un altro Stato membro eserciti nel loro territorio la sua attività [...] |
Art. 111. La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori |
Art. 112. 1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione |
Art. 112 bis. Revoca della delega |
Art. 112 ter. Obiezione agli atti delegati |
Art. 113. 1. Per uso esclusivo degli OICVM danesi, i «pantebreve» emessi in Danimarca sono assimilati ai valori mobiliari di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera b) |
Art. 114. 1. Le imprese di investimento, quali definite al punto 1 dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, che sono autorizzate a prestare unicamente i servizi di cui alla sezione A, punti 4) [...] |
Art. 115. Entro il 1 luglio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva |
Art. 116. 1. Gli Stati membri adottato e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, [...] |
Art. 117. La direttiva 85/611/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell’allegato III, parte A, è abrogata con effetto dal 1 luglio 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di [...] |
Art. 118. 1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Art. 119. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 18.1.15 - Direttiva 13 luglio 2009, n. 65. [1]
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302)
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d’investimento collettivo appare pertanto opportuno, per ravvicinare le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, garantendo nel contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori di quote. Un simile coordinamento agevola l’abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote di OICVM nella Comunità.
(4) In merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l’attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri, nonché le informazioni che sono tenuti a pubblicare.
(5) È opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli Stati membri agli OICVM di tipo diverso da quello "chiuso" che offrono la vendita delle proprie quote al pubblico della Comunità. È auspicabile che agli OICVM sia consentito, come parte del loro obiettivo di investimento, investire in strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari, purché sufficientemente liquidi. Gli strumenti finanziari che sono ammessi a comporre il portafoglio delle attività degli OICVM dovrebbero essere elencati nella presente direttiva. La selezione degli investimenti di un portafoglio sulla base di un indice è una tecnica di gestione.
(6) Nei casi in cui una disposizione della presente direttiva impone all’OICVM di adottare misure, tale disposizione dovrebbe applicarsi alla società di gestione se l’OICVM è costituito come fondo comune d’investimento gestito da una società di gestione e se il fondo comune non può agire autonomamente in quanto non ha personalità giuridica.
(7) Le quote di OICVM sono considerate strumenti finanziari ai sensi della
(8) Un’autorizzazione concessa alle società di gestione dallo Stato membro di origine dovrebbe garantire la loro solvibilità e la tutela degli investitori al fine di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. L’impostazione adottata nella presente direttiva mira ad assicurare l’armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per assicurare il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, rendendo possibile il rilascio di un’unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l’applicazione del principio di vigilanza da parte dello Stato membro di origine.
(9) Affinché la società di gestione possa assolvere gli obblighi derivanti dalle sue attività e così assicurare la propria stabilità sono obbligatori un capitale iniziale e fondi propri aggiuntivi. Per tener conto degli sviluppi, specie quelli relativi ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo nella Comunità e in altre sedi internazionali si dovrebbero riesaminare tali prescrizioni, compreso l’uso delle garanzie.
(10) Allo scopo di tutelare gli investitori, è necessario garantire un sistema di monitoraggio interno di ogni società di gestione, in particolare attraverso un sistema di gestione affidato a due persone e adeguati meccanismi di controllo interno.
(11) In virtù del principio della vigilanza dello Stato membro di origine, le società di gestione autorizzate nel proprio Stato membro di origine dovrebbero poter fornire i servizi oggetto della loro autorizzazione in tutta la Comunità, mediante lo stabilimento di succursali o in applicazione del principio della libera prestazione di servizi.
(12) Per quanto riguarda la gestione collettiva di portafogli (gestione di fondi comuni di investimento o di società di investimento), una società di gestione autorizzata nello Stato membro di origine dovrebbe poter esercitare negli altri Stati membri le seguenti attività, fermo restando il capo XI: commercializzare, mediante lo stabilimento di una succursale, quote dei fondi comuni di investimento armonizzati gestiti da tale società nello Stato membro di origine; commercializzare, mediante lo stabilimento di una succursale, azioni delle società di investimento armonizzate gestite da detta società; commercializzare le quote dei fondi comuni di investimento armonizzati o le quote delle società di investimento armonizzate gestite da altre società di gestione; svolgere tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell’attività di gestione di un portafoglio collettivo; gestire il patrimonio di società di investimento costituite in Stati membri diversi da quello di origine; esercitare, sulla base di mandati, per conto di società di gestione costituite in Stati membri diversi dal proprio Stato membro di origine, le funzioni insite nell’attività di gestione di un portafoglio collettivo. Quando una società di gestione commercializza le quote dei propri fondi comuni di investimento armonizzati o le quote delle proprie società di investimento armonizzate in Stati membri ospitanti, senza lo stabilimento di una succursale, dovrebbe essere soggetta unicamente alle norme relative alla commercializzazione transfrontaliera.
(13) Per quanto riguarda l’ambito di attività delle società di gestione al fine di tener conto del diritto nazionale e consentire alle società in questione di realizzare significative economie di scala, è auspicabile consentire alle stesse anche di esercitare l’attività di gestione di portafogli di investimenti di singoli clienti (gestione individuale di portafogli), compresa la gestione di fondi pensione nonché determinate attività accessorie all’attività principale senza pregiudicare la stabilità di tali società. Dovrebbero tuttavia essere stabilite norme specifiche che impediscano il sorgere di conflitti di interesse quando le società di gestione sono autorizzate a esercitare l’attività di gestione sia collettiva che individuale di portafogli.
(14) L’attività di gestione individuale di portafogli di investimenti è un servizio di investimento disciplinato dalla
(15) In generale, uno Stato membro di origine dovrebbe, in linea generale, poter emanare norme più rigorose di quelle stabilite nella presente direttiva, in particolare in materia di condizioni di autorizzazione, di requisiti prudenziali e di esigenze in materia di relazioni e prospetti.
(16) È auspicabile stabilire le norme che definiscano le pre-condizioni alle quali una società di gestione possa delegare a terzi, sulla base di un mandato, compiti e funzioni specifici allo scopo di accrescere l’efficienza della propria attività. Ai fini di garantire la corretta applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, gli Stati membri che consentono una simile delega dovrebbero assicurare che le società di gestione da essi autorizzate non deleghino la totalità delle loro funzioni a uno o più terzi, in modo da diventare società fantasma, e che l’esistenza dei mandati non impedisca una efficace vigilanza della società di gestione. Tuttavia, il fatto che una società di gestione abbia delegato le proprie funzioni non dovrebbe pregiudicare la responsabilità della società stessa e del depositario nei confronti dei detentori delle quote e delle autorità competenti.
(17) Al fine di garantire parità di condizioni e una vigilanza adeguata nel lungo periodo, dovrebbe essere possibile per la Commissione esaminare la possibilità di armonizzare le modalità di delega a livello comunitario.
(18) Il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine esige che le autorità competenti revochino o rifiutino di rilasciare l’autorizzazione qualora elementi determinanti, come il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che una società di gestione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle proprie attività. Ai fini della presente direttiva, una società di gestione dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede legale. Secondo il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, solo le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione dovrebbero essere considerate competenti a vigilare sull’organizzazione della società di gestione, incluse tutte le procedure e le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione di cui all’allegato II, che dovrebbero essere soggette alla legislazione dello Stato membro di origine.
(19) Qualora l’OICVM sia gestito da una società di gestione autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM, detta società di gestione dovrebbe adottare e stabilire procedure e meccanismi adeguati per trattare i reclami degli investitori, ad esempio mediante opportune disposizioni sulle modalità di distribuzione o mediante l’indicazione di un recapito nello Stato membro di origine dell’OICVM, che non dovrebbe necessariamente essere il recapito della società di gestione stessa. Tale società di gestione dovrebbe altresì stabilire procedure e meccanismi adeguati per fornire informazioni su richiesta del pubblico o delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, ad esempio designando una persona di contatto tra i dipendenti della società di gestione che tratti le richieste di informazioni. Tuttavia, la legislazione dello Stato membro d’origine dell’OICVM non dovrebbe imporre alla società di gestione di avere un rappresentante locale in tale Stato membro per adempiere a tali obblighi.
(20) Le autorità competenti che autorizzano l’OICVM dovrebbero tenere conto del regolamento del fondo comune d’investimento o dell’atto costitutivo della società d’investimento, della scelta del depositario e della capacità della società di gestione di gestire l’OICVM. Quando la società di gestione è stabilita in un altro Stato membro, le autorità competenti dovrebbero potersi basare su un attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e concernente il tipo di OICVM che la società di gestione è autorizzata a gestire. L’autorizzazione di un OICVM non dovrebbe essere subordinata a requisiti patrimoniali supplementari a livello della società di gestione, né all’ubicazione della sede sociale della società di gestione o di sue attività nello Stato membro di origine dell’OICVM.
(21) Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM dovrebbero essere competenti per la vigilanza del rispetto delle norme concernenti la costituzione e il funzionamento dell’OICVM, che dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione dello Stato membro di origine dell’OICVM. A tal fine, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM dovrebbero essere in grado di ottenere informazioni direttamente dalla società di gestione. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono richiedere alle società di gestione di fornire informazioni su transazioni relative agli investimenti degli OICVM autorizzati in tale Stato membro, comprese le informazioni contenute nei libri contabili e nei registri di tali transazioni nonché nei conti dei fondi. Per regolarizzare eventuali violazioni delle norme di loro competenza, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti della società di gestione dovrebbero poter contare sulla collaborazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e, se necessario, dovrebbero poter prendere misure direttamente nei confronti di quest’ultima.
(22) Dovrebbe essere possibile, per lo Stato membro di origine dell’OICVM, prevedere norme concernenti il contenuto del registro dei detentori delle quote dell’OICVM. L’organizzazione relativa alla tenuta e all’ubicazione di tale registro dovrebbe rientrare tuttavia tra le modalità organizzative della società di gestione.
(23) È necessario fornire allo Stato membro di origine dell’OICVM tutti gli strumenti per regolarizzare eventuali violazioni del regolamento dell’OICVM. A tal fine, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM dovrebbero essere in grado di adottare misure preventive e di irrogare sanzioni a carico della società di gestione. In ultima istanza, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM dovrebbero avere la possibilità di esigere che la società di gestione cessi di gestire l’OICVM. In tal caso gli Stati membri dovrebbero prevedere le disposizioni necessarie per una gestione o liquidazione regolari dell’OICVM.
(24) Per prevenire arbitraggi tra sistemi di vigilanza e promuovere la fiducia nell’efficienza della vigilanza esercitata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, l’autorizzazione dovrebbe essere rifiutata nel caso in cui sia vietata a un OICVM la commercializzazione delle relative quote nel suo Stato membro di origine. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’OICVM dovrebbe essere libero di scegliere lo Stato membro o gli Stati membri in cui le sue quote devono essere commercializzate a norma della presente direttiva.
(25) Per salvaguardare gli interessi degli azionisti e garantire la parità di condizioni sul mercato per gli organismi di investimento collettivo armonizzati, le società di investimento devono disporre di un capitale iniziale. Tuttavia, le società di investimento che hanno designato una società di gestione saranno coperte attraverso i fondi propri aggiuntivi di quest’ultima.
(26) Le regole di condotta commerciale e le norme in materia di delega delle funzioni, quando tale delega da parte di una società di gestione sia autorizzata ai sensi della normativa del proprio Stato membro di origine, dovrebbero applicarsi, per quanto compatibili, alle società di investimento autorizzate sia direttamente, qualora esse non abbiano designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, sia indirettamente, qualora esse abbiano designato una tale società di gestione.
(27) Per quanto necessarie, le fusioni tra OICVM incontrano molte difficoltà legali e amministrative nella Comunità. Per migliorare il funzionamento del mercato interno, è pertanto necessario stabilire disposizioni comunitarie che agevolino le fusioni tra OICVM (e relativi comparti di investimento). Sebbene alcuni Stati membri possano autorizzare soltanto i fondi contrattuali, ciascuno Stato membro dovrebbe consentire e riconoscere le fusioni transfrontaliere tra tutti i tipi di OICVM (fondi aventi forma contrattuale, fondi aventi forma societaria e unit trust), senza necessità, per gli Stati membri, di introdurre nuove forme giuridiche di OICVM nel loro diritto nazionale.
(28) La presente direttiva disciplina le tecniche di fusione più comunemente utilizzate negli Stati membri. Essa non implica un obbligo per tutti gli Stati membri di introdurre tutte e tre le tecniche nel rispettivo diritto nazionale, ma ogni Stato membro dovrebbe riconoscere i trasferimenti patrimoniali derivanti da tali tecniche di fusione. La presente direttiva non impedisce agli OICVM di utilizzare altre tecniche a livello meramente nazionale, in situazioni in cui nessuno degli OICVM interessati dalla fusione abbia notificato la commercializzazione transfrontaliera delle proprie quote. Queste fusioni resteranno soggette alle disposizioni rilevanti del diritto nazionale. Le norme nazionali in materia di quorum non dovrebbero fare distinzioni tra fusioni nazionali e fusioni transfrontaliere, né essere più rigorose di quelle stabilite per le fusioni di società.
(29) Per salvaguardare gli interessi degli investitori, gli Stati membri dovrebbero imporre che i progetti di fusione nazionale o transfrontaliera tra OICVM siano subordinati all’autorizzazione delle rispettive autorità competenti. Per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere, le autorità competenti dell’OICVM oggetto di fusione dovrebbero autorizzare la fusione in modo da garantire che siano debitamente tutelati gli interessi dei detentori delle quote che cambiano effettivamente OICVM. Se vi sono più OICVM oggetto di fusione e tali OICVM hanno sede in diversi Stati membri, le autorità competenti di ciascun OICVM oggetto di fusione dovranno autorizzare la fusione collaborando strettamente tra loro, anche attraverso uno scambio di informazioni adeguato. Dato che anche gli interessi dei detentori delle quote dell’OICVM ricevente devono essere salvaguardati adeguatamente, tali interessi dovrebbero essere tenuti presenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente.
(30) I detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente dovrebbero anche poter richiedere il riacquisto o il rimborso delle proprie quote oppure, ove possibile, di convertire le proprie quote in quote di un’altro OICVM con strategie d’investimento analoghe e gestito dalla stessa società di gestione o da una società collegata. Tale diritto non dovrebbe essere soggetto ad alcuna spesa aggiuntiva, eccetto il pagamento degli oneri trattenuti dal rispettivo OICVM per la copertura dei costi di disinvestimento nelle diverse situazioni, come indicato nei prospetti dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente.
(31) È opportuno garantire anche il controllo delle fusioni da parte di terzi. I depositari di ciascuno degli OICVM interessati dalla fusione dovrebbero verificare la conformità del progetto comune di fusione con le disposizioni rilevanti della presente direttiva e del regolamento dell’OICVM. Un depositario o un revisore indipendente dovrebbe redigere una relazione per conto di tutti gli OICVM interessati dalla fusione che convalidi i metodi di valutazione delle attività e delle passività di tali OICVM e il metodo di calcolo del tasso di cambio fissato nel progetto comune di fusione nonché il reale tasso di cambio e, ove applicabile, il pagamento in contante per quota. Per limitare i costi collegati alle fusioni transfrontaliere, dovrebbe essere possibile redigere una relazione unica per tutti gli OICVM interessati e il revisore legale dei conti dell’OICVM oggetto di fusione o dell’OICVM ricevente devono avere la facoltà di farlo. Per ragioni di protezione degli investitori, i detentori di quote dovrebbero poter ottenere, su richiesta e a titolo gratuito, una copia di tale relazione.
(32) È di particolare importanza che i detentori di quote siano adeguatamente informati in merito alla proposta di fusione e che i loro diritti siano adeguatamente protetti. Sebbene i detentori delle quote dell’OICVM oggetto di fusione siano i più interessati dalla fusione, è opportuno salvaguardare anche gli interessi dei detentori delle quote dell’OICVM ricevente.
(33) Le disposizioni sulle fusioni contenute nella presente direttiva non pregiudicano l’applicazione della legislazione sul controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare del
(34) La libera commercializzazione delle quote di OICVM autorizzati a investire sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari di un unico emittente (Stato, enti locali, ecc.) non dovrebbe avere direttamente o indirettamente l’effetto di alterare il funzionamento dei mercati dei capitali o di complicare il finanziamento degli Stati membri.
(35) La definizione di valori mobiliari che figura nella presente direttiva si applica solo ai fini di quest’ultima e non incide sulle varie definizioni utilizzate nelle legislazioni nazionali in altri contesti, ad esempio in materia fiscale. Di conseguenza, le azioni e altri valori assimilabili ad azioni emessi da organismi costituiti nella forma di "building society" e "industrial and provident society", la cui proprietà non è in pratica trasferibile (salvo riacquisto da parte dell’organismo emittente), non rientrano in tale definizione.
(36) Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano quei valori mobiliari che di norma sono negoziati sul mercato monetario e non sui mercati regolamentati, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti locali, i certificati di deposito, le cambiali finanziarie (commercial paper), i "medium term notes" e le accettazioni bancarie.
(37) Il concetto di "mercato regolamentato" utilizzato nella presente direttiva corrisponde a quello utilizzato nella
(38) È opportuno consentire agli OICVM di investire il loro patrimonio in quote di OICVM e di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto che investono anch’essi in attività finanziarie liquide di cui alla presente direttiva e che operano in base al principio della ripartizione dei rischi. È necessario che gli OICVM o gli altri organismi di investimento collettivo nei quali un OICVM investe i propri attivi siano soggetti ad una vigilanza efficace.
(39) È opportuno agevolare lo sviluppo delle opportunità di un OICVM di investire in OICVM e in altri organismi di investimento collettivo. È quindi essenziale assicurare che tale attività di investimento non riduca la protezione degli investitori. A causa delle maggiori possibilità che si offrono a un OICVM di investire in quote di altri OICVM e organismi di investimento collettivo, è necessario stabilire determinate norme in materia di limiti quantitativi, comunicazione di informazioni e prevenzione del fenomeno della cascata.
(40) Alla luce dell’evoluzione del mercato e nella prospettiva del completamento dell’Unione economica e monetaria, è opportuno consentire agli OICVM di investire in depositi bancari. Al fine di garantire una liquidità adeguata degli investimenti in depositi, tali depositi dovrebbero essere rimborsabili su richiesta o poter essere ritirati. Se i depositi sono effettuati presso un ente creditizio avente sede legale in un paese terzo, l’ente creditizio dovrebbe essere soggetto a norme prudenziali equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario.
(41) Oltre agli OICVM che investono in depositi bancari secondo quanto previsto dal loro regolamento o dal loro atto costitutivo, dovrebbe essere possibile consentire a tutti gli OICVM di detenere liquidità a titolo accessorio, sotto forma di depositi bancari a vista. La detenzione a titolo accessorio di tali attività liquide può rivelarsi giustificata, a titolo esemplificativo, per far fronte ai pagamenti correnti o eccezionali, in caso di vendita di quote, per il tempo necessario a reinvestire in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altre attività finanziarie previste dalla presente direttiva o quando, per via delle condizioni sfavorevoli del mercato, gli investimenti in valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario e altre attività finanziarie siano sospesi, per il periodo di tempo strettamente necessario.
(42) Per ragioni prudenziali, è necessario che un OICVM eviti una concentrazione eccessiva di investimenti che lo esponga a un rischio di controparte presso uno stesso emittente o presso emittenti appartenenti al medesimo gruppo.
(43) Gli OICVM dovrebbero essere espressamente autorizzati, nel quadro della loro politica generale di investimento o a fini di copertura allo scopo di conseguire l’obiettivo finanziario stabilito o il profilo di rischio indicato nel prospetto, a investire in strumenti finanziari derivati. Per garantire la protezione degli investitori, è necessario limitare l’esposizione potenziale massima connessa agli strumenti derivati in modo tale che non superi il valore netto totale del portafoglio dell’OICVM. Per garantire la consapevolezza costante dei rischi e degli impegni connessi alle transazioni con i derivati e verificare l’osservanza dei limiti in materia di investimenti, tali rischi e impegni dovrebbero essere misurati e monitorati su base continua. Infine, per garantire la protezione degli investitori tramite la trasparenza, gli OICVM dovrebbero descrivere le strategie, le tecniche e i limiti di investimento applicabili alle loro operazioni su derivati.
(44) È necessario che le misure intese ad affrontare le potenziali asimmetrie di interessi nei prodotti nei quali il rischio di credito è trasferito tramite cartolarizzazione, come previsto con riguardo alla
(45) Per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC), dovrebbero essere fissati requisiti in termini di ammissibilità delle controparti e degli strumenti, nonché di liquidità e di valutazione continua delle posizioni. Tali requisiti sono finalizzati ad assicurare un adeguato livello di protezione degli investitori, analogo a quello di cui gli investitori stessi beneficiano quando acquistano strumenti derivati sui mercati regolamentati.
(46) Le operazioni in strumenti derivati non dovrebbero mai avere l’obiettivo di eludere i principi o le regole enunciati nella presente direttiva. Per quanto concerne gli strumenti derivati OTC, in caso di concentrazione del rischio nei confronti di una stessa controparte o di uno stesso gruppo di controparti si dovrebbero applicare requisiti supplementari in materia di diversificazione del rischio.
(47) Talune tecniche di gestione del portafoglio utilizzate dagli organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni e/o obbligazioni si basano sulla riproduzione degli indici azionari o obbligazionari. È opportuno consentire agli OICVM di riprodurre indici azionari o obbligazionari noti e riconosciuti. Può pertanto essere necessario introdurre norme di ripartizione dei rischi più flessibili per gli OICVM che investono in azioni o obbligazioni a tale scopo.
(48) Gli organismi di investimento collettivo che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero essere utilizzati a fini diversi dall’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico conformemente alle regole previste dalla presente direttiva. Nei casi enumerati nella presente direttiva dovrebbe essere consentito a un OICVM di avere imprese controllate solo nella misura necessaria a esercitare in modo efficace, per proprio conto, talune attività anch’esse definite dalla presente direttiva. È necessario garantire una vigilanza efficace degli OICVM. La creazione di una succursale di un OICVM in un paese terzo dovrebbe pertanto essere autorizzata soltanto nei casi e alle condizioni definite dalla presente direttiva. L’obbligo generale di agire unicamente nell’interesse dei detentori di quote e in particolare l’obiettivo di minimizzare i costi non potrebbe in alcun modo giustificare il fatto che un OICVM adotti misure che potrebbero impedire alle autorità competenti di esercitare in modo efficace la loro funzione di vigilanza.
(49) La versione originaria della
(50) Diversi Stati membri hanno adottato disposizioni che consentono agli organismi di investimento collettivo non coordinati di aggregare il loro patrimonio in un unico fondo detto "fondo master". Per consentire agli OICVM di avvalersi di tali strutture, è necessario esentare gli "OICVM feeder" che desiderano aggregare il loro patrimonio in un "OICVM master" dal divieto di investire più del 10 % del loro patrimonio o, a seconda dei casi, del 20 % del loro patrimonio in un unico organismo di investimento collettivo. Una tale esenzione è giustificata poiché l’OICVM feeder investe la totalità o la quasi totalità del suo patrimonio nel portafoglio diversificato dell’OICVM master che è soggetto alle regole di diversificazione riguardanti gli OICVM.
(51) Per agevolare il funzionamento del mercato interno e per garantire lo stesso livello di tutela degli investitori in tutta la Comunità le strutture master-feeder dovrebbero essere ammesse sia se il fondo master e il fondo feeder sono stabiliti nello stesso Stato membro, sia se essi sono stabiliti in Stati membri diversi. Per consentire agli investitori di comprendere meglio le strutture master-feeder e agevolarne la vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione, in particolare in un contesto transfrontaliero, nessun OICVM feeder dovrebbe avere la possibilità di investire in più di un fondo master. Per garantire lo stesso livello di tutela degli investitori in tutta la Comunità, il fondo master dovrebbe essere anch’esso un OICVM autorizzato. Per evitare oneri amministrativi indebiti, le disposizioni concernenti la notifica della commercializzazione transfrontaliera non dovrebbero applicarsi agli OICVM master che non raccolgono capitale presso i cittadini di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti, ma che si limitano ad avere uno o più OICVM feeder nell’altro Stato membro.
(52) Per proteggere gli investitori dell’OICVM feeder, l’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master deve essere soggetto alla previa approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder. Solo l’investimento iniziale nell’OICVM master, con il quale l’OICVM feeder supera il limite applicabile agli investimenti in un altro OICVM, è soggetto ad approvazione. Per agevolare il funzionamento del mercato interno e per garantire lo stesso livello di tutela degli investitori in tutta la Comunità, le condizioni da rispettare e i documenti e le informazioni da fornire ai fini dell’approvazione dell’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master dovrebbero essere esaustive.
(53) Per consentire all’OICVM feeder di agire nel migliore interesse dei detentori delle proprie quote e in particolare porlo in condizione di ottenere dall’OICVM master tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere ai propri obblighi, l’OICVM feeder e l’OICVM master dovrebbero sottoscrivere un accordo vincolante e azionabile. Tuttavia, se sia l’OICVM master che l’OICVM feeder sono gestiti dalla stessa società di gestione, dovrebbe essere sufficiente che quest’ultima stabilisca norme interne di comportamento. Gli accordi per lo scambio di informazioni rispettivamente tra i depositari o i revisori rispettivamente dell’OICVM feeder e dell’OICVM master dovrebbero garantire il flusso di informazioni e documenti necessario affinché il depositario e il revisore dell’OICVM feeder possano svolgere le proprie funzioni. La presente direttiva dovrebbe assicurare che il rispetto di questi requisiti non comporti per i depositari o i revisori dei conti una violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni ovvero degli obblighi in materia di protezione dei dati.
(54) Per garantire un livello elevato di tutela degli interessi degli investitori dell’OICVM feeder, è opportuno adattare il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori nonché le comunicazioni di marketing alle specificità delle strutture master-feeder. L’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master non dovrebbe compromettere la capacità dell’OICVM feeder di riacquistare o rimborsare esso stesso le quote su richiesta dei propri detentori di quote, oppure di agire nel migliore interesse di questi ultimi.
(55) Ai sensi della presente direttiva, i detentori di quote dovrebbero essere tutelati contro l’imposizione di costi aggiuntivi ingiustificati mediante un divieto fatto all’OICVM master di imporre il pagamento di spese di sottoscrizione o di rimborso all’OICVM feeder. L’OICVM master dovrebbe tuttavia poter applicare spese di sottoscrizione o di rimborso ad altri investitori dell’OICVM master.
(56) Le regole di conversione dovrebbero consentire a un OICVM esistente di convertirsi in un OICVM feeder. Nel contempo dovrebbero tutelare sufficientemente i detentori di quote. Poiché la conversione è un cambiamento radicale della politica di investimento, l’OICVM che si converte in OICVM feeder dovrebbe essere tenuto a fornire ai detentori delle proprie quote informazioni sufficienti per permettere loro di decidere se mantenere i loro investimenti. Le autorità competenti non dovrebbero richiedere all’OICVM feeder di fornire informazioni maggiori o diverse da quelle specificate nella presente direttiva.
(57) Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master siano informate in merito a un’irregolarità in relazione all’OICVM master o ritengano che esso non rispetti le disposizioni della presente direttiva, possono decidere di adottare, se del caso, le misure necessarie intese a informare di conseguenza i detentori di quote dell’OICVM master.
(58) Gli Stati membri dovrebbero operare una chiara distinzione tra le comunicazioni di marketing e le informazioni obbligatorie destinate agli investitori previste dalla presente direttiva. Le informazioni obbligatorie destinate agli investitori includono le informazioni chiave per gli investitori, il prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale.
(59) Le informazioni chiave per gli investitori dovrebbero essere fornite gratuitamente agli investitori sotto forma di documento ad hoc, in tempo utile prima della sottoscrizione dell’OICVM, per aiutarli ad adottare decisioni informate in materia di investimenti. Tali informazioni chiave dovrebbero contenere solo gli elementi essenziali per adottare tali decisioni. È opportuno armonizzare pienamente la natura delle informazioni da includere tra le informazioni chiave per gli investitori al fine di garantire una tutela degli investitori e una comparabilità adeguate. Le informazioni chiave per gli investitori dovrebbero essere presentate in un formato breve. Un documento unico di lunghezza limitata che presenta le informazioni in un ordine specifico è il modo più appropriato per ottenere la chiarezza e la semplicità di presentazione richieste dagli investitori al dettaglio, e dovrebbe consentire raffronti utili, in particolare dei costi e del profilo di rischio, rilevanti ai fini della decisione di investimento.
(60) Le competenti autorità di ogni Stato membro possono rendere accessibili al pubblico, in una sezione dedicata del loro sito Web, le informazioni chiave per gli investitori relative a tutti gli OICVM autorizzati nello Stato membro in questione.
(61) Le informazioni chiave per gli investitori dovrebbero essere presentate per tutti gli OICVM. Le società di gestione o, laddove applicabile, le società di investimento dovrebbero fornire le informazioni chiave per gli investitori ai soggetti rilevanti, a seconda del metodo di commercializzazione utilizzato (vendite dirette o tramite intermediario). Gli intermediari dovrebbero fornire le informazioni chiave per gli investitori ai clienti e ai clienti potenziali.
(62) Gli OICVM dovrebbero avere la facoltà di commercializzare le proprie quote in altri Stati membri secondo una procedura di notifica basata su una comunicazione migliorata tra le autorità competenti degli Stati membri. Dopo la trasmissione di un fascicolo di notifica completo da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, lo Stato membro ospitante dell’OICVM non dovrebbe avere la possibilità di rifiutare l’accesso al suo mercato ad un OICVM stabilito in un altro Stato membro o di contestare l’autorizzazione rilasciata da tale Stato membro.
(63) Gli OICVM dovrebbero avere la facoltà di commercializzare le proprie quote subordinatamente all’adozione, da parte loro, delle misure necessarie affinché siano assicurate le facilitazioni per i pagamenti ai detentori di quote, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che gli OICVM devono fornire.
(64) Per agevolare la commercializzazione transfrontaliera di quote di OICVM, il controllo della conformità delle misure adottate per la commercializzazione di quote di OICVM con le leggi, i regolamenti e le procedure amministrative applicabili nello Stato membro ospitante dell’OICVM dovrebbe avvenire dopo che l’OICVM abbia avuto accesso al mercato di tale Stato membro. Questo controllo potrebbe riguardare l’adeguatezza delle disposizioni adottate per la commercializzazione, in particolare l’adeguatezza delle modalità di distribuzione, nonché l’obbligo che le comunicazioni di marketing siano presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante. La presente direttiva non dovrebbe impedire alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di verificare le comunicazioni relative alla commercializzazione, escluse le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti e le relazioni annuali e semestrali siano conformi al diritto nazionale, prima che un OICVM possa utilizzarle, purché tale controllo non sia discriminatorio e non impedisca all’OICVM in questione l’accesso al mercato.
(65) Al fine di rafforzare la certezza del diritto occorre garantire che un OICVM che commercializza le proprie quote su base transfrontaliera possa accedere agevolmente, in forma elettronica e in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, a informazioni esaurienti sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro ospitante dell’OICVM e che riguardano specificatamente le disposizioni adottate per la commercializzazione di quote di OICVM. Gli obblighi relativi alla pubblicazione di tali informazioni dovrebbero essere regolati dal diritto nazionale.
(66) Per agevolare l’accesso degli OICVM ai mercati degli altri Stati membri, è opportuno prevedere che l’OICVM sia tenuto a tradurre solo le informazioni chiave per gli investitori nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di uno Stato membro ospitante dell’OICVM o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti. Le informazioni chiave per gli investitori dovrebbero specificare la lingua/le lingue in cui sono disponibili gli altri documenti informativi obbligatori e le informazioni aggiuntive. Le traduzioni dovrebbero essere eseguite sotto la responsabilità dell’OICVM, il quale decide se sia necessaria una traduzione semplice o giurata.
(67) Per agevolare l’accesso ai mercati di altri Stati membri, è importante che le spese di notifica siano comunicate.
(68) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure amministrative e organizzative necessarie ai fini della cooperazione tra le proprie autorità nazionali e le autorità competenti di altri Stati membri, anche attraverso accordi bilaterali o multilaterali tra le suddette autorità, accordi che possono prevedere la delega volontaria dei compiti.
(69) È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da far sì che la direttiva venga applicata in modo equivalente in tutti gli Stati membri. Una serie minima di poteri comuni, in linea con quanto previsto da altri atti normativi comunitari sui servizi finanziari, dovrebbe garantire l’efficacia della vigilanza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre fissare le norme sulle sanzioni, penali o amministrative, e le misure di ordine amministrativo applicabili in caso di violazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare tutte le misure necessarie per garantire l’esecuzione di tali sanzioni.
(70) È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di reciproca assistenza e cooperazione.
(71) Ai fini della prestazione transfrontaliera di servizi è opportuno attribuire competenze chiare alle rispettive autorità competenti al fine di eliminare eventuali carenze o sovrapposizioni, in conformità con la legislazione applicabile.
(72) Le disposizioni della presente direttiva relative all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti comprende la vigilanza su base consolidata che deve essere esercitata su un OICVM o un’impresa che concorre alla sua attività, se le disposizioni del diritto comunitario lo prevedono. In tal caso le autorità alle quali è chiesta l’autorizzazione devono poter individuare le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata nei confronti di tale OICVM o impresa che concorre alla sua attività.
(73) Il principio della vigilanza esercitata dallo Stato membro d’origine esige che le autorità competenti revochino o rifiutino di rilasciare l’autorizzazione qualora elementi come il programma d’attività, l’ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l’OICVM o l’impresa che concorre alla sua attività, abbiano scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività.
(74) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode o l’insider trading, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l’integrità del sistema finanziario anche quando riguardano imprese diverse dagli OICVM o dalle imprese che concorrono alla loro attività.
(75) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, tuttavia, i destinatari di tali scambi dovrebbero restare rigorosamente limitati.
(76) È necessario specificare a quali condizioni tali scambi di informazioni sono autorizzati.
(77) Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, nel caso, subordinare tale assenso all’adempimento di condizioni rigorose.
(78) Andrebbero inoltre autorizzati gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali, organismi con responsabilità analoghe alle banche centrali, nella loro funzione di autorità monetarie e, ove opportuno, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento, dall’altro.
(79) Nella presente direttiva è opportuno introdurre lo stesso regime di segreto professionale per le autorità incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza sugli OICVM e sulle imprese che concorrono all’autorizzazione e alla vigilanza nonché le stesse possibilità di scambio di informazioni previste per le autorità incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza degli enti creditizi, delle imprese di investimento e delle imprese di assicurazione.
(80) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli OICVM o sulle imprese che concorrono alla loro attività nonché la tutela dei clienti degli OICVM, o delle imprese che concorrono alla loro attività i revisori dovrebbero avere il compito di informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell’esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l’organizzazione amministrativa e contabile di un OICVM o di un’impresa che concorre alla sua attività.
(81) In base all’obiettivo perseguito dalla presente direttiva, è auspicabile che gli Stati membri prevedano che tale obbligo si applichi in tutti i casi in cui tali fatti siano rilevati da un revisore nell’esercizio delle sue funzioni presso un’impresa che ha stretti legami con un OICVM o con un’impresa che concorre alla sua attività.
(82) L’obbligo imposto ai revisori di comunicare, se del caso, alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un OICVM o un’impresa che concorre alla sua attività acquisiti nell’esercizio delle loro funzioni presso un ente che non è né un OICVM né un’impresa che concorre all’attività di un OICVM non modifica, da sola, la natura del loro incarico presso tale ente né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale ente.
(83) La presente direttiva non dovrebbe influire sulle norme nazionali in materia fiscale, inclusi gli accordi che gli Stati membri possono applicare per garantire la conformità a tali norme sul loro territorio.
(84) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la
(85) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva. Per quanto riguarda le società di gestione, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure che specificano i dettagli concernenti i requisiti organizzativi, la gestione del rischio, i conflitti d’interesse e le regole di condotta. Per quanto riguarda i depositari, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure che specificano le misure che devono essere adottate dai depositari per adempiere ai propri doveri in relazione ad un OICVM gestito da una società di gestione stabilito in uno Stato membro diverso da quello d’origine dell’OICVM e i dettagli dell’accordo tra il depositario e la società di gestione. Tali misure di attuazione dovrebbero agevolare un’applicazione uniforme degli obblighi delle società di gestione e dei depositari, ma non dovrebbero essere una condizione preliminare per dare attuazione al diritto delle società di gestione di esercitare in tutta la Comunità le attività oggetto di autorizzazione nel loro Stato membro d’origine, costituendo succursali o in regime di libera prestazione dei servizi, inclusa la gestione di OICVM in un altro Stato membro.
(86) Per quanto riguarda le fusioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure volte a specificare nel dettaglio il contenuto, la forma e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire ai detentori di quote.
(87) Per quanto riguarda le strutture master-feeder, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure volte a specificare il contenuto dell’accordo tra OICVM master e OICVM feeder o delle regole interne di condotta, il contenuto dell’accordo di scambio di informazioni tra i loro depositari o i loro revisori, la definizione di misure appropriate per coordinare le scadenze del calcolo del loro valore patrimoniale netto e la sua pubblicazione al fine di evitare il timing di mercato, l’impatto della fusione dell’OICVM master sull’autorizzazione dell’OICVM feeder, il tipo di irregolarità provenienti dall’OICVM master da comunicare all’OICVM feeder, il formato e le modalità di presentazione delle informazioni ai detentori di quote in caso di conversione da un OICVM ad un OICVM feeder e la relativa procedura, nonché la procedura per effettuare una valutazione e una revisione contabile del trasferimento del patrimonio da un OICVM feeder a un OICVM master e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questo processo.
(88) Per quanto riguarda le disposizioni sull’informativa, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure intese a indicare le condizioni che devono essere soddisfatte quando il prospetto viene fornito su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole, il contenuto completo e dettagliato, la forma e la presentazione delle informazioni chiave per gli investitori tenuto conto della natura o dei componenti diversi dell’OICVM interessato, e le condizioni specifiche per la presentazione delle informazioni chiave per gli investitori su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole.
(89) Per quanto riguarda la notifica, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure intese a specificare la portata delle informazioni sulle regole locali applicabili che devono essere pubblicate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e i dettagli tecnici sull’accesso da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai documenti conservati e aggiornati inerenti degli OICVM.
(90) La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di chiarire le definizioni e allineare la terminologia e riformulare le definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.
(91) Poiché le misure di cui ai considerando da 85 a 90 sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
(92) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto presuppongono l’adozione di regole con elementi comuni applicabili a livello comunitario e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti delle disposizioni in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(93) L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva che essa rifonde. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.
(94) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato III, parte B.
(95) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, tabelle indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
1. La presente direttiva si applica agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti sul territorio degli Stati membri.
2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 3, si intendono per OICVM gli organismi:
a) il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e
b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.
2. Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.
3. Conformemente al diritto nazionale, gli organismi di cui al paragrafo 2 possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento).
3. Ai fini della presente direttiva:
a) il termine «fondo comune di investimento» comprende anche lo «unit trust»;
b) il termine «quote» di OICVM include anche le azioni di OICVM.
4. Non sono soggette alla presente direttiva le società d’investimento il cui patrimonio è investito, attraverso l’intermediazione di società controllate, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari.
5. Gli Stati membri vietano agli OICVM soggetti alla presente direttiva di trasformarsi in organismi d’investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva.
6. Fatte salve le disposizioni del diritto comunitario in materia di movimenti di capitali e quelle degli articoli 91 e 92 e dell’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, nessuno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti in un altro Stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, disposizioni ulteriori nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove tali OICVM commercializzino le loro quote nel territorio di tale Stato membro.
7. Fatto salvo il presente capo, uno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti nel proprio territorio disposizioni aggiuntive o più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, a condizione che queste siano di applicazione generale e non siano contrarie alla presente direttiva.
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «depositario»: un ente al quale sono affidati i compiti di cui agli articoli 22 e 32 e che è soggetto alle altre disposizioni di cui al capo IV e alla sezione 3 del capo V;
b) «società di gestione»: una società che esercita abitualmente l’attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM);
c) «Stato membro di origine di una società di gestione»: lo Stato membro nel quale è situata la sede legale della società di gestione;
d) «Stato membro ospitante di una società di gestione»: ogni Stato membro diverso da quello di origine in cui la società di gestione ha una succursale o presta servizi;
e) «Stato membro di origine di un OICVM»: lo Stato membro nel quale l’OICVM è autorizzato conformemente all’articolo 5;
f) «Stato membro ospitante di un OICVM»: uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM, nel quale sono commercializzate le quote dell’OICVM;
g) «succursale»: una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di una società di gestione e che presta i servizi per i quali la società di gestione è stata autorizzata;
h) «autorità competenti»: le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 97;
i) «stretti legami»: la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da
i) una «partecipazione», ossia la detenzione diretta o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; o
ii) un «controllo», ossia il legame che esiste tra un’impresa controllante e un’impresa controllata ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima
j) «partecipazione qualificata»: ogni partecipazione diretta o indiretta in una società di gestione che rappresenti almeno il 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporti la possibilità di esercitare un’influenza rilevante sulla gestione della società di gestione in cui è detenuta tale partecipazione;
k) «capitale iniziale»: i fondi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della
l) «fondi propri»: i fondi propri di cui al titolo V, capo 2, sezione 1, della
m) «supporto durevole»: uno strumento che permetta all’investitore di conservare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;
n) «valori mobiliari»:
i) le azioni e altri valori assimilabili ad azioni («azioni»);
ii) le obbligazioni e altri titoli di debito («obbligazioni»);
iii) qualsiasi altro valore mobiliare negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio;
o) «strumenti del mercato monetario»: strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario che siano liquidi e abbiano un valore determinabile con precisione in qualunque momento;
p) «fusione»: un’operazione con la quale:
i) uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto, in seguito denominato «OICVM ricevente», in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;
ii) due o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un OICVM da essi costituito o a un relativo comparto, detto «OICVM ricevente», in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se del caso, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;
iii) uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», che continuano a esistere finché siano state regolate tutte le passività, trasferiscono i loro patrimoni netti a un altro comparto di investimento dello stesso OICVM, a un OICVM che essi costituiscono o a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto d'investimento, detto «OICVM ricevente»;
q) «fusione transfrontaliera»: una fusione di OICVM:
i) di cui almeno due stabiliti in Stati membri diversi; oppure
ii) stabiliti nello stesso Stato membro in un OICVM di nuova costituzione stabilito in un altro Stato membro;
r) «fusione nazionale»: una fusione tra OICVM stabiliti nello stesso Stato membro, ove almeno uno degli OICVM interessati sia stato notificato conformemente all’articolo 93.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’attività abituale di una società di gestione comprende le funzioni elencate nell’allegato II.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera g), tutte le sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di gestione con amministrazione centrale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera i), punto ii), si applica quanto segue:
a) un’impresa controllata di un’impresa controllata è parimenti considerata come un’impresa controllata dell’impresa controllante a cui fanno capo tali imprese;
b) si ritiene che costituiscano uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche le situazioni in cui esse siano legate in modo stabile a una stessa persona da un legame di controllo.
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera j), sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della
6. Ai fini del paragrafo 1, lettera l), si applicano per analogia gli articoli da 13 a 16 della
7. Ai fini del paragrafo 1, lettera n), sono escluse dai valori mobiliari le tecniche e gli strumenti di cui all’articolo 51.
Non sono assoggettati alla presente direttiva:
a) organismi di investimento collettivo di tipo chiuso;
b) organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle proprie quote tra il pubblico all’interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa;
c) organismi di investimento collettivo la vendita delle cui quote è riservata dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società d’investimento al pubblico dei paesi terzi;
d) le categorie di organismi di investimento collettivo fissate dalla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti tali organismi di investimento collettivo, per i quali non si possono applicare le norme previste dal capo VII e dall’articolo 83 in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.
Per l’applicazione della presente direttiva un OICVM si considera stabilito nel suo Stato membro di origine.
CAPO II
AUTORIZZAZIONE DELL’OICVM
1. Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato conformemente alla presente direttiva
1. Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.
2. Un fondo comune d’investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato la richiesta della società di gestione di gestire tale fondo comune, il regolamento del fondo e la scelta del depositario. Una società d’investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato il suo atto costitutivo e la scelta del depositario, nonché, se del caso, la richiesta della società di gestione di gestire tale società di investimento.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, se l’OICVM non è stabilito nello Stato membro di origine della società di gestione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM decidono sulla richiesta della società di gestione di gestire l’OICVM ai sensi dell’articolo 20. Non costituisce una condizione per l’autorizzazione il fatto che l’OICVM sia gestito da una società di gestione con sede legale nello Stato membro di origine dell’OICVM né che la società di gestione eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell’OICVM.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM non autorizzano un OICVM se:
a) esse constatino che la società di investimento non soddisfa i presupposti stabiliti al capo V; o
b) la società di gestione non è autorizzata alla gestione di un OICVM nel proprio Stato membro di origine.
4. Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 2, la società di gestione o, se del caso, la società d’investimento, è informata, entro due mesi dalla presentazione della richiesta completa, del fatto che l’autorizzazione dell’OICVM sia stata o meno concessa.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM non possono autorizzare un OICVM se gli esponenti aziendali del depositario non possiedono il requisito dell’onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l’identità degli esponenti aziendali del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, è immediatamente notificata alle autorità competenti.
4. Si intendono per esponenti aziendali le persone che, a norma della legge o dell’atto costitutivo, rappresentano il depositario ovvero che determinano effettivamente la politica dell’attività del depositario.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM negano l’autorizzazione se l’OICVM è soggetto a divieto giuridico (stabilito ad esempio dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo) di commercializzare le proprie quote nello Stato membro di origine.
6. Né la sostituzione della società di gestione o del depositario, né alcuna modifica del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo della società d’investimento possono avere luogo senza l’approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM.
7. Gli Stati membri assicurano che informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attuazione della presente direttiva, relative alla costituzione e al funzionamento degli OICVM siano facilmente accessibili a distanza о con mezzi elettronici. Gli Stati membri assicurano che dette informazioni siano disponibili almeno in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, e siano aggiornate.
8. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo: l'«AESFEM»), istituita dal
8. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
CAPO III
OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE
SEZIONE 1
Condizioni di accesso all’attività
1. L’accesso all’attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. L’autorizzazione rilasciata a una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.
L’AESFEM riceve notifica di ogni autorizzazione concessa nonché pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco delle società di gestione autorizzate.
2. Nessuna società di gestione svolge attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa.
2. L’attività di gestione di OICVM comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell’elenco di cui all’allegato II.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di OICVM, anche i servizi seguenti:
a) gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della
b) a titolo di servizi accessori:
i) consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della
ii) custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo.
3. Le società di gestione non sono in nessun caso autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi di cui al presente paragrafo, né a prestare servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere i servizi di cui al primo comma, lettera a).
4. L’articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 12, 13 e 19 della
1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se la stessa non soddisfa i seguenti requisiti:
a) la società di gestione dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125 000 EUR tenuto conto di quanto segue:
i) quando il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250 000 000 EUR, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi il cui importo è pari allo 0,02 % del valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione che supera i 250 000 000 EUR, ma il totale richiesto del capitale iniziale e dell’importo aggiuntivo non deve superare tuttavia 10 000 000 EUR;
ii) ai fini del presente paragrafo, per portafogli della società di gestione si devono intendere:
— fondi comuni di investimento gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega,
— società di investimento della cui gestione è incaricata la società di gestione in questione,
— altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega;
iii) a prescindere dall’ammontare dei sopra indicati importi, i fondi propri della società di gestione non devono mai essere inferiori all’importo stabilito all’articolo 21 della
b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente all’autorità competente; l’attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;
c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di gestione; e
d) tanto l’amministrazione centrale quanto la sede legale della società di gestione sono situate nello stesso Stato membro.
1. Ai fini della lettera a) del primo comma gli Stati membri possono dispensare le società di gestione dall’obbligo di disporre di fino al 50 % dell’importo aggiuntivo di fondi propri di cui al punto i) se esse beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione; questi ultimi devono avere la sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario.
2. Se esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l’autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l’efficace esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.
2. Le autorità competenti negano l’autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
2. Le autorità competenti impongono alle società di gestione di comunicare le informazioni necessarie per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo.
3. Le autorità competenti informano il richiedente, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione L’eventuale rifiuto deve essere motivato.
4. La società di gestione può iniziare la sua attività non appena l’autorizzazione è rilasciata.
5. Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:
a) non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o abbia cessato l’attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;
b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
d) non è più conforme alla
e) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o
f) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.
6. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di gestione, compreso il programma di attività;
b) i requisiti applicabili alla società di gestione a norma del paragrafo 2 e le informazioni per la notifica di cui al paragrafo 3;
c) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva e all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della
6. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b).
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l’autorizzazione per accedere all’attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell’entità della medesima.
1. Le autorità competenti negano l’autorizzazione se, in funzione della necessità di assicurare una gestione sana e prudente della società di gestione, non sono certe dell’idoneità degli azionisti o soci di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri non applicano alle succursali di società di gestione, che hanno la propria sede legale fuori della Comunità e iniziano o svolgono già la loro attività, disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di società di gestione la cui sede legale si trova in uno Stato membro.
3. Le autorità competenti dell’altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all’autorizzazione di qualsiasi società di gestione che sia:
a) una controllata di un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;
b) una controllata dell’impresa controllante di un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure
c) una società controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.
SEZIONE 2
Relazioni con i paesi terzi
1. Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’articolo 15 della
1. Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all’articolo 15 della
2. Gli Stati membri informano l’AESFEM e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.
La Commissione esamina tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. L’AESFEM assiste la Commissione nell’esecuzione di detti compiti.
SEZIONE 3
Condizioni di esercizio
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, paragrafi 1 e 2.
I fondi propri di una società di gestione non devono scendere al di sotto del livello previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tale società, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato di tempo per rettificare la situazione o cessare l’attività.
2. La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di una società di gestione.
1. Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni degli articoli 10, 10 bis e 10 ter della
2. Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all’articolo 10 della
3. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire un elenco esauriente di informazioni, come previsto al presente articolo, con riferimento all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della
3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate, come previsto al presente articolo, con riferimento all’articolo 10, paragrafo 4, della
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Ogni Stato membro redige le norme prudenziali che le società di gestione autorizzate in quello Stato membro, per quanto concerne l’attività di gestione degli OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, devono osservare in ogni momento.
1. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ciascuna di tali società:
a) abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure adeguate di controllo interno che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga l’OICVM possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio degli OICVM gestito dalla società di gestione sia investito conformemente al regolamento del fondo o al suo atto costitutivo e alle norme in vigore;
b) sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano pregiudicati dai conflitti d’interessi tra la società e i suoi clienti, tra due dei suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM.
2. Le società di gestione che sono autorizzate a prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a):
a) non possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un investitore in quote di organismi d’investimento collettivo che esse gestiscono, salvo previa autorizzazione generale del cliente;
b) sono soggette, con riguardo ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi d’indennizzo degli investitori .
3. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).
4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito alle procedure, alle disposizioni, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Se la legislazione dello Stato membro di origine della società di gestione consente alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l’esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti tutti i presupposti seguenti:
a) la società di gestione informa in modo appropriato le autorità competenti del proprio Stato membro di origine; le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione trasmettono senza indugio le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM;
b) il mandato non deve pregiudicare l’efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori;
c) se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il mandato deve essere conferito solo a imprese autorizzate o registrate ai fini della gestione di patrimoni e soggette a vigilanza prudenziale; la delega deve essere conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti periodicamente definiti dalle società di gestione;
d) nel caso in cui il mandato abbia a oggetto la gestione degli investimenti e sia conferito a una impresa di un paese terzo, deve essere garantita la collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate;
e) il mandato per la funzione principale di gestione degli investimenti non deve essere conferito né al depositario, né a una qualsiasi altra impresa i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote;
f) devono essere previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente e in ogni momento l’attività dell’impresa alla quale il mandato viene conferito;
g) il mandato non deve impedire alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni all’impresa titolare del mandato e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell’interesse degli investitori;
h) tenuto conto della natura delle funzioni da delegare, l’impresa alla quale le funzioni sono delegate deve essere qualificata e idonea a svolgere le funzioni di cui trattasi; e
i) i prospetti dell’OICVM devono specificare le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare ai sensi del presente articolo.
2. La responsabilità della società di gestione o del depositario non è pregiudicata dall’aver delegato a terzi alcune sue funzioni. La società di gestione non delega le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma.
1. Ciascuno Stato membro redige le regole di condotta che le società di gestione in esso autorizzate devono osservare in ogni momento. Tali norme devono attuare almeno i principi di cui al presente paragrafo. Tali principi obbligano la società di gestione a:
a) agire, nell’esercizio della propria attività, in modo leale e corretto, nell’interesse degli OICVM che gestisce e dell’integrità del mercato;
b) agire con la competenza, l’impegno e la diligenza necessari, nell’interesse degli OICVM che gestisce e dell’integrità del mercato;
c) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività, e utilizzarle in modo efficace;
d) cercare di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, provvedere a che gli OICVM che gestisce siano trattati in modo equo; e
e) conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all’esercizio delle proprie attività in modo da promuovere gli interessi dei propri investitori e l’integrità del mercato.
2. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:
a) definire opportuni criteri per agire con correttezza ed equità e con la competenza, la cura e la diligenza necessari, nel migliore interesse degli OICVM;
b) precisare i principi richiesti per garantire che le società di gestione utilizzino in modo efficace le risorse e le procedure necessarie per il corretto svolgimento delle loro attività; e
c) definire le misure che è ragionevolmente lecito attendersi dalle società di gestione al fine di individuare, prevenire, gestire e/o rendere noti conflitti d’interesse, come pure di definire gli opportuni criteri per determinare le tipologie di conflitti d’interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi degli OICVM.
3. Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
Le società di gestione o, se del caso, le società d’investimento adottano le misure necessarie ai sensi dell’articolo 92 e definiscono procedure e meccanismi appropriati intesi a garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e che questi ultimi non siano limitati nell’esercizio dei loro diritti qualora la società di gestione sia autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM. Tali misure consentono agli investitori di presentare reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro.
Le società di gestione definiscono inoltre procedure e meccanismi appropriati per mettere a disposizione informazioni su richiesta del pubblico o delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM.
SEZIONE 4
Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi
1. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate dal proprio Stato membro di origine possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l’autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi.
Se una società di gestione così autorizzata propone, senza stabilire una succursale, soltanto di commercializzare le quote dell’OICVM che essa gestisce, come previsto all’allegato II, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’OICVM, senza proporre di effettuare altre attività o servizi, tale commercializzazione è soggetta esclusivamente ai requisiti di cui al capo XI.
2. Gli Stati membri non subordinano lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi ad alcuna autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto equivalente.
3. Fatte salve le condizioni di cui al presente articolo, un OICVM è libero di designare una società di gestione autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM, o di essere gestito dalla stessa, ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, purché tale società di gestione osservi le disposizioni di cui:
a) all’articolo 17 o all’articolo 18; e
b) agli articoli 19 e 20.
1. Oltre alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7, una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, al fine di esercitare le attività per cui è stata autorizzata, comunica tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
2. Gli Stati membri esigono che ogni società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro fornisca, all’atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni e i documenti seguenti:
a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende stabilire una succursale;
b) un programma di attività indicante le attività e i servizi di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale; tale programma include una descrizione della procedura di gestione dei rischi esistente nella società di gestione. Esso comprende altresì una descrizione delle procedure e delle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 15;
c) il recapito nello Stato membro ospitante della società di gestione, ove possono esserle richiesti i documenti; e
d) i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, a meno che non abbiano motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal loro ricevimento in forma completa e ne danno comunicazione alla società di gestione. Esse inoltre comunicano le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, rendono note le ragioni di tale rifiuto alla società di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o ogni mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine della società di gestione.
Qualora una società di gestione intenda esercitare l’attività di gestione collettiva di portafogli di cui all’allegato II, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione allegano alla documentazione inviata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione un attestato da cui risulti che la società di gestione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, unitamente a una descrizione della portata dell’autorizzazione della società di gestione e ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire.
4. Una società di gestione che fornisce servizi tramite una succursale all’interno del territorio dello Stato membro ospitante deve rispettare le norme redatte dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi dell’articolo 14.
5. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione hanno la responsabilità di vigilare sulla conformità con il paragrafo 4.
6. Prima che la succursale di una società di gestione inizi l’attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sull’osservanza da parte della società di gestione delle norme di loro competenza.
7. La succursale può essere stabilita e iniziare l’attività dal momento in cui riceve una comunicazione in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione o dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 6, in caso di silenzio di dette autorità.
8. In caso di modifica delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante della società di gestione, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano adottare una decisione su detta modifica ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possano pronunciarsi ai sensi del paragrafo 6.
9. In caso di modifica delle informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione aggiornano le informazioni che figurano nell’attestato di cui al paragrafo 3, terzo comma e informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione di qualsiasi modifica della portata dell’autorizzazione della società di gestione o dei dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che la predetta autorità di gestione è autorizzata a gestire.
10. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Ogni società di gestione che intenda esercitare per la prima volta le attività per le quali è stata autorizzata nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione:
a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende operare; e
b) un programma di attività indicante le attività e i servizi di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere, che include una descrizione della procedura di gestione dei rischi esistente nella società di gestione. Esso comprende altresì una descrizione delle procedure e dei meccanismi adottati ai sensi dell’articolo 15.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal loro ricevimento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione comunicano inoltre le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli investitori.
Qualora una società di gestione intenda esercitare l’attività di gestione collettiva di portafogli di cui all’allegato II, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione allegano alla documentazione inviata alle competenti autorità dello Stato membro ospitante della società di gestione un attestato da cui risulti che la società di gestione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, unitamente a una descrizione della portata dell’autorizzazione della società di gestione e ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 93, la società di gestione può quindi iniziare l’attività nello Stato membro ospitante della società di gestione.
3. Una società di gestione che presta servizi in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme emanate dallo Stato membro di origine della società di gestione, ai sensi dell’articolo 14.
4. In caso di modifica del contenuto delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante della società di gestione, prima di procedere alla modifica stessa. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione aggiorna le informazioni contenute nell’attestato di cui al paragrafo 2 e comunica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione qualsiasi modifica alla portata dell’autorizzazione della società di gestione o ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta autorità di gestione è autorizzata a gestire.
5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme dello Stato membro di origine della società di gestione in materia di organizzazione della società di gestione, compresi il regime di delega, le procedure di gestione dei rischi, le norme prudenziali e la vigilanza, le procedure di cui all’articolo 12 e gli obblighi informativi che le incombono. Tali norme non sono più rigorose di quelle applicabili alle società di gestione che svolgono la propria attività esclusivamente nel loro Stato membro di origine.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione hanno la responsabilità di verificare la conformità alle norme di cui al paragrafo 1.
3. Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme dello Stato membro di origine dell’OICVM in materia di costituzione e funzionamento degli OICVM, in particolare le norme applicabili:
a) alla costituzione e all’autorizzazione dell’OICVM;
b) all’emissione e al rimborso di quote e azioni;
c) alle politiche e ai limiti d’investimento, tra cui il calcolo dell’esposizione complessiva e della leva finanziaria;
d) ai vincoli sui prestiti concessi e assunti e sulle vendite allo scoperto;
e) alla valutazione del patrimonio e alla contabilità dell’OICVM;
f) al calcolo del prezzo di emissione o di rimborso e gli errori del calcolo del valore patrimoniale netto e al relativo indennizzo per gli investitori;
g) alla distribuzione o al reinvestimento dei rendimenti;
h) agli obblighi di informativa e rendicontazione dell’OICVM, compresi il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni periodiche;
i) alle modalità previste per la commercializzazione;
j) ai rapporti con i detentori di quote;
k) alla fusione e alla ristrutturazione dell’OICVM;
l) allo scioglimento e alla liquidazione dell’OICVM;
m) ove applicabile, al contenuto del registro dei detentori delle quote;
n) alle spese di autorizzazione e di vigilanza connesse all’OICVM; e
o) all’esercizio dei diritti di voto dei detentori di quote e di altri diritti degli stessi correlati alle lettere da a) a m).
4. La società di gestione si conforma agli obblighi previsti dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo e a quelli previsti dal prospetto, che devono essere in linea con la legge applicabile di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM sono responsabili di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. La società di gestione decide, ed è responsabile, per l’adozione e l’attuazione di tutte le misure e le decisioni organizzative necessarie per garantire la conformità con le norme in materia di costituzione e funzionamento dell’OICVM e con gli obblighi previsti dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo nonché con gli obblighi previsti dal prospetto.
7. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione sono responsabili della vigilanza sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dalla società di gestione per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti gli OICVM da essa gestiti.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate in un determinato Stato membro non siano soggette a eventuali ulteriori requisiti disposti nello Stato membro di origine dell’OICVM riguardo agli aspetti disciplinati dalla presente direttiva, salvo nei casi espressamente menzionati dalla stessa.
1. Fatto salvo l’articolo 5, una società di gestione che faccia richiesta di gestire un OICVM stabilito in un altro Stato membro fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM la seguente documentazione:
a) l’accordo scritto concluso con il depositario di cui agli articoli 23 e 33; e
b) informazioni sulle modalità di delega riguardo a funzioni in materia di gestione e amministrazione di investimenti, di cui all’allegato II.
1. Se una società di gestione gestisce già un OICVM dello stesso tipo nello Stato membro di origine dell’OICVM, è sufficiente fare riferimento alla documentazione già fornita.
2. Ove ciò sia necessario per garantire la conformità con le norme per le quali sono responsabili, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione di fornire chiarimenti e informazioni circa la documentazione di cui al paragrafo 1 e, in base all’attestato di cui agli articoli 17 e 18, accertarsi se il tipo di OICVM per cui è richiesta l’autorizzazione è coperto o meno dall’autorizzazione concessa alla società di gestione. Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esprimono il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta iniziale.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM possono rifiutare la richiesta della società di gestione soltanto se:
a) la società di gestione non osserva le norme che rientrano nelle loro competenze ai sensi dell’articolo 19;
b) la società di gestione non è autorizzata dalle autorità competenti del proprio Stato membro di origine a gestire il tipo di OICVM per cui si richiede l’autorizzazione; o
c) la società di gestione non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 1.
3. Prima di rifiutare una richiesta, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.
4. La società di gestione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM qualsiasi successiva modifica sostanziale alla documentazione di cui al paragrafo 1.
5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di gestione di un OICVM stabilito in un altro Stato membro.
La Commissione può adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la fornitura di informazioni.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Uno Stato membro ospitante della società di gestione può esigere, a fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale nel suo territorio presentino periodicamente alle autorità competenti di tale Stato membro ospitante un resoconto delle attività svolte in tale Stato membro ospitante.
2. Lo Stato membro ospitante della società di gestione può esigere dalle società di gestione che svolgono attività nel suo territorio, mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, le informazioni necessarie per verificare l’osservanza da parte di tali società delle disposizioni loro applicabili che rientrano tra le competenze dello Stato membro ospitante della società di gestione.
Non possono tuttavia essere richieste informazioni più rigorose di quelle che sono tenute a comunicare le società di gestione autorizzate nello Stato membro in questione, per verificare l’osservanza da parte loro delle medesime norme.
Le società di gestione garantiscono che le procedure e i meccanismi di cui all’articolo 15 consentano alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM di ottenere direttamente dalla società di gestione le informazioni di cui al presente paragrafo.
3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, ove accertino che una società di gestione, la quale abbia una succursale o presti servizi nel loro territorio, non ottempera a una delle norme rientranti tra le loro competenze, esigono che la società di gestione in questione ponga termine a detta violazione e ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.
4. Se la società di gestione in questione si rifiuta di fornire allo Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni che rientrano tra le competenze di quest’ultimo o non prende le opportune misure per porre fine alla violazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché la società di gestione fornisca le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o ponga termine alla violazione. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.
5. Se la società di gestione continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o persiste nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari, di cui allo stesso paragrafo, in vigore nello Stato membro ospitante della società di gestione, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono intervenire in uno dei seguenti modi:
a) dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli articoli 98 e 99, per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, per impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel loro territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure. Ove il servizio fornito all’interno dello Stato membro ospitante della società di gestione consista nella gestione di un OICVM, lo Stato membro in questione può esigere che la società di gestione cessi di gestire tale OICM, o
b) ove ritengano che l’autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione non abbia agito adeguatamente, possono deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del
6. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4 o 5 che comporti misure o sanzioni è debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata.
7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 o 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.
7. Previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure, fatte salve le prerogative dell’AESFEM a norma dell’articolo 17 del
8. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM prima di revocare l’autorizzazione della società di gestione. In tali casi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM adottano misure adeguate per salvaguardare gli interessi degli investitori. Tali misure possono comprendere decisioni che impediscono alla società di gestione in questione di avviare nuove transazioni nel suo territorio.
8. Ogni due anni la Commissione redige una relazione su tali casi.
9. Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui rifiutano l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o una richiesta ai sensi dell’articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo.
Ogni due anni la Commissione redige una relazione su tali casi.
CAPO IV
OBBLIGHI RIGUARDANTI IL DEPOSITARIO
1. Il patrimonio del fondo comune d’investimento è affidato alla custodia di un depositario.
2. La responsabilità del depositario di cui all’articolo 24 non è intaccata dall’avere affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia.
3. Il depositario:
a) accerta che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso o l’annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo;
b) accerta che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo;
c) esegue le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla normativa nazionale applicabile o al regolamento del fondo;
d) accerta che nelle operazioni relative alle attività del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso;
e) accerta che i rendimenti del fondo ricevano la destinazione conforme alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo.
1. Il depositario ha la propria sede legale o è stabilito nello Stato membro di origine dell’OICVM.
2. Il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua. Esso presenta garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter svolgere efficacemente la propria attività di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall’esercizio di tale funzione.
3. Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 che possono essere scelte come depositari.
4. Il depositario consente alle autorità competenti dello Stato membro di origine degli OICVM di ottenere, su richiesta, tutte le informazioni che il depositario ha ottenuto nell’espletamento dei propri compiti e che sono necessarie alle autorità competenti ai fini della vigilanza sulla conformità, da parte degli OICVM, alla presente direttiva.
5. Se lo Stato membro d’origine della società di gestione non è lo Stato membro d’origine dell’OICVM, il depositario sottoscrive con la società di gestione un accordo scritto che regola il flusso di informazioni ritenute necessarie al fine di consentirgli di espletare le funzioni di cui all’articolo 22 e alle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che sono rilevanti per i depositari dello Stato membro d’origine dell’OICVM.
6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.
Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine dell’OICVM, nei confronti della società di gestione e dei detentori di quote, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o dell’errato adempimento dei suoi obblighi.
Nei confronti dei detentori di quote la responsabilità può essere diretta o indiretta attraverso la società di gestione, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra il depositario, la società di gestione e i detentori di quote.
1. Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.
2. Nell’esercizio delle rispettive funzioni la società di gestione e il depositario agiscono in modo indipendente ed esclusivamente nell’interesse dei detentori di quote.
La legge o il regolamento del fondo definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di tale sostituzione.
CAPO V
OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
SEZIONE 1
Condizioni di accesso all’attività
L’accesso all’attività di una società di investimento è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento.
Gli Stati membri determinano la forma giuridica che deve assumere una società di investimento.
La sede legale della società di investimento è situata nello Stato membro di origine di detta società.
La società di investimento non può svolgere attività diverse da quelle previste all’articolo 1, paragrafo 2.
1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento non autorizzano una società di investimento che non abbia designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300 000 EUR.
1. Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, si applicano le seguenti condizioni:
a) l’autorizzazione deve essere negata, salvo che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di investimento;
b) gli esponenti aziendali della società di investimento devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento e, a tal fine, i nominativi degli esponenti aziendali e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all’autorità competente; la scelta dell’attività della società di investimento deve essere effettuata da almeno due persone che soddisfino tali requisiti; si intende per esponente aziendale la persona che, a norma di legge o dell’atto costitutivo, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l’indirizzo dell'attività;
c) se esistono stretti legami tra la società di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti devono rilasciare l’autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento negano l’autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse le informazioni di cui esse necessitano.
2. Nel caso in cui la società di investimento non abbia designato una società di gestione, la società di investimento riceve, entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato.
3. Una società di investimento può iniziare la sua attività non appena l’autorizzazione è rilasciata.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento possono revocare l’autorizzazione rilasciata a una società di investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:
a) non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato di esercitare l’attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;
b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l’autorizzazione;
d) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o
e) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale.
5. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di investimento, compreso il programma di attività, e
b) quali ostacoli possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente ai sensi del paragrafo 1, lettera c).
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a).
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
SEZIONE 2
Condizioni di esercizio
Gli articoli 13 e 14 si applicano, in quanto compatibili, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva.
Ai fini degli articoli di cui al primo comma, per «società di gestione» si intende una «società di investimento».
Le società di investimento gestiscono soltanto i beni del proprio portafoglio e non ricevono, in nessun caso, incarichi riguardanti la gestione di patrimoni per conto terzi.
Lo Stato membro di origine della società di investimento redige le norme prudenziali che le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva devono sempre osservare.
In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento, tenuto conto anche della natura della società di investimento, esigono che essa abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento del proprio capitale iniziale e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga la società possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio della società di investimento sia investito conformemente all’atto costitutivo e alle norme in vigore.
SEZIONE 3
Obblighi riguardanti il depositario
1. Il patrimonio di una società d’investimento è affidato alla custodia di un depositario.
2. La responsabilità del depositario di cui all’articolo 34 non è influenzata dal fatto che esso abbia affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia.
3. Il depositario accerta:
a) che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso e l’annullamento delle quote effettuati dalla società di investimento o per conto di questa avvengano conformemente alla legge e all’atto costitutivo della società di investimento;
b) che nelle operazioni relative al patrimonio della società d’investimento il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso; e
c) che i rendimenti della società d’investimento ricevano la destinazione conforme alla legge e all’atto costitutivo.
4. Lo Stato membro di origine della società di investimento può stabilire che le società di investimento stabilite sul suo territorio che commercializzano le proprie quote esclusivamente attraverso una o più borse valori alla cui quotazione ufficiale tali quote sono ammesse non abbiano l’obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva.
Gli articoli 76, 84 e 85 non si applicano a tali società d’investimento. Tuttavia, le norme per la valutazione del patrimonio di dette società d’investimento sono indicate nel diritto nazionale applicabile o nell’atto costitutivo.
5. Lo Stato membro di origine della società d’investimento può stabilire che le società di investimento stabilite sul suo territorio, che commercializzano almeno l’80 % delle proprie quote attraverso una o più borse valori indicate nell’atto costitutivo, non abbiano l’obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva, purché tali quote siano ammesse alla quotazione ufficiale delle borse valori degli Stati membri sul cui territorio le quote sono commercializzate e purché le operazioni fuori borsa siano effettuate dalla società d’investimento soltanto a prezzo di mercato.
Nell’atto costitutivo della società d’investimento è indicata la borsa del paese in cui le quote sono commercializzate la cui quotazione determina il prezzo delle operazioni fuori borsa effettuate in questo paese da detta società d’investimento.
Lo Stato membro si avvale della deroga di cui al primo comma solo se ritiene che i detentori di quote beneficino di una tutela equivalente a quella di cui beneficiano i detentori di quote degli OICVM che hanno un depositario ai sensi della presente direttiva.
In particolare, le società d’investimento di cui al presente paragrafo e al paragrafo 4 devono:
a) in mancanza di una normativa nazionale in materia, indicare nell’atto costitutivo i metodi di calcolo del valore patrimoniale netto delle quote;
b) intervenire sul mercato per evitare che il valore di mercato delle loro quote si discosti dal loro valore patrimoniale netto di più del 5 %;
c) stabilire il valore patrimoniale netto delle quote, comunicarlo alle autorità competenti almeno due volte alla settimana e pubblicarlo due volte al mese.
Un revisore dei conti indipendente accerta almeno due volte al mese che il valore delle quote sia calcolato in conformità con la legge e l’atto costitutivo della società d’investimento.
In tale occasione il revisore assicura che il patrimonio della società d’investimento sia investito secondo le norme previste dalla legge e dall’atto costitutivo della società d’investimento.
6. Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione le generalità delle società d’investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.
1. Il depositario ha la propria sede legale o è stabilito nel medesimo Stato membro della società di investimento.
2. Il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua.
3. Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 fra i quali possono essere scelti i depositari.
4. Il depositario consente alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM di ottenere, su richiesta, tutte le informazioni che il depositario ha ottenuto nello svolgimento dei propri compiti e che sono necessarie alle autorità competenti ai fini della vigilanza sulla conformità, da parte dell’OICVM, alla presente direttiva.
5. Se lo Stato membro d’origine della società di gestione non è lo Stato membro d’origine dell’OICVM, il depositario sottoscrive con la società di gestione un accordo scritto che regola il flusso di informazioni ritenute necessarie al fine di consentirgli di svolgere le funzioni di cui all’articolo 32 e alle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che sono rilevanti per i depositari dello Stato membro d’origine dell’OICVM.
6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.
Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine della società di investimento, nei confronti della società di investimento stessa e dei detentori di quote, di ogni perdita da essi subita in conseguenza dell’inadempimento colposo o dell’errato adempimento dei suoi obblighi.
1. Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il depositario agisce esclusivamente nell’interesse dei detentori di quote.
La legge o l’atto costitutivo delle società di investimento definiscono le condizioni di sostituzione del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di tale sostituzione.
CAPO VI
FUSIONI DI OICVM
SEZIONE 1
Principi, autorizzazione e approvazione
Ai fini del presente capo, un OICVM include i relativi comparti.
1. Fatte salve le condizioni di cui al presente capo e indipendentemente dal modo in cui gli OICVM sono costituiti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri consentono fusioni transfrontaliere e fusioni nazionali, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettere q) e r), in conformità di una o più tecniche di fusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p).
2. Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni transfrontaliere definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro d’origine dell’OICVM oggetto di fusione.
2. Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni nazionali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera r), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui gli OICVM sono stabiliti.
1. Le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione.
2. L’OICVM oggetto di fusione fornisce le informazioni seguenti alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine:
a) il progetto comune relativo alla fusione proposta debitamente approvato dall’OICVM oggetto di fusione e dall’OICVM ricevente;
b) una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78, per gli investitori dell’OICVM ricevente se stabilito in un altro Stato membro;
c) una dichiarazione sia del depositario dell’OICVM oggetto di fusione sia del depositario dell’OICVM ricevente in cui gli stessi confermano, ai sensi dell’articolo 41, di aver verificato la conformità degli elementi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva e il regolamento o l’atto costitutivo dei rispettivi OICVM; e
d) le informazioni sul progetto di fusione che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente intendono fornire ai rispettivi detentori di quote.
2. Tali informazioni sono fornite in modo tale da permettere alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente di leggerle nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o di tali Stati membri, o in una lingua approvata dalle autorità competenti.
3. Dopo aver completato il fascicolo, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione trasmettono immediatamente copia delle informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente considerano, rispettivamente, l’impatto potenziale del progetto di fusione per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e per i detentori di quote dell’OICVM ricevente per valutare se siano state fornite ai detentori di quote informazioni adeguate.
3. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto che le informazioni per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione siano oggetto di chiarimento.
3. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della copia delle informazioni complete di cui al paragrafo 2, che l’OICVM ricevente modifichi le informazioni per i detentori delle sue quote.
3. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente notificano la propria insoddisfazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione se siano sufficienti le informazioni modificate che si intende fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente entro venti giorni lavorativi dalla loro notifica.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione autorizzano il progetto di fusione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il progetto di fusione soddisfa tutti i requisiti degli articoli da 39 a 42;
b) l’OICVM ricevente è stato notificato, ai sensi dell’articolo 93, ai fini della commercializzazione delle sue quote in tutti gli Stati membri in cui l’OICVM oggetto di fusione è autorizzato o è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi dell’articolo 93; e
c) le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente sono soddisfatte delle informazioni che si intende fornire ai detentori di quote, oppure non è stata ricevuta alcuna notifica di insoddisfazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente ai sensi del paragrafo 3, quarto comma.
5. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione ritengano che il fascicolo sia incompleto, richiedono informazioni aggiuntive entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano l’OICVM oggetto di fusione dell’avvenuta autorizzazione della fusione o meno, entro venti giorni lavorativi dalla presentazione completa delle informazioni di cui al paragrafo 2.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente in merito alla loro decisione.
6. Gli Stati membri possono concedere una deroga agli articoli da 52 a 55 per l’OICVM ricevente, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1), secondo comma.
1. Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente redigano un progetto comune di fusione.
1. Il progetto comune di fusione stabilisce i seguenti elementi:
a) un’indicazione del tipo di fusione e degli OICVM interessati;
b) il contesto e la motivazione del progetto di fusione;
c) l’impatto previsto del progetto di fusione per i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione sia dell’OICVM ricevente;
d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1;
e) il metodo di calcolo del tasso di cambio;
f) la prevista data di efficacia della fusione;
g) le norme applicabili rispettivamente ai trasferimenti patrimoniali e allo scambio di quote; e
h) nel caso di una fusione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), e, ove applicabile, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii), il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM ricevente appena costituito.
1. Le autorità competenti non esigono che eventuali ulteriori informazioni siano inserite nel progetto comune di condizioni della fusione.
2. L’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente possono decidere di includere altri elementi nel progetto comune di fusione.
SEZIONE 2
Controllo di terzi, informazioni dei detentori di quote e altri diritti dei detentori di quote
Gli Stati membri impongono che i depositari degli OICVM oggetto di fusione e degli OICVM riceventi verifichino la conformità degli elementi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva, il regolamento del fondo e l’atto costitutivo dei rispettivi OICVM.
1. Le disposizioni vigenti nello Stato membro d’origine dell’OICVM oggetto di fusione affidano a un depositario o a un revisore dei conti indipendente, abilitato conformemente alla
a) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1;
b) se del caso, il pagamento in contante per quota; e
c) il metodo di calcolo del tasso di cambio nonché il tasso di cambio effettivo fissato alla data di calcolo di tale tasso a norma dell’articolo 47, paragrafo 1.
2. I revisori legali dei conti dell’OICVM oggetto di fusione o il revisore legale dei conti dell’OICVM ricevente sono considerati revisori indipendenti ai fini del paragrafo 1.
3. Su richiesta, una copia della relazione del revisore indipendente o, se del caso, del depositario viene messa gratuitamente a disposizione dei detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente e delle rispettive autorità competenti.
1. Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente forniscano informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione ai rispettivi detentori di proprie quote in modo da consentire loro di formulare un giudizio informato sull’impatto della fusione sui loro investimenti.
2. Tali informazioni sono fornite ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione abbiano autorizzato la fusione proposta ai sensi dell’articolo 39.
2. Esse sono fornite almeno trenta giorni prima della data ultima per richiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione senza spese aggiuntive ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1.
3. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente includono informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione che consentano loro di prendere una decisione informata sul possibile impatto sui loro investimenti e di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi degli articoli 44 e 45.
3. Esse includono quanto segue:
a) il contesto e la motivazione del progetto di fusione;
b) il possibile impatto della fusione sui detentori di quote, compresa tra l’altro ogni differenza sostanziale in relazione alla politica e alla strategia di investimento, i costi, i risultati attesi, le relazioni periodiche, la possibile diluizione dei rendimenti e, se del caso, una chiara avvertenza agli investitori che il loro regime fiscale può essere modificato a seguito della fusione;
c) ogni diritto specifico che i detentori di quote abbiano in relazione alla fusione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del revisore indipendente o del depositario e il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione delle loro quote senza spese come specificato all’articolo 45, paragrafo 1, e l’ultima data valida per l’esercizio di tale diritto;
d) gli aspetti procedurali pertinenti e la data prevista di efficacia della fusione; e
e) una copia delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 relative all’OICVM ricevente.
4. Qualora l’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente siano stati notificati ai sensi dell’articolo 93, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante del relativo OICVM o in una lingua approvata dalle rispettive autorità competenti. Di detta traduzione è responsabile l’OICVM che ha l’obbligo di fornire le informazioni. La traduzione riflette fedelmente il contenuto dell’originale.
5. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a specificare in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
Quando il diritto nazionale degli Stati membri richiede l’approvazione delle fusioni tra OICVM da parte dei detentori di quote, gli Stati membri assicurano che l’approvazione non richieda più del 75 % dei voti effettivamente espressi dai detentori di quote presenti o rappresentati all’assemblea generale dei detentori di quote.
Il primo comma non pregiudica il quorum costitutivo prescritto dal diritto nazionale. Gli Stati membri non impongono per le fusioni transfrontaliere quorum di presenza più rigorosi di quelli previsti per le fusioni nazionali, né quorum di presenza più rigorosi per le fusioni di OICVM di quelli previsti per le fusioni societarie.
1. Le leggi degli Stati membri prescrivono che i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente abbiano il diritto di chiedere, senza altre spese se non quelle trattenute dall’OICVM per la copertura dei costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICVM con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni, o da una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto sorge dal momento in cui i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e i detentori di quote dell’OICVM ricevente vengono informati del progetto di fusione ai sensi dell’articolo 43 e cessa cinque giorni lavorativi prima della data per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per le fusioni tra OICVM e in deroga all’articolo 84, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le rispettive autorità competenti a imporre o autorizzare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto o del rimborso di quote, purché una tale sospensione sia giustificata dalla tutela dei detentori di quote.
SEZIONE 3
Costi ed entrata in vigore
A eccezione dei casi in cui gli OICVM non abbiano designato una società di gestione, gli Stati membri assicurano che ogni spesa legale, di consulenza o amministrativa legata alla preparazione e al completamento della fusione non venga posta a carico dell’OICVM oggetto di fusione, dell’OICVM ricevente o dei loro detentori di quote.
1. Per le fusioni nazionali, le leggi degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha effetto nonché la data per il calcolo del rapporto di scambio delle quote dell’OICVM oggetto di fusione in quote dell’OICVM ricevente e, se del caso, per la determinazione del relativo valore patrimoniale netto per i pagamenti in contanti.
1. Per le fusioni transfrontaliere, le leggi dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente determinano tali date. Gli Stati membri assicurano che, ove applicabile, tali date siano stabilite dopo l’approvazione della fusione da parte dei detentori di quote dell’OICVM ricevente o dell’OICVM oggetto di fusione.
2. La realizzazione della fusione viene resa pubblica mediante mezzi adeguati secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato membro dell’OICVM ricevente e notificata alle autorità competenti dello Stato membro dell’OICVM ricevente e dell’OICVM oggetto di fusione.
3. Una fusione che sia efficace ai sensi del paragrafo 1 non può essere dichiarata nulla o annullata.
1. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze:
a) tutte le attività e passività dell’OICVM oggetto di fusione sono trasferite all’OICVM ricevente o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;
b) i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente e, se del caso, hanno diritto a un pagamento in contanti non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto delle loro quote nell’OICVM oggetto di fusione; e
c) l’OICVM oggetto di fusione cessa di esistere con la realizzazione della fusione.
2. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze:
a) tutte le attività e passività dell’OICVM oggetto di fusione sono trasferite all’OICVM ricevente di nuova costituzione o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;
b) i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente di nuova costituzione e, se del caso, hanno diritto a un pagamento in contanti non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto delle loro quote nell’OICVM oggetto di fusione; e
c) l’OICVM oggetto di fusione cessa di esistere con la realizzazione della fusione.
3. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii), comporta le seguenti conseguenze:
a) il patrimonio netto dell’OICVM oggetto di fusione è trasferito all’OICVM ricevente o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;
b) i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente; e
c) l’OICVM oggetto di fusione continua ad esistere finché non siano state regolate tutte le passività.
4. Gli Stati membri prevedono l’istituzione di una procedura in base alla quale la società di gestione dell’OICVM ricevente conferma al depositario dell’OICVM ricevente che il trasferimento di attività e, se del caso, passività è stato completato. Qualora l’OICVM ricevente non abbia designato una società di gestione, lo stesso OICVM darà la sopraindicata conferma al depositario dell’OICVM ricevente.
CAPO VII
OBBLIGHI RELATIVI ALLA POLITICA D’INVESTIMENTO DEGLI OICVM
Se gli OICVM comprendono più comparti, ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, ogni comparto d’investimento è considerato alla stregua di un OICVM separato.
1. Gli investimenti di un OICVM devono comprendere uno o più dei seguenti beni:
a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato, come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della
b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato terzo o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato terzo, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento;
d) valori mobiliari emessi recentemente a condizione che:
i) le modalità di emissione prevedano l’impegno di presentare una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento; e
ii) l’ammissione di cui al punto i) sia ottenuta al più tardi entro un anno dall’emissione;
e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), a prescindere dal fatto che siano stabiliti o meno in uno Stato membro, purché:
i) tali altri organismi di investimento collettivo siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti a una vigilanza che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM considerano equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
ii) il livello di protezione garantito ai detentori di quote degli altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare le norme concernenti la segregazione dei patrimoni, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;
iii) il patrimonio degli altri organismi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del rendimento e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; e
iv) non oltre il 10 % del patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo di cui si prospetta l’acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o all’atto costitutivo, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo;
f) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che l’ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato membro o, qualora la sede legale sia situata in un paese terzo, che sia soggetto a norme prudenziali considerate, dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria;
g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti; o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (strumenti derivati OTC), a condizione che:
i) il sottostante allo strumento derivato consista in strumenti di cui al presente paragrafo, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali l’OICVM può investire in base agli obiettivi indicati nel suo regolamento o nel suo atto costitutivo;
ii) le controparti delle operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM; e
iii) gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un’operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo («fair value») su iniziativa dell’OICVM; o
h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, contemplati all’articolo 2, paragrafo 1), lettera o), se l’emissione o l’emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, purché siano:
i) emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri;
ii) emessi da un’impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c);
iii) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario;
iv) emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM a condizione che gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella prevista ai punti i), ii) o iii) e purché l’emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 000 000 EUR, presenti e pubblichi i conti annuali conformemente alla quarta
2. A ogni modo, un OICVM non può:
a) investire più del 10 % del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli previsti dal paragrafo 1; o
b) acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentino.
2. Un OICVM può detenere liquidità a titolo accessorio.
3. Una società di investimento può acquistare i beni mobili o immobili indispensabili all’esercizio diretto della propria attività.
4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo e agli atti delegati relativi a tali disposizioni adottati dalla Commissione.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Per assicurare l’uniformità tran-settoriale ed eliminare i disallineamenti tra gli interessi delle imprese che «confezionano» prestiti in titoli negoziabili e in altri strumenti finanziari (cedenti) e gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari, la Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 112 bis e alle condizioni di cui agli articoli 112 ter e 112 quater, misure che stabiliscono i requisiti nei seguenti ambiti:
a) i requisiti che il cedente deve rispettare perché l’OICVM sia autorizzato a investire in titoli o altri strumenti finanziari di questo tipo emessi dopo il 1 gennaio 2011, ivi compresi requisiti che garantiscano che il cedente conservi un interesse economico netto non inferiore al 5 %;
b) i requisiti qualitativi che devono rispettare gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari.
1. Le società di gestione o di investimento utilizzano procedure di gestione del rischio che consentano loro di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste ultime al profilo di rischio generale del portafoglio di un OICVM. In particolare, esse non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del
Essa utilizza una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC.
Essa comunica sistematicamente alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi scelti per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati per ciascun OICVM che essa gestisce.
Le autorità competenti provvedono a che tutte le informazioni aggregate ricevute in virtù del terzo comma relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano accessibili per l’AESFEM conformemente all’articolo 35 del
2. Gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a ricorrere, alle condizioni ed entro i limiti che essi stabiliscono, a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati ai fini della buona gestione del portafoglio.
Se queste operazioni implicano l’uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva.
In nessun caso queste operazioni determineranno il discostamento dell’OICVM dagli obiettivi di investimento definiti nel suo regolamento di gestione o nel suo atto costitutivo o nel prospetto.
3. Un OICVM assicura che la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti derivati non superi il valore netto totale del suo portafoglio.
L’esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche al terzo e al quarto comma.
Un OICVM può investire, nell’ambito della sua politica di investimento e nei limiti fissati all’articolo 52, paragrafo 5, in strumenti finanziari derivati, purché l’esposizione a fronte del patrimonio sottostante non superi, in totale, i limiti di investimento stabiliti all’articolo 52. Gli Stati membri possono prevedere che, se un OICVM investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti non debbano essere cumulati ai fini dei limiti di cui all’articolo 52.
Se valori mobiliari o strumenti del mercato monetario incorporano uno strumento derivato, quest’ultimo viene preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti di cui al presente articolo.
3 bis. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli OICVM, le autorità competenti verificano l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito delle società di gestione o di investimento, valutano l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito di cui al paragrafo 1, primo comma, nell’ambito delle politiche di investimento degli OICVM e, se del caso, incoraggiano a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.
4. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che precisano:
a) criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione o di investimento ai sensi del paragrafo 1, primo comma;
b) disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; nonché
c) disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.
I criteri di cui al primo comma, lettera a), garantiscono che alla società di gestione o di investimento sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito di cui al paragrafo 1, primo comma, per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM.
5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri e alle misure di cui al paragrafo 4.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Un OICVM investe non più:
a) del 5 % del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente; o
b) del 20 % del proprio patrimonio in depositi costituiti presso uno stesso organismo.
1. L’esposizione verso una controparte dell’OICVM in un’operazione con strumenti finanziari derivati OTC non può superare:
a) il 10 % del proprio patrimonio se la controparte è un ente creditizio di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera f); o
b) il 5 % del proprio patrimonio negli altri casi.
2. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % contemplato dal primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 10 %. Tuttavia, in tal caso, l’importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dall’OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5 % del proprio patrimonio non supera il 40 % del valore del patrimonio dell’OICVM. Tale limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale o alle operazioni con strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detti istituti.
Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, un OICVM, quando ciò determinerebbe investimenti pari a oltre il 20 % del proprio patrimonio in un unico organismo, non può cumulare:
a) investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo;
b) depositi costituiti presso detto organismo; o
c) esposizioni risultanti da operazioni su strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detto organismo.
3. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.
4. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 25 % se le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall’emissione di tali obbligazioni vengono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.
Qualora un OICVM investa più del 5 % del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non supera l’80 % del valore del patrimonio dell’OICVM.
Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione l’elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione e l’AESFEM trasmettono immediatamente dette informazioni agli altri Stati membri assieme a eventuali commenti ritenuti appropriati e mettono le informazioni a disposizione del pubblico sul loro sito web. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all’articolo 112, paragrafo 1.
5. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono presi in considerazione per l’applicazione del limite del 40 % di cui al paragrafo 2.
I limiti previsti ai paragrafi da 1 a 4 non sono cumulati e pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo, effettuati a norma dei paragrafi da 1 a 4 non superano, in totale, il 35 % del patrimonio dell’OICVM.
Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, come definite ai sensi della
Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell’ambito di uno stesso gruppo fino a un limite massimo del 20 %.
1. Fermi restando i limiti previsti dall’articolo 56, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall’articolo 52 fino a un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni o obbligazioni di uno stesso emittente, quando, conformemente al regolamento del fondo o all’atto costitutivo, l’obiettivo della politica di investimento dell’OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalle autorità competenti, a condizione che:
a) la composizione dell’indice sia sufficientemente diversificata;
b) l’indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce; e
c) l’indice sia reso pubblico in modo adeguato.
2. Gli Stati membri possono elevare il limite fissato al paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % allorché lo giustifichino condizioni eccezionali del mercato, in particolare dei mercati regolamentati nei quali prevalgono taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L’investimento entro detto limite è possibile solo con riferimento ad un unico emittente.
1. In deroga dell’articolo 52, gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM accordano tale deroga solo se ritengono che i detentori di quote degli OICVM beneficino di una protezione equivalente a quella di cui beneficiano i detentori di quote degli OICVM che rispetti i limiti dell’articolo 52.
Tali OICVM detengono valori di almeno sei emissioni differenti, ma i valori di una singola emissione non possono superare il 30 % dell’importo totale del suo patrimonio.
2. Gli OICVM di cui al paragrafo 1 menzionano esplicitamente, nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo della società di investimento, gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35 % del proprio patrimonio.
Il regolamento o l’atto costitutivo vengono approvati dalle autorità competenti.
3. Gli OICVM di cui al paragrafo 1 includono, nel prospetto o nelle comunicazioni di marketing, una dichiarazione ben visibile che richiami l’attenzione su detta autorizzazione e indichi gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali nei cui valori intendono investire o hanno investito più del 35 % del proprio patrimonio.
1. Un OICVM può acquistare quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 10 % del proprio patrimonio sia investito nelle quote di uno stesso OICVM o di altro organismo di investimento collettivo. Gli Stati membri possono elevare questo limite a un massimo del 20 %.
2. Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30 % del patrimonio dell’OICVM.
Se un OICVM ha acquisito quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo, gli Stati membri possono prevedere che il patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo non sia obbligatoriamente cumulato ai fini dei limiti stabiliti all’articolo 52.
3. Allorché un OICVM investe in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o grazie ad una partecipazione rilevante diretta o indiretta, la società di gestione o l’altra società non possono chiedere commissioni di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti dell’OICVM nelle quote di tali OICVM o organismi di investimento collettivo.
Un OICVM che investe una quota cospicua del proprio patrimonio in altri OICVM o organismi di investimento collettivo deve indicare nel prospetto l’ammontare massimo delle spese di gestione che possono essere imputate sia all’OICVM stesso sia agli altri OICVM o organismi di investimento collettivo nei quali intende investire. Esso indica nella relazione annuale la percentuale massima delle spese di gestione sostenute dall’OICVM stesso e dagli altri OICVM o organismi di investimento collettivo nei quali investe.
1. Una società di investimento o una società di gestione che agisca, per l’insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, non acquista azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un’influenza notevole sulla gestione di un emittente.
Fino a un successivo coordinamento, gli Stati membri devono tener conto delle norme esistenti nel diritto degli altri Stati membri che definiscono il principio di cui al primo comma.
2. Un OICVM non può acquistare più del:
a) 10 % di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
b) 10 % di obbligazioni di uno stesso emittente;
c) 25 % di quote di un unico OICVM o altro organismo di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b); o
d) 10 % di strumenti del mercato monetario di un unico emittente.
I limiti di cui alle lettere b), c) e d) possono non essere rispettati all’atto dell’acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l’importo netto dei titoli emessi.
3. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda:
a) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali;
b) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato terzo;
c) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri;
d) le azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società di un paese terzo che investe il suo patrimonio principalmente in titoli di emittenti aventi la loro sede legale in detto paese qualora, in virtù della legislazione di quest’ultimo, una tale partecipazione rappresenti per l’OICVM l’unica possibilità di investire in titoli di emittenti di detto paese.;
e) le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle imprese controllate che esercitano solo attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società controllata è stabilita, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per suo o loro conto.
La deroga di cui alla lettera d) del primo comma del presente paragrafo si applica tuttavia soltanto se la società dello Stato terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli articoli 52 e 55 e dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Qualora siano superati i limiti di cui agli articoli 52 e 55, l’articolo 57 si applica in quanto compatibile.
1. Gli OICVM non sono tenuti a osservare i limiti stabiliti nel presente capo qualora esercitino il diritto di sottoscrizione pertinente a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che formano parte del loro patrimonio.
Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli da 52 a 55 agli OICVM appena costituiti per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.
2. Se il superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 ha luogo indipendentemente dalla volontà dell’OICVM o in seguito all’esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest’ultimo, nelle sue operazioni di vendita, si prefigge come obiettivo prioritario la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell’interesse dei detentori di quote.
CAPO VIII
STRUTTURE MASTER-FEEDER
SEZIONE 1
Ambito di applicazione e approvazione
1. Un OICVM feeder è un OICVM o un suo comparto di investimento che, in deroga all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 50, 52, e 55 e all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), ha ricevuto l’approvazione per investire almeno l’85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest’ultimo («OICVM master»).
2. Un OICVM feeder può detenere fino al 15 % del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi:
a) liquidità detenute a titolo accessorio conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, secondo comma;
b) strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati solo a fini di copertura, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 51, paragrafi 2 e 3;
c) beni mobili e immobili indispensabili all’esercizio diretto delle attività, se l’OICVM feeder è una società di investimento.
Ai fini dell’osservanza dell’articolo 51, paragrafo 3, l’OICVM feeder calcola la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti finanziari derivati combinando la propria esposizione diretta di cui alla lettera b) del primo comma con:
a) l’effettiva esposizione a fronte di strumenti finanziari derivati dell’OICVM master in proporzione all’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master; o
b) la potenziale esposizione complessiva massima a fronte di strumenti finanziari derivati previsti nel regolamento o nell’atto costitutivo dell’OICVM master, in proporzione all’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master.
3. Un OICVM master è un OICVM o un suo comparto di investimento che:
a) ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM feeder;
b) non è esso stesso un OICVM feeder; e
c) non detiene quote di un OICVM feeder.
4. L’OICVM master è soggetto alle seguenti deroghe:
a) se un OICVM master ha almeno due OICVM feeder come detentori di quote, non si applicano l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 3, lettera b), dando facoltà all’OICVM master di raccogliere o meno capitale presso altri investitori;
b) nei casi in cui l’OICVM master non raccolga capitali dal pubblico in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, ma ha solo uno o più OICVM feeder in tale Stato membro, non si applicano il capo XI e l’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma.
1. Gli Stati membri assicurano che l’investimento di un OICVM feeder in un determinato OICVM master che superi il limite per gli investimenti in altri OICVM previsti dall’articolo 55, paragrafo 1, sia soggetto all’approvazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder.
2. L’OICVM feeder viene informato entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione del fascicolo completo del fatto che le autorità competenti abbiano approvato o meno l’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM concedono l’approvazione se l’OICVM feeder, il suo depositario e il suo revisore, nonché l’OICVM master rispettano tutti gli obblighi fissati nel presente capo. A tal fine, l’OICVM feeder presenta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine i seguenti documenti:
a) il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM feeder e dell’OICVM master;
b) il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 dell’OICVM feeder e dell’OICVM master;
c) l’accordo tra l’OICVM feeder e l’OICVM master o le norme interne di comportamento di cui all’articolo 60, paragrafo 1;
d) laddove applicabile, le informazioni da fornire ai detentori delle quote di cui all’articolo 64, paragrafo 1;
e) se l’OICVM master e l’OICVM feeder hanno depositari diversi, l’accordo tra i rispettivi depositari sullo scambio di informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 1;
f) se l’OICVM master e l’OICVM feeder hanno revisori diversi, l’accordo tra i rispettivi revisori sullo scambio di informazioni di cui all’articolo 62, paragrafo 1.
Se l’OICVM feeder è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM master, l’OICVM feeder produce anche un’attestazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master comprovante che quest’ultimo è un OICVM o un suo comparto di investimento che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, lettere b) e c). I documenti sono forniti dall’OICVM feeder nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti.
SEZIONE 2
Disposizioni comuni per gli OICVM feeder e per gli OICVM master
1. Gli Stati membri dispongono che l’OICVM master fornisca all’OICVM feeder tutti i documenti e le informazioni necessarie a quest’ultimo per rispettare gli obblighi fissati dalla presente direttiva. A tal fine l’OICVM feeder conclude un accordo con l’OICVM master.
L’OICVM feeder non investe in quote dell’OICVM master oltre i limiti applicabili ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, finché l’accordo di cui al primo comma non sia effettivo. Tale accordo è messo a disposizione dei detentori di quote su loro richiesta e senza spese.
Nel caso in cui sia l’OICVM master sia l’OICVM feeder siano gestiti dalla stessa società di gestione, l’accordo può essere sostituito da norme interne di comportamento che garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo.
2. L’OICVM master e l’OICVM feeder prendono le misure idonee per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto, al fine di evitare il «market timing» nelle loro quote, evitando le possibilità di arbitraggio.
3. Fatto salvo l’articolo 84, se un OICVM master sospende temporaneamente il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie quote, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, ognuno dei suoi OICVM feeder può sospendere, per lo stesso periodo di tempo, il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie quote, ferme restando le condizioni fissate all’articolo 84, paragrafo 2.
4. In caso di liquidazione dell’OICVM master, viene liquidato anche l’OICVM feeder, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine approvino:
a) l’investimento di almeno l’85 % del patrimonio dell’OICVM feeder in quote di un altro OICVM master; o
b) le modifiche al suo regolamento o al suo atto costitutivo al fine di consentire all’OICVM feeder di convertirsi in un OICVM che non sia un OICVM feeder.
Fatte salve le specifiche disposizioni nazionali di legge in materia di liquidazione obbligatoria, la liquidazione di un OICVM master non può avere luogo prima che siano trascorsi tre mesi da quando l’OICVM master ha informato della decisione vincolante di liquidazione tutti i suoi detentori di quote e le autorità competenti dello Stato membro di origine di tali OICVM feeder.
5. In caso di fusione di un OICVM master con un altro OICVM o di sua divisione in due o più OICVM, gli OICVM feeder vengono liquidati, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder concedano l’approvazione all’OICVM feeder di:
a) continuare a essere un OICVM feeder dell’OICVM master o un altro OICVM risultante dalla fusione o dalla divisione dell’OICVM master;
b) investire almeno l’85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM master non risultante dalla fusione o dalla divisione; o
c) modificare il suo regolamento o il suo atto costitutivo al fine di convertirsi in un OICVM che non sia un OICVM feeder.
La fusione o la divisione dell’OICVM master acquista efficacia solo se l’OICVM master ha fornito a tutti i suoi detentori di quote e alle autorità competenti degli Stati membri di origine dei suoi OICVM feeder le informazioni di cui all’articolo 43, o informazioni a esse comparabili, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’efficacia.
Salvo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder abbiano concesso l’approvazione ai sensi del primo comma, lettera a), l’OICVM master consente all’OICVM feeder di riacquistare o rimborsare tutte le quote dell’OICVM master prima che la fusione o la divisione dell’OICVM master acquisti efficacia.
6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a) il contenuto dell’accordo o delle norme interne di comportamento di cui al paragrafo 1;
b) le misure di cui al paragrafo 2 ritenute idonee, e
c) la procedura di concessione delle approvazioni richieste ai sensi dei paragrafi 4 e 5 in caso di liquidazione, fusione o divisione dell’OICVM master.
7. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e alle procedure di cui al paragrafo 6.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
SEZIONE 3
Depositari e revisori dei conti
1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder abbiano depositari diversi, detti depositari concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i depositari l’esercizio delle loro funzioni.
L’OICVM feeder non investe in quote dell’OICVM master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia.
Se rispettano le disposizioni del presente capo, né il depositario dell’OICVM master né quello dell’OICVM feeder sono ritenuti inadempienti rispetto a norme che limitano la divulgazione di informazioni o riguardano la protezione dei dati che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il depositario o per qualunque persona che agisca per suo conto.
Gli Stati membri dispongono che l’OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione dell’OICVM feeder, abbiano il compito di comunicare al depositario dell’OICVM feeder ogni informazione relativa all’OICVM master che risulti necessaria per il corretto svolgimento dei compiti del depositario dell’OICVM feeder.
2. Il depositario dell’OICVM master informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro dell’OICVM master, l’OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione e il depositario dell’OICVM feeder, di ogni eventuale irregolarità riscontrata in relazione all’OICVM master giudicata suscettibile di ripercuotersi negativamente sull’OICVM feeder.
3. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a) gli elementi da includere nell’accordo di cui al paragrafo 1; e
b) il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull’OICVM feeder.
4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e ai tipi di irregolarità di cui al paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder abbiano revisori diversi, detti revisori concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i revisori l’esercizio delle proprie funzioni; le informazioni riguardano anche le misure adottate per rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 2.
L’OICVM feeder non investe in quote dell’OICVM master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia.
2. Nella relazione di revisione, il revisore dell’OICVM feeder tiene conto della relazione di revisione dell’OICVM master. Se l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno esercizi finanziari non coincidenti, il revisore dell’OICVM master redige un rapporto ad hoc alla data di chiusura di esercizio adottata dall’OICVM feeder.
Il revisore riferisce in particolare in merito alle eventuali irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell’OICVM master e sul loro impatto sull’OICVM feeder.
3. Se rispettano le disposizioni del presente capo, né il revisore dell’OICVM master né quello dell’OICVM feeder sono ritenuti inadempienti rispetto a eventuali norme che limitano la divulgazione di informazioni o riguardano la protezione dati e che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il revisore o per qualunque persona che agisca per suo conto.
4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano il contenuto dell’accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.
SEZIONE 4
Informazioni e comunicazioni di marketing obbligatorie degli OICVM feeder
1. Gli Stati membri prescrivono che, oltre alle informazioni di cui allo schema A dell’allegato I, il prospetto dell’OICVM feeder contenga le seguenti informazioni:
a) la dichiarazione che l’OICVM feeder è OICVM feeder di un determinato OICVM master e che in quanto tale investe a titolo permanente l’85 % o più del proprio patrimonio in quote di detto OICVM master;
b) l’obiettivo e la politica di investimento, ivi compreso il profilo di rischio, indicando se i risultati dell’OICVM feeder e dell’OICVM master siano identici o in che misura e per quali ragioni essi differiscano, compresa una descrizione degli investimenti realizzati a norma dell’articolo 58, paragrafo 2;
c) una breve descrizione dell’OICVM master, la sua organizzazione, il suo obiettivo e la sua politica di investimento, compreso il profilo di rischio, nonché un’indicazione di come sia possibile procurarsi il prospetto dell’OICVM master;
d) una sintesi dell’accordo concluso tra l’OICVM feeder e l’OICVM master o delle norme interne di comportamento a norma dell’articolo 60, paragrafo 1;
e) in che modo i detentori di quote possono ottenere ulteriori informazioni sull’OICVM master e sull’accordo concluso tra l’OICVM feeder e l’OICVM master a norma dell’articolo 60, paragrafo 1;
f) la descrizione di tutte le remunerazioni o di tutti i rimborsi di spese che l’OICVM feeder deve pagare per il suo investimento in quote dell’OICVM master, nonché delle spese aggregate dell’OICVM feeder e dell’OICVM master; e
g) la descrizione delle implicazioni dell’investimento nell’OICVM master sotto il profilo fiscale per l’OICVM feeder.
2. Oltre alle informazioni di cui allo schema B dell’allegato I, la relazione annuale dell’OICVM feeder include una dichiarazione sulle spese aggregate dell’OICVM feeder e dell’OICVM master.
La relazione annuale e la relazione semestrale dell’OICVM feeder indicano come è possibile procurarsi la relazione annuale e la relazione semestrale dell’OICVM master.
3. In aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 74 e 82, l’OICVM feeder trasmette il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 e le relative modifiche, nonché la relazione annuale e la relazione semestrale dell’OICVM master alle competenti autorità del proprio Stato membro di origine.
4. Un OICVM feeder dichiara in tutte le comunicazioni di marketing che investe a titolo permanente l’85 % o più del proprio patrimonio in quote di detto OICVM master.
5. Una copia cartacea del prospetto e delle relazioni annuale e semestrale dell’OICVM master viene fornita dall’OICVM feeder agli investitori su loro richiesta e senza spese.
SEZIONE 5
Conversione degli OICVM esistenti in OICVM feeder e modifica dell’OICVM master
1. Gli Stati membri prescrivono che l’OICVM feeder già in attività come OICVM, o anche come OICVM feeder di un altro OICVM master, comunichi ai suoi detentori di quote le seguenti informazioni:
a) una dichiarazione che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder hanno approvato l’investimento dell’OICVM feeder in quote di tale OICVM master;
b) le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 relative all’OICVM feeder e all’OICVM master;
c) la data in cui l’OICVM feeder inizierà a investire nell’OICVM master oppure, se vi ha già investito, la data alla quale il suo investimento supererà il limite di cui all’articolo 55, paragrafo 1; e
d) una dichiarazione che i detentori di quote hanno il diritto di chiedere, entro trenta giorni, il riacquisto o il rimborso delle loro quote senza altre spese se non quelle addebitate dall’OICVM per coprire i costi di disinvestimento; tale diritto sorge dal momento in cui l’OICVM feeder comunica le informazioni di cui al presente paragrafo.
Dette informazioni vengono comunicate almeno trenta giorni prima della data di cui al primo comma, lettera c).
2. Nel caso in cui l’OICVM feeder sia stato notificato conformemente all’articolo 93, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante dell’OICVM feeder o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti. Della traduzione è responsabile l’OICVM feeder. Tale traduzione riflette fedelmente il contenuto dell’originale.
3. Gli Stati membri assicurano che l’OICVM feeder non investa in quote di un dato OICVM master oltre il limite di cui all’articolo 55, paragrafo 1, prima che siano trascorsi i trenta giorni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a) il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o
b) nel caso in cui l’OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all’OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questa procedura.
5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al formato e alle modalità delle informazioni comunicate e alla procedura di cui al paragrafo 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
SEZIONE 6
Obblighi e autorità competenti
1. L’OICVM feeder controlla efficacemente l’attività dell’OICVM master. A tale scopo, l’OICVM feeder può basarsi su informazioni e documenti ricevuti dall’OICVM master o, laddove applicabile, dalla sua società di gestione, dal suo depositario e dal suo revisore, tranne il caso in cui vi siano motivi di dubitare della loro accuratezza.
2. Quando, in relazione a un investimento in quote di un OICVM master, l’OICVM feeder, la società di gestione dell’OICVM feeder o ogni altro soggetto che agisca in nome dell’OICVM feeder o della sua società di gestione riceva un compenso di distribuzione, una commissione o qualunque altro compenso economico, tali voci vengono iscritte nel patrimonio dell’OICVM feeder.
1. L’OICVM master informa immediatamente le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell’identità di ogni OICVM feeder che investe in sue quote. Qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder siano stabiliti in Stati membri diversi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master informano immediatamente dell’investimento le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder.
2. L’OICVM master non addebita né spese di sottoscrizione né spese di rimborso per l’investimento dell’OICVM feeder in sue quote o per la cessione delle stesse.
3. L’OICVM master assicura che l’OICVM feeder o, laddove applicabile, la sua società di gestione, nonché le autorità competenti, il depositario e il revisore dell’OICVM feeder dispongano tempestivamente di tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, di altri atti normativi comunitari, del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo.
1. Se l’OICVM master e l’OICVM feeder sono stabiliti nello stesso Stato membro, le autorità competenti informano immediatamente l’OICVM feeder di ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o di ogni informazione comunicata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, presa in relazione all’OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore.
2. Se l’OICVM master e l’OICVM feeder sono stabiliti in diversi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master comunicano immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o ogni informazione comunicata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, presa in relazione all’OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder ne informano immediatamente l’OICVM feeder.
CAPO IX
OBBLIGHI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE AGLI INVESTITORI
SEZIONE 1
Pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche
1. La società di gestione, per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e la società di investimento pubblicano quanto segue:
a) un prospetto;
b) una relazione annuale per ogni esercizio; e
c) una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio.
2. Le relazioni annuali e semestrali vengono pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono:
a) quattro mesi per la relazione annuale; o
b) due mesi per la relazione semestrale.
1. Il prospetto contiene le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio informato sull’investimento che è loro proposto e in particolare sui relativi rischi.
Il prospetto include, indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato l’investimento, un’illustrazione chiara e facilmente comprensibile dei profili di rischio del fondo.
2. Il prospetto contiene almeno le informazioni previste nello schema A dell’allegato I, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo allegati al prospetto a norma dell’articolo 71, paragrafo 1.
3. La relazione annuale contiene un bilancio o uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei rendimenti e delle spese dell’esercizio, una relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente e le altre informazioni previste dallo schema B dell’allegato I, nonché ogni dato significativo che permetta agli investitori di valutare con cognizione di causa l’evoluzione dell’attività e i risultati dell’OICVM.
4. La relazione semestrale contiene almeno le informazioni previste dalle sezioni da I a IV dello schema B, dell’allegato I. Quando un OICVM ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti.
5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
1. Il prospetto precisa le categorie di beni nelle quali un OICVM è autorizzato a investire. Esso indica se operazioni in strumenti finanziari derivati sono autorizzate, nel qual caso precisa in modo ben visibile se tali operazioni possono essere effettuate a scopo di copertura o in vista del conseguimento di obiettivi di investimento, nonché la possibile incidenza dell’utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio.
2. Quando un OICVM investe principalmente in una categoria di beni di cui all’articolo 50 diversa dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario o quando un OICVM riproduce un indice azionario o obbligazionario a norma dell’articolo 53, il suo prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono una menzione ben visibile che richiami l’attenzione sulla politica di investimento.
3. Quando il valore netto del patrimonio di un OICVM può, per la composizione del portafoglio o per le tecniche di gestione impiegate, presentare un’elevata volatilità, il prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono un riferimento ben visibile a detta caratteristica.
4. Su richiesta di un investitore la società di gestione fornisce anche ulteriori informazioni relative ai limiti quantitativi che si applicano nella gestione del rischio dell’OICVM, ai metodi scelti a tal fine e all’evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di strumenti finanziari.
1. Il regolamento del fondo o l’atto costitutivo della società di investimento formano parte integrante del prospetto, al quale sono allegati.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 non sono tuttavia allegati al prospetto, purché gli investitori siano informati della possibilità di ottenere, a richiesta, l’invio di tali documenti o l’indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli Stati membri in cui le quote sono commercializzate.
Gli elementi essenziali del prospetto sono tenuti aggiornati.
I dati contabili contenuti nelle relazioni annuali sono controllati da una o più persone abilitate, per legge, alla revisione dei conti conformemente alla
L’OICVM trasmette il prospetto e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM. L’OICVM fornisce su richiesta tale documentazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.
1. Il prospetto, l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicate sono fornite gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.
2. Il prospetto può essere fornito su supporto durevole o tramite un sito Web. Una copia cartacea del prospetto è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.
3. La relazione annuale e la relazione semestrale sono messe a disposizione degli investitori nei modi specificati nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78. Una copia cartacea della relazione annuale e della relazione semestrale è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.
4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.
SEZIONE 2
Pubblicazione di altre informazioni
L’OICVM rende pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e almeno due volte al mese.
Tuttavia, le autorità competenti possono permettere a un OICVM di ridurre la frequenza a una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei detentori di quote.
Tutte le comunicazioni di marketing agli investitori sono chiaramente identificabili come tali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. In particolare, le comunicazioni di marketing contenenti un invito ad acquistare quote di OICVM e recanti informazioni specifiche su un OICVM non contengono affermazioni che risultino in contrasto con le informazioni contenute nel prospetto e con le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 o che siano tali da modificarne la sostanza. Esse menzionano l’esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78, e specificano dove e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possano ottenere tali informazioni o documenti e come possono avervi accesso.
SEZIONE 3
Informazioni chiave per gli investitori
1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è denominato «informazioni chiave per gli investitori» nella presente direttiva. La locuzione «informazioni chiave per gli investitori» è chiaramente riportata nel predetto documento in una delle lingue di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera b).
2. Le informazioni chiave per gli investitori includono informazioni appropriate sulle caratteristiche essenziali dell’OICVM interessato, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del prodotto di investimento loro proposto e possano, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate.
3. Le informazioni chiave per gli investitori forniscono informazioni sui seguenti elementi essenziali riferiti all’OICVM interessato:
a) l’individuazione dell’OICVM;
b) una breve descrizione dei suoi obiettivi e della sua politica di investimento;
c) la presentazione dei risultati passati oppure, se pertinente, gli scenari di performance;
d) i costi e gli oneri connessi; e
e) il profilo di rischio/rendimento dell’investimento, compresi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti nell’OICVM interessato.
Tali elementi essenziali devono essere comprensibili agli investitori senza alcun riferimento ad altri documenti.
4. Le informazioni chiave per gli investitori specificano chiaramente dove e come è possibile ottenere informazioni supplementari sull’investimento proposto, in particolare, ma non solo, dove e come è possibile ottenere su richiesta in ogni momento e gratuitamente il prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale, e la lingua in cui dette informazioni vengono messe a disposizione degli investitori.
5. Le informazioni chiave per gli investitori sono scritte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico. Vengono redatte in un formato comune, che consenta raffronti, e presentate in modo da essere ragionevolmente comprese dagli investitori al dettaglio.
6. Le informazioni chiave per gli investitori sono utilizzate senza modifiche o supplementi, tranne la traduzione, in tutti gli Stati membri in cui l’OICVM è stato notificato ai fini della commercializzazione delle sue quote ai sensi dell’articolo 93.
7. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;
b) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:
i) per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all’altro e le relative spese;
ii) per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni;
iii) per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in altri OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e);
iv) per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; e,
v) per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM; e
c) i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.
8. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Le informazioni chiave per gli investitori costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono conformi alle corrispondenti parti del prospetto.
2. Gli Stati membri assicurano che un soggetto non incorra in responsabilità civile unicamente sulla base delle informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse siano fuorvianti, non accurate o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. Le informazioni chiave per gli investitori contengono una chiara avvertenza al riguardo.
1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, le società di gestione che vendono OICVM agli investitori direttamente o tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano in tempo utile agli investitori informazioni chiave per gli investitori in merito all’OICVM prima della proposta sottoscrizione delle quote dell’OICVM.
2. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestito, le società di gestione che non vendono agli investitori OICVM, né direttamente né tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano informazioni chiave per gli investitori ai creatori di prodotti e agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM o in prodotti che presentano un’esposizione verso tali OICVM dietro loro richiesta. Gli Stati membri fanno obbligo agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM, di fornire le informazioni chiave per gli investitori ai propri clienti o potenziali clienti.
3. Le informazioni chiave per gli investitori sono fornite a questi ultimi a titolo gratuito.
1. Gli Stati membri consentono alle società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, alle società di gestione di fornire le informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole o tramite un sito web. Una copia cartacea è consegnata gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta.
Inoltre, sul sito web della società di investimento o della società di gestione è pubblicata una versione aggiornata delle informazioni chiave per gli investitori.
2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.
1. Gli OICVM inviano le relative informazioni chiave per gli investitori e le successive modifiche alle autorità competenti del loro Stato membro di origine.
2. Gli elementi principali delle informazioni chiave per gli investitori sono tenuti aggiornati.
CAPO X
OBBLIGHI GENERALI DELL’OICVM
1. Non possono contrarre prestiti:
a) una società di investimento;
b) una società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.
Un OICVM può tuttavia acquistare divise estere mediante un prestito «back-to-back».
2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare gli OICVM a contrarre prestiti purché si tratti di:
a) prestiti temporanei e rappresentino
— nel caso di società di investimento, fino a un massimo del 10 % del patrimonio, o
— nel caso di un fondo comune di investimento, fino a un massimo del 10 % del valore del fondo, o
b) prestiti per l’acquisto di beni immobili indispensabili alla prosecuzione diretta delle loro attività e rappresentino, nel caso di società di investimento, fino a un massimo del 10 % del patrimonio.
Qualora una società di investimento sia autorizzata a contrarre prestiti ai sensi delle lettere a) e b), tali prestiti non possono superare il 15 % del suo patrimonio complessivo.
3. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti del presente articolo in ordine all’assunzione di prestiti.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
1. Un OICVM riacquista o rimborsa le proprie quote a richiesta del detentore di quote.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) un OICVM può sospendere provvisoriamente, ai sensi del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo della società di investimento, il riacquisto o il rimborso delle proprie quote;
b) gli Stati membri d’origine degli OICVM possono consentire alle loro autorità competenti di esigere la sospensione del riacquisto o del rimborso delle quote, nell’interesse dei detentori di quote o nell’interesse pubblico.
2. La sospensione temporanea di cui alla lettera a) del primo comma è prevista soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando la sospensione sia giustificata, tenuto conto degli interessi dei detentori di quote.
3. In caso di sospensione temporanea ai sensi del paragrafo 2, lettera a), l’OICVM informa immediatamente della propria decisione le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine nonché, qualora commercializzi le sue quote in altri Stati membri, le autorità competenti di questi ultimi.
4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che devono soddisfare gli OICVM dopo l’adozione della sospensione provvisoria del riacquisto o del rimborso delle quote degli OICVM di cui al paragrafo 2, lettera a), una volta che la sospensione è stata decisa.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del
Le regole per la valutazione del patrimonio e per il calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un OICVM sono indicate nel diritto nazionale applicabile nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo della società di investimento.
La distribuzione o il reinvestimento dei rendimenti di un OICVM sono effettuati conformemente alla legge e al regolamento del fondo o all’atto costitutivo della società di investimento.
Le quote di un OICVM vengono emesse solo previo versamento nel patrimonio dell’OICVM, nei termini d’uso, di un importo equivalente al prezzo di emissione netto. Tale disposizione non osta alla distribuzione di quote gratuite.
1. Fatta salva l’applicazione degli articoli 50 e 51, non possono concedere prestiti o agire in qualità di garanti per conto terzi:
a) la società di investimento;
b) la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.
2. Il paragrafo 1 non osta all’acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all’articolo 50, paragrafo 1), lettere e), g), h), non interamente liberati.
Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettere e), g) e, h):
a) la società di investimento,
b) la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.
Il diritto dello Stato membro d’origine dell’OICVM o il regolamento del fondo indicano le remunerazioni e le spese che la società di gestione è autorizzata a imputare al fondo, nonché le modalità di calcolo di tali remunerazioni.
La legge o l’atto costitutivo della società di investimento indicano la natura delle spese a carico della società.
CAPO XI
DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AGLI OICVM CHE COMMERCIALIZZANO LE LORO QUOTE IN STATI MEMBRI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SONO STABILITI
1. Gli Stati membri ospitanti degli OICVM assicurano che gli OICVM possano commercializzare le proprie quote nel loro territorio previa notifica ai sensi dell’articolo 93.
2. Gli Stati membri ospitanti degli OICVM non impongono procedure amministrative o obblighi aggiuntivi a carico degli OICVM di cui al paragrafo 1 nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri assicurano che le informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esulano dalle materie disciplinate dalla presente direttiva e che sono direttamente rilevanti per le misure adottate per la commercializzazione nel loro territorio delle quote degli OICVM stabiliti in un altro Stato membro siano facilmente accessibili a distanza e con mezzi elettronici. Gli Stati membri assicurano che dette informazioni siano disponibili in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, siano comunicate in modo chiaro e non ambiguo e siano tenute aggiornate.
4. Ai fini del presente capo, un OICVM include i relativi comparti.
L’OICVM prende le misure necessarie, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro in cui le proprie quote sono commercializzate, affinché in detto Stato membro siano facilitati i pagamenti ai detentori di quote, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che l’OICVM deve fornire.
1. Un OICVM che intenda commercializzare le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d’origine trasmette preventivamente una lettera di notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
1. La lettera di notifica include informazioni sugli accordi di commercializzazione delle quote dell’OICVM nello Stato membro ospitante, incluse, se del caso, informazioni relative alle categorie di azioni. Nell’ambito dell’articolo 16, paragrafo 1, essa indica altresì che l’OICVM è commercializzato dalla società di gestione che gestisce l’OICVM.
2. L’OICVM allega alla lettera di notifica, di cui al paragrafo 1, l’ultima versione dei seguenti documenti:
a) il suo regolamento o il suo atto costitutivo, il prospetto e, se del caso, l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, tradotte conformemente alle disposizioni dell’articolo 94, paragrafo 1, lettere c) e d); e
b) le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78, tradotte conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettere b) e d).
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM verificano la completezza della documentazione presentata dall’OICVM conformemente ai paragrafi 1 e 2.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM trasmettono la documentazione completa di cui ai paragrafi 1 e 2 alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di notifica corredata della documentazione completa di cui al paragrafo 2. Esse allegano alla documentazione un attestato che comprovi che l’OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla presente direttiva.
Dopo la trasmissione della documentazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM informano immediatamente l’OICVM della trasmissione. L’OICVM può accedere al mercato dello Stato membro ospitante dell’OICVM a partire dalla data di detta notifica.
4. Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica di cui al paragrafo 1 e l’attestato di cui al paragrafo 3 siano forniti in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, salvo che lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante dell’OICVM non accettino la lettera di notifica e l’attestato in questione in una lingua ufficiale di entrambi gli Stati membri.
5. Gli Stati membri assicurano che la trasmissione elettronica e il deposito elettronico dei documenti di cui al paragrafo 3 siano accettati dalle loro autorità competenti.
6. Ai fini della procedura di notifica di cui al presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote non richiedono ulteriori documenti, certificati o informazioni in aggiunta a quelli di cui al presente articolo.
7. Lo Stato membro di origine dell’OICVM assicura che le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM abbiano accesso, mediante mezzi elettronici, ai documenti di cui al paragrafo 2 e, laddove applicabile, alle relative traduzioni. Esso prescrive inoltre che gli OICVM tengano detti documenti e traduzioni aggiornati. Gli OICVM notificano ogni modifica apportata ai documenti di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM indicando dove tali documenti possano essere ottenuti per via elettronica.
8. In caso di modifica delle informazioni riguardanti gli accordi adottati per la commercializzazione comunicate nella lettera di notifica conformemente al paragrafo 1, o di una modifica relativa alle categorie di azioni da commercializzare, l’OICVM ne informa per iscritto le autorità competenti dello Stato membro ospitante prima di attuare la modifica.
1. Se commercializza le proprie quote in uno Stato membro ospitante, l’OICVM fornisce agli investitori nel territorio di detto Stato membro tutte le informazioni e i documenti che è tenuto a fornire agli investitori del proprio Stato membro di origine ai sensi del capo IX.
Tali informazioni e documenti vengono forniti agli investitori conformemente alle seguenti disposizioni:
a) fatte salve le disposizioni del capo IX, le informazioni e i documenti vengono forniti agli investitori nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative dello Stato membro ospitante dell’OICVM;
b) le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 vengono tradotte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell’OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;
c) le informazioni o i documenti diversi dalle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 sono tradotti, a scelta dell’OICVM, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell’OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale; e
d) le traduzioni delle informazioni o dei documenti di cui alle lettere b) e c) vengono effettuate sotto la responsabilità dell’OICVM e riflettono fedelmente il contenuto delle informazioni originali.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle modifiche delle informazioni e dei documenti di cui allo stesso paragrafo.
3. La frequenza della pubblicazione del prezzo di emissione, di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote dell’OICVM ai sensi dell’articolo 76 è disciplinata dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro di origine dell’OICVM.
1. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a) la portata delle informazioni di cui all’articolo 91, paragrafo 3;
b) le modalità per facilitare l’accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell’OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall’articolo 93, paragrafo 7.
2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell’articolo 93, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:
a) la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;
b) la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3;
c) la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
Per l’esercizio delle loro attività gli OICVM possono utilizzare, in uno Stato membro ospitante, lo stesso riferimento alla loro forma giuridica indicata nella loro denominazione (come «società d’investimento» o «fondo comune di investimento») utilizzato nel loro Stato membro di origine.
CAPO XII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ INCARICATE DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA VIGILANZA
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l’AESFEM e la Commissione precisando l’eventuale ripartizione delle competenze.
2. Le autorità competenti sono autorità pubbliche o organi da esse designati.
3. Le autorità dello Stato membro di origine dell’OICVM sono competenti per esercitare la vigilanza dell’OICVM anche, se del caso, in base all’articolo 19. Tuttavia, le autorità dello Stato membro ospitante dell’OICVM sono competenti per vigilare sull’osservanza delle disposizioni che esulano dalle materie disciplinate dalla presente direttiva e dagli obblighi di cui agli articoli 92 e 94.
1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. I poteri sono esercitati:
a) direttamente;
b) in collaborazione con altre autorità;
c) sotto la responsabilità delle autorità competenti, per delega ai soggetti ai quali le funzioni sono state delegate; o
d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Ai sensi del paragrafo 1 le autorità competenti hanno il potere, quanto meno, di:
a) avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;
b) richiedere che qualsiasi persona fornisca informazioni e, se necessario, convocarla e disporre audizioni per ottenere informazioni;
c) eseguire ispezioni in loco;
d) richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati del traffico telefonico;
e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;
f) richiedere il blocco o il sequestro dei beni;
g) richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale;
h) ordinare alle società di investimento e alle società di gestione autorizzate o ai depositari di fornire informazioni;
i) adottare ogni tipo di misura per assicurare che le società di investimento, le società di gestione e i depositari continuino a rispettare gli obblighi della presente direttiva;
j) ordinare la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle quote nell’interesse dei detentori di quote o del pubblico;
k) revocare l’autorizzazione rilasciata a un OICVM, a una società di gestione o a un depositario;
l) riferire fatti all’autorità giudiziaria ai fini della promozione dell’azione penale; e
m) autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche o indagini.
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per la loro esecuzione. Fermi restando le procedure per il ritiro dell’autorizzazione o il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono in particolare, conformemente alla loro legislazione nazionale, affinché misure amministrative appropriate possano essere adottate o sanzioni amministrative possano essere imposte nei confronti dei soggetti responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva.
Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionati e dissuasivi.
2. Fatte salve le regole in merito alle misure e alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle altre disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri prevedono in particolare misure e sanzioni effettive, proporzionati e dissuasivi per quanto riguarda l’obbligo di presentare le informazioni chiave per gli investitori in modo ragionevolmente comprensibile per gli investitori al dettaglio conformemente all’articolo 78, paragrafo 5.
3. Gli Stati membri consentono alle autorità competenti di divulgare al pubblico qualsiasi misura o sanzione applicata per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, possa ledere gli interessi degli investitori o causare un danno sproporzionato alle parti interessate.
1. Gli Stati membri assicurano l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di compensazione per la risoluzione extragiudiziale di controversie instaurate dai consumatori relative all’attività degli OICVM, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti.
2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni legislative o regolamentari che impediscano agli organismi di cui al paragrafo 1 di collaborare efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere.
1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’esercizio dei compiti loro assegnati dalla presente direttiva o dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.
Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista nel presente paragrafo.
Le autorità competenti esercitano i loro poteri ai fini della cooperazione anche nei casi in cui il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione della regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.
2. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono immediatamente gli uni agli altri le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva.
2 bis. Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al
Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del
3. Quando un’autorità competente di uno Stato membro ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza nel territorio di un altro Stato membro, ne informa le autorità competenti dell’altro Stato membro con la maggiore precisione possibile. Queste ultime adottano misure appropriate e comunicano all’autorità competente che le ha informate il risultato dell’intervento e, nella misura del possibile, le eventuali novità di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell’autorità che ha trasmesso le informazioni.
4. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un’attività di vigilanza, una verifica sul posto o un’indagine nel territorio di quest’ultimo nell’ambito dei poteri loro conferiti ai sensi della presente direttiva. Se un’autorità competente riceve una richiesta di verifica in loco o di indagine, essa vi dà seguito:
a) effettuando la verifica o l’indagine direttamente;
b) autorizzando l’autorità richiedente a effettuare la verifica o l’indagine, o
c) autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare la verifica o l’indagine.
5. Se la verifica o l’indagine viene effettuata nel territorio di uno Stato membro dall’autorità competente dello stesso Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro che ha richiesto la cooperazione può chiedere che i suoi funzionari accompagnino i funzionari che effettuano la verifica o l’indagine. La verifica o l’indagine è, tuttavia, soggetta al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata.
Se la verifica o l’indagine viene effettuata nel territorio di uno Stato membro dall’autorità competente di un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata la verifica o l’indagine può chiedere che i suoi funzionari accompagnino i funzionari che effettuano la verifica o l’indagine.
6. Le autorità competenti dello Stato membro nel quale è condotta la verifica o l’indagine possono rifiutare di comunicare le informazioni ai sensi del paragrafo 2 o di dare seguito alla richiesta di cooperazione nell’effettuazione di un’indagine o di una verifica sul posto secondo il disposto del paragrafo 4 solo se:
a) l’indagine, la verifica in loco o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico di tale Stato membro;
b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario contro le stesse persone e in relazione ai medesimi fatti dinanzi alle autorità di tale Stato membro;
c) sia già stata emessa in tale Stato membro una sentenza passata in giudicato contro le stesse persone e in relazione ai medesimi fatti.
7. Le autorità competenti informano le autorità competenti richiedenti di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 6. Tale comunicazione contiene informazioni circa i motivi della decisione.
8. Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM le situazioni in cui:
a) una richiesta di scambio di informazioni di cui all’articolo 109 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole;
b) la richiesta di effettuare un’indagine o una verifica in loco di cui all’articolo 110 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; o
c) una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell’autorità competente dell’altro Stato membro è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui al primo comma l’AESFEM può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del
9. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecni
9. che di attuazione per stabilire, all’indirizzo delle autorità competenti, procedure comuni di cooperazione inerenti all’effettuazione di verifiche in loco e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Gli Stati membri impongono l’obbligo del segreto d’ufficio a carico di tutti coloro che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché a carico dei revisori o degli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti. Quest’obbligo comporta che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell’esercizio delle proprie funzioni, non siano divulgate a persone o autorità se non in forma sommaria o aggregata, in modo che gli OICVM, le società di gestione e i depositari («imprese che concorrono all’attività dell’OICVM»), non possano essere identificati individualmente, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale.
Tuttavia, qualora un OICVM o un’impresa che concorre alla sua attività siano stati dichiarati falliti o un tribunale ne abbia ordinato la liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati nei tentativi di salvataggio possono essere rivelate nell’ambito di procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale.
2. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva o ad altra normativa dell’Unione relativa agli OICVM o alle imprese che contribuiscono alla loro attività, o alla trasmissione delle informazioni all’AESFEM conformemente al
Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro consenso.
3. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi stabiliti al paragrafo 5 del presente articolo e all’articolo 103, paragrafo 1, solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio di informazioni è destinato all’esercizio dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.
Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l’esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso.
4. Le autorità competenti che, in forza dei paragrafi 1 o 2, ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse nell’esercizio delle proprie funzioni soltanto ai seguenti scopi:
a) per verificare l’adempimento delle condizioni a cui è soggetto l’accesso all’attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività e per facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività e procedure amministrative e contabili e i meccanismi interni di controllo;
b) per imporre sanzioni;
c) nell’ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione delle autorità competenti; nonché
d) nel caso di procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell’articolo 107, paragrafo 2.
5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni nell’ambito di uno Stato membro o tra Stati membri ove tale scambio debba avere luogo tra l’autorità competente e:
a) le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazione o altri istituti finanziari o le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;
b) gli organi che intervengono nella liquidazione o nel fallimento degli OICVM e delle imprese che concorrono alla loro attività, o gli organi che intervengono in procedure analoghe; o
c) i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento o di altri istituti finanziari;
d) l’AESFEM, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal
In particolare i paragrafi 1 e 4 non ostano all’esercizio da parte delle summenzionate autorità competenti delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all’amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.
Le informazioni scambiate a norma del primo comma sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.
1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 102, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra un’autorità competente e:
a) le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività o degli organi che intervengono in altri procedimenti analoghi;
b) le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari.
2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) le informazioni sono utilizzate ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza previste al paragrafo 1;
b) le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 102, paragrafo 1; e
c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro sono comunicate solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno espresso il consenso.
3. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.
4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 102, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell’individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.
5. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 4 esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) le informazioni sono utilizzate ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza previste al paragrafo 4;
b) le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 102, paragrafo 1; e
c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno espresso il loro consenso.
Ai fini dell’applicazione della lettera c) del primo comma, le autorità o gli organi di cui al paragrafo 4 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso l’informazione i nomi e il ruolo preciso delle persone alle quali tali informazioni saranno trasmesse.
6. Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al paragrafo 4 esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista dal predetto paragrafo può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al paragrafo 5.
7. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.
1. Le disposizioni degli articoli 102 e 103 non ostano a che un’autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, le informazioni intese all’esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 4. Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 102, paragrafo 1.
2. Le disposizioni degli articoli 102 e 103 non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui all’articolo 102, paragrafi da 1 a 4, a un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto a insolvenze, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato.
Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 102, paragrafo 1.
Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell’articolo 102, paragrafo 2, non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal primo comma del presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.
3. Fatto salvo l’articolo 102, paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la comunicazione di talune informazioni ad altri servizi dell’amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli OICVM, e sulle imprese che concorrono alla loro attività, sugli enti creditizi, sugli istituti finanziari, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi.
Tuttavia, tali informazioni possono essere fornite unicamente quando ciò sia necessario a fini di vigilanza prudenziale.
Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 102, paragrafi 2 e 5, possano essere rivelate nei casi previsti dal presente paragrafo solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra le autorità competenti e l’AESFEM.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del
1. Gli Stati membri prevedono almeno che qualsiasi soggetto abilitato ai sensi della
a) una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l’autorizzazione o disciplinano in modo specifico l’esercizio dell’attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività;
b) un pregiudizio per la continuità dell’attività dell’OICVM o dell’impresa che concorre alla sua attività; o
c) il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.
Sullo stesso soggetto incombe l’obbligo di riferire qualsiasi fatto e decisione di cui venga a conoscenza nello svolgimento di un incarico di cui alla lettera a), esercitato presso un’impresa che abbia stretti legami, derivanti da un rapporto di controllo, con l’OICVM o con un’impresa che concorre alla sua attività presso la quale detto soggetto svolge detto incarico.
2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte dei soggetti abilitati ai sensi della
1. Le autorità competenti motivano per iscritto qualsiasi decisione di rifiuto di autorizzazione e qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure generali adottate in esecuzione della presente direttiva e la comunicano al richiedente.
2. Gli Stati membri stabiliscono che le decisioni che attuano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate conformemente alla presente direttiva siano debitamente motivate e siano soggette a un diritto di ricorso giurisdizionale anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.
3. Gli Stati membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o presentare ricorso ai competenti organi amministrativi per ottenere l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:
a) organismi pubblici o loro rappresentanti;
b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse nella protezione dei consumatori; o
c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse nella protezione dei propri membri.
1. Solo le autorità dello Stato membro di origine dell’OICVM sono autorizzate a prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché delle norme previste dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento.
Tuttavia le autorità dello Stato membro ospitante dell’OICVM possono prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato membro, che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva o dagli obblighi di cui agli articoli 92 e 94.
2. Qualsiasi decisione concernente la revoca dell’autorizzazione nonché qualsiasi altra misura grave presa nei confronti dell’OICVM o qualsiasi sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle sue quote che gli sia imposta sono comunicate senza indugio dalle autorità dello Stato membro di origine dell’OICVM alle autorità degli Stati membri ospitanti dell’OICVM e, se la società di gestione di un OICVM ha sede in un altro Stato membro, alle competenti autorità dello Stato membro d’origine della società di gestione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e quelle dello Stato membro di origine dell’OICVM possono intervenire nei confronti della società di gestione qualora essa violi le disposizioni vigenti delle rispettive giurisdizioni.
4. Nel caso in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un OICVM le cui quote siano commercializzate nel territorio di tale Stato membro abbiano motivi chiari e dimostrabili per credere che l’OICVM abbia violato gli obblighi imposti dalle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva sui quali le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM non abbiano poteri, esse ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM che adotta le misure opportune.
5. Qualora, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, o perché le misure si rivelano inadeguate, o perché lo Stato membro di origine dell’OICVM non interviene entro un termine ragionevole, l’OICVM continui a tenere un comportamento chiaramente lesivo degli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM possono intervenire di conseguenza in uno dei seguenti modi:
a) dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, adottano tutte le misure necessarie per proteggere gli investitori, ivi compresa la possibilità di vietare all’OICVM interessato l’ulteriore commercializzazione delle quote nel territorio dello Stato membro ospitante dell’OICVM; o
b) se necessario, rinviare il caso all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del
La Commissione e l’AESFEM sono informate immediatamente di eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).
6. Gli Stati membri assicurano che nell’ambito del loro territorio sia legalmente possibile notificare gli atti giuridici necessari per le misure eventualmente adottate dallo Stato membro ospitante dell’OICVM a carico dell’OICVM a norma dei paragrafi da 2 a 5.
1. Qualora una società di gestione operi in uno o più Stati membri ospitanti, in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursali ivi costituite, le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati collaborano strettamente.
Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni concernenti la gestione e la proprietà di tali società di gestione atte a facilitare la vigilanza nonché tutte le informazioni che possono facilitare la vigilanza su tali imprese. Le autorità dello Stato membro di origine della società di gestione collaborano, in particolare, per assicurare che le autorità degli Stati membri ospitanti della società di gestione possano raccogliere le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
2. Ove ciò risulti necessario per l’esercizio delle funzioni di vigilanza dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione sono informate dalle autorità competenti degli Stati membri di origine della società di gestione circa le misure prese da queste ultime ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, che comportano l’imposizione di misure e sanzioni o di restrizioni dell’attività della società di gestione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine della società di gestione segnalano senza ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM qualsiasi problema individuato a livello della società di gestione tale da incidere sostanzialmente sulla capacità di quest’ultima di assolvere correttamente i propri doveri nei riguardi dell’OICVM, nonché qualsiasi violazione degli obblighi previsti al capo III.
4. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM segnalano senza ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine della società di gestione qualsiasi problema individuato a livello dell’OICVM tale da incidere sostanzialmente sulla capacità della società di gestione di assolvere correttamente i propri doveri o di rispettare i requisiti della presente direttiva che rientrano tra le competenze dello Stato membro di origine dell’OICVM.
1. Gli Stati membri ospitanti della società di gestione provvedono affinché, nei casi in cui una società di gestione autorizzata in un altro Stato membro eserciti nel loro territorio la sua attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, procedere esse stesse o tramite intermediari all’uopo designati alla verifica in loco delle informazioni di cui all’articolo 109.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione di procedere a verifiche in loco nelle succursali costituite nel territorio di tale Stato membro nell’esercizio delle competenze loro conferite dalla presente direttiva.
CAPO XIII
ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE
La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:
a) chiarimento delle definizioni volto ad assicurare un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l’Unione; o
b) allineamento della terminologia e del contesto delle definizioni ai successivi atti normativi relativi agli OICVM e ai temi connessi.
Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter.
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 50 bis è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 112 bis.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni fissate dagli articoli 112 bis e 112 ter.
Art. 112 bis. Revoca della delega
1. La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa fa salva la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 112 ter. Obiezione agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.
2. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne fornisce le motivazioni.
CAPO XIV
DEROGHE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
SEZIONE 1
Deroghe
1. Per uso esclusivo degli OICVM danesi, i «pantebreve» emessi in Danimarca sono assimilati ai valori mobiliari di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera b).
2. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, e all’articolo 32, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli OICVM, che al 20 dicembre 1985 disponevano di più depositari in conformità della loro legislazione nazionale, a conservare tale pluralità di depositari se esse hanno la garanzia che le funzioni da esercitare in virtù dell’articolo 22, paragrafo 3, e dell’articolo 32, paragrafo 3, siano state effettivamente esercitate.
3. In deroga all’articolo 16, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a emettere certificati al portatore rappresentativi di titoli nominativi di altre società.
1. Le imprese di investimento, quali definite al punto 1 dell’articolo 4, paragrafo 1, della
2. Le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine prima del 13 febbraio 2004 a svolgere, ai sensi della
SEZIONE 2
Disposizioni transitorie e finali
Entro il 1 luglio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.
1. Gli Stati membri adottato e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 2, paragrafo 1, lettere e), m), p), q) e r), all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 4, all’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 13, paragrafo 1, alinea, all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e i), all’articolo 15, all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 1, all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 17, paragrafo 3, primo e terzo comma, all’articolo 17, paragrafi da 4 a 7, all’articolo 17, paragrafo 9, secondo comma, all’articolo 18, paragrafo 1, alinea, all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) all’articolo 18, paragrafo 2, dal terzo al quarto comma, all’articolo 18, paragrafi 3 e 4, all’articolo 19, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafi 2, 3, 5, 6, 8 e 9, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), all’articolo 23, paragrafi 1, 2, 4 e 5, all’articolo 27, terzo comma, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 33, paragrafi 2, 4, e 5, agli articoli da 37 a 42, all’articolo 43, paragrafi da 1 a 5, agli articoli da 44 a 49, all’articolo 50, paragrafo 1, alinea, all’articolo 50, paragrafo 3, all’articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 54, paragrafo 3, all’articolo 56, paragrafo 1, all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, alinea, agli articoli 58 e 59, all’articolo 60, paragrafi da 1 a 5, all’articolo 61, paragrafi 1 e 2, all’articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 63, all’articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3, agli articoli 65, 66 e 67, all’articolo 68, paragrafo 1, alinea e lettera a), all’articolo 69, paragrafi 1 e 2, all’articolo 70, paragrafi 2 e 3, agli articoli 71, 72, 74, 75, paragrafi 1, 2 e 3. agli articoli da 77 a 82, all’articolo 83, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 83, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, all’articolo 86, all’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 89, lettera b), agli articoli da 90 a 94, agli articoli da 96 a 100, all’articolo 101, paragrafi da 1 a 8, all’articolo 102, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 102, paragrafo 5, all’articolo 107, all’articolo 108, all’articolo 109, paragrafi 2, 3 e 4, all’articolo 110, e all’allegato I. Essi ne informano senza indugio la Commissione
Essi applicano le predette misure a decorrere dal 1 luglio 2011.
Tali misure, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La
I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.
I riferimenti al prospetto semplificato s’intendono fatti alle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78.
1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 1, paragrafi da 4 a 7, l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da f) a l), l’articolo 2, paragrafo 1, lettere n) e o), l’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, l’articolo 2, paragrafi 6 e 7, l’articolo 3, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli da 7 a 11, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 1, lettere da b) a h), l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), c) e d), l’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 17, paragrafo 9, primo comma, l’articolo 18, paragrafo 1, tranne l’alinea e la lettera a), l’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo comma, l’articolo 21, paragrafi 1 e 7, l’articolo 22, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 3, lettere b) e c), l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 24, gli articoli 25 e 26, l’articolo 27, primo e secondo comma, l’articolo 28, l’articolo 29, paragrafi 1, 3, 4, gli articoli 30, 31 e 32, l’articolo 33, paragrafi 1 e 3, gli articoli 34, 35 e 36, l’articolo 50, paragrafo 1, lettere da a) a h), l’articolo 50, paragrafo 2, l’articolo 51, paragrafo 1, primo e secondo comma, l’articolo 51, paragrafi 2 e 3, l’articolo 52, l’articolo 53, l’articolo 54, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 55, l’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 56, paragrafo 3, l’articolo 57, l’articolo 68, paragrafo 2, l’articolo 69, paragrafi 3 e 4, l’articolo 70, paragrafo 1, l’articolo 70, paragrafo 4, gli articoli 73 e 76, l’articolo 83, paragrafo 1, eccetto l’articolo 83, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 83, paragrafo 2, lettera a), eccetto il secondo trattino, gli articoli 84, 85 e 87, l’articolo 88, paragrafo 1, eccetto l’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 88, paragrafo 2, l’articolo 89, eccetto l’articolo 89, lettera b), l’articolo 102, paragrafo 1, l’articolo 102, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 102, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 103 a 106, l’articolo 109, paragrafo 1, gli articoli 111, 112, 113 e 117 e gli allegati II, III e IV si applicano a decorrere dal 1 luglio 2011.
2. Gli Stati membri assicurano che gli OICVM sostituiscano il loro prospetto semplificato redatto conformemente alle disposizioni della
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
SCHEMA A
1. Informazioni concernenti il fondo comune d’investimento |
1. Informazioni concernenti la società di gestione inclusa l’indicazione se la società di gestione ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’OICVM. |
1. Informazioni concernenti la società d’investimento |
1.1. Denominazione |
1.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale e amministrazione centrale se questa è diversa dalla sede legale |
1.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale e amministrazione centrale se questa è diversa dalla sede legale |
1.2. Data di costituzione del fondo. Indicazione della durata se questa è limitata |
1.2. Data di costituzione della società. Indicazione della durata se questa è limitata |
1.2. Data di costituzione della società. Indicazione della durata se questa è limitata |
|
1.3. Se la società gestisce altri fondi comuni di investimento, indicazione di questi altri fondi. |
1.3. Per le società di investimento che hanno più comparti, indicazione dei comparti. |
1.4. Indicazione del luogo dove si possono ottenere il regolamento del fondo, se esso non è allegato, e le relazioni periodiche |
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1.4. Indicazione del luogo dove si può ottenere l’atto costitutivo, se esso non è allegato, e le relazioni periodiche. |
1.5. Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale applicabile al fondo, qualora abbiano un interesse per il detentore di quote. Indicazione dell’esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sulle plusvalenze di capitale versate dal fondo ai detentori di quote. |
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1.5. Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale applicabile alla società qualora abbiano un interesse per il detentore di quote. Indicazione dell’esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sulle plusvalenze di capitale versate dalla società ai detentori di quote. |
1.6. Data di chiusura dei conti e frequenza delle distribuzioni |
|
1.6. Data di chiusura dei conti e frequenza delle distribuzioni |
1.7. Identità delle persone incaricate della verifica dei dati contabili di cui all’articolo 73. |
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1.7. Identità delle persone incaricate della verifica dei dati contabili di cui all’articolo 73. |
|
1.8. Identità e funzioni nella società dei membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza. Menzione delle principali attività esercitate da queste persone al di fuori della società che sono significative in relazione a quest’ultima. |
1.8. Identità e funzioni nella società dei membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza. Menzione delle principali attività esercitate da queste persone al di fuori della società che sono significative in relazione a quest’ultima. |
|
1.9. Capitale: Importo del capitale sottoscritto con indicazione del capitale liberato |
1.9. Capitale |
1.10. Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare: |
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— natura del diritto (reale, di credito o altro) che la quota rappresenta, |
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— titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto, |
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— caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli eventualmente previsti, |
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— descrizione del diritto di voto dei detentori di quote, se esistente, |
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|
— circostanze nelle quali la liquidazione del fondo può essere deliberata e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei detentori di quote. |
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1.10. Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare: |
— titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto, |
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— caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli eventualmente previsti, |
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|
— descrizione del diritto di voto dei detentori di quote, se esistente, |
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|
— circostanze nelle quali la liquidazione della società di investimento può essere deliberata e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei detentori di quote. |
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1.11. Indicazione eventuale delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate o negoziate |
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1.11. Indicazione eventuale delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate o negoziate |
1.12. Modalità e condizioni di emissione e/o di vendita delle quote |
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1.12. Modalità e condizioni di emissione e/o di vendita delle quote |
1.13. Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso. |
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1.13. Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso. Per le società di investimento che hanno più comparti, informazioni sul modo in cui i detentori di quote possono passare da un comparto all’altro e sugli oneri addebitati in tale caso. |
1.14. Descrizione delle norme che regolano la determinazione e la destinazione del rendimento |
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1.14. Descrizione delle norme che regolano la determinazione e la destinazione del rendimento |
1.15. Descrizione degli obiettivi di investimento del fondo, compresi gli obiettivi finanziari (ad esempio, incrementi di capitale o di rendimento), la politica di investimento (ad esempio, specializzazione in settori geografici o industriali), ogni limitazione a tale politica di investimento e l’indicazione delle tecniche e degli strumenti o poteri di contrarre prestiti che possono essere utilizzati nella gestione del fondo |
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1.15. Descrizione degli obiettivi di investimento della società, compresi gli obiettivi finanziari (ad esempio, incrementi di capitale o di rendimento), la politica di investimento (ad esempio, specializzazione in settori geografici o industriali), ogni limitazione a tale politica di investimento e l’indicazione delle tecniche e degli strumenti o poteri di contrarre prestiti che possono essere utilizzati nella gestione della società |
1.16. Norme per la valutazione del patrimonio |
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1.16. Norme per la valutazione del patrimonio |
1.17. Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote, in particolare: |
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— metodo e frequenza di calcolo di tali prezzi, |
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— indicazione degli oneri relativi alle operazione di vendita, di emissione, di riacquisto o di rimborso delle quote, |
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— indicazioni relative ai mezzi, ai luoghi e alla frequenza con cui i prezzi sono pubblicati. |
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1.17. Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote, in particolare: |
— metodo e frequenza di calcolo di tali prezzi, |
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— indicazione degli oneri relativi alle operazioni di vendita, di emissione, di riacquisto o di rimborso delle quote, |
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— indicazioni relative ai mezzi, ai luoghi e alla frequenza con cui i prezzi sono pubblicati (1). |
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1.18. Indicazioni relative alle modalità, all’importo e al calcolo delle remunerazioni a carico del fondo che sono a profitto della società di gestione, del depositario o di terzi, e dei rimborsi di ogni spesa effettuati dal fondo alla società di gestione, al depositario o a terzi |
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1.18. Indicazioni relative alle modalità, all’importo e al calcolo delle remunerazioni pagabili dalla società ai suoi dirigenti e membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza, al depositario o a terzi e dei rimborsi dei costi sostenuti dalla società ai responsabili della sua amministrazione, al depositario o ai terzi |
(1) Le società di investimento contemplate dall’articolo 32, paragrafo 5, della presente direttiva indicano inoltre:
— modalità e frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto delle quote;
— modalità, luogo e frequenza della pubblicazione di questo valore;
— borsa valori del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle transazioni effettuate fuori borsa in tale paese.
2. Informazioni concernenti il depositario:
2.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale e amministrazione centrale, se questa è diversa dalla sede legale.
2.2. Attività principale.
3. Indicazione delle ditte di consulenza o dei consulenti di investimento esterni qualora il ricorso ai loro servizi sia previsto per contratto e retribuito mediante prelievo dalle attività dell’OICVM:
3.1. Identità o ragione sociale della ditta o nome dei consulenti.
3.2. Elementi del contratto con la società di gestione o la società di investimento che possono interessare i detentori di quote, esclusi quelli relativi alle remunerazioni.
3.3. Altre attività significative.
4. Informazioni sulle misure adottate per effettuare i pagamenti ai detentori di quote, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni concernenti l’OICVM. Tali informazioni devono in ogni caso essere fornite nello Stato membro in cui l’OICVM è stabilito. Inoltre, qualora le quote siano commercializzate in un altro Stato membro, tali informazioni sono date per quanto concerne tale Stato membro e sono contenute nel prospetto ivi distribuito.
5. Altre informazioni sugli investimenti:
5.1. Rendimento storico dell’OICVM (se del caso) — queste informazioni possono figurare nel prospetto o essere allegate a esso.
5.2. Profilo dell’investitore tipo per le esigenze del quale l’OICVM sono concepiti.
6. Informazioni economiche:
6.1. Eventuali spese e commissioni, diverse dagli oneri di cui al punto 1.17, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività dell’OICVM.
SCHEMA B
Informazioni da inserire nelle relazioni periodiche
I. Stato patrimoniale
- valori mobiliari
- saldo bancario
- altre attività
- valore patrimoniale totale
- passivo
- valore patrimoniale netto
II. Numero delle quote in circolazione
III. Valore patrimoniale netto per quota
IV. Portafoglio — titoli, distinguendo tra:
a) i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori;
b) i valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato;
c) i valori mobiliari di recente emissione, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d);
d) gli altri valori mobiliari di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a);
e ripartiti secondo i criteri più appropriati, tenendo conto della politica di investimento dell’OICVM (per esempio, criteri economici, geografici, per valuta, ecc.) in percentuale rispetto al patrimonio netto, indicando inoltre per ciascuno di questi valori la sua quota riferita al patrimonio totale dell’OICVM.
Indicazione dei movimenti della composizione del portafoglio titoli durante il periodo di riferimento.
V. Indicazione dei movimenti dell’attivo dell’OICVM durante il periodo di riferimento mediante i seguenti dati:
- rendimenti da investimento,
- altri rendimenti,
- costi di gestione,
- costi di deposito,
- altri oneri, tasse e imposte,
- rendimento netto,
- rendimenti distribuiti e reinvestiti,
- aumento o diminuzione del conto capitale,
- plusvalenze o minusvalenze degli investimenti,
- qualsiasi altra modifica che incida sulle attività e sulle passività dell’OICVM,
- costi delle operazioni, ossia i costi sostenuti da un OICVM in relazione a transazioni sul suo portafoglio.
VI. Tabella comparativa relativa ai tre ultimi esercizi che comprenda per ciascun esercizio finanziario, alla fine del medesimo:
- il valore patrimoniale netto globale,
- il valore patrimoniale netto per quota.
VII. Indicazione, per categoria di operazioni ai sensi dell’articolo 51 realizzate dall’OICVM nel periodo di riferimento, dell’importo degli impegni che ne derivano.
[1] Le società di investimento contemplate dall’articolo 32, paragrafo 5, della presente direttiva indicano inoltre:modalità e frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto delle quote;modalità, luogo e frequenza della pubblicazione di questo valore;borsa valori del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle transazioni effettuate fuori borsa in tale paese.
ALLEGATO II
Funzioni comprese nell’attività di gestione collettiva di portafogli
- Gestione degli investimenti
- Amministrazione
a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;
b) servizio di informazione per i clienti;
c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);
d) controllo dell’osservanza della normativa applicabile;
e) tenuta del registro dei detentori delle quote;
f) distribuzione dei proventi;
g) emissione e riscatto delle quote;
h) regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati);
i) tenuta delle registrazioni contabili.
- Commercializzazione
ALLEGATO III
PARTE A
Direttiva abrogata con elenco delle sue successive modifiche
(di cui all’articolo 117)
Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7). Solo articolo 1, quarto trattino, articolo 4, paragrafo 7 e articolo 5, quinto trattino
PARTE B
Elenco dei termini per l’attuazione nel diritto nazionale e l’applicazione
(di cui all’articolo 117)
Direttiva |
Termine per l’attuazione |
Data di applicazione |
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85/611/CEE |
1 ottobre 1989 |
— |
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88/220/CEE |
1 ottobre 1989 |
— |
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95/26/CE |
18 luglio 1996 |
— |
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2000/64/CE |
17 novembre 2002 |
— |
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2001/107/CE |
13 agosto 2003 |
13 febbraio 2004 |
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2001/108/CE |
13 agosto 2003 |
13 febbraio 2004 |
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2004/39/CE |
— |
30 aprile 2006 |
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2005/1/CE |
13 maggio 2005 |
— |
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Direttiva 85/611/EEC |
Presente direttiva |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo2, frase introduttiva |
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Articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) |
|
|
— |
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma |
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Articolo 1, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 3, primo comma |
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Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) |
|
|
— |
Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) |
|
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Articolo 1, paragrafi da 4 a 7 |
Articolo 1, paragrafi da 4 a 7 |
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Articolo 1, paragrafo 8, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera n), frase introduttiva |
|
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Articolo 1, paragrafo 8, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punti i), ii) e iii) |
|
|
Articolo 1, paragrafo 8, frase finale |
Articolo 2, paragrafo 7 |
|
|
Articolo 1, paragrafo 9 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera o) |
|
|
Articolo 1 bis, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva |
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|
Articolo 1 bis, punto 1) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
|
|
Articolo 1 bis, punto 2), prima parte della frase |
Articolo 2; paragrafo 1, lettera b) |
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|
Articolo 1 bis, punto 2), seconda parte della frase |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 1 bis, punti da 3) a 5) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere da c) ad e) |
|
|
Articolo 1 bis, punto 6) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) |
|
|
Articolo 1 bis, punto 7), prima parte della frase |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) |
|
|
Articolo 1 bis, punto 7), seconda parte della frase |
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 1 bis, punti 8) e 9) |
Articolo 2 paragrafo 1, lettere h) e i) |
|
|
Articolo 1 bis, punto 10), primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera j) |
|
|
Articolo 1 bis, punto 10), secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 1 bis, punto 11) |
— |
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Articolo 1 bis, punti 12) e 13), prima frase |
Articolo 2, paragrafo 1, punti i) e ii) |
|
|
Articolo 1 bis, punto 13), seconda frase |
Articolo 2, paragrafo 4, lettera a) |
|
|
Articolo 1 bis, punti 14) e 15), prima frase |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere k) e l) |
|
|
Articolo 1 bis, punto 15), seconda frase |
Articolo 2, paragrafo 6 |
|
|
— |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera m) |
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 3, frase introduttiva |
|
|
Articolo 2 paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 3, lettere a), b), c) e d) |
|
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
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|
Articolo 3 |
Articolo 4 |
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Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
|
|
— |
Articolo 5, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b) |
|
|
— |
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma |
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma |
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma |
|
|
Articolo 4, paragrafo 3 bis |
Articolo 5, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 6 |
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— |
Articolo 5, paragrafo 7 |
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|
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
|
|
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva |
|
|
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |
|
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Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera b), frase introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b), frase introduttiva |
|
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Articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b), punti i) e ii) |
|
|
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma |
|
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 5 bis, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
|
Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
|
|
Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), primo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto i) |
|
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Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, frase introduttiva |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), frase introduttiva |
|
|
Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punti i), ii) e iii) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), primo, secondo e terzo trattino |
|
|
Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), terzo e quarto trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii) |
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|
Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino |
— |
|
|
Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere da b) a d) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d) |
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Articolo 5 bis, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 7, paragrafi da 2 a 5 |
|
|
Articolo 5 ter |
Articolo 8 |
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Articolo 5 quater |
Articolo 9 |
|
|
Articolo 5 quinquies |
Articolo 10 |
|
|
Articolo 5 sexies |
Articolo 11 |
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Articolo 5 septies, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
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Articolo 5 septies, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
|
|
Articolo 5 septies, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), prima frase |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
|
|
Articolo 5 septies, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), ultima frase |
— |
|
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Articolo 5 septies, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 12, paragrafo 2, frase introduttiva |
|
|
Articolo 5 septies, paragrafo 2, primo e secondo trattino |
Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b) |
|
|
— |
Articolo 12, paragrafo 3 |
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Articolo 5 octies |
Articolo 13 |
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|
Articolo 5 nonies |
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
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— |
Articolo 14, paragrafo 2 |
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— |
Articolo 15 |
|
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Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma |
|
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— |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
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— |
Articolo 16, paragrafo 3 |
|
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Articolo 6 bis, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
|
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Articolo 6 bis, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 6 bis, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 3, primo e secondo comma |
|
|
— |
Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma |
|
|
— |
Articolo 17, paragrafi 4 e 5 |
|
|
Articolo 6 bis, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 17, paragrafi da 6 a 8 |
|
|
Articolo 6 bis, paragrafo 7 |
Articolo 17, paragrafo 9, primo comma |
|
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— |
Articolo 17, paragrafo 9, secondo comma |
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Articolo 6 ter, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
|
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Articolo 6 ter, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo comma |
|
|
— |
Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma |
|
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Articolo 6 ter, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 18, paragrafo 2, quarto comma |
|
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Articolo 6 ter, paragrafo 3, secondo comma |
— |
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— |
Articolo 18, paragrafo 3 |
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Articolo 6 ter, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
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Articolo 6 ter, paragrafo 5 |
— |
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— |
Articoli 19 e 20 |
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Articolo 6 quater, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
|
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Articolo 6 quater, paragrafo 2, primo comma |
— |
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Articolo 6 quater, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 21, paragrafo 2, primo e secondo comma |
|
|
— |
Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma |
|
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Articolo 6 quater, paragrafi da 3 a 5 |
Articolo 21, paragrafi da 3 a 5 |
|
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Articolo 6 quater, paragrafo 6 |
— |
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Articolo 6 quater, paragrafi da 7 a 10 |
Articolo 21, paragrafi da 6 a 9 |
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Articolo 7 |
Articolo 22 |
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Articolo 8 |
Articolo 23, paragrafi da 1 a 3 |
|
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— |
Articolo 23, paragrafi da 4 a 6 |
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Articolo 9 |
Articolo 24 |
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Articolo 10 |
Articolo 25 |
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Articolo 11 |
Articolo 26 |
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Articolo 12 |
Articolo 27, primo e secondo comma |
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— |
Articolo 27, terzo comma |
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Articolo 13 |
Articolo 28 |
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Articolo 13 bis, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 29, paragrafo 1, primo comma |
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Articolo 13 bis, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva |
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Articolo 13 bis, paragrafo 1, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e c) |
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Articolo 13 bis, paragrafo 1, terzo e quarto comma |
Articolo 29, paragrafo 1, terzo e quarto comma |
|
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Articolo 13 ter, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4 |
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Articolo 13 ter |
Articolo 30 |
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Articolo 13 quater |
Articolo 31 |
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Articolo 14 |
Articolo 32 |
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Articolo 15 |
Articolo 33, paragrafi da 1 a 3 |
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Articolo 33, paragrafi da 4 a 6 |
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Articolo 16 |
Articolo 34 |
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Articolo 17 |
Articolo 35 |
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Articolo 18 |
Articolo 36 |
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Articoli da 37 a 49 |
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Articolo 19, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 50, paragrafo 1, frase introduttiva |
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Articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
Articolo 50, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera d), frase introduttiva |
Articolo 50, paragrafo 1, lettera d), frase introduttiva |
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo trattino |
Articolo 50, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii) |
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera e), frase introduttiva |
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e), frase introduttiva |
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera e), primo, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e), punti i), ii), iii) e iv) |
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) |
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera g), frase introduttiva |
Articolo 50, paragrafo 1, lettera g), frase introduttiva |
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera g), primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 50, paragrafo 1, lettera g), punti i), ii) e iii) |
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), frase introduttiva |
Articolo 50, paragrafo 1, lettera h), frase introduttiva |
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), primo, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 50, paragrafo 1, lettera h), punti i), ii), iii) e iv) |
|
|
Articolo 19, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 50, paragrafo 2, frase introduttiva |
|
|
Articolo 19, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 50, paragrafo 2, lettera a) |
|
|
Articolo 19, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 50, paragrafo 2, lettera b) |
|
|
Articolo 19, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 50, paragrafo 2, secondo comma |
|
|
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 50, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 21, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 51, paragrafi da 1 a 3 |
|
|
Articolo 21, paragrafo 4 |
— |
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|
— |
Articolo 51, paragrafo 4 |
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Articolo 22, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 52, paragrafo 1, primo comma |
|
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Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 52, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva |
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Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 52, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) |
|
|
Articolo 22, paragrafo 2, primo comma, |
Articolo 52, paragrafo 2, primo comma |
|
|
Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva |
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Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c) |
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Articolo 22, paragrafi da 3 a 5 |
Articolo 52, paragrafi da 3 a 5 |
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Articolo 22 bis, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 53, paragrafo 1, frase introduttiva |
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Articolo 22 bis, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 53, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
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Articolo 22 bis, paragrafo 2 |
Articolo 53, paragrafo 2 |
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Articolo 23 |
Articolo 54 |
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Articolo 24 |
Articolo 55 |
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Articolo 24 bis |
Articolo 70 |
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Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 56, paragrafo 1 |
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Articolo 25, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 56, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
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Articolo 25, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 56, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), c) e d) |
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Articolo 25, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 56, paragrafo 2, secondo comma |
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Articolo 25, paragrafo 3 |
Articolo 56, paragrafo 3 |
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Articolo 26 |
Articolo 57 |
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— |
Articoli da 58 a 67 |
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Articolo 27, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 68, paragrafo 1, frase introduttiva |
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Articolo 27, paragrafo 1, primo trattino |
— |
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Articolo 27, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
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Articolo 27, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 68, paragrafo 2, frase introduttiva |
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Articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino |
Articolo 68, paragrafi 2, lettere a) e b) |
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Articolo 28, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 69, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 28, paragrafi 3 e 4 |
— |
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Articolo 28, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 69, paragrafi 3 e 4 |
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Articolo 29 |
Articolo 71 |
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Articolo 30 |
Articolo 72 |
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Articolo 31 |
Articolo 73 |
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Articolo 32 |
Articolo 74 |
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Articolo 33, paragrafo 1, primo comma |
— |
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Articolo 33, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 75, paragrafo 1 |
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Articolo 33, paragrafo 2 |
Articolo 75, paragrafo 1 |
|
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Articolo 33, paragrafo 3 |
Articolo 75, paragrafo 3 |
|
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— |
Articolo 75, paragrafo 4 |
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Articolo 34 |
Articolo 76 |
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Articolo 35 |
Articolo 77 |
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Articoli da 78 a 82 |
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Articolo 36, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 83, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
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Articolo 36, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 83, paragrafo 1 primo comma, lettere a) e b) |
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Articolo 36, paragrafo 1, primo comma, frase finale |
Articolo 83, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
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Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 83, paragrafo 1, secondo comma |
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Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 83, paragrafo 2 |
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Articolo 37 |
Articolo 84 |
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Articolo 38 |
Articolo 85 |
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Articolo 39 |
Articolo 86 |
|
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Articolo 40 |
Articolo 87 |
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Articolo 41, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 88, paragrafo 1, frase introduttiva |
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Articolo 41, paragrafo 1, primo e secondo trattino |
Articolo 88, paragrafo 1, lettere a) e b) |
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Articolo 41, paragrafo 1, frase finale |
Articolo 88, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
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Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 88, paragrafo 2 |
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Articolo 42, frase introduttiva |
Articolo 89, frase introduttiva |
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Articolo 42, primo e secondo trattino |
Articolo 89, lettere a) e b) |
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Articolo 42, frase finale |
Articolo 89, frase introduttiva |
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|
Articolo 43 |
Articolo 90 |
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Articolo 44, paragrafi da 1 a 3 |
— |
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— |
Articolo 91, paragrafi da 1 a 4 |
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Articolo 45 |
Articolo 92 |
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Articolo 46, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 93, paragrafo 1, primo comma |
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— |
Articolo 93, paragrafo 1, secondo comma |
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Articolo 46, primo comma, primo trattino |
— |
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Articolo 46, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, |
Articolo 93, paragrafo 2, lettera a) |
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Articolo 46, primo comma, primo trattino |
— |
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Articolo 46, secondo comma |
— |
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— |
Articolo 93, paragrafo 2, lettera b) |
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— |
Articolo 93, paragrafi da 3 a 8 |
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Articolo 47 |
Articolo 94 |
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Articolo 95 |
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Articolo 48 |
Articolo 96 |
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Articolo 49, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 97, paragrafi da 1 a 3 |
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|
Articolo 49, paragrafo 4 |
— |
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Articoli da 98 a 100 |
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Articolo 50, paragrafo 1 |
Articolo 101, paragrafo 1 |
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— |
Articolo 101, paragrafi da 2 a 9 |
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Articolo 50, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 102, paragrafi da 1 a 3 |
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|
Articolo 50, paragrafo 5, frase introduttiva |
Articolo 102, paragrafo 4, frase introduttiva |
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|
Articolo 50, paragrafo 5, primo, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 102, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d) |
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Articolo 50, paragrafo 6, frase introduttiva, lettere a) e b) |
Articolo 102, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva |
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Articolo 50, paragrafo 6, lettera b), primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 102, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c) |
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Articolo 50, paragrafo 6, lettera b), frase finale |
Articolo 102, paragrafo 5, secondo e terzo comma |
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Articolo 50, paragrafo 7, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 103, paragrafo 1, frase introduttiva |
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Articolo 50, paragrafo 7, primo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 103, paragrafo 1, lettere a) e b) |
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Articolo 50, paragrafo 7, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 103, paragrafo 2, frase introduttiva |
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Articolo 50, paragrafo 7, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 103, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
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Articolo 50, paragrafo 7, terzo comma |
Articolo 103, paragrafo 3 |
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Articolo 50, paragrafo 8, primo comma |
Articolo 103, paragrafo 4 |
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Articolo 50, paragrafo 8, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 103, paragrafo 5, primo comma, frase introduttiva |
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Articolo 50, paragrafo 8, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 103, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c) |
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Articolo 50, paragrafo 8, terzo comma |
Articolo 103, paragrafo 6 |
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Articolo 50, paragrafo 8, quarto comma |
Articolo 103, paragrafo 5, secondo comma |
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Articolo 50, paragrafo 8, quinto comma |
Articolo 103, paragrafo 7 |
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Articolo 50, paragrafo 8, sesto comma |
— |
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Articolo 50, paragrafi da 9 a 11 |
Articolo 104, paragrafi da 1 a 3 |
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— |
Articolo 105 |
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Articolo 50 bis, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
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Articolo 50 bis, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
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Articolo 50 bis, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) |
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Articolo 50 bis, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 106, paragrafo 1, secondo comma |
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Articolo 50 bis, paragrafo 2 |
Articolo 106, paragrafo 2 |
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Articolo 51, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 107, paragrafi 1 e2 |
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— |
Articolo 107, paragrafo 3 |
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Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 108, paragrafo 1, primo comma |
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Articolo 52, paragrafo 2 |
Articolo 108, paragrafo 1, secondo comma |
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Articolo 52, paragrafo 3 |
Articolo 108, paragrafo 2 |
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Articolo 108, paragrafi da 3 a 6 |
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Articolo 52 bis |
Articolo 109, paragrafi 1 e 2 |
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— |
Articolo 109, paragrafi 3 e 4 |
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Articolo 52 ter, paragrafo 1 |
Articolo 110, paragrafo 1 |
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Articolo 52 ter, paragrafo 2 |
— |
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Articolo 52 ter, paragrafo 3 |
Articolo 110, paragrafo 2 |
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Articolo 53 bis |
Articolo 111 |
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Articolo 53 ter, paragrafo 1 |
Articolo 112, paragrafo 1 |
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Articolo 53 ter, paragrafo 2 |
Articolo 112, paragrafo 2 |
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— |
Articolo 112, paragrafo 3 |
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Articolo 54 |
Articolo 113, paragrafo 1 |
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Articolo 55 |
Articolo 113, paragrafo 2 |
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Articolo 56, paragrafo 1 |
Articolo 113, paragrafo 3 |
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Articolo 56, paragrafo 2 |
— |
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Articolo 57 |
— |
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Articolo 114 |
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Articolo 58 |
Articolo 116, paragrafo 2 |
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Articolo 115 |
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Articolo 116, paragrafo 1 |
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Articoli 117 e 118 |
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Articolo 59 |
Articolo 119 |
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Allegato I, schemi A e B |
Allegato I, schemi A e B |
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Allegato I, schema C |
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Allegato II |
Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato IV |
[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dalla