§ 6.4.277 - L.R. 11 ottobre 2012, n. 17.
Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:11/10/2012
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 1/2007)
Art. 2.  (Norme finanziarie urgenti)


§ 6.4.277 - L.R. 11 ottobre 2012, n. 17.

Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti.

(B.U. 17 ottobre 2012, n. 42)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 1/2007)

1. Al comma 70 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «dal quale si escludono le prime due annualità» sono sostituite dalle seguenti: «dal quale si escludono le prime tre annualità».

 

     Art. 2. (Norme finanziarie urgenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), con riferimento al Fondo di cui all'articolo 38 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7713 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamenti a favore dell'imprenditoria giovanile - spese d'investimento".

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 9338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. Per le finalità di cui all' articolo 174 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 e del capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante storno di 460.000 euro dall'unità di bilancio 1.5.1.1028 e dal capitolo 7703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. Per le finalità di cui all' articolo 7, comma 38, lettera b), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5058 e del capitolo 5846 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Conferimento iniziale al patrimonio della Fondazione scuola merletti di Gorizia - spese d'investimento".

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.2.1141 e dal capitolo 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. Per le finalità di cui all' articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

8. All'onere derivante dal comma 7 si provvede mediante storno di 50.000 euro dall'unità di bilancio 6.1.1.5058 e dal capitolo 5845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.