§ 5.9.53 - L.R. 23 maggio 2007, n. 12.
Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:23/05/2007
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Programmazione e coordinamento.
Art. 4.  Azioni regionali per i giovani.
Art. 5.  Piano triennale per le politiche giovanili.
Art. 6.  Comitato tecnico interdirezionale.
Art. 7.  Osservatorio sulla condizione giovanile.
Art. 8.  Ruolo delle Province e dei Comuni.
Art. 9.  Ruolo delle associazioni.
Art. 10.  Forum regionale dei giovani.
Art. 11.  (Composizione e funzionamento del Forum regionale dei giovani)
Art. 12.  Forum provinciali e locali.
Art. 13.  Assemblee provinciali e Conferenza regionale.
Art. 14.  Comunità digitale per i giovani.
Art. 15.  Sostegno di progetti per i giovani.
Art. 16.  Centri di aggregazione giovanile.
Art. 17.  Carta giovani.
Art. 18.  Informagiovani.
Art. 19.  Attività di formazione.
Art. 20.  Clausola valutativa.
Art. 21.  Norme transitorie.
Art. 22.  Abrogazioni.
Art. 23.  Norme finanziarie.


§ 5.9.53 - L.R. 23 maggio 2007, n. 12. [1]

Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani.

(B.U. 30 maggio 2007, n. 22).

 

CAPO I

FINALITÀ E DESTINATARI

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva e favorire la partecipazione dei giovani all’elaborazione di una politica condivisa a loro destinata, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

     a) promuove la formazione di organismi di rappresentanza che, ai diversi livelli istituzionali, offrano la possibilità di partecipare attivamente alla vita della propria comunità e di esprimere le proprie istanze;

     b) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d’interesse;

     c) sostiene la capacità progettuale e creativa dei giovani;

     d) favorisce le iniziative volte ad assicurare spazi e strutture da destinare a luogo d’incontro e di attività per i giovani e promuove la formazione di associazioni e di aggregazioni dei giovani.

     2. La Regione realizza la piena integrazione degli interventi presenti nella legislazione vigente che hanno ricadute sulla condizione giovanile, con la programmazione, attuata con il Piano triennale delle politiche giovanili, alla quale concorrono enti locali e associazioni giovanili.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. Le iniziative promosse ai sensi della presente legge si rivolgono agli adolescenti e giovani, di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, anche non cittadini italiani, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale. Le iniziative sono realizzate dalla Regione, dagli enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, intese come gruppi non formalmente costituiti, che abbiano la capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere e rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E SOGGETTI ATTUATORI DELLE POLITICHE GIOVANILI

 

     Art. 3. Programmazione e coordinamento.

     1. La Regione svolge funzioni di programmazione e di coordinamento degli interventi e dei soggetti che operano per la realizzazione delle politiche giovanili al fine di perseguire l’integrazione delle politiche di protezione sociale, sanitarie, abitative, educative, formative, del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero, e altri interventi finalizzati al miglioramento della condizione giovanile. La Regione persegue i seguenti obiettivi:

     a) sostenere servizi per l’autonomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;

     b) promuovere e sostenere interventi orientati alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e all’effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riguardo al mondo del lavoro, delle professioni e dell’imprenditorialità, incentivando la creazione di attività economiche;

     c) contrastare le forme di disagio e di devianza dei giovani con progetti e iniziative di prevenzione dei comportamenti a rischio;

     d) promuovere interventi in campo informativo, formativo e sociale funzionali alla prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l’obbligo;

     e) promuovere servizi socio assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio, all’educazione, alla salute, all’informazione in campo sessuale e alla sicurezza stradale;

     f) favorire l’aggregazione e l’associazionismo tra i giovani, promuovendo reti tra enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, come definite all’articolo 2, comma 1;

     g) valorizzare la creatività e le produzioni culturali e artistiche dei giovani mediante l’organizzazione e la partecipazione a eventi artistici, favorendo l’incontro tra produzione artistico-creativa e società, e promuovendo la realizzazione di banche dati e raccolte nelle diverse discipline;

     h) promuovere le politiche della pace, l’interculturalità, la mobilità e gli scambi internazionali tra giovani;

     i) sostenere le attività di volontariato e di servizio civile;

     j) riconoscere le pari opportunità, anche con attenzione al rispetto tra i generi e dell’orientamento sessuale al fine di prevenire discriminazioni e violenze;

     k) sostenere la formazione specifica degli operatori impegnati nell’attuazione delle politiche giovanili.

 

     Art. 4. Azioni regionali per i giovani.

     1. Per conseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore con i giovani, con le famiglie, con gli enti locali, con le strutture formative, con i soggetti pubblici e privati, del mondo economico e del lavoro, promuovendo e coordinando gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani.

     2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 la Regione:

     a) attiva, con le modalità indicate nel capo III, un forum permanente dei soggetti che coordinano e promuovono le politiche giovanili;

     b) favorisce la partecipazione dei giovani alla vita della comunità, anche a livello istituzionale, come espressione dell’esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;

     c) esamina, anche con il concorso dei soggetti e degli organismi individuati nel presente capo, la situazione della condizione giovanile nel territorio regionale, rilevando i bisogni, le aspettative e i disagi espressi dai giovani e, in particolare, mettendo in atto le azioni che ne favoriscono l’emersione;

     d) sostiene la realizzazione di strutture e di servizi informativi per i giovani nelle realtà che ne sono sprovviste e provvede alla qualificazione di quelli già attivati, tramite la promozione degli Informagiovani e degli altri centri informativi, favorendo la loro messa in rete e il loro coordinamento;

     e) sostiene la comunicazione tra i giovani, anche tramite il portale dei giovani, coinvolgendoli nell’elaborazione e nella gestione dello stesso e nell’utilizzo di altri strumenti di comunicazione e di informazione;

     f) sostiene i progetti per i giovani;

     g) favorisce la diffusione di spazi e di strutture che svolgano la funzione di centri di aggregazione giovanile;

     h) promuove l’adozione della Carta giovani;

     i) promuove la collaborazione con università e istituti scolastici al fine di realizzare le finalità della presente legge;

     j) promuove interventi per favorire l’orientamento dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

     3. La Regione promuove la Conferenza regionale e le Assemblee provinciali, coinvolgendo scuole, università ed enti locali.

 

     Art. 5. Piano triennale per le politiche giovanili.

     1. Il Piano triennale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi intersettoriali delle azioni rivolte ai giovani.

     2. Il Piano è elaborato dal Comitato tecnico interdirezionale di cui all’articolo 6, tenendo conto delle proposte dei soggetti di cui agli articoli 8 e 10 ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali.

     3. Il Piano triennale delle politiche giovanili e i relativi aggiornamenti sono predisposti in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, tenendo conto degli interventi realizzati negli anni precedenti.

 

     Art. 6. Comitato tecnico interdirezionale.

     1. La Regione istituisce un Comitato tecnico interdirezionale, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, composto dai rappresentanti delle Direzioni centrali coinvolte negli obiettivi di politica giovanile.

     2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e ha compiti di:

     a) consulenza e supporto alle esigenze del Forum regionale dei giovani;

     b) analisi degli interventi realizzati dalle strutture regionali a favore dei giovani in relazione ai programmi di livello regionale, nazionale ed europeo;

     c) predisposizione del Piano triennale per le politiche giovanili.

     3. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza sulle attività finanziate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 7. Osservatorio sulla condizione giovanile.

     1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, l’Osservatorio sulla condizione giovanile che provvede a:

     a) promuovere la conoscenza delle tematiche giovanili;

     b) rilevare i bisogni, le aspettative e le tendenze dei giovani, in collaborazione con gli enti locali;

     c) censire le risorse presenti nel territorio e gli interventi realizzati e quelli in corso di attuazione;

     d) gestire una banca dati sulla condizione giovanile, anche in collegamento con le strutture e le banche dati operative nel settore.

     2. I risultati dell’attività dell’Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto annuale da trasmettersi alla Giunta regionale e al Forum regionale dei giovani.

     3. Le funzioni dell’Osservatorio possono essere affidate a soggetti terzi pubblici e privati.

 

     Art. 8. Ruolo delle Province e dei Comuni.

     1. Le Province e i Comuni concorrono all’attuazione della presente legge; in particolare, partecipano alla definizione del Piano triennale per le politiche giovanili e alla realizzazione delle azioni di cui al capo IV, secondo le previsioni del Piano triennale stesso.

     2. Le Province e i Comuni esercitano le funzioni di propria competenza con risorse proprie e con quelle previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 9. Ruolo delle associazioni.

     1. Le associazioni attive in ambito giovanile o costituite da giovani collaborano all’attuazione dei programmi a favore dei giovani.

     2. La Regione valorizza il ruolo delle associazioni di cui al comma 1, riconoscendo loro un ruolo nella elaborazione del Piano triennale per le politiche giovanili.

 

CAPO III

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

 

     Art. 10. Forum regionale dei giovani.

     1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia istituisce il Forum regionale dei giovani che realizza il coordinamento e la collaborazione tra Forum provinciali e locali, enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fini di lucro e aggregazioni giovanili di cui all’articolo 2, comma 1, operanti nel Friuli Venezia Giulia.

     2. Il Forum regionale dei giovani ha funzioni propositive, consultive e di verifica.

     3. Il Forum regionale dei giovani formula alla Giunta regionale proposte per:

     a) il raccordo con soggetti attivi nelle politiche giovanili operanti nelle altre regioni, a livello europeo ed extra europeo;

     b) la diffusione, tramite il portale dei giovani e altri mezzi idonei, delle informazioni relative all’attività del Forum regionale dei giovani, delle proposte avanzate dalle istituzioni in ambito regionale, nazionale, europeo e dalle loro interconnessioni, dell’offerta culturale, associativa, ricreativa, aggregativa, sportiva e religiosa nel settore giovanile, e dei dati relativi al mondo giovanile;

     c) le indagini sulla condizione giovanile affidate all’Osservatorio sulla condizione giovanile;

     d) i criteri per la selezione dei progetti di sostegno alle iniziative giovanili e i relativi strumenti di monitoraggio e verifica;

     e) il Piano triennale per le politiche giovanili.

     4. Il Forum regionale dei giovani esprime pareri alla Giunta regionale in merito:

     a) al Piano triennale per le politiche giovanili adottato;

     b) al regolamento di cui all’articolo 15, comma 4.

     5. Il Forum regionale dei giovani esprime le linee di indirizzo sull’impostazione generale e sui contenuti del portale dei giovani.

     6. Il Forum regionale dei giovani convoca e partecipa alle Assemblee provinciali e alla Conferenza regionale.

 

     Art. 11. (Composizione e funzionamento del Forum regionale dei giovani) [2]

1. Il Forum regionale dei giovani è composto da:

a) i Presidenti dei Forum provinciali;

b) quattro rappresentanti dei Forum locali nominati dai Presidenti dei Forum locali;

c) i rappresentanti dei movimenti giovanili delle Organizzazioni sindacali regionali;

d) i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale.

2. I componenti del Forum hanno un'età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

3. Il Forum dura in carica tre anni e svolge la propria attività con il supporto della Direzione centrale alla quale è preposto l'Assessore delegato alle Politiche giovanili.

4. Il Forum elegge al proprio interno il Consiglio direttivo e provvede all'approvazione di norme regolamentari dirette a disciplinare il proprio funzionamento e quello del Consiglio direttivo.

 

     Art. 12. Forum provinciali e locali.

     1. La Regione, al fine di incentivare la partecipazione delle giovani generazioni, promuove l’istituzione, da parte delle Province e dei Comuni, singoli o associati, di Forum provinciali e locali aperti alla popolazione giovanile con compiti di coordinamento delle iniziative provinciali e locali a favore dei giovani e di proposta verso il Forum regionale dei giovani, favorendo la partecipazione dei giovani, degli enti senza fine di lucro e delle aggregazioni di cui all’articolo 2, comma 1.

 

     Art. 13. Assemblee provinciali e Conferenza regionale.

     1. Le Assemblee provinciali e la Conferenza regionale rappresentano un’occasione di incontro e di dibattito sulle questioni giovanili e si svolgono almeno ogni due anni. Le Assemblee provinciali e la Conferenza regionale sono aperte alla partecipazione dei giovani di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

     2. Le Assemblee provinciali sono convocate dal Forum regionale dei giovani, in accordo con i Forum provinciali e locali, e si svolgono altresì con la partecipazione dell’Assessore regionale e dell’Assessore provinciale per le politiche giovanili.

     3. La Conferenza regionale è convocata dal Forum regionale dei giovani e si svolge altresì con la partecipazione dell’Assessore regionale per le politiche giovanili. La Conferenza regionale recepisce le risultanze delle Assemblee provinciali e verifica l’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge.

     4. Il Forum regionale dei giovani tiene conto degli esiti della Conferenza regionale per la formulazione di proposte e di pareri alla Giunta regionale.

     5. Al fine di favorire la massima partecipazione alle Assemblee provinciali e alla Conferenza regionale, la Regione individua le forme di promozione più adeguate.

 

CAPO IV

AZIONI DI POLITICA PER I GIOVANI

 

     Art. 14. Comunità digitale per i giovani.

     1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e gli Informagiovani, attiva un portale per i giovani per consentire un facile e rapido accesso ai siti e alle banche dati di interesse giovanile e in particolare ai siti delle varie organizzazioni giovanili che potranno essere ospitati nel portale. Il portale per i giovani svolge anche la funzione di informazione delle deliberazioni del Forum regionale dei giovani e dei Forum provinciali e locali, e di conoscenza delle iniziative nazionali ed europee che riguardano il mondo giovanile.

     2. La Regione mette a disposizione strumenti per la creazione di una comunità digitale in cui i giovani sono protagonisti della comunicazione, attraverso l’uso di uno spazio gratuito.

 

     Art. 15. Sostegno di progetti per i giovani.

     1. La Regione favorisce, mediante supporto tecnico o con appositi contributi, la realizzazione di progetti espressamente finalizzati a promuovere l’autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale.

     2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 le persone fisiche di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, gli enti senza fine di lucro e le aggregazioni giovanili di cui all’articolo 2, comma 1, che siano residenti, abbiano la propria sede o svolgano abitualmente e prioritariamente la propria attività in regione. Gli enti senza fine di lucro e le aggregazioni giovanili che accedono ai contributi sono composti prevalentemente da persone residenti o presenti nel territorio regionale, per ragioni di studio o di lavoro, da almeno un anno, e di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

     3. I progetti sono valutati da una commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale.

     4. Con regolamento regionale, sentito il Forum regionale dei giovani, sono definiti la composizione della commissione giudicatrice, gli indirizzi di priorità, i requisiti di ammissibilità dei progetti e dei beneficiari, i termini per la presentazione delle istanze di contributo e i criteri di verifica dei risultati raggiunti, nonché le modalità di finanziamento del progetto la cui realizzazione è prevista entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.

     5. La Regione assicura l’informazione relativa alle azioni di cui al presente articolo presso gli sportelli Informagiovani, le università e le scuole, anche con la stipula di convenzioni e con il concorso delle associazioni attive sul territorio.

     5 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese per iniziative di valore sociale e culturale realizzate direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati [3].

     5 ter. Le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute [4].

     5 quater. Con regolamento sono disciplinati i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili [5].

 

     Art. 16. Centri di aggregazione giovanile.

     1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, tenendo conto della marginalità sociale e di quella geografica, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

     2. La Regione riconosce come centri di aggregazione giovanile gli spazi, ivi compresi gli oratori e i ricreatori, dove vengono svolte attività di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale rivolte ai giovani, gestite in forma pubblica, privata o autogestita da organizzazioni giovanili a prevalente partecipazione attiva dei giovani. Nei centri di aggregazione giovanile può essere prestato servizio civile nazionale, solidale ed europeo.

     3. Le attività di cui al comma 2 sono realizzate senza fini di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere fra i giovani l’assunzione di responsabilità, lo sviluppo di abilità organizzative e imprenditoriali, la maturazione della coscienza civica, la relazione con enti istituzionali, lo sviluppo dell’autonomia personale, la socializzazione, l’espressione delle idee, la creatività, la progettualità giovanile e la partecipazione attiva.

     4. Le Province sostengono le attività di cui ai commi 2 e 3 mediante la concessione di contributi annuali ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), secondo criteri, modalità e termini stabiliti con proprio regolamento.

     5. La Regione promuove la messa in rete dei centri di aggregazione giovanile con gli Informagiovani e la connessione degli stessi con il portale dei giovani.

     6. La Regione concede contributi annuali o pluriennali, non superiori a venti anni, erogabili anche in via anticipata, a Province, Comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro per l’acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell’acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile nonchè per la copertura degli interessi per l'ammortamento degli eventuali mutui contratti per il finanziamento degli interventi stessi e previsti in fase di determinazione del costo ammissibile. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per le politiche giovanili, sulla base delle domande presentate, predispone un programma organico degli interventi. Per la concessione ed erogazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico). Sugli immobili oggetto di contributo è costituito un vincolo di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) [6].

 

     Art. 17. Carta giovani.

     1. La Regione promuove l’adozione di una carta servizi denominata Carta giovani che consente l’accesso, in forma agevolata, a iniziative, attività e servizi, con particolare riguardo a quelli sostenuti dalla Regione, per i giovani nella fascia di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

     2. La Regione favorisce altresì l’integrazione della Carta giovani con altre carte di servizi esistenti nel territorio regionale.

 

     Art. 18. Informagiovani.

     1. La Regione favorisce la creazione e sostiene la qualificazione degli Informagiovani dislocati nel territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici e privati con questi convenzionati, che svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e di raccolta di dati sulla condizione giovanile, nonché di centro servizi per i giovani.

     2. La Regione incentiva la messa in rete degli Informagiovani e il loro coordinamento, e favorisce il loro collegamento con i centri di aggregazione giovanile.

     3. La Regione sostiene la connessione degli Informagiovani con il portale dei giovani.

     4. Con regolamento regionale sono definiti i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che possono aderire alla rete di cui al comma 2 e beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 19. Attività di formazione.

     1. La Regione, al fine di assicurare una costante qualificazione delle attività rivolte ai giovani, promuove, anche mediante l’intervento delle università e di altre istituzione pubbliche e private, programmi di formazione rivolti agli operatori impegnati nell’attuazione degli interventi rivolti ai giovani.

     2. Il programma di attività è compreso nel Piano triennale per le politiche giovanili.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 20. Clausola valutativa.

     1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell’attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all’elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

     a) quali sono le modalità e gli strumenti posti in essere per garantire l’apporto di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi e in che misura le proposte avanzate hanno contribuito alla stesura del Piano triennale per le politiche giovanili;

     b) quali sono le concrete modalità di funzionamento degli strumenti di partecipazione previsti al Capo III, quali difficoltà sono emerse nel corso della loro attuazione e quale la misura dell’adesione dei giovani;

     c) come avviene il processo di selezione dei progetti previsti all’articolo 15, qual è la distribuzione delle risorse per tipo di iniziativa e categoria di beneficiari, e quali esiti sono raggiunti attraverso la loro realizzazione;

     d) attraverso quali azioni e con quali risultati la Giunta regionale favorisce la diffusione dei centri di aggregazione giovanile, l’uso della Carta Giovani e la messa in rete degli Informagiovani;

     e) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori e dei giovani riguardo l’efficacia degli interventi attuati e quali i cambiamenti rilevati nell’atteggiamento dei giovani verso le istituzioni.

     2. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell’attività di controllo e valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l’esame. Tali documenti costituiscono riferimento per l’aggiornamento del Piano triennale per le politiche giovanili.

 

     Art. 21. Norme transitorie.

     1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

     2. Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 6, si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2008.

 

     Art. 22. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) commi 21 e 22 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

     b) commi 66 e 67 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

     c) commi 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75 e 76 dell’articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

     d) commi 175 e 176 dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

 

     Art. 23. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità di cui agli articoli 10, 12 e 13 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6191 (1.1.162.2.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 196 - Attività ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione “Interventi per le iniziative a favore dei giovani attuate attraverso il Forum regionale dei giovani” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2007.

     2. Per le finalità di cui agli articoli 14, 17, 18 e 19 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6192 (1.1.162.2.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 196 - Attività ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione “Interventi per le azioni di politica per i giovani” e con lo stanziamento di 250.000 euro per l’anno 2007.

     3. Per le finalità di cui all’articolo 15, in base a quanto disposto dal regolamento di cui al comma 5 quater, è autorizzata la spesa complessiva di 73.652 euro a carico dell’unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6193 (1.1.162.2.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 196 - Attività ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione “Contributi ai giovani di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, agli enti senza fini di lucro ed alle aggregazioni giovanili, che siano residenti, abbiano la propria sede o svolgano la propria attività in regione per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l’autonoma capacità ideativa e organizzativa e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale” e con lo stanziamento di 73.652 euro per l’anno 2007 [7].

     4. Agli oneri per complessivi 373.652 euro derivanti dalle autorizzazioni di spesa per l’anno 2007 disposte con i commi 1, 2 e 3, si fa fronte come di seguito indicato:

     a) per 300.000 euro mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 44 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l’anno 2007;

     b) per 73.652 euro mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6190 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l’anno 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     5. Per le finalità di cui all’articolo 16, comma 6, nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.6.300.2.1650 dello stato di previsione della spesa per gli anni 2007-2009, è istituito <<per memoria>> il capitolo 6174 (2.1.242.5.08.09) del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 196 - Attività ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione “Contributi pluriennali a Province, Comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro per l’acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell’acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile”.


[1] Abrogata dall'art. 36 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5. Gli artt. 15 e 16 continuano a trovare applicazione per effetto dell'art. 34 della stessa L.R. 5/2012, fino al termine ivi previsto.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 6, comma 368, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, per i soli effetti ivi previsti.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.