Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.19 settore energetico |
Data: | 11/10/2013 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 27/2012 e alla legge regionale 6/2013) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 19/2012) |
Art. 4. (Norme finanziarie) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 3.19.20 - L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.
Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti.
(B.U. 16 ottobre 2013, n. 42)
Art. 1. (Disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria)
1. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del
2. Nell'anno 2013, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2013 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 1 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione dei dati elaborati dal Ministero competente e sulla base di questi:
a) prende atto e individua la quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;
b) individua gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013 a favore del bilancio statale, comunale [2].
4. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 3 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.
Art. 2. (Modifiche alla
1. All'articolo 10 della
a) il comma 33 è sostituito dal seguente:
«33. Nell'anno 2013 le assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 49, della
b) i commi da 34 a 40 sono abrogati;
c) al comma 41 le parole «maggior gettito» sono sostituite dalle seguenti: «gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del citato articolo 14»;
d) i commi 44 e 45 sono sostituiti dai seguenti:
«44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono assegnate d'ufficio entro il 2013 a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8. Sono liquidate in un'unica soluzione, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'eventuale importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42, successivamente alla trasmissione alla Regione, da parte del Ministero, dei dati relativi al gettito TARES 2013 e all'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.
45. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma 4 alla copertura del maggior gettito TARES 2013, è disposto il conguaglio, in sede di liquidazione, a valere sui trasferimenti ordinari 2014.»;
e) dopo il comma 45 è inserito il seguente:
«45 bis. Qualora entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda la non applicazione, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, della disposizione di cui all'articolo 14, comma 13 bis, del
2. I commi da 2 a 11 dell'articolo 10 della
Art. 3. (Modifiche alla
1. Al comma 6 dell'articolo 37 della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 della
3. Al comma 1 dell'articolo 43 della
a) le parole «, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
b) le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
4. Al comma 6 dell'articolo 52 della
Art. 4. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, è iscritto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1990 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione «Accantonamento del maggior gettito conseguente all'introduzione dell'IMU - partita di giro» e, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, è iscritto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1990 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione «Oneri derivanti dall'accantonamento da parte dello Stato del maggior gettito conseguente all'introduzione dell'IMU - partita di giro».
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma già modificato dall'art. 2 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 10 della