§ 6.2.1 - Legge Regionale 21 aprile 1965, n. 5.
Servizio di Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:21/04/1965
Numero:5


Sommario
Art. 1.      E' istituito il servizio di Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia
Art. 2. 
Art. 3.  [3]
Art. 4.      La Tesoreria Regionale effettua i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni, aventi [...]
Art. 5.      Il capitolato speciale viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e la convenzione da stipulare con l'istituto o con il consorzio concessionario, è firmata dal Presidente della [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      Spetta all'Assessore alle Finanze la vigilanza sul servizio di Tesoreria regionale, che sarà svolto con le modalità da stabilire con il regolamento per l'esecuzione della presente legge
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia


§ 6.2.1 - Legge Regionale 21 aprile 1965, n. 5.

Servizio di Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia. [1]

(B.U. 27 aprile 1965, n. 7).

 

Art. 1.

     E' istituito il servizio di Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

     A cura dell'Assessorato delle Finanze viene redatto apposito capitolato speciale per l'affidamento del servizio di Tesoreria.

 

     Art. 4.

     La Tesoreria Regionale effettua i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni, aventi carattere eccezionale e temporaneo, sino al limite di importo da determinarsi nel capitolato speciale.

 

     Art. 5.

     Il capitolato speciale viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e la convenzione da stipulare con l'istituto o con il consorzio concessionario, è firmata dal Presidente della Giunta in rappresentanza della Regione.

 

          Art. 5 bis. [4]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessità di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.

 

     Art. 6.

     Spetta all'Assessore alle Finanze la vigilanza sul servizio di Tesoreria regionale, che sarà svolto con le modalità da stabilire con il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia.

 

 


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[3] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[4] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.